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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5913 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4512/19, posta in deliberazione all'udienza del 15 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Gianluca Marmorato) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv.ti Alessandro Lodato ed Anna Ricci) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6015/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 6015/2019 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da nella qualità di erede di deceduta nel corso Controparte_1 Persona_1
del giudizio di primo grado, ha condannato l Parte_2
al pagamento della somma di € 175,044,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento per il danno patito dalla congiunta a seguito di un'ischemia cagionata dall'erronea somministrazione di un farmaco durante il ricovero presso l'Ospedale Sant'Eugenio, e ha posto a carico della convenuta le spese di lite.
La (già ) ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 Parte_3
e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 6015/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Roma, pubblicata il 20.03.2019el merito, in via principale, riformare la sentenza n. 6015/2019 emessa dal Tribunale di Roma laddove il Giudice ha ritenuto responsabile la , per i postumi residuati sulla Sig.ra Parte_1
e conseguentemente, per le ragioni, circostanze ed argomentazioni spese in Per_1
parte narrativa, dichiarare l'adeguatezza delle cure ed assistenza prestate dai sanitari dell nei riguardi della Sig.ra e Controparte_2 Per_1
conseguentemente mandare esente da qualsivoglia condanna, per sorte capitale e spese di lite, CTU e processuali, l'appellante ; nel Controparte_2
merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di profili di responsabilità dell'esponente a seguito della rinnovata Parte_1
Consulenza tecnica d'Ufficio, limitare l'eventuale condanna dell' all'effettivo CP_2
danno causalmente riferibile alle prestazioni rese, nei limiti del giusto e del provato, considerando le conseguenze dannose insite nel grave rischio trombo embolitico connesso con la patologia della quale era affetta la Sig.ra in ogni caso, Per_1
riformare la Sentenza n. 6015/2019 emessa dal Tribunale di Roma ove liquida a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante € 32.746,89 a favore del Sig. in CP_1
quanto, alla luce di quanto spiegato in narrativa, la pronuncia è viziata di ultrapetizione e comunque il danno non è dimostrato nel suo ammontare. L'Ecc.ma
Corte adita vorrà per l'effetto espungere tale posta risarcitoria da quanto dovuto al
Sig. o eventualmente limitare la condanna del danno patrimoniale nei limiti CP_1
di quanto risulti provato e dimostrato in primo grado. ➢ in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che, nella qualità Controparte_1
di erede di ha concluso chiedendo alla Corte di “
1. accertare e/o Persona_1
dichiarare l'inammissibilità e/o respingere l'atto d'appello, inclusi tutti i motivi di gravame ivi articolati, per le ragioni di fatto e per le motivazioni di diritto esposte nella comparsa di costituzione, con conferma della sentenza di primo grado;
2. condannare l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei compensi e delle spese del presente grado giudizio, oltre spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
La causa è stata riservata in decisione ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il giorno 15 maggio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ha agito in primo grado nei confronti della per ottenere Persona_1 Parte_1
la condanna al risarcimento del danno patito a seguito del ricovero presso l'Ospedale
Sant'Eugenio, ove si era recata a 19 giugno 2007 a causa di una tachiaritmia che si stava protraendo da alcuni giorni;
secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, la paziente era stata ricoverata presso il reparto di Medicina d'Urgenza con diagnosi di “flutter atriale” ed era stata sottoposta a terapia farmacologica;
nonostante il miglioramento registrato 21 giugno 2007, il giorno successivo era sopraggiunta un'ischemia cerebrale, cagionata dalla cardioversione eseguita dai sanitari tramite la somministrazione del farmaco e aveva riportato ingenti danni. Per_2
Nel corso del giudizio di primo grado, la è deceduta, per cause non Per_1
correlabili alla vicenda in esame, e il procedimento è proseguito su impulso del figlio che ha chiesto la condanna della (cui fa capo Controparte_1 Parte_3
l'Ospedale Sant'Eugenio), al risarcimento dei danni maturati iure hereditatis.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, ha condannato la al risarcimento del danno nella misura di € 175.044,78, di cui € Parte_3
32.746,89 per lucro cessante, avendo accertato che i sanitari - nonostante avessero effettuato correttamente la diagnosi di “flutter atriale” – avevano sottoposto precocemente la paziente alla terapia farmacologica con il in contrasto con Per_2
le Linee guida che ne prescrivono l'utilizzo solo dopo tre settimane, cosicché l'infarto cerebrale insorto il 22 luglio 2007 era da ricondurre in termini causali alla condotta imperita e imprudente dei medici che avevano avuto in cura la Per_1
L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei soli limiti che saranno di seguito esposti.
