Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2826 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 marzo 2025 e vertente tra
TRA UR PE (Codice fiscale: [...]) sia in proprio quale garante che in qualità di Liquidatore della società “MARMI PE S.R.L. IN Liquidazione” (C.F. e P. IVA.: 00155670235 N. REA: VR -63201) nonché in proprio quale ulteriore garante LU PE (C.F.:
[...]), rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'dall'Avv. Letizia Cecconi;
APPELLANTI E
IT S.p.a., codice fiscale e partita IVA 00348170101, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Ferrini;
APPELLATA
Nonché
FINO 2 SECURITISATION S.R.L. codice fiscale n. 09966400963, e per essa la mandataria doValue
S.p.A., codice fiscale n. 00390840239, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti
GAROFALO MASSIMO e ZILIOLI TITO;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e LU SI convenivano in giudizio ED PA esponendo:
- Che aveva concluso contratti di conto corrente, fido ed anticipo fatture con la convenuta;
- Che il contratto di conto corrente era ancora pendente;
- Che con raccomandata del 18.5.2015 aveva richiesto alla Banca, ex art. 119 TUB, copia del contratto di conto corrente, del contratto di apertura credito e degli estratti senza avere ricevuto risposta;
- Che il conto corrente era stato acceso prima della questione della capitalizzazione degli interessi trimestrali;
- Che il rapporto aveva visto l'applicazione illegittima di interessi usurari ( usura oggettiva e soggettiva), di interessi anatocistici, della commissione massimo scoperto, della gestione della valuta.
Gli attori formulavano le seguenti conclusioni:
“ “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE: acquisire copia del contratto di corrispondenza e di apertura di credito oltre che di tutti gli estratti conto dalla data originaria di apertura di c/c se inevasa l'istanza avanzata ex art. 119 TUB.
Nel merito: a) accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art. 1815 2° comma c.c.; qualora invece l'istituto di credito convenuto, nonostante l'istanza ex art. 119 TUB avanzata dall'odierno attore, non fornisca la prova della pattuizione scritta di interessi al di sopra del tasso legale (ossia non disponga del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito), così come disposto dall'art. 117 TUB e 1284 c.c., si ridetermini il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale
o in alternativa il tasso minimo dei BOT;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tasi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c) verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
d) accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che l'istituto di credito odierno convenuto, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura soggettiva che oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c.p.; d) In tal senso rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dell'intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
e) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla rideterminazione del saldo di conto corrente epurato delle somme illegittimamente addebitate così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;
f) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce
"stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia
11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
accertare e dichiarare la liberazione dei fidejussori per ogni obbligazione futura ex art. 1956 c.c. Con espressa riserva di autonoma azione volta a quantificare il risarcimento del danno patito da parte attrice”.
Si costituiva la Banca convenuta depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:
a) Che la Banca aveva sempre applicato le condizioni pattuite secondo le modalità pattuite nei rapporti contrattuali, per come riportate negli estratti conto regolarmente inviati;
b) Che aveva comunicato con gli estratti conto le variazioni contrattuali intervenute nel tempo;
c) Che era maturata la prescrizione quantomeno a decorrere da ogni singolo trimestre;
d) Che l'applicazione degli interessi ultralegali era avvenuto in applicazione delle pattuizioni contrattuali;
e) Che il conto corrente risulta acceso in data successiva al 2000 con vigente la nuova normativa che consentiva l'applicazione della capitalizzazione;
f) Che le contestazioni apparivano seriali in quanto generiche e prive di riscontri probatori;
g) Che la commissione di massimo scoperto era stata pattuita tra le parti.
Concludeva, pertanto, la banca: “ - in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione di ogni avversa domanda;
- nel merito rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. - Con vittoria di spese e compensi professionali”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU contabile e di successiva integrazione, ha respinto le domande degli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite e di
CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Devesi preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile
è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti.
Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02). Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117
TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n.
342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Nel caso di specie la richiesta alla Banca secondo la normativa citata da ultimo è chiaramente strumentale in quanto la richiesta alla Banca è stata inviata il 27.5.2015 con nota del 18.5.2015 ( vds.
Documento n. 2 di parte attrice) e l'atto di citazione è stato notificato con raccomandata inviata il
22.5.2015. La circostanza è rilevante poiché ciò ha determinato una domanda priva di ogni specificità in assenza della documentazione posta a supporto, dando luogo ad una richiesta meramente esplorativa, rimanendo tale anche nelle memorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Non risultano prodotti da parte attrice i contratti e gli estratti conto integrali del rapporto il cui onere probatorio era a suo carico, ma solo la Banca ha provveduto a depositare gli atti dei vari rapporti in contenzioso e parzialmente gli estratti conto.
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che nel corso dei rapporti oggetto di causa la banca convenuta avrebbe applicato interessi illegittimi per usura oggettiva e soggettiva, richiamando a tal fine la consulenza di parte, depositata in atti, senza tuttavia specificare puntualmente la natura originaria o sopravvenuta degli stessi interessi.
Del pari risulta dedotto genericamente l'esercizio da parte della Banca dello ius variandi, senza tuttavia offrire riscontri concreti e puntuali, con riferimento soprattutto al periodo temporale in cui sarebbero intervenute le modificazioni.
Analoga genericità connota la deduzione relativa alla applicazione di interessi anatocistici, in quanto non è possibile comprendere se la parte attrice abbia inteso eccepire la nullità di specifiche clausole contrattuali e lamentare la illegittimità di specifici addebiti. E comunque, non può ravvisarsi nel caso di specie una illegittimità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, tenuto conto che è stata specificata l'origine dei rapporti solo nel corso del giudizio e che, in ogni caso, i rapporti non sono ricostruibili dall'origine.
E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone:
“Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, non risulta specificato nel caso concreto quali sarebbero i motivi di nullità della clausola ed i risvolti concreti della sua applicazione. Non può sopperire a tale mancanza di allegazione la ctu, la quale ha rilevato (seppure su documentazione non completa) delle commissioni che parte attrice non ha allegato tra le sue contestazioni e che non possono essere riconosciute.
In conclusione, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, le domande attoree vanno integralmente rigettate, ciò rendendo superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
Anche la Ctu contabile svolta non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti, ricostruendo solo in parte i rapporti e con motivazione generica, per cui il dato contabile finale non è attendibile poiché parziale. Del resto, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.” (così, fra tante, Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2006, n.
3191).]»
§ 2 — Hanno proposto appello UR PE - sia in proprio quale garante che in qualità di
Liquidatore della società “MARMI PE S.R.L. IN Liquidazione” - nonché in proprio quale ulteriore garante LU PE contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo
“ In via preliminare: Accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in via istruttoria, in riforma della sentenza impugnata, disporre ex art. 210 cpc la produzione in giudizio degli estratti conto e scalari, relativi ai dieci anni antecedenti l'invio della raccomandata ex art. 119 TUB;
richiesti dalla società odierna appellata e mai consegnati, Nel merito: a) accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art.
1815 2° comma c.c; qualora invece l'istituto di credito convenuto, nonostante l'istanza ex art. 119
TUB avanzata dall'odierno attore, non fornisca la prova della pattuizione scritta di interessi al di sopra del tasso legale (ossia non disponga del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito), così come disposto dall'art. 117 TUB e 1284 c..c., si ridetermini il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale o in alternativa il tasso minimo dei BOT;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
d) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dell'intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il “saldo zero” del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi
e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
e) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'istituto di credito convenuto alla rideterminazione del saldo conto epurato delle somme illegittimamente addebitate così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca.
f) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91
n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
Con espressa riserva di autonoma azione volta a quantificare il risarcimento del danno patito da parte attrice.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per i due gradi di giudizio per il quale lo scrivente legale si dichiara antistatario”.
E' rimasta contumace IT PA , come rappresentata in primo grado da Dobank PA, fino al 17 febbraio 2025, quando per via telematica ha depositato comparsa con la quale ha formulato eccezioni di giudicato e di inammissibilità dell'appello di cui ha comunque chiesto il rigetto.
E' intervenuta, ex art. 111 CPC, FINO 2 SECURITISATION S.R.L. e per essa la mandataria doValue
S.p.A., quale titolare con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti crediti ad essa trasferiti dalla cedente ED S.p.A., come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017, chiedendo “in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria FINO 2
SECURITISATION s.r.l. per eventuali passività riguardanti attività ante data di trasferimento del credito;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni avversa domanda;
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza riguardante
l'applicazione di interessi anatocistici post 30 settembre 2000, non oggetto di gravame;
e, comunque, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata”.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
Concesse note finali anticipate, le parti intervenuta ed appellata provvedevano in tal senso.
