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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1920/2024 promossa da
, nata a [...], Argentina, il 7 febbraio 1992, C.F. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], Argentina, in data 11 maggio 1958, C.F. Controparte_1
; C.F._2
, nato a [...], Argentina, il 6 gennaio 1994, C.F. Controparte_2
C.F._3
, nata a [...], Argentina, il 6 dicembre 1995, C.F. Controparte_3
; C.F._4
, nato a [...], Argentina, in data 1 ottobre 2005, C.F. Controparte_4
; C.F._5
, nato a [...], Argentina, in data 11 settembre 1984, C.F. Parte_2
C.F._6 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Marisa Mascia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio DEla stessa in Cercemaggiore (CB) alla Via Fonte Varrella n. 2
attori contro
(C.F.: ) in persona DE Ministro pro tempore Controparte_5 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege DE pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , e hanno adito l'intestato
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
1 Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti DEl'ava italiana nata Persona_1
a EL DE AN (IS) in data 25/06/1861 ed emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza DE 24/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole DE pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo DEla cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il Persona_1
25/06/1861 e, precisamente, a EL DE AN (IS), ed emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato DE Tribunale Elettorale, che attesta che la stessa non risulta iscritta nel
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da coniugatasi con in data 08/01/1887, alla figlia Persona_1 Parte_3 [...]
, nata il [...]; Persona_2
- da , coniugatasi con in data 16/08/1923, alla figlia Persona_2 Controparte_6
nata il [...]; Persona_3
- da coniugatasi con in data 04/01/1952, ai figli Persona_3 Controparte_7
, nato il [...], e , nato in data [...]; Parte_2 Controparte_1
- da , nato il [...], coniugatosi con , al figlio Parte_2 Persona_4
, nato in data [...]; Parte_2
- da , coniugatosi con , ai figli Controparte_1 Persona_5 Parte_1
, nata il [...], , nato il [...],
[...] Controparte_2 CP_3
, nata il [...], e , nato il [...].
[...] Controparte_4
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da alla figlia , da Persona_1 Persona_2 Persona_2 alla figlia e da quest'ultima ai figli (nato il
[...] Persona_3 Parte_2
01/07/1954) e . Controparte_1
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis DEla cittadinanza italiana – salvo casi DE tutto marginali – avveniva, ai sensi DEl'art. 1 DEla l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 DEla stessa legge sanciva la perdita DEla cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini DEla trasmissione DEla cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 DEla legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 DE 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 DEla
2 Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto DEla cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 DE 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 DEla legge n. 555 DE
1912, nella parte in cui prevedeva la perdita DEla cittadinanza italiana DEla donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà DEla donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore DEla Costituzione, con “salvezza” DEle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto DEle sentenze DEla Corte costituzionale n. 87 DE 1975 e 30 DE 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 DEla legge n.
555 DE 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 219 DEla legge n. 151 DE 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale DEl'efficacia DEla dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio DE 1948 non impedisce il riconoscimento DElo "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto DEla rinuncia DE richiedente. In applicazione DE principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DEla legge n. 555 DE
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, la trasmissione DElo "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza DEla legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 DE 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che cittadina italiana non naturalizzatasi, pur coniugatasi con ha Persona_1 Parte_3 trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , la quale, a sua volta, pur coniugatasi Persona_2 con ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia Controparte_6 Persona_3
e quest'ultima, a sua volta, ai suoi discendenti.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , , , Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , con conseguente obbligo DE e, per CP_4 Parte_2 Controparte_5 esso, DE competente ufficiale DElo stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura DEla controversia (attesa la serialità DEla vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito DEla domanda da parte DEl'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti DEle spese di lite DE presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1920/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
3 • Ordina al e, per esso, all'ufficiale DElo stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese DE presente giudizio.
Campobasso, 26/04/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1920/2024 promossa da
, nata a [...], Argentina, il 7 febbraio 1992, C.F. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], Argentina, in data 11 maggio 1958, C.F. Controparte_1
; C.F._2
, nato a [...], Argentina, il 6 gennaio 1994, C.F. Controparte_2
C.F._3
, nata a [...], Argentina, il 6 dicembre 1995, C.F. Controparte_3
; C.F._4
, nato a [...], Argentina, in data 1 ottobre 2005, C.F. Controparte_4
; C.F._5
, nato a [...], Argentina, in data 11 settembre 1984, C.F. Parte_2
C.F._6 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Marisa Mascia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio DEla stessa in Cercemaggiore (CB) alla Via Fonte Varrella n. 2
attori contro
(C.F.: ) in persona DE Ministro pro tempore Controparte_5 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege DE pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , e hanno adito l'intestato
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
1 Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti DEl'ava italiana nata Persona_1
a EL DE AN (IS) in data 25/06/1861 ed emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza DE 24/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole DE pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento DEla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo DEla cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il Persona_1
25/06/1861 e, precisamente, a EL DE AN (IS), ed emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato DE Tribunale Elettorale, che attesta che la stessa non risulta iscritta nel
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da coniugatasi con in data 08/01/1887, alla figlia Persona_1 Parte_3 [...]
, nata il [...]; Persona_2
- da , coniugatasi con in data 16/08/1923, alla figlia Persona_2 Controparte_6
nata il [...]; Persona_3
- da coniugatasi con in data 04/01/1952, ai figli Persona_3 Controparte_7
, nato il [...], e , nato in data [...]; Parte_2 Controparte_1
- da , nato il [...], coniugatosi con , al figlio Parte_2 Persona_4
, nato in data [...]; Parte_2
- da , coniugatosi con , ai figli Controparte_1 Persona_5 Parte_1
, nata il [...], , nato il [...],
[...] Controparte_2 CP_3
, nata il [...], e , nato il [...].
[...] Controparte_4
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da alla figlia , da Persona_1 Persona_2 Persona_2 alla figlia e da quest'ultima ai figli (nato il
[...] Persona_3 Parte_2
01/07/1954) e . Controparte_1
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis DEla cittadinanza italiana – salvo casi DE tutto marginali – avveniva, ai sensi DEl'art. 1 DEla l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 DEla stessa legge sanciva la perdita DEla cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini DEla trasmissione DEla cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 DEla legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 DE 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 DEla
2 Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto DEla cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 DE 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 DEla legge n. 555 DE
1912, nella parte in cui prevedeva la perdita DEla cittadinanza italiana DEla donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà DEla donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore DEla Costituzione, con “salvezza” DEle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto DEle sentenze DEla Corte costituzionale n. 87 DE 1975 e 30 DE 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 DEla legge n.
555 DE 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi DEl'art. 219 DEla legge n. 151 DE 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere DE vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, in violazione DE principio fondamentale DEla parità tra i sessi e DEl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale DEl'efficacia DEla dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio DE 1948 non impedisce il riconoscimento DElo "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto DEla rinuncia DE richiedente. In applicazione DE principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore DEla legge n. 555 DE
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione, la trasmissione DElo "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza DEla legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 DE 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che cittadina italiana non naturalizzatasi, pur coniugatasi con ha Persona_1 Parte_3 trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , la quale, a sua volta, pur coniugatasi Persona_2 con ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia Controparte_6 Persona_3
e quest'ultima, a sua volta, ai suoi discendenti.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , , , Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , con conseguente obbligo DE e, per CP_4 Parte_2 Controparte_5 esso, DE competente ufficiale DElo stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura DEla controversia (attesa la serialità DEla vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito DEla domanda da parte DEl'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti DEle spese di lite DE presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1920/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
3 • Ordina al e, per esso, all'ufficiale DElo stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri DElo stato civile DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese DE presente giudizio.
Campobasso, 26/04/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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