Le prime tre censure, con le quali l'appellante si duole dell'erroneo riconoscimento della responsabilità della - ora -, dell'acritica Parte_3 Parte_1
adesione del Tribunale alle conclusioni riportate nella Consulenza tecnica d'ufficio e del mancato accoglimento dell'istanza di convocazione del C.t.u. a chiarimenti, possono essere esaminate congiuntamente, in quanto tutte relative alla valutazione del caso sanitario della e vanno disattese. Per_1
Innanzitutto, va rammentato il consolidato principio dettato dalla Corte di
Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”(Cass. 33742/22) e ancora “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi
e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass.
11917/21).
Nel caso in esame, l'elaborato redatto dal C.t.u. dr. ha Persona_3
ricostruito in modo analitico la vicenda relativa al ricovero di e appare il Persona_1
frutto di un lavoro accurato e puntuale, le cui risultanze non vi è motivo di disattendere in quanto l'esame è stato svolto sulla base della documentazione medica acquisita e le motivate conclusioni cui è pervenuto il C.t.u., oltre a dare conto di tutti i rilievi mossi dai Consulenti di parte, risultano supportate dalla letteratura scientifica e dalle linee guida da seguire nei casi analoghi a quello in esame.
Tra l'altro, proprio nel rispetto delle linee ermeneutiche dettate dalla Corte di
Cassazione, il Tribunale non ha affatto recepito in modo acritico le risultanze della
Consulenza tecnica, in quanto - oltre a richiamarne le considerazioni - ha sua volta fornito riscontri alle osservazioni dei Consulenti di parte, le cui osservazioni - ancorché disattese - non sono state affatto trascurate.
Venendo al merito del caso, dalla Consulenza tecnica d'ufficio è emerso che la
“ebbe un infarto cerebrale il 22.06.07, legato alla rapida conversione della Per_1
fibrillazione atriale in ritmo sinusale, dovuto all'uso troppo precoce dell'amiodarone, senza che, come prescritto dalle linee guida, fosse stata attuata una terapia anticoagulante per almeno tre settimane, come consigliato dalle linee guida sopradescritte, in quanto l'inizio delle aritmie risaliva al 16.06.07, quattro giorni prima del ricovero. Lo stesso medico del P.S. refertava:” Data l'insorgenza da più di
48 h, non è indicata la cardioversione dell'aritmia. E' indicato periodo di anticoagulazione orale di almeno 4 settimane”. Il ripristino del ritmo sinusale, avvenuto il 20.06.07, ha causato una embolia a partenza atriale, che occludendo una arteria cerebrale ha esitato in una emiparesi sinistra. Pertanto vi sono delle responsabilità per aver usato l'amiodarone, che è un farmaco che non serve per il controllo della frequenza, ma per il ripristino del ritmo, senza aver prima scoagulato la paziente secondo le linee guida internazionali sopradescritte”.
In risposta ai rilievi formulati dal Consulente tecnico di parte della struttura sanitaria il dr. ha condivisibilmente osservato che proprio la consulenza Per_3
effettuata dal Cardiologo del Reparto in data 20.06.07 recita ”Storia di cardiomiopatia ipertrofica…. Ripristino spontaneo di R.S. Terapia continua cordarone 1x2, sintrom 4 mg sec INR, clexane 4.000 x2, dilatrend 6,25 1x2” e che “il ritmo sinusale è stato causato dall'uso improprio del CO , che come da linee guida sopradescritte non andava somministrato, stante l'inizio della tachiaritmie da oltre 4 gg come rilevato dall'anamnesi riportata in Cartella Clinica” con la conseguenza che il rapido ripristino del ritmo sinusale senza la dovuta scoagulazione ha causato la partenza di un embolo che ha occluso una arteria cerebrale, causando l'ictus con emiparesi sinistra.
Alla luce della chiara ed esaustiva ricostruzione della vicenda non ricorrono, quindi, i presupposti per disporre la convocazione del Consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti.
