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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 9 dicembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 969 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , nata a [...] l'[...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via del Berillo n. 1, rappresentata e difesa, dall'Avv. Domenico Naso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187
Roma, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dalla dr.ssa Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr.
DA IA, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: ricostruzione carriera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata, - previa disapplicazione del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al
riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive
progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
- Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Controparte_1
ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e
l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e Controparte_1
seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Convenuto: Voglia il Giudice del Lavoro:
“- in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Grosseto in favore del
Tribunale di Verona;
- in via preliminare nel merito, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art 100 cpc della
ricorrente ;
- in subordine riconoscere e dichiarare la prescrizione ex art. 2948 n. 4) c.c. del diritto relativo alle
rivendicazioni avanzate con riferimento alle differenze retributive a qualunque titolo pretese in ricorso,
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto
inammissibili e infondate;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni disporsi la compensazione per
intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie
scrutinata della complessità della questione giuridica sottesa alla soluzione della presente controversia”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9 novembre 2024 conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo che il Tribunale volesse accertare e Controparte_1
dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 non riconosciuto stante l'art. 1 comma 1 lettera b DPR 122/2013 secondo cui “la anzianità riconosciuta per effetto
del servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali” e la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive già maturate e dovute in ragione dell'esatta collocazione nella fascia stipendiale
A tal fine rappresentava: i) di aver ottenuto dal Dirigente Scolastico, con decreto n.
1749/2011 (doc. 1), la ricostruzione della carriera;
ii) che, in base a tale decreto, avrebbe dovuto essere collocata nella fascia stipendiale 28–34 a far data dal 31.08.2022, con scadenza al 31.08.2028; iii) che, dai cedolini stipendiali prodotti, risultava invece l'attribuzione della stessa fascia solo a decorrere dal 31.08.2023, con nuova scadenza al 31.08.2029; iv) che tale differenza temporale di un anno derivava dalla mancata valutazione dell'anno 2013,
escluso sia ai fini giuridici sia economici. Concludeva pertanto come in epigrafe riportato.
Cont
2. Si costituiva il , sollevando eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, sostenendo che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., la competenza spetta al
Tribunale del luogo in cui si trova la sede di servizio del dipendente, posto che la ricorrente a decorrere dal 1° settembre 2024, è transitata nell'Area della Dirigenza scolastica, presso
Cont l'IC RT D'NE in provincia di Verona (doc. 1 ). Nel merito contestava la fondatezza delle pretese, richiamando la normativa vigente e la giurisprudenza di legittimità.
3. Con le note del 1.07.2025 la ricorrente, richiamando le sopravvenute pronunce della
Suprema Corte nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025, rinunciava ex art. 306 c.p.c. alla domanda relativa agli effetti economici (fasce stipendiali e differenze retributive), insistendo sul riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, previdenziali e di carriera.
4. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa, è stata discussa e quindi decisa mediante deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
5. L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata.
Dall'anagrafica risultante dal sistema informativo SIDI emerge che, a far data dal 1°
settembre 2024, la ricorrente ha assunto l'incarico di Dirigente scolastico presso l'Istituto
Comprensivo “Monteforte d'Alpone”, ubicato nella provincia di Verona.
Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è il giudice nella cui circoscrizione ha sede
l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Ciò posto, ne consegue che il Tribunale territorialmente competente è quello di Verona,
corrispondente all'attuale sede di servizio della ricorrente, considerato altresì che il ricorso introduttivo è stato depositato nel mese di novembre 2024, quando la sede di assegnazione risultava già stabilita.
6. La natura della pronuncia in rito depone per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- il proprio difetto di competenza per territorio essendo competente il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del lavoro;
- assegna termine perentorio di mesi 3 per la riassunzione del giudizio in quella sede;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. G. Grosso