CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI SO ( , C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
TI SO ( , C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
TI SO ( , C.F._2
appellanti
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MANNOCCI ANDREA P.IVA_1
( ), C.F._5
appellata Conclusioni per , e : «Voglia l'Ecc.ma Parte_1 Parte_2 Parte_3
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare la sentenza appellata e accogliere le conclusioni così come formulate in primo grado:
- dichiarare nullo, e/o inefficace e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 2017/2019, r.g.a.c. N. 5161/2019 emesso dal Tribunale di Pisa in data 17.12.2019, notificato in data 20.12.2019, perché infondata in fatto ed in diritto ogni richiesta e comunque per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione stipulati dai
Sigg.ri e e per l'effetto dichiarare liberati gli Parte_2 Parte_3 stessi dall'obbligazione di garanzia del mutuo contratto dalla Sig.ra Parte_1
[...]
- In subordine accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie di cui ai contratti di fideiussione, così come da narrativa del presente atto e come specificato nel D.I.
Nello specifico, per quanto qui di interesse, in relazione ai motivi d'appello formulati in narrativa
Voglia:
In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e
283 c.p.c.;
- In via principale, riformare in toto la sentenza, dichiarando la nullità di protezione della clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e, in conseguenza, dichiarando decaduta la dal Controparte_1 diritto di esercitare la garanzia e liberati gli odierni appellanti
pag. 2/15 dall'obbligazione di garanzia del mutuo contratto dalla sig.ra Parte_1
[...]
- In subordine, riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui dichiara la legittimazione attiva della per la Controparte_1 somma di € 43.608,26, ed in conseguenza rideterminare l'esposizione debitoria dovuta in € 7.491,23, oltre interesse.
Con condanna di spese e compensi di causa, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio»; per «che Controparte_1
l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa difensiva, Voglia:
IN VIA PRELIMINARE per quanto esposto in premessa revocare il provvedimento sospensivo dell'efficacia della sentenza impugnata reso nella fase inibitoria
(doc. 3);
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare integralmente l'appello ex adverso introdotto – e con esso le domande in via principale di riforma totale della sentenza e dichiarazione di nullità di protezione della clausola derogatoria dei termini di cui all'art.1957 c.c., nonché in subordine di riforma parziale e rideterminazione dell'esposizione debitoria – e, per l'effetto, Voglia il Giudice di appello confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado impugnata n. 932/2022 R. Sent. Tribunale di Pisa;
IN VIA SUBORDINATA: come già chiesto dalla convenuta in primo grado, nella denegata ipotesi di un accoglimento, anche parziale, delle domande e/o istanze attoree,
Voglia il Giudice condannare gli attori appellanti al pagamento in favore della
CA convenuta delle obbligazioni come rideterminate nel corso del presente grado di giudizio qualora fosse raggiunta la prova di una diversa misura del quantum degli importi ingiunti.
pag. 3/15 IN TUTTI I CASI SOPRA INDICATI si chiede vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge in favore della convenuta». CP_1
Rilevato
e (nel prosieguo anche Parte_1 Parte_2 Parte_3
) hanno impugnato la sentenza n. 932 del 2022 del Parte_4
Tribunale di Pisa, con la quale è stata rigettata la loro opposizione al decreto ingiuntivo n. 2017 del 2019 del medesimo Tribunale, con cui la
[...]
(nel prosieguo Controparte_1 Controparte_2
aveva intimato ad quale obbligata principale del
[...] Parte_1 contratto di mutuo chirografario n. 10033106, il pagamento di euro
61.224,65 e ad e , in solido con la debitrice Parte_2 Parte_3 principale, quello di euro 56.625,24, nei limiti della fideiussione prestata, oltre interessi e spese legali.
Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'opposizione, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Più in particolare, il Tribunale ha disatteso «l'eccezione di inesattezza dell'importo oggetto della richiesta creditoria» che gli odierni appellanti hanno ritenuto «non comprensivo dei pagamenti parziali effettuati dall'obbligata principale e dal e d[e]ll'importo del Controparte_3 pegno escusso».
Il Tribunale ha considerato che «[i]l saldo conto e il certificato ex art. 50
TUB della banca reca[ssero] espressa indicazione delle voci in questione, correttamente computate ai fini della corretta composizione del credito […]».
Ha inoltre ritenuto, circa l'«invocata nullità di protezione ai sensi del
Codice del Consumo[, … che] non [fossero] state indicate le clausole in tesi suscettibili di qualificazione vessatoria in senso consumeristico e, soprattutto,
[… che mancasse] il rilievo pratico ai fini della paralisi della pretesa veicolata in giudizio, poiché [… le clausole] astrattamente idonee a determina[r]e uno pag. 4/15 squilibrio di diritti ed obblighi a favore della banca non hanno trovato pratica applicazione».
Circa la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, il giudice di prime cure, delibando alla luce dell'interpretazione della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994 del 2021, ha ritenuto che,
«posto che le fideiussioni di cui [… si discute] sono specifiche, ad esse non potendo in radice essere esteso il ragionamento [della Corte di legittimità] […],
è sufficiente evidenziare che anche a voler, in via ipotetica, sostenere la nullità delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. espressamente sanzionate, nel caso in esame la stessa sarebbe insuscettibile di determinare conseguenze concrete apprezzabili: conseguenze, del resto, neppure allegate dagli opponenti».
