Art. 8.
Fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1.
Fanno carico agli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri per gli interventi di esclusiva competenza statale e regionale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1.