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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2024, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Maria Acagnino giudice est.
dott.ssa Lidia Greco giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 996/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], residente in [...]Parte_1
via Dell'Adamello 45/A, elettivamente domiciliata in Catania, via Trieste, 19 presso lo studio dell'avv. Federico Arena che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
pagina 1 di 4 45, elettivamente domiciliato in Catania via via Trieste, 19 presso lo studio dell'avv. Federico Arena,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
All'udienza del 9 luglio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti congiuntamente, stante il raggiunto accordo.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 30.01.2024, chiedeva Parte_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor . Controparte_1
Esponeva la ricorrente che il matrimonio, celebrato a Catania e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania al n. 125 parte II, Serie C, anno 2007, dal quale erano nati i figli il 25.11.2004, il 31.08.2006 e il 14.04.2010, era entrato Per_1 Persona_2 Per_3
irrimediabilmente in crisi a causa di notevoli contrasti insorti tra i coniugi tali da impedire la prosecuzione della convivenza e di non essersi più riconciliato con il marito a far data dalla separazione personale dei coniugi, pronunziata da questo Tribunale con sentenza n. 4131/2022 del
16.06.2023.
Chiedeva, dunque a questo Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor alle medesime condizioni assunte in sede di separazione. Controparte_1
Con comparsa di risposta del 01.07.2024, si costituiva in giudizio il signor , il quale Controparte_1
aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni indicate dalla ricorrente.
pagina 2 di 4 All'udienza del 09.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti congiuntamente dichiaravano di voler confermare le condizioni già omologate in sede di separazione da questo Tribunale e che di seguito si riportano:
“affido condiviso dell'unico figlio minorenne con collocamento presso la madre;
Persona_4
diritto di visita del padre che le parti concorderanno tra di essi secondo i rispettivi impegni lavorative
non, nonché secondo le esigenze del figlio stesso;
obbligo del sig. di corrispondere alla CP_1
signora la complessiva somma di € 600,00, per il mantenimento dei tre Parte_1
figli, compresi i due figli maggiorenni e non ancora Persona_5 Persona_6
economicamente non autosufficienti, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Attribuzione dell'assegno unico interamente a favore della sig.ra .” Parte_1
Quindi, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ciò premesso, esposti i fatti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Deve affermarsi, infatti, la sussistenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 4563/2021 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione personale.
pagina 3 di 4 L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Verificata la conformità alla legge delle superiori decisioni, il Tribunale dispone in conformità. Spese
legali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nata a Parte_1
Catania il 19.01.1987 e nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in Controparte_1
motivazione e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 125 parte II, Serie C, anno 1977).
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 12.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Acagnino Massimo Escher
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Maria Acagnino giudice est.
dott.ssa Lidia Greco giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 996/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], residente in [...]Parte_1
via Dell'Adamello 45/A, elettivamente domiciliata in Catania, via Trieste, 19 presso lo studio dell'avv. Federico Arena che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
pagina 1 di 4 45, elettivamente domiciliato in Catania via via Trieste, 19 presso lo studio dell'avv. Federico Arena,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
All'udienza del 9 luglio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti congiuntamente, stante il raggiunto accordo.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 30.01.2024, chiedeva Parte_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor . Controparte_1
Esponeva la ricorrente che il matrimonio, celebrato a Catania e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania al n. 125 parte II, Serie C, anno 2007, dal quale erano nati i figli il 25.11.2004, il 31.08.2006 e il 14.04.2010, era entrato Per_1 Persona_2 Per_3
irrimediabilmente in crisi a causa di notevoli contrasti insorti tra i coniugi tali da impedire la prosecuzione della convivenza e di non essersi più riconciliato con il marito a far data dalla separazione personale dei coniugi, pronunziata da questo Tribunale con sentenza n. 4131/2022 del
16.06.2023.
Chiedeva, dunque a questo Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor alle medesime condizioni assunte in sede di separazione. Controparte_1
Con comparsa di risposta del 01.07.2024, si costituiva in giudizio il signor , il quale Controparte_1
aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni indicate dalla ricorrente.
pagina 2 di 4 All'udienza del 09.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti congiuntamente dichiaravano di voler confermare le condizioni già omologate in sede di separazione da questo Tribunale e che di seguito si riportano:
“affido condiviso dell'unico figlio minorenne con collocamento presso la madre;
Persona_4
diritto di visita del padre che le parti concorderanno tra di essi secondo i rispettivi impegni lavorative
non, nonché secondo le esigenze del figlio stesso;
obbligo del sig. di corrispondere alla CP_1
signora la complessiva somma di € 600,00, per il mantenimento dei tre Parte_1
figli, compresi i due figli maggiorenni e non ancora Persona_5 Persona_6
economicamente non autosufficienti, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Attribuzione dell'assegno unico interamente a favore della sig.ra .” Parte_1
Quindi, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ciò premesso, esposti i fatti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Deve affermarsi, infatti, la sussistenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 4563/2021 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione personale.
pagina 3 di 4 L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Verificata la conformità alla legge delle superiori decisioni, il Tribunale dispone in conformità. Spese
legali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nata a Parte_1
Catania il 19.01.1987 e nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in Controparte_1
motivazione e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 125 parte II, Serie C, anno 1977).
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 12.7.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Acagnino Massimo Escher
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4