Infine, il Tribunale ha rigettato l'«eccezione – sollevata solo in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. – di difetto di rappresentanza», ritenendo che «la documentazione allegata […] dalla banca, [… fosse] idonea a legittimare la pretesa della banca, per espresso conferimento di mandato alla stessa, da parte di Centro Fi[d]i, a procedere anche giudizialmente per il recupero del credito nei confronti dell'utente e degli eventuali garanti».
Quanto alle spese di lite, esse, «tenuto conto del mutamento del quadro giurisprudenziale in corso di causa su parte delle questioni disaminate», sono state compensate tra le parti nella misura della metà e per la parte restante hanno seguito la soccombenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. Errata valutazione della «nullità di protezione consumeristica e degli atti di causa».
2. Errata valutazione «nel ritenere la Controparte_1 legittimata altresì per le somme già riscosse dal . CP_3
pag. 5/15 Si è costituta la , protestando l'infondatezza dei motivi di CP_1 censura.
Accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 16 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione, gli odierni appellanti lamentano l'errata valutazione circa «la nullità consumeristica e degli atti di causa».
Occorre dunque distinguere la posizione di obbligata Parte_1 principale, da quella dei fideiussori e , a cui Parte_2 Parte_3 confinare il motivo di gravame in considerazione.
Sostengono in proposito i fideiussori appellanti che, fin dall'inizio,
l'opposizione al decreto ingiuntivo «elencava specificamente le clausole del contratto di fideiussione specifica ritenute nulle».
I rammentano altresì «il generale dovere del giudice di Parte_4 merito, riconosciuto, prima, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, poi, dal diritto interno, di rilevare d'ufficio ogni violazione della normativa consumeristica che determini un grave squilibrio nei diritti ed obblighi tra consumatore e professionista, prime fra tutte le nullità di protezione».
Lamentano gli appellanti che «a mezzo raccomandata del 24 settembre
2018, la inoltrava al debitore principale ed ai Controparte_1 garanti fideiussori intimazione di pagamento, comunicando che “in dipendenza del mancato pagamento delle rate […] indicate, [fossero] decaduti
– ai sensi dell'art. 7 del citato finanziamento […] – dal beneficio del termine nel pagamento delle rate a scadere [… e che il] relativo contratto si [era]
pag. 6/15 pertanto risolto”». Rilevano, inoltre, gli appellanti che «la stessa adiva CP_1
l'autorità giudiziaria per ottenere il decreto ingiuntivo oggetto del presente procedimento solo con ricorso datato 2 dicembre 2019»: assumono, dunque, i che «il […] termine semestrale imposto dall'art. 1957 c.c. Parte_4
[…] sarebbe tornato ad applicarsi ove il giudice avesse correttamente dichiarato la nullità della relativa clausola del contratto di fideiussione [… con] contestuale liberazione dei fideiussori e Parte_2 Parte_3 per effetto della decadenza del creditore dalla garanzia»
Il motivo è infondato.
Anche ad ammettere che la nullità di protezione invocata possa trovare applicazione nei confronti dei garanti e , in virtù Parte_2 Parte_3 di quanto ricavabile dalle risultanze istruttorie, gli appellanti, nell'atto di gravame, non paiono cogliere appieno il senso delle affermazioni contenute in sentenza in ordine all'assenza di rilievo pratico dell'inefficacia che dovrebbe derivare dall'abusività delle clausole evocate, per violazione della normativa consumeristica.
Se il fatto che la garanzia sia stata rilasciata a beneficio di un'impresa individuale (una gelateria) e l'identità di cognome tra e la Persona_1 debitrice principale possono indurre a ritenere che i fideiussori si siano resi tali per finalità estranee all'esercizio dell'impresa (verosimilmente, per ragioni familiari) e che, dunque, a essi vada riconosciuta la qualifica di consumatori, gli odierni appellanti, nell'atto di gravame, nulla dicono con riferimento alle conseguenze che ne deriverebbero nel caso concreto – che il Tribunale ha espressamente escluso e che avrebbe imposto agli appellanti di munire il motivo di adeguata specificità, onde confutare l'assunto – se non con riguardo alla sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'unica a cui si riferiscono le conclusioni precisate in appello.
Giova, al riguardo, rammentare che «[l]'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza pag. 7/15 previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito» (Cass. n. 835 del 2025, in massima).
Ebbene, i fideiussori appellanti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo hanno chiesto di «accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie di cui ai contratti di fideiussione», ma non hanno tempestivamente sollevato l'eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c.
In proposito, è d'uopo ricordare che secondo la Corte regolatrice l'eccezione in senso stretto «[i]n tema di opposizione a decreto ingiuntivo, […] deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, […] data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.)» (Cass. n. 7526 del 2024, in massima).
