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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 17:30 in composizione monocratica:
RAINERI CARLA ROMANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3899/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20230430757052705169757 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte Ricorrente è stata sottoposta ad attività di accertamento da parte del Comune di Milano volta a recuperare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'annualità 2014 dovuta, e mai dichiarata, relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto "Reclamo" e quindi ricorso avanti la Corte tributaria di primo grado di Milano con atto notificato in data 11/3/2024, chiedendo di “dichiarare la nullità dell'INGIUNZIONE ACUF
n.20230430757052705169757 impugnata per difetto di motivazione ex art. 7 della LEGGE 27 luglio 2000
n.212, per "mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi”, nonché di “disporre la condanna del Comune di Milano alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Gli interessi sono, invero, pari ad €16,56!
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la inammissibilita'/ irricevibilita' del ricorso per tardivo deposito ex art. 22 d.lgs. n. 546/1992 e chiedendo, in ogni caso, il suo rigetto, anche nel merito.
Il giudice adìto ha accordato un rinvio allo scopo di consentire alla difesa di parte ricorrente una interlocuzione con l'Ente pubblico anche in vista dei successivi accertamenti, attesa la domentata indigenza del ricorrente.
Alla udienza del 19.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente è fondata e, pertanto, suscettibile di accoglimento.
L'art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce, al primo comma, che: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Il 2° comma della disposizione in esame sancisce ulteriormente che: “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce ....”.
Sul punto si è più volte espressa Cassazione Civile, sezione tributaria (ex plurimis Cass. n. 20787/2013) che ha chiarito che tale omissione non può essere sanata neppure dal tardivo deposito, in quanto trattasi di norma di ordine pubblico processuale che non rientra nell'ambito di disponibilità delle Parti, tant'è che la sua inosservanza è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, (art. 22, 2° comma, D.
Lgs. n. 546/1992).
Nel caso in esame, Parte ricorrente ha notificato al Comune di Milano il ricorso, a mezzo PEC, in data 11 marzo 2024 (Doc.2).
Con l'abrogazione, a partire dal 4 gennaio 2024, dell'art. 17bis ad opera del D. LGS 30 dicembre 2023, n.
220 ( il quale, al comma 2, prevedeva che: Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo) è stata eliminatala fase della mediazione/reclamo.
Pertanto, entro 30 giorni dalla sua notificazione il ricorso avrebbe dovuto essere depositato presso la segreteria di codesta Corte di Giustizia Tributaria. Parte ricorrente ha, invece, provveduto al deposito del ricorso solo in data 8 luglio 2024, decadendo così dal potere di incardinare ritualmente la causa.
Peraltro, il suddetto termine è rimasto immutato anche a seguito dell'intervenuto D.Lgs 175/2024 che, in ogni caso, è operativo solo a decorrere dal 30.1.2026.
Irrilevanti al fini della decisione, oltrechè tardive, sono le ulteriori contestazioni che la difesa ricorrente ha preteso verbalizzare in udienza, stante il carattere assorbente della pronuncia di inammissibilità.
La modesta entità della somma contestata (interessi per soli € 16,56), unitamente alle precarie condizioni economiche di parte ricorrente allegate in atti, inducono questa Corte a disporre la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 17:30 in composizione monocratica:
RAINERI CARLA ROMANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3899/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20230430757052705169757 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte Ricorrente è stata sottoposta ad attività di accertamento da parte del Comune di Milano volta a recuperare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'annualità 2014 dovuta, e mai dichiarata, relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto "Reclamo" e quindi ricorso avanti la Corte tributaria di primo grado di Milano con atto notificato in data 11/3/2024, chiedendo di “dichiarare la nullità dell'INGIUNZIONE ACUF
n.20230430757052705169757 impugnata per difetto di motivazione ex art. 7 della LEGGE 27 luglio 2000
n.212, per "mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi”, nonché di “disporre la condanna del Comune di Milano alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Gli interessi sono, invero, pari ad €16,56!
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la inammissibilita'/ irricevibilita' del ricorso per tardivo deposito ex art. 22 d.lgs. n. 546/1992 e chiedendo, in ogni caso, il suo rigetto, anche nel merito.
Il giudice adìto ha accordato un rinvio allo scopo di consentire alla difesa di parte ricorrente una interlocuzione con l'Ente pubblico anche in vista dei successivi accertamenti, attesa la domentata indigenza del ricorrente.
Alla udienza del 19.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente è fondata e, pertanto, suscettibile di accoglimento.
L'art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce, al primo comma, che: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Il 2° comma della disposizione in esame sancisce ulteriormente che: “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce ....”.
Sul punto si è più volte espressa Cassazione Civile, sezione tributaria (ex plurimis Cass. n. 20787/2013) che ha chiarito che tale omissione non può essere sanata neppure dal tardivo deposito, in quanto trattasi di norma di ordine pubblico processuale che non rientra nell'ambito di disponibilità delle Parti, tant'è che la sua inosservanza è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, (art. 22, 2° comma, D.
Lgs. n. 546/1992).
Nel caso in esame, Parte ricorrente ha notificato al Comune di Milano il ricorso, a mezzo PEC, in data 11 marzo 2024 (Doc.2).
Con l'abrogazione, a partire dal 4 gennaio 2024, dell'art. 17bis ad opera del D. LGS 30 dicembre 2023, n.
220 ( il quale, al comma 2, prevedeva che: Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo) è stata eliminatala fase della mediazione/reclamo.
Pertanto, entro 30 giorni dalla sua notificazione il ricorso avrebbe dovuto essere depositato presso la segreteria di codesta Corte di Giustizia Tributaria. Parte ricorrente ha, invece, provveduto al deposito del ricorso solo in data 8 luglio 2024, decadendo così dal potere di incardinare ritualmente la causa.
Peraltro, il suddetto termine è rimasto immutato anche a seguito dell'intervenuto D.Lgs 175/2024 che, in ogni caso, è operativo solo a decorrere dal 30.1.2026.
Irrilevanti al fini della decisione, oltrechè tardive, sono le ulteriori contestazioni che la difesa ricorrente ha preteso verbalizzare in udienza, stante il carattere assorbente della pronuncia di inammissibilità.
La modesta entità della somma contestata (interessi per soli € 16,56), unitamente alle precarie condizioni economiche di parte ricorrente allegate in atti, inducono questa Corte a disporre la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.