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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 3335/2023 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. C.F._2
Federico Pagano, presso il cui studio in Montemilone al Corso Cavour n. 70 sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
NT
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato il 7 agosto 2023 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio fine di chiedere, previo
[...] NT accertamento dell'occupazione abusiva dell'unità immobiliare sita in Minervino
Murge alla via Parati n. 97, censita in catasto fabbricati al fg. 89 p.lla 2847 sub. 2, la condanna di all'immediato rilascio dell'immobile nonché al NT
risarcimento del danno per l'abusiva occupazione del locale mediante il pagamento di euro 200 mensili a far data da novembre 2022 sino all'effettivo rilascio con interessi dalla domanda al soddisfo, con il favore delle spese processuali.
A sostegno della pretesa, gli attori evidenziavano che:
-erano proprietari dell'immobile sito in Minervino Murge alla Via Parati n. 97 in virtù di atto rogato dal Notar rep. 530 e Racc. 511; Persona_1
- detto immobile era stato utilizzato, in costanza di matrimonio, anche dalla loro figlia insieme al coniuge;
NT
-in data 16 maggio 2022 il Tribunale di Trani aveva omologato la separazione tra e;
Controparte_2 NT
- a nulla erano valsi i bonari inviti al rilascio dell'immobile;
- il procedimento di mediazione obbligatoria era fallito a causa dell'ingiustificato rifiuto di di prenderne parte. NT
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, di talché, ne NT
veniva dichiarata la contumacia con decreto del 16 novembre 2023.
Istruita la causa con l'escussione di un testimone, il procedimento veniva rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 marzo 2025 la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
pagina 2 di 10 La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
L'occupazione di un immobile sine titulo trova causa nell'ipotesi in cui un soggetto venga privato della possibilità di fruire di un bene di sua proprietà, ad opera di un terzo che lo occupa in maniera illegittima, vale a dire senza un contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso.
Nello specifico, l'occupazione sine titulo si può configurare in tre diverse ipotesi: nel primo caso, il terzo occupa e dispone dell'immobile senza aver stipulato alcun valido contratto che ne giustifichi la presenza;
nelle altre ipotesi, le parti hanno sì stipulato un contratto valido ed efficace, ma quest'ultimo o è venuto meno per una delle cause tipiche previste dall'ordinamento (scadenza del termine, risoluzione, ecc.) oppure ab origine ne viene contestata validità ed efficacia.
Nel caso in esame, è pacifico ed incontestato che gli odierni attori, in qualità di comproprietari dell'immobile per cui è causa, ne abbiano concesso l'uso alla loro figlia e a , quando ancora uniti dal vincolo matrimoniale. NT
Perciò, detto immobile è stato, di fatto, congiuntamente utilizzato tanto dai coniugi
, quanto da e , in costanza Parte_3 Controparte_2 NT
di matrimonio.
Tale circostanza è stata, altresì, confermata dalle dichiarazioni, chiare, precise, lineari e non contrastanti rese dalla teste , della cui credibilità non vi è Controparte_2 motivo di dubitare, la quale, nel corso dell'udienza del 28 novembre 2024 ha dichiarato che: “in costanza di matrimonio, ho avuto libero accesso ed ho usato, unitamente ai miei genitori, e il locale di Parte_1 Parte_2
Via Parati n. 97 dell'abitato di Minervino Murge (BT)”.
Dunque, sebbene non vengano circostanziate le modalità concrete di utilizzo dell'immobile, è verosimile ritenere che i coniugi abbiano permesso Parte_3
– mediante comportamenti concludenti – che, in costanza di matrimonio, la loro figlia pagina 3 di 10 , insieme al coniuge , si servisse liberamente Controparte_2 NT dell'abitazione sita in Minervino Murge alla via Parati n. 97.
Il protrarsi nel tempo di tale situazione ha dato vita ad un rapporto regolato sul piano meramente fattuale che si è consensualmente svolto tra le parti fino al 13 settembre
2022, data in cui gli attori hanno formalmente diffidato a rilasciare NT
l'immobile libero e sgombro da persone e cose entro il 31 ottobre 2022, interrompendo, dunque, la spontanea prosecuzione del rapporto di fatto.
A ciò si aggiunga che anche in sede di separazione, omologata dal Tribunale di Trani in data 15 febbraio 2022, è stato convenuto il solo trasferimento del domicilio e della residenza del al secondo piano dell'immobile sito in Minervino Murge alla CP_1
Via Garibaldi n. 102/L; mentre nulla è stato previsto circa la possibilità che egli potesse continuare ad utilizzare l'immobile – pacificamente di proprietà degli attori – sito alla via Parati n. 97.
Tuttavia, anche a fronte dell'esplicita richiesta di rilascio del predetto immobile, il ha continuato ad occuparlo senza alcun titolo. CP_1
L'inerzia del a rilasciare l'immobile emerge, altresì, dalle dichiarazioni rese CP_1
da , la quale nella stessa udienza del 28 novembre 2024 ha Controparte_2
precisato che successivamente alla separazione, quest'ultimo ha rifiutato di rilasciare il locale sito in Minervino Murge alla via Parati n. 97.
Pertanto, è indubbio che, a prescindere dall'esistenza di un titolo contrattuale e dall'intervenuta separazione, a partire dalla data del 31 ottobre 2022, indicata nella missiva del settembre 2022, l'occupazione sia da considerarsi sine titulo.
Ciò posto, costituisce principio ormai consolidato dalla giurisprudenza, quello per colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (Cass. Civ.,
n. 26003/2010; Cass. Civ., n. 4416/2007; Cass. Civ., n. 23086/2004), l'uno e l'altro pagina 4 di 10 elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (Cass. Civ., n. 4119/1984).
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice non ha dedotto alcun titolo o rapporto obbligatorio personale legittimante l'occupazione dell'immobile da parte del il che circoscrive l'oggetto del giudizio alla sola condotta del convenuto, CP_1 concretizzatasi nell'occupazione abusiva del bene oggetto di causa.
Invero, la domanda spiegata dagli attori nell'atto introduttivo, diretta alla restituzione dell'immobile, fondata sull'arbitraria e non autorizzata disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso – non potendo essere ricondotta nell'alveo delle azioni reali, poiché non qualificabile come azione di rivendica – va correttamente qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione.
Di contro, sarebbe stato invece onere del convenuto provare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. Civ., n. 18660/2013), prova che, tuttavia, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta.
Ancora, pur volendo ritenere sussistente tra le parti un diverso titolo, quale, ad esempio, un contratto di comodato – concluso per fatti concludenti (la cui ammissibilità è pacifica in giurisprudenza non essendo richiesta la forma scritta) – quest'ultimo, sarebbe comunque risolto, per due ordini di motivi: 1) il mutato animus con cui il comodatario ha ritenuto di poter disporre della cosa concessagli;
2) la volontà dei comodanti di ritornare nella disponibilità del bene, manifestata prima e nel corso del giudizio, che – vertendosi in tema di comodato senza determinazione di durata, cd. “precario” ex art 1810 c.c. – obbliga il comodatario a restituirla non appena il comodante ne faccia richiesta.
Di talché, richiamate le considerazioni appena svolte, può serenamente concludersi che il occupa l'immobile oggetto di causa sine titulo sin dal novembre CP_1
2022, non potendosi riconoscere allo stesso la qualità di mero detentore, ma pagina 5 di 10 unicamente quella di occupante abusivo, mancando ab origine un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile ed essendo venuto meno, altresì, il consenso degli attori al prosieguo del rapporto di fatto.
Non merita, di contro, accoglimento l'ulteriore domanda di condanna del al CP_1 risarcimento del danno per l'occupazione abusiva, quantificato nella misura di euro
200 mensili, a decorrere dal mese di novembre 2022 (quale data di inizio dell'effettiva occupazione senza titolo), calcolato sulla base del prezzo di medio richiesto per la locazione degli immobili nel Comune di Minervino Murge.
È d'uopo, a tal riguardo, richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con le sentenze nn. 33645 e 33659/2022, secondo cui “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”; ed ancora “ nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. Civ., S.U. n. 33645/2022).
E dunque, solo nel caso in cui il risarcimento non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. Civ., S.U., n.
33645/2022).
Il proprietario è, quindi, tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo pagina 6 di 10 o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
A ciò si aggiunga che, in caso di occupazione di un immobile sine titulo, il danno subìto dal proprietario non può ritenersi in re ipsa (rectius “danno presunto” o “danno normale”), per cui tale danno può e deve essere provato facendo leva sulla perdita di disponibilità del bene immobile e sull'impossibilità di sfruttarlo.
La prova può essere data anche sulla base di presunzioni semplici tenendo conto, ad esempio, del valore locativo del bene o del canone locativo di mercato, fermo restando che tale “alleggerimento” dell'onere probatorio non può giungere ad esonerare il danneggiato dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati.
Il danneggiato deve, quindi, allegare e provare che se avesse recuperato subito la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe immediatamente utilizzato per scopi produttivi, quali il suo godimento diretto, la sua vendita o la sua locazione (Corte d'Appello,
Venezia, n. 2218/2022).
Ebbene, nel caso in esame, gli attori si sono limitati ad allegare il valore medio di locazione degli immobili siti nel Comune di Minervino Murge, nulla deducendo sulla effettiva volontà di cedere il bene in locazione o di incamerarne, comunque, i frutti o sulla esistenza di altri elementi idonei a far presumere tale circostanza (ad esempio, il fatto che fosse loro consuetudine locare il predetto immobile, o che avessero ricevuto una concreta offerta da parte di un eventuale conduttore).
Essi, soprattutto, non hanno provato i danni che avrebbero subito in seguito all'occupazione abusiva dell'immobile da parte del convenuto.
Né, in questa sede, può soccorrere il principio di non contestazione di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. dal momento che lo stesso opera in relazione a fatti non specificatamente contestati dalla parte che si sia costituita in giudizio, non applicandosi, quindi, all'ipotesi, configuratasi nel caso di specie, in cui il convenuto sia rimasto contumace.
pagina 7 di 10 Concludendo, in merito alle conseguenze processuali derivanti dalla mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione, regolato dal nuovo art. 12 bis (introdotto con la Riforma Cartabia) del dlgs 28/2010, è utile evidenziare che non vi è dubbio che la mancata partecipazione del convenuto convocato alla mediazione obbligatoria, in forza del combinato disposto degli artt. 12 co.1 dlgs
28/2010 e 116 c.p.c., concorra alla valutazione del materiale probatorio assunto in corso di causa e che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Deve, tuttavia, evidenziarsi, con riguardo a tale ultimo aspetto, che il presente procedimento non ha ad oggetto una materia soggetta a mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, per cui quest'ultima è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Invero, la qualificazione della domanda viene operata alla luce della qualificazione del petitum e della causa petendi allegati da chi agisce in giudizio e poiché, nel caso in esame, gli attori hanno chiesto l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile, nonché il rilascio dello stesso ed il relativo risarcimento del danno patito a seguito dell'occupazione abusiva da parte del convenuto e tenuto conto che nessuna domanda giudiziale di accertamento dell'esistenza di un rapporto di locazione o comodato è stata formulata, deve concludersi che le domande proposte nel presente giudizio non erano soggetta al previo esperimento obbligatorio della mediazione.
Di talché, per tali ordini di motivi, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la sanzione di cui all'art. 12 bis d.lgs n. 28/2010.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite del presente giudizio devono, quindi, essere compensate nella misura di 1/3.
pagina 8 di 10 La restante parte non compensata, pari ad € 264,00 per spese borsuali ed in € 3.384,66 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP. (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., in ragione della media complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta) deve, invece, essere posta a carico di CP_1
e liquidata in favore di e , in solido tra
[...] Parte_1 Parte_2
loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio r.g. n. 3335/2023 introdotto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 NT
con atto di citazione notificato il 7 agosto 2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
1) accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che occupa sine titulo l'immobile sito in Minervino Murge alla NT
via Parati n. 97, censito in Catasto Urbano al fg. 89 p.lla 2847 sub. 2;
2) ordina, quindi, a di liberare immediatamente l'unità NT
immobiliare così come individuata al punto 1) e di consegnarla immediatamente a e , libera da persone e Parte_1 Parte_2
cose;
3) compensa tra le parti, nella misura di 1/3, le spese legali del presente procedimento;
4) condanna al pagamento in favore di e NT Parte_1
, in solido tra loro, della restante parte non compensata di Parte_2
spese di lite, pari ad € 264,00 per spese borsuali e ad € 3.384,66 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 9 di 10 Si comunichi.
Trani, 3 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 10 di 10