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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1087 /2025
Oggi 10/06/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. BERTUGLIA nonché Parte_1
della memoria di costituzione del Controparte_1
[...]
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1087/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vito Bertuglia per procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del dirigente pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi dal funzionario dott.ssa Serena Montanti
( Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di esser stata dipendente del Controparte_1
a tempo indeterminato, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: “Contrariis reiectis
[...]
• Previa disapplicazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e contrattuali, che stanno alla
base del decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente,
2 • Ritenere e dichiarare il diritto della deducente affinchè anche l'anno scolastico 2013 venga ritenuto
utile ai fini della progressione di carriera ed economica stipendiale nonché ai fini dei tutti
consequenziali diritti;
• Condannare pertanto parte resistente al pagamento di tutte le somme consequenziali al predetto
riconoscimento;
• Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato
antistatario.”.
Si è costituita, tardivamente, l'Amministrazione resistente chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Sulla scorta della documentazione offerta dalle parti, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
La controversia concerne la vexata quaestio relativa al computo, a fini giuridici ed economici, dell'anno 2013.
La causa viene decisa sulla scorta della recente pronuncia della Corte di cassazione, sezione
Lavoro n. 13619/2025 del 21.5.2025 che si condivide ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Occorre premettere che l'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 – disposizione prorogata sino al 31/12/2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) dpr 122 del 4/9/2013 - prevede che
“Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi
economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La norma fa tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14, dello stesso d.l., che prevede la possibilità per l'amministrazione, previo accordo con le OO.SS. di stanziare risorse al fine di neutralizzare gli effetti della norma stessa (“Fermo quanto previsto dall'art. 9,
le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di
cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono
essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente
interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La
3 destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non
regolamentare del di concerto con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”).
Il blocco della progressione economica per il personale scolastico (docente o amministrativo) di cui all'art. 9, comma 23 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010 deve ritenersi ormai superato - giusto decreto n. 3 del 14 Gennaio 2011 – limitatamente all'anno 2010,
Contr riconosciuto ai fini della progressione economica;
il successivo accordo tra e l Pt_2
del 13 marzo 2013 ha previsto il recupero anche dell'anno 2011 e, infine, l'accordo del 7
agosto 2014 ha permesso di recupero anche dell'anno 2012.
Rimane invece, in assenza di provvedimenti di recupero riferibili a tale annualità (e di allegazioni specifiche in senso contrario da parte dell'appellata) il blocco dell'anzianità per l'anno 2013.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, ha infatti dichiarato l'illegittimità
costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U., del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante, fra l'altro, dall'art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo, del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013
(Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98 del
6.7.2011 convertito in legge 157. 2011 n. 11 ed altro.
“La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del
4 riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013,
n. 122. ». É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di
«blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a CP_1
fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio,
esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni
5 stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti,
fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità
successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52
del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità
produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che,
in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete,
prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel
6 tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l.
n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario,
il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere,
sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si
7 ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione,
profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità
maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio,
restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass.
n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione”
del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, CP_1
perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità
medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, va accolta la domanda relativa al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata e rigettata quella volta alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013.
8 In ragione della peculiarità della questione giuridica sottesa e del recente pronunciamento dei Giudici di legittimità, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata con inclusione, nei rispettivi decreti di ricostruzione di carriera, dell'anno 2013;
Cont 2) condanna il a provvedere al predetto riconoscimento;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Marsala, 10.6.2025
Il Giudice Del Lavoro
-Cinzia Immordino
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