L'ultima censura, con la quale la parte appellante lamenta il riconoscimento della somma di € 32.746,89 a titolo di lucro cessante in difetto di richiesta da parte della in sede di citazione e del nella fase di riassunzione, è fondata. Per_1 CP_1
Va innanzitutto premesso che la , salvo un generico riferimento nelle Parte_1
conclusioni dell'atto di appello alla quantificazione del danno biologico patito dalla non ha poi sviluppato il tema nel corpo dell'atto e ha censurato il capo della Per_1
sentenza afferente al quantum con esclusivo riguardo a “l'errato riconoscimento del danno patrimoniale per lucro cessante, non richiesto da parte attrice in sede di atto di citazione, con pronuncia ultra petita”.
Limitando, quindi, l'esame della censura al profilo testualmente suindicato, il
Tribunale ha accordato a titolo di danno biologico l'importo di € 142.297,89 all'attualità, operando correttamente la rivalutazione della somma, e ha poi riconosciuto la somma di € 32.746,89 a titolo di lucro cessante, da intendersi più propriamente come liquidazione degli interessi compensativi, tesi a ristorare il danneggiato per il nocumento subito per il ritardo nel conseguimento del risarcimento.
Ora, secondo quanto emerge dagli atti la parte attrice non ne aveva fatto richiesta, essendosi limitata a richiedere l'importo di € 963.113,00, senza alcun riferimento agli interessi compensativi.
Al riguardo, soccorre l'orientamento che si è da ultimo consolidato nel senso che
“in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito” (Cass. 10376/24); e ancora “nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda”(Cass. 4938/23; Cass.
36878/21).
La censura mossa dalla è, quindi, fondata, cosicché, in parziale Parte_1
accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, la pronuncia di condanna al pagamento della somma di € 32.746,89 - resa dal Tribunale a titolo di interessi compensativi in difetto di domanda - deve essere revocata, ferma restando, invece, l'applicazione degli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
L'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento di una delle censure sollevate dalla parte appellante giustifica la compensazione delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, nella misura di ¼, con condanna della alla Parte_1
rifusione dei restanti ¾.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 6015/19, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Revoca la pronuncia di condanna della al pagamento della somma di Parte_1
€ 32.746,89;
2) Liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 9.500,00, di cui €
1.500,00 per esborsi e del secondo grado in complessivi € 7.800,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, e, compensandole nella misura di ¼, condanna la alla rifusione dei restanti ¾ . Parte_1 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4512/19, posta in deliberazione all'udienza del 15 maggio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Gianluca Marmorato) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv.ti Alessandro Lodato ed Anna Ricci) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6015/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 6015/2019 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da nella qualità di erede di deceduta nel corso Controparte_1 Persona_1
del giudizio di primo grado, ha condannato l Parte_2
al pagamento della somma di € 175,044,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento per il danno patito dalla congiunta a seguito di un'ischemia cagionata dall'erronea somministrazione di un farmaco durante il ricovero presso l'Ospedale Sant'Eugenio, e ha posto a carico della convenuta le spese di lite.
La (già ) ha proposto appello avverso la citata sentenza Parte_1 Parte_3
e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 6015/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Roma, pubblicata il 20.03.2019el merito, in via principale, riformare la sentenza n. 6015/2019 emessa dal Tribunale di Roma laddove il Giudice ha ritenuto responsabile la , per i postumi residuati sulla Sig.ra Parte_1
e conseguentemente, per le ragioni, circostanze ed argomentazioni spese in Per_1
parte narrativa, dichiarare l'adeguatezza delle cure ed assistenza prestate dai sanitari dell nei riguardi della Sig.ra e Controparte_2 Per_1
conseguentemente mandare esente da qualsivoglia condanna, per sorte capitale e spese di lite, CTU e processuali, l'appellante ; nel Controparte_2
merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di profili di responsabilità dell'esponente a seguito della rinnovata Parte_1
Consulenza tecnica d'Ufficio, limitare l'eventuale condanna dell' all'effettivo CP_2
danno causalmente riferibile alle prestazioni rese, nei limiti del giusto e del provato, considerando le conseguenze dannose insite nel grave rischio trombo embolitico connesso con la patologia della quale era affetta la Sig.ra in ogni caso, Per_1
