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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G.C. 1345/2024 promossa in sede di appello da
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Parte_1
Avv. Umberto Rizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Bligny n.15;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa in forza di procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Francesca Delmastro delle Vedove ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella, via delle Rose n. 2;
APPELLATA
avverso la sentenza n. 273/2024 emessa in data 30.10.2024 (dep. in data 31.10.2024) dal Tribunale Ordinario di Biella (R.G. 1191/2023), in ordine alla modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione della Corte di Appello di Torino n. 1334/2018 del 16.07.2018, definitiva, con la quale sono state confermate le statuizioni della sentenza n. 4/2017 dell'11.01.2017 del Tribunale di Biella;
dato atto del parere del Procuratore Generale (17.3.2025), favorevole a supplemento istruttorio ossia monitoraggio aggiornato circa la persistenza di situazioni di pericolo concreto per i due minori;
Conclusioni delle parti (cfr. verbale di udienza del 9.5.2025), in particolare:
Parte appellante: “nel merito, disporre l'affidamento in via esclusiva di al Per_1 padre, con collocazione prevalente presso il medesimo, regolamentando l'esercizio del diritto di visita della madre secondo tempi e modalità compatibili con la collocazione prevalente del minore presso il Sig. e del regime di protezione Pt_1 a cui potrà accedere nonché , consenso;
porre a carico Per_1 Per_2 della Sig.ra , u uto al mantenimento del figlio minore Controparte_1 nonché di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella Per_2 misura che à equa ed opportuna, oltre al 50% delle spese extra;
si oppone alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “in via preliminare, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di affido esclusivo ex adverso formulata, limitatamente al figlio , essendo quest'ultimo divenuto maggiorenne in data Per_2
22.6.2025; nel merito, l'appello proposto avverso la sentenza n. 273/2024 del Tribunale Civile di Biella e per l'effetto confermarne in toto le statuizioni ivi contenute. Con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il signor ha contratto matrimonio con la signora Parte_1
nel 2006 e dalla loro unione sono nati , in data 22.06.2007, CP_1 Per_2
e , in data 28.01.2009. I coniugi sono separati in forza di sentenza della Per_1
Corte di Appello di Torino n. 1334/2018 del 16.07.2018, definitiva, con la quale sono state confermate le statuizioni della sentenza n. 4/2017 del 11.01.2017 del Tribunale di Biella (in particolare, affido esclusivo dei due figli alla madre). In sentenza si ricorda, in narrativa, che le condizioni del signor Pt_1 collaboratore di giustizia, avevano comportato che negli anni, a fronte di minacce per la propria incolumità fisica e dei figli, lo stesso avesse più volte chiesto all'autorità giudiziaria di collocare i minori presso di lui (in affido esclusivo), al fine di estendere anche nei loro confronti la protezione del programma per collaboratori. Il signor in particolare, nel suo percorso di Pt_1 collaboratore aveva fatto dichiarazioni indizianti nei confronti delle cosche mafiose di Lamezia Terme, tra cui anche quella della famiglia della moglie (cosca
), le cui minacce e aggressioni l'avevano portato a diventare CP_1 collaboratore di giustizia. Il signor aveva pertanto proposto ricorso Pt_1 per la modifica delle condizioni di separazione, a seguito delle nuove minacce rivolte anche nei confronti dei suoi figli (missiva del 3.7.2022), che avevano comportato l'attivazione del Servizio centrale di protezione a tutela dei minori, al fine di ottenere l'affidamento in via esclusiva degli stessi, con collocazione prevalente presso il medesimo. La signora , con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta del 23 gennaio 2024, si era costituita, chiedendo il rigetto delle domande e la conferma dei provvedimenti già in essere. Il Tribunale, sentita la signora, la quale richiedeva l'accertamento dalle Autorità competenti circa la effettiva sussistenza di un serio e grave pericolo per l'incolumità dei ragazzi e, rilevata la propria incompetenza/difetto di giurisdizione in ordine alla possibilità di emettere una decisione in merito alla sussistenza di seri e gravi pericoli riguardanti l'incolumità dei figli minorenni ai fini del loro inserimento nello speciale programma di protezione, chiedeva una relazione da parte della
“Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione”. Nel corso dell'istruttoria di primo grado il Dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale della polizia criminale, servizio centrale di protezione depositava le seguenti note:
- in data 5.03.2024 dava atto che il signor sarebbe uscito dal Pt_1 circuito tutorio, avendo completato il percorso collaborativo;
con delibera del 4.5.2023 la Commissione aveva esteso il programma di protezione speciale anche nei confronti dei figli, beneficiari di misure ordinarie disposte dal Prefetto della località dove risiedevano;
la signora CP_1 non aveva accettato il trasferimento in località protetta dei figli, precisando di voler agire solo ne caso in cui si ravvisasse un rischio effettivo per l'incolumità dei figli.
- in data 20.03.2024 riportava la nota della Questura di Catanzaro secondo cui “la consorteria mafiosa di riferimento, nonché le cosche ad essa avverse, sono ancora attive sul territorio lamentino” e che “per tali motivi, si ritiene ancora grave ed attuale il pericolo per l'incolumità del collaboratore in oggetto indicato nonché sui figli e nonché l'ex moglie del Per_1 Per_2 collaboratore ” della Questura di Biella Controparte_1 secondo cui “all'esito degli accertamenti effettuati da personale di questo ufficio e rivolti ad accertare eventuali elementi di criticità riguardanti l'esposizione a pericolo nei confronti dei figli minorenni e della ex moglie del collaboratore di cui all'oggetto, ha dato esito negativo”.
Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti anche i ragazzi (udienza del 3.7.2024), che dichiaravano di voler continuare a vivere con la madre, evidenziando di non avere rapporti con il padre, con il quale erano soliti litigare per come aveva trattato la madre. Il Giudice di prime cure, premesso che la propria competenza concerneva esclusivamente le eventuali richieste modifiche delle condizioni di separazione, e quindi unicamente l'affidamento e il collocamento dei minori, rigettava la domanda del ricorrente su tale punto. Il Tribunale rilevava che entrambi i ragazzi erano prossimi alla maggiore età e rifiutavano il collocamento presso il padre, spiegando di non avere rapporti con il medesimo: una decisione di segno opposto sarebbe stata impraticabile. Inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli al solo padre avrebbe presupposto quantomeno una continuità di rapporti tra gli stessi, nonché la sussistenza di gravi motivi che inducessero ad escludere l'estensione della piena responsabilità genitoriale anche nei confronti della madre (motivi che, nella fattispecie, non risultavano neppure essere stati dedotti). Infine, sebbene le note delle Questure fossero discordanti, si dava atto che erano in vigore delle misure ordinarie di protezione a favore dei ragazzi, disposte dal Prefetto della località di loro residenza con la madre e ciò già a partire dal maggio 2023 (cioè successivamente alle minacce allegate dal ricorrente, risalenti al luglio 2022).
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame il signor sulle Pt_1 conclusioni definitive di cui in epigrafe. In primo luogo si doleva del fatto che la sentenza appellata, pur dando atto della ritenuta necessità dell'inserimento dei minori nello speciale programma di protezione paterno (secondo la nota del 4.5.2023) e del mancato consenso materno, aveva confermato la situazione de qua, ritenendo sufficiente la messa in protezione dei minori fornita dal Prefetto della località di residenza. Parte appellante rappresentava che il Tribunale di Biella non avesse dato peso all'effettivo pericolo all'incolumità fisica dei minori, come emerso non solo nella relativa istruttoria, ma anche negli accertamenti effettuati in passato: in particolare, in data 3.7.2022 la sorella dell'appellante aveva rinvenuto una lettera nell'abitazione del padre (trovato morto in aperta campagna, legato ad una catena ad un albero bruciato), contenente alcuni proiettili e le seguenti minacce FA AL MOLTO PRESTO FARAI LA STESSA FINE DI TUO PADRE PERÒ PRIMA TI DEVE SCOPPIARE E IL CUORE VEDENDO LA FINE CHE GLI FAREMO FARE AI TUOI FIGLI AM AL INIZIERAI A PAGARE CON IL SANGUE DEL TUO SANGUE NELLA BUSTA UN PENSIERO PER VOI TANTO SAI DOVE VANNO A FINIRE”. Segnalava inoltre come le misure ordinarie di Protezione del Prefetto erano state adottate solo perché compatibili con l'affidamento esclusivo alla madre: la signora si era fortemente opposta all'estensione dello speciale programma con collocazione in località protetta, nonostante la Commissione lo avesse approvato a tutela dei ragazzi. Aggiungeva altresì che la signora aveva continuato negli CP_1 anni a dichiarare una finta disponibilità a dare il proprio consenso per l'adozione di tali misure, subordinandola ad una valutazione del grave pericolo, nonostante tale valutazione fosse stata effettivamente fatta. Contestava inoltre l'appellante la valutazione del superiore interesse dei minori con riferimento alla loro incolumità fisica e conseguentemente la valutazione del valore da attribuire alle dichiarazioni rese dai minori nel corso della loro audizione. Il Tribunale di Biella invece di accertare il superiore interesse dei minori – la salvaguardia della loro incolumità- aveva disposto secondo i loro desideri, in un giudizio errato di ponderazione degli interessi in gioco. Il Giudicante avrebbe dovuto altresì tenere in considerazione, nella valutazione dell'audizione dei minori, la forte dipendenza affettiva tra i minori e la madre, con la conseguente estromissione della figura paterna, ciò anche in virtù del contesto familiare materno fortemente ostile al signor a causa della sua decisione di collaborare con la giustizia. Pt_1
Si è costituita l'appellata, sig. chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. Parte appellata rilevava che correttamente il Giudice di prime cure aveva posto al centro della decisione l'audizione dei minori, ormai grandi, per decidere in materia di affidamento;
rappresentava contestualmente che il signor continuava erroneamente ad adire il giudice ordinario per questioni Pt_1 che non erano nella sua competenza e che il Tribunale di Biella, correttamente, si era limitato alla sola regolamentazione dell'affido dei minori, riconoscendo la propria incompetenza in materia di protezione speciale e dando atto delle misure protettive ordinarie già in atto. Segnalava che le domande giudiziarie del signor erano volte unicamente ad allontanare i figli dalla madre. Sollevava Pt_1 inoltre dubbi circa l'attualità del pericolo, in quanto il signor aveva Pt_1 depositato il ricorso introduttivo nel novembre 2023, a fronte di minacce ricevute il 3 luglio 2022 e che, nel frattempo, erano trascorsi oltre 2 anni e mezzo. La signora ribadiva inoltre di essere sempre stata disponibile ad CP_1 accogliere il regime di protezione a tutela dei figli, ma di averlo condizionato, come da normativa, alla valutazione del serio pericolo, in vista del pericolo dell'oggettivo danno psicologico che tutti i figli di collaboratori pativano in conseguenza dello sradicamento a cui erano sottoposti (cd. sindrome da sradicamento): non sussistevano pertanto i gravi motivi idonei a giustificare il mutamento di regime di affido e in ogni caso non erano stati dedotti. Era invece da presumersi una limitata capacità genitoriale del signor il quale, incurante delle Pt_1 esigenze dei figli e del loro desiderio di non essere sradicati dalla loro realtà quotidiana, già da dieci anni aveva iniziato a promuovere iniziative giudiziarie e a Contro rilasciare interviste giornalistiche, nonostante la glielo avesse fortemente sconsigliato per la sua incolumità e quella dei suoi figli. Rilevava, infine, che la sentenza di primo grado doveva essere ritenuta esente da ogni critica, atteso che aveva tenuto in considerazione le opinioni dei minori e stante il fatto che il presidio di sicurezza degli stessi era già stato oggetto di specifica valutazione della competente Commissione Centrale. In conclusione, parte appellata chiedeva la condanna per lite temeraria, attesa la proliferazione negli anni di processi intentati dal signor il quale godendo del patrocinio a spese dello stato Pt_1
e non contribuendo al mantenimento dei figli, non si era preoccupato della opportunità di introdurli.
All'udienza del 9/5/2025, sentito l'appellante personalmente (il quale dichiarava di non vedere i propri figli dal maggio 2023 e che tra poco sarebbe uscito dal programma di protezione), la Corte concedeva termine al 4/7/2025 per il deposito di note conclusive e successivo termine sino al 5/09/2025 per le repliche e fissava l'udienza per l'assegnazione della causa a decisione al 3/10/2025. Le parti depositavano regolarmente note conclusive e repliche.
All'udienza del 3/10/2025 il sig. presente personalmente, dichiarava Pt_1 di essere ora fuori dal programma di protezione dal mese di giugno 2025, ciò in forza di una delibera del servizio centrale di protezione, che avrebbe potuto essere oggetto di revisione;
aggiungeva di non vedere i figli né sentirli dal 2023 e
“nonostante abbia provato a rivederli, non ci sono riuscito”. Le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e la Corte tratteneva la causa a decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere pertanto respinto.
In primo luogo, stante la sopravvenuta maggiore età del figlio delle parti (n. il 22.6.2007), deve dichiararsi cessata la materia del Parte_2 contendere in relazione alla domanda di affido esclusivo dello stesso al padre, azionata dall'appellante.