In altre parole, l'eventuale inefficacia non produrrebbe alcuna ricaduta concreta sul vincolo, dal momento che «l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferi[rebbe] con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa» (similmente argomentando Cass. n. 1851 del 2025, in massima).
Giova altresì precisare, ad abundantiam, che la pretesa nullità della clausola non si estenderebbe all'intero contratto, in difetto di prova dell'interdipendenza con il resto dell'accordo, che i fideiussori appellanti nemmeno accennano a dimostrare.
In proposito la Corte regolatrice ha rammentato che «[i]l concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia pag. 8/15 negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (Cass. n. 18794 del 2023, in massima).
A tali ragioni si aggiunga che la clausola 8 – non rientrante tra quelle originariamente censurate – delle fideiussioni sottoscritte da e Parte_3 stabilisce che «[i]l Fidejussore è tenuto a pagare Parte_2 immediatamente alla a semplice richiesta scritta […]». Proprio sul CP_1 significato del pagamento a prima richiesta si è recentemente espressa la
Corte di legittimità, stabilendo che, «[i]n tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale» (Cass. n. 835 del 2025, cit., in massima).
Nel caso di specie la decadenza sarebbe stata comunque impedita dalla ricezione in data 26 settembre 2018 dell'intimazione di pagamento con relativa messa in mora, debitamente ricevuta dai (doc. 8, Parte_4 fascicolo monitorio).
Circa la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, esclusa dal Tribunale, si evidenzia che la relativa questione, in appello, non è stata fatta oggetto di specifico motivo di gravame ma riproposta solo nella comparsa conclusionale, dunque tardivamente.
pag. 9/15 Tanto considerato, il motivo di gravame va respinto e i fideiussori e non possono ritenersi liberati e rimangono dunque Pt_2 Pt_3 obbligati nei limiti della garanzia prestata.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti tutti lamentano che «[i]l Giudice [di prime cure] ha errato nel ritenere la Controparte_1
legittimata altresì per le somme già riscosse dal .
[...] CP_3
Sostengono in proposito «l'erroneo riferimento al fatto che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva fosse stata sollevata […] “solo” in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.». Rammentano, dunque, la sentenza della Corte di legittimità, a sezioni unite, n. 2951 del 2016, riportandone parte della motivazione, in base alla quale «la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2. [..]». Sostengono, dunque che «[l]a questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”. [..] Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio […]», affermando che «il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione del convenuto», dal momento che «il procedimento in oggetto si innest[a] su un'opposizione a decreto ingiuntivo».
Insistono sul fatto che «l'unic[o] legittimat[o] ad adire l'autorità giudiziaria per l'esecuzione creditoria della somma di € 43.608,26 fosse unicamente il avendo, tra l'atro, «la CA [stessa], fino CP_3 all'eccezione promossa [dagli odierni appellanti] in memoria ex art 183, comma 6, n. 1, c.p.c. […] sempre e solo agito in nome proprio e nel proprio esclusivo interesse, senza mai allegare alcun documento che evidenziasse la pag. 10/15 procura ricevuta dal di mandato alla di recupero in suo CP_3 CP_1 nome e per suo conto della somma alla stessa già pagata […]».
Affermano, in aggiunta, gli odierni appellanti che il giudice di prime cure ha «errato nella valutazione della sussistenza della rappresentanza e soprattutto che la documentazione in atti fosse idonea a legittimare la pretesa della [… poiché, nel presente giudizio] la costituzione della parte CP_1 rappresentata coincide con il deposito del ricorso in cancelleria, con la conseguenza che l'eventuale mancanza della procura al momento del deposito stesso comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo (per mancanza di un presupposto indispensabile per la valida istaurazione dell'atto introduttivo)».
Ritengono i che «la CA […] non allegava […] alcuna Parte_4 documentazione provante gli accordi intercorsi tra la stessa ed il CP_3 sulla gestione del contenzioso in oggetto, se non una quietanza senza risposta datata 25/05/2020, a procedimento monitorio già iniziato ed in fase oramai avanzata, la quale veniva depositata tardivamente solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.».
Ritengono, inoltre, che «lo stesso contratto di fideiussione specifica stipulato dai sig.ri e preved[esse] Parte_2 Parte_3 espressamente all'art. 9 [… che] “il fideiussore, preso atto della garanzia prestata dalla CA dal , si impegna a Controparte_3 rimborsare a quest'ultimo, a semplice richiesta scritta, quanto da esso versato alla CA in dipendenza della suddetta garanzia”». Assumono, quindi, che «il recupero della somma di € 43.608,26 sarebbe dovuto essere azionato dal Centro Fidi Terziario direttamente, ovvero dalla Controparte_1
in nome e per conto del Centro stesso, con contestuale deposito di
[...] procura speciale». Chiedono, quindi, di «riformare in parte la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di legittimazione della
[...] per l'esecuzione della somma di € Controparte_1
43.608,26 già in realtà riscossa ad opera del garante Controparte_3
pag. 11/15 , rideterminando «l'esposizione debitoria dovuta in € Controparte_3
7.491,23, oltre interesse».
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Preme in primo luogo rilevare che la Corte di legittimità con la decisione a sezioni unite n. 2951 del 2016 ha affrontato il contrasto che si era venuto a creare nella giurisprudenza di legittimità in materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, il cui orientamento è ancora condiviso ed afferma che: «[l]e contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti»
(Cass. n. 23721 del 2021, in massima;
Cass., sez. un., n. 2951 del 2016, in massima).
Ebbene, la contestazione degli odierni appellanti – che nel presente giudizio assumono la posizione sostanziale di convenuti – circa la titolarità attiva non può pertanto considerarsi tardiva per essere stata proposta con la prima delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.
La CA, nel ricorso ex art. 633 c.p.c., ha esplicitato il coinvolgimento del riportando che «per completezza si rappresenta altresì che CP_3
l'operazione di finanziamento sopra descritta di mutuo chirografario era garantita da come da relativa Controparte_3 documentazione contrattuale allegata […], e che in data 05.11.2019 il ha pagato alla banca la somma di euro 43.608,26». CP_3
Nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado ha poi specificato che «[l]a questione è definitivamente risolta dalla lettura del contratto di convenzione stipulato tra la e il […che viene CP_1 CP_3
pag. 12/15 prodotto], ove è regolato chiaramente il diritto della di agire quale CP_1 mandataria del medesimo al fine del recupero, anche giudiziale, CP_3 dell'esposizione debitoria» (pagg. 5-6, comparsa di costituzione e risposta della nel giudizio di primo grado). CP_1
La circostanza trova conforto letterale nell'art.
7.VI, il quale precisa che
«[…] la banca dovrà considerarsi, già in forza della presente convenzione, mandataria del al fine di procedere, anche giudizialmente al CP_3 recupero del credito in cui il si è surrogato, nei confronti CP_3 dell'utente e degli eventuali garanti. […]». La Convenzione tra e CP_1 CP_3 specifica, inoltre, allo stesso art.
7.VI che «[s]arà facoltà della CA
[...] richiedere in qualsiasi momento una specifica procura al per il CP_3 miglior assolvimento del mandato qui conferito» (doc. 15, comparsa di costituzione e risposta della nel giudizio di primo grado). CP_1
Alla stregua di quanto affermato dalla e del tenore letterale della CP_1 convenzione con si deve concludere che la prima abbia agito quale CP_3 mandataria del secondo e che non fosse munita del potere di rappresentanza, tanto da contemplarsi la facoltà che la procura, evidentemente non già rilasciata, fosse richiesta (ciò che peraltro non risulta accaduto).
Tanto premesso, la Corte di legittimità ha chiarito che, «[i]n caso di mandato all'incasso senza rappresentanza, il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito. (In applicazione di tale principio – affermato in relazione ad una fattispecie in cui la società attrice, mandataria all'incasso senza rappresentanza dei crediti delle società mandanti, aveva agito in nome proprio senza essere titolare dei diritti che intendeva tutelare giudizialmente – la S.C. ha confermato decisione con cui il giudice di merito aveva escluso in capo all'attrice sia la legittimazione “ad causam”, sia quella sostanziale)» (Cass. n.
14671 del 2015, in massima).
pag. 13/15 Da quanto sopra, deriva il difetto di legittimazione della a CP_1 richiedere ai anche le somme già corrispostele da Parte_4 CP_3
[...]
In ragione di ciò la censura dev'essere accolta e il quantum dovuto dev'essere rideterminato in euro 17.616,39, ovvero il credito residuo relativo al contratto di mutuo chirografario portando in diffalco l'importo già corrisposto alla da (61.224,65 – 43.608,26), oltre interessi CP_1 CP_3 come da domanda monitoria.
Da tanto consegue la condanna solidale degli appellanti al citato ammontare, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso per la maggior somma.
Gli odierni appellanti insistono nel rideterminare l'esposizione debitoria nella (ancor) minor somma di euro 7.491,23, sulla base di ulteriori assunti dedotti nel giudizio di primo grado e disattesi dal Tribunale, senza che, al riguardo, sia stato articolato uno specifico motivo d'impugnazione. Ne consegue che essi non possono essere condivisi e condurre all'auspicata riduzione del quantum dovuto.
3. In ordine alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022; analogamente, Cass. n. 23877 del
2021).
Nel caso in esame, all'esito complessivo del giudizio unitariamente considerato, gli appellanti risultano soccombenti, seppur per un importo inferiore a quello monitoriamente azionato, con la conseguenza che le spese di lite vanno poste a loro carico solidale e sono liquidate in dispositivo in pag. 14/15 applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), identificato alla stregua della somma concretamente riconosciuta, esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi (Cass. n. 10206 del 2021, in massima).
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da quale debitrice Parte_1 principale, e , quali garanti, avverso la sentenza Parte_3 Parte_2
n. 932 del 2022 del Tribunale di Pisa, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2017 del 2019;
2. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a pagare a euro 17.616,39, Controparte_1 oltre interessi come in motivazione;
3. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 che liquida in euro 4.600,00 per il giudizio di primo grado e in euro
3.966,00 per quello d'appello, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
9 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI SO ( , C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
TI SO ( , C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
TI SO ( , C.F._2
appellanti
e
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MANNOCCI ANDREA P.IVA_1
( ), C.F._5
appellata Conclusioni per , e : «Voglia l'Ecc.ma Parte_1 Parte_2 Parte_3
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, riformare la sentenza appellata e accogliere le conclusioni così come formulate in primo grado:
- dichiarare nullo, e/o inefficace e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 2017/2019, r.g.a.c. N. 5161/2019 emesso dal Tribunale di Pisa in data 17.12.2019, notificato in data 20.12.2019, perché infondata in fatto ed in diritto ogni richiesta e comunque per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione stipulati dai
Sigg.ri e e per l'effetto dichiarare liberati gli Parte_2 Parte_3 stessi dall'obbligazione di garanzia del mutuo contratto dalla Sig.ra Parte_1
[...]
- In subordine accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie di cui ai contratti di fideiussione, così come da narrativa del presente atto e come specificato nel D.I.
Nello specifico, per quanto qui di interesse, in relazione ai motivi d'appello formulati in narrativa
Voglia:
In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e
283 c.p.c.;
- In via principale, riformare in toto la sentenza, dichiarando la nullità di protezione della clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e, in conseguenza, dichiarando decaduta la dal Controparte_1 diritto di esercitare la garanzia e liberati gli odierni appellanti
pag. 2/15 dall'obbligazione di garanzia del mutuo contratto dalla sig.ra Parte_1
[...]
- In subordine, riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui dichiara la legittimazione attiva della per la Controparte_1 somma di € 43.608,26, ed in conseguenza rideterminare l'esposizione debitoria dovuta in € 7.491,23, oltre interesse.
Con condanna di spese e compensi di causa, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio»; per «che Controparte_1
l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa difensiva, Voglia:
IN VIA PRELIMINARE per quanto esposto in premessa revocare il provvedimento sospensivo dell'efficacia della sentenza impugnata reso nella fase inibitoria
(doc. 3);
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare integralmente l'appello ex adverso introdotto – e con esso le domande in via principale di riforma totale della sentenza e dichiarazione di nullità di protezione della clausola derogatoria dei termini di cui all'art.1957 c.c., nonché in subordine di riforma parziale e rideterminazione dell'esposizione debitoria – e, per l'effetto, Voglia il Giudice di appello confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado impugnata n. 932/2022 R. Sent. Tribunale di Pisa;
IN VIA SUBORDINATA: come già chiesto dalla convenuta in primo grado, nella denegata ipotesi di un accoglimento, anche parziale, delle domande e/o istanze attoree,
Voglia il Giudice condannare gli attori appellanti al pagamento in favore della
CA convenuta delle obbligazioni come rideterminate nel corso del presente grado di giudizio qualora fosse raggiunta la prova di una diversa misura del quantum degli importi ingiunti.
pag. 3/15 IN TUTTI I CASI SOPRA INDICATI si chiede vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge in favore della convenuta». CP_1
Rilevato
e (nel prosieguo anche Parte_1 Parte_2 Parte_3
) hanno impugnato la sentenza n. 932 del 2022 del Parte_4
Tribunale di Pisa, con la quale è stata rigettata la loro opposizione al decreto ingiuntivo n. 2017 del 2019 del medesimo Tribunale, con cui la
[...]
(nel prosieguo Controparte_1 Controparte_2
aveva intimato ad quale obbligata principale del
[...] Parte_1 contratto di mutuo chirografario n. 10033106, il pagamento di euro
61.224,65 e ad e , in solido con la debitrice Parte_2 Parte_3 principale, quello di euro 56.625,24, nei limiti della fideiussione prestata, oltre interessi e spese legali.
Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'opposizione, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Più in particolare, il Tribunale ha disatteso «l'eccezione di inesattezza dell'importo oggetto della richiesta creditoria» che gli odierni appellanti hanno ritenuto «non comprensivo dei pagamenti parziali effettuati dall'obbligata principale e dal e d[e]ll'importo del Controparte_3 pegno escusso».
Il Tribunale ha considerato che «[i]l saldo conto e il certificato ex art. 50
TUB della banca reca[ssero] espressa indicazione delle voci in questione, correttamente computate ai fini della corretta composizione del credito […]».
Ha inoltre ritenuto, circa l'«invocata nullità di protezione ai sensi del
Codice del Consumo[, … che] non [fossero] state indicate le clausole in tesi suscettibili di qualificazione vessatoria in senso consumeristico e, soprattutto,
[… che mancasse] il rilievo pratico ai fini della paralisi della pretesa veicolata in giudizio, poiché [… le clausole] astrattamente idonee a determina[r]e uno pag. 4/15 squilibrio di diritti ed obblighi a favore della banca non hanno trovato pratica applicazione».
Circa la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, il giudice di prime cure, delibando alla luce dell'interpretazione della sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994 del 2021, ha ritenuto che,
«posto che le fideiussioni di cui [… si discute] sono specifiche, ad esse non potendo in radice essere esteso il ragionamento [della Corte di legittimità] […],
è sufficiente evidenziare che anche a voler, in via ipotetica, sostenere la nullità delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. espressamente sanzionate, nel caso in esame la stessa sarebbe insuscettibile di determinare conseguenze concrete apprezzabili: conseguenze, del resto, neppure allegate dagli opponenti».
Infine, il Tribunale ha rigettato l'«eccezione – sollevata solo in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. – di difetto di rappresentanza», ritenendo che «la documentazione allegata […] dalla banca, [… fosse] idonea a legittimare la pretesa della banca, per espresso conferimento di mandato alla stessa, da parte di Centro Fi[d]i, a procedere anche giudizialmente per il recupero del credito nei confronti dell'utente e degli eventuali garanti».
Quanto alle spese di lite, esse, «tenuto conto del mutamento del quadro giurisprudenziale in corso di causa su parte delle questioni disaminate», sono state compensate tra le parti nella misura della metà e per la parte restante hanno seguito la soccombenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. Errata valutazione della «nullità di protezione consumeristica e degli atti di causa».
2. Errata valutazione «nel ritenere la Controparte_1 legittimata altresì per le somme già riscosse dal . CP_3
pag. 5/15 Si è costituta la , protestando l'infondatezza dei motivi di CP_1 censura.
Accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 16 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione, gli odierni appellanti lamentano l'errata valutazione circa «la nullità consumeristica e degli atti di causa».
Occorre dunque distinguere la posizione di obbligata Parte_1 principale, da quella dei fideiussori e , a cui Parte_2 Parte_3 confinare il motivo di gravame in considerazione.
Sostengono in proposito i fideiussori appellanti che, fin dall'inizio,
l'opposizione al decreto ingiuntivo «elencava specificamente le clausole del contratto di fideiussione specifica ritenute nulle».
I rammentano altresì «il generale dovere del giudice di Parte_4 merito, riconosciuto, prima, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, poi, dal diritto interno, di rilevare d'ufficio ogni violazione della normativa consumeristica che determini un grave squilibrio nei diritti ed obblighi tra consumatore e professionista, prime fra tutte le nullità di protezione».
Lamentano gli appellanti che «a mezzo raccomandata del 24 settembre
2018, la inoltrava al debitore principale ed ai Controparte_1 garanti fideiussori intimazione di pagamento, comunicando che “in dipendenza del mancato pagamento delle rate […] indicate, [fossero] decaduti
– ai sensi dell'art. 7 del citato finanziamento […] – dal beneficio del termine nel pagamento delle rate a scadere [… e che il] relativo contratto si [era]
pag. 6/15 pertanto risolto”». Rilevano, inoltre, gli appellanti che «la stessa adiva CP_1
l'autorità giudiziaria per ottenere il decreto ingiuntivo oggetto del presente procedimento solo con ricorso datato 2 dicembre 2019»: assumono, dunque, i che «il […] termine semestrale imposto dall'art. 1957 c.c. Parte_4
[…] sarebbe tornato ad applicarsi ove il giudice avesse correttamente dichiarato la nullità della relativa clausola del contratto di fideiussione [… con] contestuale liberazione dei fideiussori e Parte_2 Parte_3 per effetto della decadenza del creditore dalla garanzia»
Il motivo è infondato.
Anche ad ammettere che la nullità di protezione invocata possa trovare applicazione nei confronti dei garanti e , in virtù Parte_2 Parte_3 di quanto ricavabile dalle risultanze istruttorie, gli appellanti, nell'atto di gravame, non paiono cogliere appieno il senso delle affermazioni contenute in sentenza in ordine all'assenza di rilievo pratico dell'inefficacia che dovrebbe derivare dall'abusività delle clausole evocate, per violazione della normativa consumeristica.
Se il fatto che la garanzia sia stata rilasciata a beneficio di un'impresa individuale (una gelateria) e l'identità di cognome tra e la Persona_1 debitrice principale possono indurre a ritenere che i fideiussori si siano resi tali per finalità estranee all'esercizio dell'impresa (verosimilmente, per ragioni familiari) e che, dunque, a essi vada riconosciuta la qualifica di consumatori, gli odierni appellanti, nell'atto di gravame, nulla dicono con riferimento alle conseguenze che ne deriverebbero nel caso concreto – che il Tribunale ha espressamente escluso e che avrebbe imposto agli appellanti di munire il motivo di adeguata specificità, onde confutare l'assunto – se non con riguardo alla sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'unica a cui si riferiscono le conclusioni precisate in appello.
Giova, al riguardo, rammentare che «[l]'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza pag. 7/15 previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito» (Cass. n. 835 del 2025, in massima).
Ebbene, i fideiussori appellanti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo hanno chiesto di «accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie di cui ai contratti di fideiussione», ma non hanno tempestivamente sollevato l'eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c.
In proposito, è d'uopo ricordare che secondo la Corte regolatrice l'eccezione in senso stretto «[i]n tema di opposizione a decreto ingiuntivo, […] deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, […] data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.)» (Cass. n. 7526 del 2024, in massima).
In altre parole, l'eventuale inefficacia non produrrebbe alcuna ricaduta concreta sul vincolo, dal momento che «l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferi[rebbe] con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa» (similmente argomentando Cass. n. 1851 del 2025, in massima).
Giova altresì precisare, ad abundantiam, che la pretesa nullità della clausola non si estenderebbe all'intero contratto, in difetto di prova dell'interdipendenza con il resto dell'accordo, che i fideiussori appellanti nemmeno accennano a dimostrare.
In proposito la Corte regolatrice ha rammentato che «[i]l concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia pag. 8/15 negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (Cass. n. 18794 del 2023, in massima).
A tali ragioni si aggiunga che la clausola 8 – non rientrante tra quelle originariamente censurate – delle fideiussioni sottoscritte da e Parte_3 stabilisce che «[i]l Fidejussore è tenuto a pagare Parte_2 immediatamente alla a semplice richiesta scritta […]». Proprio sul CP_1 significato del pagamento a prima richiesta si è recentemente espressa la
Corte di legittimità, stabilendo che, «[i]n tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale» (Cass. n. 835 del 2025, cit., in massima).
Nel caso di specie la decadenza sarebbe stata comunque impedita dalla ricezione in data 26 settembre 2018 dell'intimazione di pagamento con relativa messa in mora, debitamente ricevuta dai (doc. 8, Parte_4 fascicolo monitorio).
Circa la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust, esclusa dal Tribunale, si evidenzia che la relativa questione, in appello, non è stata fatta oggetto di specifico motivo di gravame ma riproposta solo nella comparsa conclusionale, dunque tardivamente.
pag. 9/15 Tanto considerato, il motivo di gravame va respinto e i fideiussori e non possono ritenersi liberati e rimangono dunque Pt_2 Pt_3 obbligati nei limiti della garanzia prestata.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti tutti lamentano che «[i]l Giudice [di prime cure] ha errato nel ritenere la Controparte_1
legittimata altresì per le somme già riscosse dal .
[...] CP_3
Sostengono in proposito «l'erroneo riferimento al fatto che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva fosse stata sollevata […] “solo” in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.». Rammentano, dunque, la sentenza della Corte di legittimità, a sezioni unite, n. 2951 del 2016, riportandone parte della motivazione, in base alla quale «la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2. [..]». Sostengono, dunque che «[l]a questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”. [..] Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio […]», affermando che «il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione del convenuto», dal momento che «il procedimento in oggetto si innest[a] su un'opposizione a decreto ingiuntivo».
Insistono sul fatto che «l'unic[o] legittimat[o] ad adire l'autorità giudiziaria per l'esecuzione creditoria della somma di € 43.608,26 fosse unicamente il avendo, tra l'atro, «la CA [stessa], fino CP_3 all'eccezione promossa [dagli odierni appellanti] in memoria ex art 183, comma 6, n. 1, c.p.c. […] sempre e solo agito in nome proprio e nel proprio esclusivo interesse, senza mai allegare alcun documento che evidenziasse la pag. 10/15 procura ricevuta dal di mandato alla di recupero in suo CP_3 CP_1 nome e per suo conto della somma alla stessa già pagata […]».
Affermano, in aggiunta, gli odierni appellanti che il giudice di prime cure ha «errato nella valutazione della sussistenza della rappresentanza e soprattutto che la documentazione in atti fosse idonea a legittimare la pretesa della [… poiché, nel presente giudizio] la costituzione della parte CP_1 rappresentata coincide con il deposito del ricorso in cancelleria, con la conseguenza che l'eventuale mancanza della procura al momento del deposito stesso comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo (per mancanza di un presupposto indispensabile per la valida istaurazione dell'atto introduttivo)».
Ritengono i che «la CA […] non allegava […] alcuna Parte_4 documentazione provante gli accordi intercorsi tra la stessa ed il CP_3 sulla gestione del contenzioso in oggetto, se non una quietanza senza risposta datata 25/05/2020, a procedimento monitorio già iniziato ed in fase oramai avanzata, la quale veniva depositata tardivamente solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.».
Ritengono, inoltre, che «lo stesso contratto di fideiussione specifica stipulato dai sig.ri e preved[esse] Parte_2 Parte_3 espressamente all'art. 9 [… che] “il fideiussore, preso atto della garanzia prestata dalla CA dal , si impegna a Controparte_3 rimborsare a quest'ultimo, a semplice richiesta scritta, quanto da esso versato alla CA in dipendenza della suddetta garanzia”». Assumono, quindi, che «il recupero della somma di € 43.608,26 sarebbe dovuto essere azionato dal Centro Fidi Terziario direttamente, ovvero dalla Controparte_1
in nome e per conto del Centro stesso, con contestuale deposito di
[...] procura speciale». Chiedono, quindi, di «riformare in parte la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di legittimazione della
[...] per l'esecuzione della somma di € Controparte_1
43.608,26 già in realtà riscossa ad opera del garante Controparte_3
pag. 11/15 , rideterminando «l'esposizione debitoria dovuta in € Controparte_3
7.491,23, oltre interesse».
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Preme in primo luogo rilevare che la Corte di legittimità con la decisione a sezioni unite n. 2951 del 2016 ha affrontato il contrasto che si era venuto a creare nella giurisprudenza di legittimità in materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, il cui orientamento è ancora condiviso ed afferma che: «[l]e contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti»
(Cass. n. 23721 del 2021, in massima;
Cass., sez. un., n. 2951 del 2016, in massima).
Ebbene, la contestazione degli odierni appellanti – che nel presente giudizio assumono la posizione sostanziale di convenuti – circa la titolarità attiva non può pertanto considerarsi tardiva per essere stata proposta con la prima delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.
La CA, nel ricorso ex art. 633 c.p.c., ha esplicitato il coinvolgimento del riportando che «per completezza si rappresenta altresì che CP_3
l'operazione di finanziamento sopra descritta di mutuo chirografario era garantita da come da relativa Controparte_3 documentazione contrattuale allegata […], e che in data 05.11.2019 il ha pagato alla banca la somma di euro 43.608,26». CP_3
Nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado ha poi specificato che «[l]a questione è definitivamente risolta dalla lettura del contratto di convenzione stipulato tra la e il […che viene CP_1 CP_3
pag. 12/15 prodotto], ove è regolato chiaramente il diritto della di agire quale CP_1 mandataria del medesimo al fine del recupero, anche giudiziale, CP_3 dell'esposizione debitoria» (pagg. 5-6, comparsa di costituzione e risposta della nel giudizio di primo grado). CP_1
La circostanza trova conforto letterale nell'art.
7.VI, il quale precisa che
«[…] la banca dovrà considerarsi, già in forza della presente convenzione, mandataria del al fine di procedere, anche giudizialmente al CP_3 recupero del credito in cui il si è surrogato, nei confronti CP_3 dell'utente e degli eventuali garanti. […]». La Convenzione tra e CP_1 CP_3 specifica, inoltre, allo stesso art.
7.VI che «[s]arà facoltà della CA
[...] richiedere in qualsiasi momento una specifica procura al per il CP_3 miglior assolvimento del mandato qui conferito» (doc. 15, comparsa di costituzione e risposta della nel giudizio di primo grado). CP_1
Alla stregua di quanto affermato dalla e del tenore letterale della CP_1 convenzione con si deve concludere che la prima abbia agito quale CP_3 mandataria del secondo e che non fosse munita del potere di rappresentanza, tanto da contemplarsi la facoltà che la procura, evidentemente non già rilasciata, fosse richiesta (ciò che peraltro non risulta accaduto).
Tanto premesso, la Corte di legittimità ha chiarito che, «[i]n caso di mandato all'incasso senza rappresentanza, il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito. (In applicazione di tale principio – affermato in relazione ad una fattispecie in cui la società attrice, mandataria all'incasso senza rappresentanza dei crediti delle società mandanti, aveva agito in nome proprio senza essere titolare dei diritti che intendeva tutelare giudizialmente – la S.C. ha confermato decisione con cui il giudice di merito aveva escluso in capo all'attrice sia la legittimazione “ad causam”, sia quella sostanziale)» (Cass. n.
14671 del 2015, in massima).
pag. 13/15 Da quanto sopra, deriva il difetto di legittimazione della a CP_1 richiedere ai anche le somme già corrispostele da Parte_4 CP_3
[...]
In ragione di ciò la censura dev'essere accolta e il quantum dovuto dev'essere rideterminato in euro 17.616,39, ovvero il credito residuo relativo al contratto di mutuo chirografario portando in diffalco l'importo già corrisposto alla da (61.224,65 – 43.608,26), oltre interessi CP_1 CP_3 come da domanda monitoria.
Da tanto consegue la condanna solidale degli appellanti al citato ammontare, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso per la maggior somma.
Gli odierni appellanti insistono nel rideterminare l'esposizione debitoria nella (ancor) minor somma di euro 7.491,23, sulla base di ulteriori assunti dedotti nel giudizio di primo grado e disattesi dal Tribunale, senza che, al riguardo, sia stato articolato uno specifico motivo d'impugnazione. Ne consegue che essi non possono essere condivisi e condurre all'auspicata riduzione del quantum dovuto.
3. In ordine alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022; analogamente, Cass. n. 23877 del
2021).
Nel caso in esame, all'esito complessivo del giudizio unitariamente considerato, gli appellanti risultano soccombenti, seppur per un importo inferiore a quello monitoriamente azionato, con la conseguenza che le spese di lite vanno poste a loro carico solidale e sono liquidate in dispositivo in pag. 14/15 applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), identificato alla stregua della somma concretamente riconosciuta, esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi (Cass. n. 10206 del 2021, in massima).
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da quale debitrice Parte_1 principale, e , quali garanti, avverso la sentenza Parte_3 Parte_2
n. 932 del 2022 del Tribunale di Pisa, e in parziale riforma della stessa, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2017 del 2019;
2. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a pagare a euro 17.616,39, Controparte_1 oltre interessi come in motivazione;
3. condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 che liquida in euro 4.600,00 per il giudizio di primo grado e in euro
3.966,00 per quello d'appello, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
9 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 15/15