Decreto cautelare 9 agosto 2022
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 09/08/2022, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2022
N. 00951/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Chiarelli, Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salve, non costituito in giudizio;
per l'annullamento , previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche,
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Salve, inviata a mezzo p.e.c. in data 15/07/2022, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di “sospendere immediatamente l'attività di stabilimento balneare mediante ombrelloni e lettini collocati sul litorale catastalmente identificato come sopra” esercitata presso la “-OMISSIS-”, nonché della presupposta e non conosciuta relazione di servizio del personale di Polizia Municipale n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che – sia pure ad un primo sommario esame – non ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare monocratica, atteso che – alla stregua di quanto accertato dai verbalizzanti e così come riportato nel preambolo dell’impugnato provvedimento – la ricorrente non ha alcun titolo che autorizzi l’occupazione dell’area demaniale antistante quella privata e di sua proprietà con la stabile posa di ombrelloni ed altri arredi per la balneazione, occupazione che deve pertanto ritenersi abusiva in quanto condotta illecita di rilevanza penale, con conseguente difetto del requisito del fumus boni juris ;
Considerato che difetta altresì il requisito del periculum in mora , atteso che l’impugnato provvedimento si limita ad inibire alla ricorrente l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare abusivamente posta in essere, mentre non preclude alla ricorrente medesima – allo stato – di esercitare l’attività autorizzata, ovvero di noleggio temporaneo ed orario di sdraio, lettini ed ombrelloni, i quali ovviamente dovranno essere di volta in volta collocati sulla spiaggia libera esclusivamente ad opera del singolo utente e dallo stesso rimossi al termine del tempo d’utilizzo;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 settembre.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 8 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.