Parte appellante depositava le sole note di trattazione cartolare.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 40 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 9/15) – titolato “Sul mancato assolvimento dell'onere probatorio”
– gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe mal interpretato la giurisprudenza di legittimità in punto di ripartizione dell'onere probatorio con particolare riguardo al deposito della documentazione contabile ben potendosi il rapporto essere ricostruito anche con parziale documentazione così da raggiungere un esito attendibile, precisando che l'istanza ex art. 119 TUB può essere depositata senza preclusioni e invocano, quindi, la rideterminazione del saldo sulla base dei contratti di conto corrente depositati dalla banca e degli estratti conto e gli scalari a partire dal I trimestre 2003 al I trimestre 2015 prodotti dalla società attrice.
Richiamando giurisprudenza di legittimità in materia, gli appellanti precisano che in nessun caso è quindi previsto il rigetto della domanda, ex art. 2697 c.c, in caso di mancata produzione integrale degli estratti conto come erroneamente ipotizzato dal Giudice di Prime Cure, tenuto pure conto che il
CTU aveva proceduto al conteggio sulla base del quesito formulato e senza approssimazione.
Concludono gli appellanti chiedendo che la Corte voglia rideterminare il saldo di c/c al netto degli illegittimi addebiti così come quantificati dal CTU Dott. Gianluca Venturi, nel procedimento di primo grado.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 15/20) – titolato “ Sulla mancata determinazione degli interessi debitori ultralegali” – le parti appellanti lamentano che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi, nonostante la domanda attrice, sulla mancata determinazione per iscritto degli interessi debitori ultralegali, quindi, illegittimamente addebitati dalla società odierna appellata, considerato che l'art. 7 terzo capoverso, ai fine della determinazione del tasso di interesse debitorio dovuto dal correntista, rimanda, illegittimamente, alle condizioni “uso piazza”.
Viene, quindi, invocato dagli appellanti il tasso legale e sostitutivo, con richiamo all'art. 1284 comma
3 C.C. , concludendo “ il contratto di conto corrente oggetto del presente gravame - già in essere alla data di entrata in vigore della L. 154/1992 e del successivo d.lgs. 385/1993 – accertata la nullità della clausola, che per la determinazione degli interessi faccia rinvio agli usi, dovrà essere rideterminato ai sensi dell'art. 1284, terzo comma c.c.”
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 20/30) - titolato “ Sulla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi” – le parti appellanti , ricostruito l'iter giurisprudenziale e legislativo in punto di anatocismo, deducono “È orami pacifico in giurisprudenza come, relativamente ai contratti di conto corrente stipulati in data antecedente all'aprile 2000, gli istituti di credito non hanno alcun diritto alla capitalizzazione periodica degli interessi e tale clausola è da considerarsi nulla perché contraria ad una norma imperativa” con conseguente nullità della pattuizione contenuta nel contratto all'art. 7 perché i tassi debitori sono trimestrali e quelli creditori annuali e concludono che nella fattispecie de quo per il periodo precedente al luglio 2000 non debba operare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi.
Gli appellanti, poi, devolvono la questione inerente la capitalizzazione degli interessi passivi nel periodo successivo al luglio 2000 deducendo che la società odierna appellante ha sostenuto, non essendovi in atti prova alcuna in riferimento ad una concreta pattuizione tra le parti avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, che detta capitalizzazione post
2000 fosse da ritenersi illegittima nonostante l'avvenuta comunicazione in Gazzetta Ufficiale e riportati i due diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, allegano che essendo nulla la clausola di capitalizzazione prima esistente, l'introduzione in forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come modifica nettamente peggiorativa rispetto alla condizione preesistente, la quale rende allora necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione il che, secondo gli appellanti, non risulta assolutamente presente in atti, concludendo che nella fattispecie in esame anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000, debba escludersi qualsiasi tipo di capitalizzazione degli interessi passivi.
§3.4 – Con il quarto motivo (pag30) – titolato “Sulla nullità della clausola che prevede l'addebito della CMS e sul mancato adeguamento all'art. 117 bis TUB” - denunciano che il Tribunale avrebbe contravvenuto al disposto legislativo ed al costante orientamento giurisprudenziale, in quanto, in ragione della documentazione contrattuale in atti, è pacifico come, prima del 21 marzo 2006, la commissione di massimo scoperto sia stata conteggiata ma non pattuita tra le parti sicchè tale costo non doveva essere addebitato ed in tal senso avrebbe dovuto essere rideterminato il saldo di c/c oggetto di gravame.
Gli appellanti proseguono allegando che anche per quanto concerne il periodo post marzo 2006 - in ragione della nullità della clausola che prevede l'addebito di detta commissione ex art. 1346 c.c. – tale costo non doveva comunque essere conteggiato, come correttamente previsto dal CTU in primo grado, essendo unanime la giurisprudenza nel ritenere come la clausola che preveda detto addebito, perché possa essere considerata valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente , richiamando giurisprudenza che in più occasioni ha sancito come la determinatezza o determinabilità della clausola si configuri quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità
e precisando che nel caso de quo non è previsto né i criteri di calcolo né la periodicità ma soltanto l'aliquota di addebito, in violazione dell'art. 117 comma 4 TUB.
Ancora, gli appellanti illustrano: “ In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione
è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l'istituto della commissione di massimo scoperto;
posto, infatti, che non vi è alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico- bancaria della fattispecie, che si è affermata nella prassi creditizia e si è evoluta e modifica nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca. La c.m.s. è stata infatti diversamente definita o individuata - limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse – come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta più di recente); da tale diversità di natura e giustificazione, è derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della cms, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi, il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero); ancora, manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi, quale quello per cui è causa, vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità (pratica, quest'ultima, espressamente ritenuta illegittima dalla Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002)”.
Richiamato, poi, l'art. 117 bis TUB, gli appellanti concludono “ in mancanza di specifica pattuizione, come nel caso per cui è causa, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione alcuna e pertanto tutti gli addebiti
a tale titolo, sono da considerarsi illegittimi e quindi ripetibili”.
§ 4 — Rileva la Corte che a seguito della tardiva costituzione di ED, ne va revocata la declaratoria di contumacia.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Preliminarmente, va dato atto che alcune questioni non risultano devolute alla Corte, con conseguente definitività delle relative statuizioni del Tribunale: segnatamente, non viene riproposta la questione dell'usura (oggettiva e soggettiva) né quella del c.d. gioco valute, né ancora quella relativa alla liberazione dei garanti ex art. 1956 C.C.
Giova, poi, evidenziare che il Tribunale, nel formulare le sue considerazioni come sopra testualmente riportato, ha ritenuto assorbita la questione della prescrizione decennale sollevata da ED PA
e, oggi, nuovamente devoluta dalla cessionaria Fino 2, eccezione che deve essere necessariamente delibata per ordine logico.
Si deve, anche, precisare che quella genericità ed apoditticità delle domande attrici, già evidenziata dal Tribunale e di certo non risolta in questa sede, si ripropone, appunto, dinanzi alla Corte, atteso che alcuni profili del contendere vengono richiamati in modo appunto del tutto non determinato:(è sufficiente, a tal fine, rilevare che sin dall'atto introduttivo del giudizio si fa riferimento ad un contratto di conto corrente n. 3833959 che avrebbe avuto origine prima del 1992, ma per il quale invero non è stata mai specificata la data di stipula così come non è mai spiegata la corrispondenza con quello che è emerso dalla documentazione prodotta dalla banca, dalla quale emerge il conto n.
544572 del 25.5.87; è altrettanto privo di specificità l'appello che richiama meramente la consulenza di parte di primo grado che, seppur va valutata come atto difensivo, andava quanto meno riportata nelle sue considerazioni e soprattutto nei suoi conteggi, neppure sfiorati dagli appellanti nelle loro argomentazioni.
A fronte di una situazione così “evanescente”, la Corte si fa carico di delimitare l'oggetto del contendere affrontando, si ripete, la questione che risulta preliminare, vale a dire la prescrizione decennale eccepita tempestivamente dalla banca e rimasta assorbita.
Questo perché , rileva il Collegio, si giunge ad una delimitazione temporale dell'oggetto del contendere, vale a dire che è possibile vagliare solo il periodo temporale successivo al 22 maggio
2005, circostanza questa particolarmente significativa.
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha così , anche di recente (v. Cass. N. 20455/23) in materia quanto segue: “ La distinzione, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alle Sezioni
Unite di questa Corte, che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione.
2.3.1. Spiega Cass., SU, n. 24418 del 2010 (cfr. in motivazione. In senso sostanzialmente conforme, peraltro, si vedano pure Cass. n. 6857 del 2014 e Cass. n. 24051 del 2019) che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens
2.3.2. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché, prima di quel momento, non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
2.3.3. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 cod. civ.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
2.4. L'esistenza, o meno, di una apertura di credito, dunque, spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
2.4.1. In tal senso, nemmeno sarebbe concludente il riferimento a Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518.
Infatti, al di là della condivisibilità, o non, dell'affermazione, ivi contenuta, per cui i versamenti eseguiti sul conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, è certo che se il conto non è collegato ad un'apertura di credito, le rimesse eseguite in presenza di un passivo del conto sono da riferirsi ad un conto scoperto e risultano, per ciò solo, solutorie.
2.5. Ora, se il correntista agisca in giudizio senza allegare l'esistenza di una apertura di credito, oppure non specificando l'effettiva entità dell'affidamento concessogli, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non è tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019, e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 19812 del 2022 e Cass. n. 10026 del 2023).
2.5.1. Infatti - a parte i casi in cui il giudice del merito possa addirittura ritenere, sulla scorta della domanda proposta, che l'inesistenza del detto contratto sia stata oggetto di (implicito) riconoscimento da parte del correntista - occorre osservare che non compete alla banca che eccepisca la prescrizione dare prova dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne precluda la decorrenza.
2.5.2. Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, e proprio nella materia che qui interessa,
l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (cfr. Cass.,
SU, n. 15895 del 2019. In senso analogo, vedasi pure Cass. n. 7013 del 2020). In conseguenza, la banca potrà limitarsi ad allegare quella inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. n. 31927 del
2019; Cass. n. 10026 del 2023).
2.5.3. Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando, quindi, su di un conto «passivo», e non «scoperto». Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: e, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione
(avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023). È, questo, un approdo già guadagnato, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di questa Corte: e, a fronte di esso, la qualificazione del contratto di apertura di credito come fatto impeditivo o modificativo dell'invocata prescrizione riveste, in fondo, un valore meramente classificatorio, di cui in questa sede ci si può disinteressare (nel senso che il contratto di apertura di credito costituisca un fatto impeditivo della prescrizione che il correntista è onerato di provare, cfr. Cass. n. 2650 del 2019; nel senso che esso integri, invece, un fatto modificativo, si veda Cass. n. 27704 del 2018).
2.5.4. La prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia,
è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr.
Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023). È da considerare, in proposito, che la questione in esame non costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte: infatti, è eccezione in senso stretto quella per la quale la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quella in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr., per tutte, Cass. n. 13335 del 2015; Cass. n. 18602 del
2013); la deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito non presenta alcuna di tali connotazioni e va qualificata, piuttosto, come eccezione in senso lato.
2.5.5. Ora, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 27998 del 2018.
Con specifico riferimento alla eccezione afferente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, cfr. Cass. n. 14958 del 2020, a tenore della quale «la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare»). Avendo riguardo a quest'ultimo profilo (inerente alla dimostrazione del fatto di cui sia mancata l'allegazione), infatti, occorre considerare che le eccezioni in senso lato condividono con le eccezioni in senso stretto la necessità che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi su cui si fondano risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (cfr.
Cass. n. 20317 del 2019; Cass. n. 27405 del 2018). Il che vale ad escludere che il giudice possa conferire rilievo all'eccezione dell'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito
(incidente, come si è visto, sulla decorrenza della prescrizione) basandosi su elementi documentali che non siano stati acquisiti nei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ..
2.6. Fermo tutto quanto precede, rimarca il Collegio che, nella specie, essendosi al cospetto di un contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore - dall'1 gennaio 1994 - del
T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), per il quale, quindi, non vi era obbligo di forma scritta, deve trovare applicazione il principio secondo cui, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "facta concludentia" - di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché, peraltro, tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile nemmeno costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. n. 3842 del
1996; Cass. n. 2752 del 1995; Cass. n. 2915 del 1992)”.
Dunque, la totale assenza di precisazioni – da parte degli odierni appellanti – circa non solo l'esistenza di un'apertura di credito ma delle modalità di svolgimento del rapporto con specifico riguardo alle rimesse solutorie e ripristinatorie conduce la Corte ad applicare quella ripartizione di onere probatorio sopra descritta (e del tutto condivisa) sì da dover escludere la possibilità di delibare il periodo temporale ante 22.5.2005. Manca, infatti, da parte degli appellanti una presa di posizione in ordine a detta eccezione e, come si è già rilevato, la apoditticità e la genericità delle loro doglianze (per lo più ripetitive di quanto già detto in primo grado con l'utilizzazione di argomentazioni “seriali” valide in sostanza per tutte le controversie bancarie in tema di indebito) non consente al Collegio neppure di poter distinguere, nell'ambito degli estratti contabili, tra rimesse dell'una o dell'altra natura.
Pertanto, l'eccezione della banca va accolta e va dichiarata la prescrizione per tutte le (eventuali) poste addebitate sul conto corrente fino al 22 maggio 2005.
Sempre in via preliminare, non può che aderirsi all'impostazione logico-giuridica del Tribunale in punto di ripartizione dell'onere probatorio nell'azione di ripetizione posta in essere dal correntista.
I principi sono stati anche di recente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Nn.
17584/24; Cass. N. 16521/24) e si estendono, pertanto, anche alle questioni ex art. 210 CPC e 119
TUB, che gli appellanti , peraltro in difetto di interesse ex art. 100 CPC, ripropongono in questa sede.
Infatti, superata ormai la questione dibattuta circa il momento in cui l'istanza ex art. 119 TUB deve essere proposta e tenuto conto che nella fattispecie detta istanza è stata regolarmente formulata nei confronti della banca, sfugge agli appellanti che quest'ultima non solo ha prodotto documentazione sia contrattuale sia contabile durante il corso del giudizio di primo grado, ma è stata altresì destinataria
(con provvedimento in data 17.7.17 , durante le operazioni peritali) di un ordine ex art. 210 CPC dal quale è scaturita (come indica il CTU nella sua perizia, neppure riportata dagli appellanti né tanto meno depositata col gravame) l'attestazione di aver ricevuto estratti conto e scalari per il periodo dall'aprile 2007 al 31 marzo 2015, data quest'ultima di chiusura del conto “a sofferenza”.
Inoltre, dalla consulenza di parte – che la Corte si è fatta carico di esaminare visto che gli appellanti non hanno curato affatto gli oneri ex art. 342 CPC – emerge che il periodo esaminato (nelle 42 pagine che la compongono) ha riguardato gli estratti conto dal primo trimestre 2003 al terzo trimestre 2014, dando anche per accertato tutto ciò che ha riguardato le modifiche intervenute tra le parti così come l'avvenuta ricezione della documentazione bancaria, profili che in ogni caso paiono ben superati in ragione delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale.
Quest'ultimo, infatti, non ha affatto respinto le domande attrici per l'incompletezza della documentazione: piuttosto, ha rilevato che la condotta degli originari attori non era conforme ai quei principi di onere di allegazione e quindi di prova propri dell'azione di ripetizione, a cominciare dalla descrizione delle singole voci rispetto a quanto previsto nei contratti bancari (perché si tratta di più contratti e gli attori, neppure in questa sede, prendono posizione al riguardo) e dall'esame specifico delle movimentazioni contabili.
Dunque, i motivi di gravame risultano pure inconferenti, atteso che il Tribunale non ha respinto perché la ricostruzione contabile era parziale (ovviamente non vi sono tutti i movimenti bancari, tanto meno dall'origine di un rapporto che risalirebbe addirittura al 25.5.87), ma ha respinto evidenziando che nella sostanza sia la CTU sia l'ordine ex art. 210 CPC non potevano essere utilizzati per
“superare” le carenze poste in essere dagli attori che, pertanto, in questa sede non colgono questo specifico profilo di argomentazione del Tribunale.