riformare la Sentenza n. 6015/2019 emessa dal Tribunale di Roma ove liquida a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante € 32.746,89 a favore del Sig. in CP_1
quanto, alla luce di quanto spiegato in narrativa, la pronuncia è viziata di ultrapetizione e comunque il danno non è dimostrato nel suo ammontare. L'Ecc.ma
Corte adita vorrà per l'effetto espungere tale posta risarcitoria da quanto dovuto al
Sig. o eventualmente limitare la condanna del danno patrimoniale nei limiti CP_1
di quanto risulti provato e dimostrato in primo grado. ➢ in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che, nella qualità Controparte_1
di erede di ha concluso chiedendo alla Corte di “
1. accertare e/o Persona_1
dichiarare l'inammissibilità e/o respingere l'atto d'appello, inclusi tutti i motivi di gravame ivi articolati, per le ragioni di fatto e per le motivazioni di diritto esposte nella comparsa di costituzione, con conferma della sentenza di primo grado;
2. condannare l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei compensi e delle spese del presente grado giudizio, oltre spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
La causa è stata riservata in decisione ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il giorno 15 maggio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ha agito in primo grado nei confronti della per ottenere Persona_1 Parte_1
la condanna al risarcimento del danno patito a seguito del ricovero presso l'Ospedale
Sant'Eugenio, ove si era recata a 19 giugno 2007 a causa di una tachiaritmia che si stava protraendo da alcuni giorni;
secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, la paziente era stata ricoverata presso il reparto di Medicina d'Urgenza con diagnosi di “flutter atriale” ed era stata sottoposta a terapia farmacologica;
nonostante il miglioramento registrato 21 giugno 2007, il giorno successivo era sopraggiunta un'ischemia cerebrale, cagionata dalla cardioversione eseguita dai sanitari tramite la somministrazione del farmaco e aveva riportato ingenti danni. Per_2
Nel corso del giudizio di primo grado, la è deceduta, per cause non Per_1
correlabili alla vicenda in esame, e il procedimento è proseguito su impulso del figlio che ha chiesto la condanna della (cui fa capo Controparte_1 Parte_3
l'Ospedale Sant'Eugenio), al risarcimento dei danni maturati iure hereditatis.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, ha condannato la al risarcimento del danno nella misura di € 175.044,78, di cui € Parte_3
32.746,89 per lucro cessante, avendo accertato che i sanitari - nonostante avessero effettuato correttamente la diagnosi di “flutter atriale” – avevano sottoposto precocemente la paziente alla terapia farmacologica con il in contrasto con Per_2
le Linee guida che ne prescrivono l'utilizzo solo dopo tre settimane, cosicché l'infarto cerebrale insorto il 22 luglio 2007 era da ricondurre in termini causali alla condotta imperita e imprudente dei medici che avevano avuto in cura la Per_1
L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei soli limiti che saranno di seguito esposti.
Le prime tre censure, con le quali l'appellante si duole dell'erroneo riconoscimento della responsabilità della - ora -, dell'acritica Parte_3 Parte_1
adesione del Tribunale alle conclusioni riportate nella Consulenza tecnica d'ufficio e del mancato accoglimento dell'istanza di convocazione del C.t.u. a chiarimenti, possono essere esaminate congiuntamente, in quanto tutte relative alla valutazione del caso sanitario della e vanno disattese. Per_1
Innanzitutto, va rammentato il consolidato principio dettato dalla Corte di
Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”(Cass. 33742/22) e ancora “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi
e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass.
11917/21).
Nel caso in esame, l'elaborato redatto dal C.t.u. dr. ha Persona_3
ricostruito in modo analitico la vicenda relativa al ricovero di e appare il Persona_1
frutto di un lavoro accurato e puntuale, le cui risultanze non vi è motivo di disattendere in quanto l'esame è stato svolto sulla base della documentazione medica acquisita e le motivate conclusioni cui è pervenuto il C.t.u., oltre a dare conto di tutti i rilievi mossi dai Consulenti di parte, risultano supportate dalla letteratura scientifica e dalle linee guida da seguire nei casi analoghi a quello in esame.
Tra l'altro, proprio nel rispetto delle linee ermeneutiche dettate dalla Corte di
Cassazione, il Tribunale non ha affatto recepito in modo acritico le risultanze della
Consulenza tecnica, in quanto - oltre a richiamarne le considerazioni - ha sua volta fornito riscontri alle osservazioni dei Consulenti di parte, le cui osservazioni - ancorché disattese - non sono state affatto trascurate.
Venendo al merito del caso, dalla Consulenza tecnica d'ufficio è emerso che la
“ebbe un infarto cerebrale il 22.06.07, legato alla rapida conversione della Per_1
fibrillazione atriale in ritmo sinusale, dovuto all'uso troppo precoce dell'amiodarone, senza che, come prescritto dalle linee guida, fosse stata attuata una terapia anticoagulante per almeno tre settimane, come consigliato dalle linee guida sopradescritte, in quanto l'inizio delle aritmie risaliva al 16.06.07, quattro giorni prima del ricovero. Lo stesso medico del P.S. refertava:” Data l'insorgenza da più di
48 h, non è indicata la cardioversione dell'aritmia. E' indicato periodo di anticoagulazione orale di almeno 4 settimane”. Il ripristino del ritmo sinusale, avvenuto il 20.06.07, ha causato una embolia a partenza atriale, che occludendo una arteria cerebrale ha esitato in una emiparesi sinistra. Pertanto vi sono delle responsabilità per aver usato l'amiodarone, che è un farmaco che non serve per il controllo della frequenza, ma per il ripristino del ritmo, senza aver prima scoagulato la paziente secondo le linee guida internazionali sopradescritte”.
In risposta ai rilievi formulati dal Consulente tecnico di parte della struttura sanitaria il dr. ha condivisibilmente osservato che proprio la consulenza Per_3
effettuata dal Cardiologo del Reparto in data 20.06.07 recita ”Storia di cardiomiopatia ipertrofica…. Ripristino spontaneo di R.S. Terapia continua cordarone 1x2, sintrom 4 mg sec INR, clexane 4.000 x2, dilatrend 6,25 1x2” e che “il ritmo sinusale è stato causato dall'uso improprio del CO , che come da linee guida sopradescritte non andava somministrato, stante l'inizio della tachiaritmie da oltre 4 gg come rilevato dall'anamnesi riportata in Cartella Clinica” con la conseguenza che il rapido ripristino del ritmo sinusale senza la dovuta scoagulazione ha causato la partenza di un embolo che ha occluso una arteria cerebrale, causando l'ictus con emiparesi sinistra.
Alla luce della chiara ed esaustiva ricostruzione della vicenda non ricorrono, quindi, i presupposti per disporre la convocazione del Consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti.
L'ultima censura, con la quale la parte appellante lamenta il riconoscimento della somma di € 32.746,89 a titolo di lucro cessante in difetto di richiesta da parte della in sede di citazione e del nella fase di riassunzione, è fondata. Per_1 CP_1
Va innanzitutto premesso che la , salvo un generico riferimento nelle Parte_1
conclusioni dell'atto di appello alla quantificazione del danno biologico patito dalla non ha poi sviluppato il tema nel corpo dell'atto e ha censurato il capo della Per_1
sentenza afferente al quantum con esclusivo riguardo a “l'errato riconoscimento del danno patrimoniale per lucro cessante, non richiesto da parte attrice in sede di atto di citazione, con pronuncia ultra petita”.
Limitando, quindi, l'esame della censura al profilo testualmente suindicato, il
Tribunale ha accordato a titolo di danno biologico l'importo di € 142.297,89 all'attualità, operando correttamente la rivalutazione della somma, e ha poi riconosciuto la somma di € 32.746,89 a titolo di lucro cessante, da intendersi più propriamente come liquidazione degli interessi compensativi, tesi a ristorare il danneggiato per il nocumento subito per il ritardo nel conseguimento del risarcimento.
Ora, secondo quanto emerge dagli atti la parte attrice non ne aveva fatto richiesta, essendosi limitata a richiedere l'importo di € 963.113,00, senza alcun riferimento agli interessi compensativi.
Al riguardo, soccorre l'orientamento che si è da ultimo consolidato nel senso che
“in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito” (Cass. 10376/24); e ancora “nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda”(Cass. 4938/23; Cass.
36878/21).
La censura mossa dalla è, quindi, fondata, cosicché, in parziale Parte_1
accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, la pronuncia di condanna al pagamento della somma di € 32.746,89 - resa dal Tribunale a titolo di interessi compensativi in difetto di domanda - deve essere revocata, ferma restando, invece, l'applicazione degli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
L'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento di una delle censure sollevate dalla parte appellante giustifica la compensazione delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, nella misura di ¼, con condanna della alla Parte_1
rifusione dei restanti ¾.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 6015/19, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Revoca la pronuncia di condanna della al pagamento della somma di Parte_1
€ 32.746,89;
2) Liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 9.500,00, di cui €
1.500,00 per esborsi e del secondo grado in complessivi € 7.800,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, e, compensandole nella misura di ¼, condanna la alla rifusione dei restanti ¾ . Parte_1 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino