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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 951/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GIUSEPPE LIMITONE Presidente
Dott. STEFANIA CAPPARELLO Giudice
Dott.ssa AGLAIA GANDOLFO Giudice Relatore
a scioglimento della riserva assunta in data 03.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo promosso da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via Parte_1 C.F._1
Veneto n. 2, presso e nello studio dell'Avv. RANDO FRANCESCA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di reclamo
Reclamante contro
(C.F.: CP_1 C.F._2
Reclamato
Avente ad oggetto: Reclamo ex art. 630 c. 3 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante ha concluso chiedendo l'accoglimento del reclamo, a mezzo del quale chiedeva:
“I. Previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, dichiarare l'illegittimità e revocare l'ordinanza di estinzione parziale della procedura esecutiva n. 227/2020 R.G.E., emessa in data 13/2/2025; II. Assegnare al creditore un termine di 45 giorni per l'integrazione della documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, terzo comma, c.p.c.; III. Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze legali.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, interponeva reclamo avverso l'ordinanza del Parte_1
13.2.2025 con cui il Giudice delle Esecuzioni dell'intestato Tribunale, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta con R.G. n. 227/2020, ne aveva dichiarato l'estinzione con riguardo al compendio immobiliare, oggetto di pignoramento, identificato quale “Unità Negoziale n. 2” (censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Schio al Foglio 6 mapp. 450 sub 3 e sub 4), per la ragione che sarebbe stato depositato, in spregio dell'art. 567 c.p.c., solo il relativo estratto storico catastale e non anche il certificato delle iscrizioni e trascrizioni dei gravami per il ventennio anteriore alla trascrizione dell'atto di pignoramento né l'ultimo atto di acquisto del bene immobile anteriore al medesimo periodo ventennale.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei suoi confronti, non si costituiva CP_1
in giudizio.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 3.4.2025, il Collegio si riservava per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo meriti accoglimento.
Il creditore procedente, e odierno reclamante, aveva invero depositato nell'ambito del giudizio di esecuzione il certificato ipotecario non ravvisato dal G.E.: trattasi del medesimo documento (All.to C) che era stato prodotto con riguardo al compendio immobiliare identificato quale “Unità Negoziale n. 1”
(censito al Catasto Fabbricati del Comune di Schio al Foglio 12 mapp. 392 sub 10-16-24-29). Appurata dunque la svista del Giudice a quo, si ritiene che la documentazione prodotta dal creditore procedente nel procedimento esecutivo fosse al più meramente incompleta (mancando il titolo di acquisto ultraventennale dell'immobile e la relativa nota di trascrizione, finalizzata a verificare e salvaguardare la continuità delle trascrizioni) ma non radicalmente carente, con l'effetto che doveva trovare applicazione il terzo comma dell'art. 567 c.p.c. e il G.E., anzichè dichiarare la parziale estinzione della procedura,
pagina 2 di 4 doveva assegnare alla parte il termine di legge di sessanta giorni per integrare la documentazione predetta.
In favore di tale considerazione depone anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 28846/2023, cui ha dato seguito anche Trib. Vicenza n. 1963/2024) secondo cui solamente il mancato deposito della documentazione ipocatastale, oppure del sostitutivo certificato notarile relativo al ventennio antecedente alla trascrizione del pignoramento, deve considerarsi causa di estinzione del processo esecutivo, mentre il mancato deposito di altri documenti, pur se necessari ai fini dell'utile procedibilità dell'azione esecutiva (quale l'atto di acquisto ultraventennale), non determina l'estinzione della procedura esecutiva, se non a seguito della mancata integrazione documentale nel termine previsto per legge (Cass. 31110/2019).
Non essendo stato assegnato tale termine, va revocato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha dichiarato la parziale estinzione della procedura e gli atti vanno trasmessi al G.E. competente per la prosecuzione della procedura mediante assegnazione, come detto, del termine previsto dall'art. 567, c.
3, c.p.c.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte reclamata, in quanto – pur non costituita in fase di reclamo – ha comunque insistito all'udienza dell'11.2.2025 per l'accoglimento da parte del G.E. dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva. Le stesse vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per le cause di natura cautelare, di valore indeterminato e di bassa difficoltà, con la riduzione ai minimi tariffari per le fasi di introduzione della controversia, stante la contumacia della parte reclamata, e di decisione, stante la discussione orale in unica udienza senza deposito di ulteriori scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento del reclamo proposto da revoca l'ordinanza emessa in Parte_1
data 13.2.2025 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento esecutivo iscritto con R.G. n. 227/2020 nella parte in cui dichiara l'estinzione parziale del procedimento medesimo e rimette gli atti al
Giudice dell'Esecuzione per il prosieguo;
pagina 3 di 4 2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in € 147,00 per esborsi e in € 2.202,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Giuseppe Limitone
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GIUSEPPE LIMITONE Presidente
Dott. STEFANIA CAPPARELLO Giudice
Dott.ssa AGLAIA GANDOLFO Giudice Relatore
a scioglimento della riserva assunta in data 03.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo promosso da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via Parte_1 C.F._1
Veneto n. 2, presso e nello studio dell'Avv. RANDO FRANCESCA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di reclamo
Reclamante contro
(C.F.: CP_1 C.F._2
Reclamato
Avente ad oggetto: Reclamo ex art. 630 c. 3 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante ha concluso chiedendo l'accoglimento del reclamo, a mezzo del quale chiedeva:
“I. Previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, dichiarare l'illegittimità e revocare l'ordinanza di estinzione parziale della procedura esecutiva n. 227/2020 R.G.E., emessa in data 13/2/2025; II. Assegnare al creditore un termine di 45 giorni per l'integrazione della documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, terzo comma, c.p.c.; III. Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze legali.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, interponeva reclamo avverso l'ordinanza del Parte_1
13.2.2025 con cui il Giudice delle Esecuzioni dell'intestato Tribunale, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta con R.G. n. 227/2020, ne aveva dichiarato l'estinzione con riguardo al compendio immobiliare, oggetto di pignoramento, identificato quale “Unità Negoziale n. 2” (censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Schio al Foglio 6 mapp. 450 sub 3 e sub 4), per la ragione che sarebbe stato depositato, in spregio dell'art. 567 c.p.c., solo il relativo estratto storico catastale e non anche il certificato delle iscrizioni e trascrizioni dei gravami per il ventennio anteriore alla trascrizione dell'atto di pignoramento né l'ultimo atto di acquisto del bene immobile anteriore al medesimo periodo ventennale.
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso nei suoi confronti, non si costituiva CP_1
in giudizio.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 3.4.2025, il Collegio si riservava per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il reclamo meriti accoglimento.
Il creditore procedente, e odierno reclamante, aveva invero depositato nell'ambito del giudizio di esecuzione il certificato ipotecario non ravvisato dal G.E.: trattasi del medesimo documento (All.to C) che era stato prodotto con riguardo al compendio immobiliare identificato quale “Unità Negoziale n. 1”
(censito al Catasto Fabbricati del Comune di Schio al Foglio 12 mapp. 392 sub 10-16-24-29). Appurata dunque la svista del Giudice a quo, si ritiene che la documentazione prodotta dal creditore procedente nel procedimento esecutivo fosse al più meramente incompleta (mancando il titolo di acquisto ultraventennale dell'immobile e la relativa nota di trascrizione, finalizzata a verificare e salvaguardare la continuità delle trascrizioni) ma non radicalmente carente, con l'effetto che doveva trovare applicazione il terzo comma dell'art. 567 c.p.c. e il G.E., anzichè dichiarare la parziale estinzione della procedura,
pagina 2 di 4 doveva assegnare alla parte il termine di legge di sessanta giorni per integrare la documentazione predetta.
In favore di tale considerazione depone anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 28846/2023, cui ha dato seguito anche Trib. Vicenza n. 1963/2024) secondo cui solamente il mancato deposito della documentazione ipocatastale, oppure del sostitutivo certificato notarile relativo al ventennio antecedente alla trascrizione del pignoramento, deve considerarsi causa di estinzione del processo esecutivo, mentre il mancato deposito di altri documenti, pur se necessari ai fini dell'utile procedibilità dell'azione esecutiva (quale l'atto di acquisto ultraventennale), non determina l'estinzione della procedura esecutiva, se non a seguito della mancata integrazione documentale nel termine previsto per legge (Cass. 31110/2019).
Non essendo stato assegnato tale termine, va revocato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha dichiarato la parziale estinzione della procedura e gli atti vanno trasmessi al G.E. competente per la prosecuzione della procedura mediante assegnazione, come detto, del termine previsto dall'art. 567, c.
3, c.p.c.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte reclamata, in quanto – pur non costituita in fase di reclamo – ha comunque insistito all'udienza dell'11.2.2025 per l'accoglimento da parte del G.E. dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva. Le stesse vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per le cause di natura cautelare, di valore indeterminato e di bassa difficoltà, con la riduzione ai minimi tariffari per le fasi di introduzione della controversia, stante la contumacia della parte reclamata, e di decisione, stante la discussione orale in unica udienza senza deposito di ulteriori scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento del reclamo proposto da revoca l'ordinanza emessa in Parte_1
data 13.2.2025 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento esecutivo iscritto con R.G. n. 227/2020 nella parte in cui dichiara l'estinzione parziale del procedimento medesimo e rimette gli atti al
Giudice dell'Esecuzione per il prosieguo;
pagina 3 di 4 2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate in € 147,00 per esborsi e in € 2.202,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott. Giuseppe Limitone
pagina 4 di 4