Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/1978, n. 1158
CASS
Sentenza 8 marzo 1978

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Quando il prezzo della vendita da stipularsi e determinabile in base ai criteri fissati nel contratto preliminare, talche di questo e possibile l'esecuzione specifica, a nulla rileva la complessita delle indagini che quei criteri impongano e, pertanto, l'eventuale concreta necessita del ricorso, da parte del giudice, ad una consulenza tecnica per pervenire alla Determinazione del prezzo, rimanendo nell'ambito della volonta contrattuale delle parti. (nella specie, il principio e stato applicato all'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita di un appartamento da costruirsi).*

Non ricorre nullita della citazione, per assoluta incertezza dello oggetto della domanda, nel caso in cui con l'atto introduttivo del giudizio si formulino contemporaneamente due domande solo giuridicamente - e non logicamente - incompatibili, tali, cioe, da non poter essere entrambe accolte, quali quelle di esecuzione specifica del contratto preliminare di vendita e di riduzione del prezzo di acquisto.*

Agli effetti della risoluzione per eccessiva onerosita di un contratto preliminare di vendita di appartamenti da costruirsi, il giudice di merito deve considerare comparativamente sia il valore degli appartamenti promessi in vendita, e non solo il relativo costo di costruzione, sia quello della prestazione corrispettiva, tenendo conto, a quest'ultimo riguardo, della svalutazione monetaria che - nell'arco di tempo, previsto in contratto o successivamente, anche in via tacita, eventualmente prorogato dalle parti, per la stipulazione del contratto definitivo - abbia diminuito il valore intrinseco del prezzo ancora dovuto.*

Nel caso di vendita, o di contratto preliminare di vendita, di un appartamento da costruirsi, per verificare se l'immobile, oggetto del trasferimento, sia venuto ad esistenza deve farsi riferimento alle caratteristiche essenziali di identificazione del bene, principalmente a quelle da indicarsi negli Atti di concessione delle ipoteche, non gia alla precisa conformita, o meno, delle particolarita costruttive dell'appartamento realizzato (come la qualita dei materiali impiegati, la distribuzione degli ambienti interni eccetera) rispetto a quelle previste in contratto. ( V 321/69, mass n 338307).*

Nel giudizio per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita di cosa futura,l'esistenza della cosa da trasferire costituisce una condizione dell'Azione. Pertanto, per l'accoglimento della domanda e sufficiente che detta cosa sussista al momento della decisione, fermo, pero, il principio che l'effetto costitutivo della sentenza va riferito al momento in cui vengono ad esistenza tutte le condizioni, a cui la legge subordina l'Esercizio del potere attribuito al giudice di modificare la situazione giuridica, ove tale momento sia posteriore alla proposizione della domanda.*

Nell'esecuzione del sequestro giudiziario l'irregolarita della comunicazione - cui e tenuto l'ufficiale giudiziario a termini degli artt 677 e 608, primo comma, cod proc civ per il caso, in cui il custode sia persona diversa dal detentore del bene, - per essere stata effettuata alla parte presso il procuratore costituito in giudizio anziche presso la sua Sede, non determina l'inefficacia del sequestro, sia perche una tale invalidita dell'esecuzione del provvedimento cautelare non e comminata dalla legge, sia perche la predetta irregolarita, incidendo sulle sole modalita dell'esecuzione non e tale da impedire il raggiungimento dello scopo dell'esecuzione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/1978, n. 1158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1158
    Data del deposito : 8 marzo 1978

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