La banca, contrariamente a detti principi della ripartizione dell'onere probatorio, è stata onerata non correttamente di produrre documentazione contrattuale e contabile, rispetto alla quale – poi – gli attori
(neppure in questa sede) hanno mai preso posizione, limitandosi piuttosto a reiterare le proprie doglianze che, a questo punto, rappresentano mere congetture e rappresentazioni di questioni tipiche di questo contenzioso c.d. seriale.
Una volta ricordati questi principi generali, occorre verificare le singole voci che vengono nuovamente devolute all'esame del giudicante.
Per gli interessi ultralegali, fermo restando lo sbarramento a seguito della prescrizione, viene genericamente dedotto che il tasso è correlato a “usi di piazza” e quindi indeterminato ed indeterminabile: ma non viene specificato a quale contratto di conto corrente si fa riferimento (ante
1992 o 2005) sicchè tenuto conto di detta prescrizione e del difetto di allegazione , viene impedito a questa Corte di effettuare una seria e concreta verifica della voce. Tanto meno viene riportata la consulenza di parte sicchè non può che respingersi la doglianza.
Passando all'esame dell'anatocismo, va ribadito lo sbarramento al 2005 e va, altresì evidenziato che per il periodo successivo è in atti il contratto relativo al conto 3833959 con previsione di pari reciprocità, in conformità alla previsione della delibera CICR di aprile 2000. Il collegamento con il periodo precedente, poi, oltre che superato dalla detta prescrizione, non consente di poter escludere l'esistenza di una modifica approvata (anche solo tacitamente) dalla correntista che, in realtà, ha stipulato un nuovo contratto bancario (anche se il conto sembrerebbe essere il medesimo instaurato con la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno nel 1987) con assorbimento, quindi, anche della questione relativa ai diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine alle modalità di
“aggiornamento” dei contratti alla luce della richiamata delibera. Non si vede, infatti, cos'altro avrebbe dovuto e potuto fare la banca se non stipulare, addirittura, un nuovo contratto ad aprile/maggio 2005.
Per la Commissione di Massimo Scoperto, a parte la prescrizione già sopra ricordata, nulla viene precisato (con grande confusione tra voci dalla denominazione similare ma con finalità e funzioni diverse), se non lo sbarramento temporale di marzo 2006, data a partire dalla quale non vi sarebbero gli elementi utili per il conteggio della voce che, appunto, risulterebbe indeterminabile.
Ma la doglianza resta pura congettura e affermazione apodittica, posto che nonostante la presenza degli estratti conto e degli scalari, di una CTU e anche di una CTP, non viene fatto alcun esame specifico della voce, per la quale si dice che “in alcuni casi” è stata calcolata come accessorio rispetto agli interessi e non vi sarebbe stato un consenso consapevole.
A fronte, allora, degli oneri di allegazione specifica di cui all'art. 342 CPC e vista la molte di documentazione (contabile, contrattuale, CTU e CTP), gli appellanti hanno investito la Corte di un impegno non richiedibile, quale quello di andare alla ricerca della voce (così come delle altre) senza alcuna pista probatoria seria e concreta.
Di qui la reiezione anche di questo profilo di doglianza.
Che poi la CTU abbia prodotto un esito favorevole agli appellanti per aver ridotto il debito nel saldo finale negativo ad Euro 6.377,81 è fattore irrilevante, tenuto conto peraltro che anche questo risultato
è stato indicato solo dalla banca che con corretta condotta processuale ha evidenziato quali fossero stati gli esiti di detto accertamento, del tutto ignorati e mai riportati dagli stessi appellanti che oggi, non si comprende con tranquillante certezza, vorrebbero una ulteriore attività di indagine nonostante la CTU già espletata, come pure integrata in primo grado.
L'appello va, pertanto, respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da tabelle vigenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dei parametri massimi (vista la molteplicità di questioni sollevate), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Ciò in favore di parte appellata come di parte intervenuta in ragione del principio di causalità.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 3.777,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.498,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 5.529,00
Fase decisionale, valore massimo: € 6.431,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 18.235,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3543/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado che si liquidano in Euro 18.235,00 in favore di ciascuna parte appellata e intervenuta, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore