Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 421
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione per mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, poiché il ricorso è stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, violando l'art. 22 D.Lgs. n. 546/1992.

  • Altro
    Richiesta di condanna alle spese di giudizio

    Le spese processuali sono state compensate integralmente, data la modesta entità della somma contestata e le precarie condizioni economiche del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 421
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 421
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo