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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 03.03.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4264/24
Tra
nato il [...] a [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Gaetano Rotolo (C.F. ) del Foro di Napoli, C.F._2
(C.F. ), unitamente ai quali elettivamente domicilia Controparte_1 C.F._3
in Napoli al Largo A. Lala n. 31 presso il loro studio legale.
RICORRENTE
E
- C.F. Controparte_2
- P.I. - in persona del legale rappresentante pro tempore-, P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura ), presso CP_2
l'avv. Alessandra Maria Ingala ( ) che lo rappresenta e difende. C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.2.24 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
pagina1 di 5 - di essere Comandante in servizio presso la Società Alilauro s.p.a. da circa 7 anni;
- che, in data 6/10/2022, era costretto a sbarcare per motivi di malattia;
- che, in data 07/10/2022, inoltrava, a mezzo pec, istanza di indennità di malattia all' , specificando, ai fini della reperibilità, di essere domiciliato presso un CP_2
indirizzo diverso da quello di residenza, ovvero in Via San Gennaro n. 41, Pozzuoli;
- che l , in data 7/10/2022, confermava la ricezione della domanda, con numero CP_2
certificato puc;
Numero_1
- che, per la guarigione, necessitava di un periodo di malattia di circa 90 giorni;
- che, nelle more della malattia, percepiva dall un acconto di € 3.696,00 a titolo CP_2
di indennità;
- che la malattia terminava in data 05 Gennaio 2023;
- che non gli veniva corrisposta l'ulteriore somma, a lui spettante, di € 4.534,78, poiché, secondo quanto asserito dall' a seguito di due controlli – del 21 CP_2
Novembre 2022 il primo, del 19 Dicembre 2022 il secondo, risultava irreperibile all'indirizzo di residenza Via Marechiaro, 58/A, Napoli;
- che, quindi, le visite di controllo venivano disposte presso l'indirizzo di residenza e non presso il domicilio da lui indicato ai fini della reperibilità;
- che, pertanto, proponeva ricorso amministrativo presso il comitato provinciale
; CP_2
- che l , a seguito della proposizione del ricorso, non solo confermava la CP_2 decisione di non pagare l'ulteriore somma di euro 4.534,78, ma richiedeva la restituzione degli importi già erogati.
Concludeva: Chiede - che l'ill.ma autorità giudicante adita condanni l alla CP_2
corresponsione della somma dovuta a titolo di indennità di malattia non corrisposta e quantificata in € 4.534,78, nonché dichiarare legittimo il pagamento già corrisposto in favore del ricorrente di € 3.696,47 per il periodo dal 07/10/2022 al 05/01/2023. -
Condannare in ogni caso l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari e spese pari al 12,5% del presente giudizio con attribuzione al procuratore per fattore anticipo.
Si costituiva l , eccependo l'infondatezza della domanda, posto che l'accertamento CP_2 sanitario veniva precluso dall'irreperibilità del ricorrente presso l'indirizzo indicato nel certificato telematico di malattia, donde la perdita del diritto all'indennità, la conseguente pagina2 di 5 richiesta di restituzione delle somme già percepite e la sospensione del pagamento dell'ulteriore somma pretesa.
Concludeva: CHIEDE Che l'On le Tribunale adito voglia dichiarare il ricorso infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 03.03.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito specificate.
CP_ Parte ricorrente agiva in giudizio per la condanna dell' al pagamento della somma di €
4.534,78, a titolo di indennità di malattia;
al contempo, chiedeva riconoscersi non dovuta
CP_ all' la restituzione dell'importo già percepito a tale titolo.
Specificamente, il ricorrente ha dedotto e provato di essere sbarcato, per insorgenza di malattia, in data 06.10.22 (cfr. libretto di navigazione), fornendo, altresì, prova documentale della malattia sofferta (cfr. certificato medico).
L' , con provvedimento del 15.12.22, comunicava al ricorrente che l'indennità da lui CP_2
richiesta per il periodo di malattia non poteva essere corrisposta a causa di irreperibilità in sede di controllo domiciliare.
Con provvedimento del 13.4.2023, l chiedeva la restituzione delle somme CP_2 indebitamente percepite dall'istante a titolo di indennità di malattia per il periodo
07/10/2022 - 24/11/2022.
In particolare, le contestazioni mosse dall' trovano fondamento nella Controparte_3 impossibilità di effettuare la visita di controllo presso l'indirizzo di residenza (Via
Marechiaro, 58/A, Napoli) indicato nel certificato di malattia, ove il ricorrente non veniva rinvenuto né in data 21 Novembre 2022, data del primo controllo domiciliare, né in data 19
Dicembre 2022, data del secondo controllo domiciliare.
Tuttavia, il ricorrente ha provato di aver comunicato all'Istituto previdenziale che, per il periodo di malattia, sarebbe stato domiciliato in Via San Gennaro n. 41, Pozzuoli (indirizzo diverso da quello di residenza, cfr. pec del 7.10.2022). L' – Filiale di Pozzuoli, CP_2 comunicava di aver trasmesso la pec all'ufficio competente (cfr. pec del 7.10.2022). CP_2
Sul punto, valga osservare che la comunicazione in oggetto veniva effettuata e ricevuta
CP_ dall' in data 7.10.2022, dunque anteriormente alla prima visita di controllo del
21.11.2022 che, ciononostante, veniva eseguita presso l'indirizzo di residenza.
pagina3 di 5 Pertanto, si ritiene sussistente la buona fede del ricorrente, atteso che costui - come emerge anche dall'esame della pec, inviata da parte resistente - si era trovato in una situazione idonea a generare affidamento circa la regolarità della propria posizione.
Dall'esame della documentazione allegata, si evince che, al contrario, la condotta tenuta dal resistente, concretizzatasi in una disfunzione amministrativa, non può dirsi conforme al generale dovere di correttezza, che permea non solo i rapporti tra privati, ma anche (e ancor di più) i rapporti tra privato e amministrazione.
In tema, si ribadisce l'orientamento espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sua composizione più autorevole, secondo cui: “Nel mutato quadro costituzionale, è affermazione largamente condivisa quella secondo cui il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell'articolo 2 della Costituzione
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188). Il generale dovere di solidarietà che grava reciprocamente su tutti i membri della collettività, si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano “momenti relazionali” socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, unilateralmente o, talvolta, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta corretta (…)” (Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 5/2018).
Tanto premesso, anche in ossequio al consolidato principio della tutela del legittimo affidamento del privato in buona fede, l deve essere condannato al pagamento di € CP_2
4.534,78, a titolo di indennità di malattia, in favore di parte ricorrente, oltre interessi legali, dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo, con declaratoria di insussistenza della CP_ pretesa restitutoria dell' di cui alla comunicazione del 13.4.2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di € 4.534,78, a CP_2
titolo di indennità di malattia, in favore di parte ricorrente, oltre interessi legali, dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara legittimo il pagamento già corrisposto in favore del ricorrente di € 3.696,47 per il periodo dal 07/10/2022 al 05/01/2023
pagina4 di 5 - condanna l al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_2 complessivi €.1600,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 03.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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