Quanto al residuo ossia alla analoga domanda di affido esclusivo al padre del figlio delle parti (n. il 28.1.2009), deve ritenersi la stessa Parte_3 inaccoglibile.
Invero, come già ampiamente rilevato, condivisibilmente, dal Giudice di prime cure, il focus della competenza del Giudice ordinario (nella specie, la Corte qui investita in sede di secondo grado) consiste nella valutazione dell'interesse del minore (ossia adesso solo di ) in relazione alle modalità del suo Per_1 affidamento genitoriale. Il ragazzo, tra poco compirà 17 anni, è affidato in via esclusiva alla madre, con la quale vive, insieme al fratello , da poco Per_2 maggiorenne. Entrambi i ragazzi hanno, in modo chiaro ed inequivoco, dichiarato in udienza del 3.7.2024 (allora entrambi minorenni, ma già, rispettivamente, di 17 e 15 anni) innanzi al Giudice a quo di non avere, e non voler avere, contatti con il padre, di essere contenti di vivere con la madre e di voler mantenere le proprie abitudini di vita, senza subire cambiamenti. Hanno altresì aggiunto di avere motivi di risentimento con il padre per il suo comportamento pregresso verso la loro madre e di non gradire le sue azioni giudiziarie di questo tipo. Lo stesso padre, sig. ha ribadito personalmente, in fatto, ad entrambe le Pt_1 udienze innanzi questa Corte (in data 9.5.2025 e 3.10.2025) che non ha rapporti, diretti o indiretti, con i figli e di non essere riuscito a rivederli nonostante i propri tentativi. A prescindere dalle ragioni (verosimilmente assai complesse) di questa situazione, lo stato di fatto sopra descritto è inequivocabile e, ormai, neppure più vagliabile giudizialmente quanto al maggiorenne e, di fatto, neppure in Per_2 relazione a , ancora minore, ma quasi di 17 anni. Appare, invero, Per_1 superfluo ricordare la costante ed inequivoca giurisprudenza (e normativa) in materia di rilevanza dell'ascolto dei minori e di attenta valutazione delle loro dichiarazioni nei procedimenti (come il presente) che li riguardano e ciò ancor più in ragione crescente alla loro età. Ora, a fronte di un ragazzo di 17 anni (il prossimo gennaio 2026), il quale ha con chiarezza dichiarato di non voler modificare la propria vita (si noti che aveva riferito ciò anche ai Servizi sociali;
cfr. relazione sociale dell'8.11.2023), di voler continuare a vivere con madre e fratello maggiore, pur consapevole della particolare situazione socio-ambientale della propria famiglia (in ragione della condizione di collaboratore di giustizia del padre), appare evidente che non sussista alcun superiore effettivo interesse dello stesso, in qualità di soggetto minore che il Giudice investito ha il compito di tutelare, tale da consentirne un coercitivo sradicamento dal proprio attuale nucleo familiare (compreso l'affidamento esclusivo alla madre e il collocamento abitativo presso di lei).
A fronte di ciò, deve anche ribadirsi, come già fatto dal primo Giudice, che le valutazioni circa l'eventuale estensione di programmi specifici di protezione ai due figli del sig. sono riservate alla Commissione centrale a ciò preposta;
Pt_1
a ciò deve sul punto anche aggiungersi che, come dichiarato dall'appellante all'udienza ultima del 3.10.2025, egli stesso è fuori dal programma di protezione dal mese di giugno 2025. L'eventualità, contestualmente dallo stesso dichiarata, di una possibile revisione della delibera di fuoriuscita appare del tutto eventuale, non attuale, ed, in ogni caso, estranea alle valutazioni di pertinenza di questa Corte.
Neppure, per altro verso, possono accogliersi i rilevi dell'appellante in merito alla figura materna, della quale non è stata mai neppure dedotta (né tantomeno provata) una incapacità genitoriale, essendosi semmai solo desunta, da parte appellante, una inidoneità della stessa all'affido esclusivo dei figli (avendo peraltro l'appellante richiesto non un eventuale affido condiviso, ma un affido esclusivo al solo padre), in ragione della circostanza che la stessa avrebbe solo formalmente dichiarato la propria disponibilità a far entrare i figli nello speciale programma di protezione, di fatto però impedendolo. Su tale punto, ribadita la competenza esclusiva di altra Autorità in merito alle valutazioni circa situazioni di rischio ed eventuali specifiche modalità di protezione, deve osservarsi che comunque i due figli della coppia sono pacificamente assistiti da misure di protezione ordinarie, disposte dal Prefetto della località di residenza (e ciò da data, significativamente, successiva alla missiva minacciosa del 3.7.2022, di cui in narrativa), e che quantomeno la Questura di Biella ha accertato l'assenza attuale di situazioni di rischio per i due figli in oggetto e per la loro madre (come da nota 20.3.2024).
Alla luce di tutto ciò, appare evidente, in relazione alla residua posizione del figlio delle parti ancora minore (essendo cessata, come già premesso, la Per_1 materia del contendere in riferimento a , ormai maggiorenne), che non Per_2 sussistano le condizioni per modificare la statuizione che ne ha disposto l'affido esclusivo alla madre (già nella sentenza di separazione del 2017 del tribunale di Biella e confermata in secondo grado da questa Corte nel 2018). Deve quindi respingersi l'appello proposto. Deve ritenersi, tuttavia, trattandosi di vicenda processuale attinente alla gestione e affidamento della prole (entrambi i figli erano minori all'epoca dell'instaurazione del giudizio) nonché in ragione della indubbia particolarità della vicenda in esame, che non esistano gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dalla parte resistente.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig.
[...]
, soccombente, va condannato al pagamento delle spese sostenute per Parte_1 la lite dall'appellata, sig.ra spese che vengono liquidate Controparte_1 secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio,
€ 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00, ossia € 3.470,00/2 in ragione della semplicità delle note conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
Visto l'art. 473 bis 30 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 273/2024 emessa in data 30.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Biella, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria, preliminarmente, stante la sopravvenuta maggiore età del figlio delle parti (n. il 22.6.2007), dichiara cessata la materia del contendere Parte_2 in relazione alla domanda di affido esclusivo dello stesso al padre;
nel merito, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, sig. sig. , al pagamento Pt_1 Parte_1 delle spese di lite del presente grado, sostenute dall'appellata, sig.ra spese che vengono liquidate secondo i parametri del Controparte_1
DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00, ossia € 3.470,00/2 in ragione della semplicità delle note conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Così deciso il 31.10.2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G.C. 1345/2024 promossa in sede di appello da
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Parte_1
Avv. Umberto Rizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Bligny n.15;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa in forza di procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Francesca Delmastro delle Vedove ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella, via delle Rose n. 2;
APPELLATA
avverso la sentenza n. 273/2024 emessa in data 30.10.2024 (dep. in data 31.10.2024) dal Tribunale Ordinario di Biella (R.G. 1191/2023), in ordine alla modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione della Corte di Appello di Torino n. 1334/2018 del 16.07.2018, definitiva, con la quale sono state confermate le statuizioni della sentenza n. 4/2017 dell'11.01.2017 del Tribunale di Biella;
dato atto del parere del Procuratore Generale (17.3.2025), favorevole a supplemento istruttorio ossia monitoraggio aggiornato circa la persistenza di situazioni di pericolo concreto per i due minori;
Conclusioni delle parti (cfr. verbale di udienza del 9.5.2025), in particolare:
Parte appellante: “nel merito, disporre l'affidamento in via esclusiva di al Per_1 padre, con collocazione prevalente presso il medesimo, regolamentando l'esercizio del diritto di visita della madre secondo tempi e modalità compatibili con la collocazione prevalente del minore presso il Sig. e del regime di protezione Pt_1 a cui potrà accedere nonché , consenso;
porre a carico Per_1 Per_2 della Sig.ra , u uto al mantenimento del figlio minore Controparte_1 nonché di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella Per_2 misura che à equa ed opportuna, oltre al 50% delle spese extra;
si oppone alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “in via preliminare, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di affido esclusivo ex adverso formulata, limitatamente al figlio , essendo quest'ultimo divenuto maggiorenne in data Per_2
22.6.2025; nel merito, l'appello proposto avverso la sentenza n. 273/2024 del Tribunale Civile di Biella e per l'effetto confermarne in toto le statuizioni ivi contenute. Con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il signor ha contratto matrimonio con la signora Parte_1
nel 2006 e dalla loro unione sono nati , in data 22.06.2007, CP_1 Per_2
e , in data 28.01.2009. I coniugi sono separati in forza di sentenza della Per_1
Corte di Appello di Torino n. 1334/2018 del 16.07.2018, definitiva, con la quale sono state confermate le statuizioni della sentenza n. 4/2017 del 11.01.2017 del Tribunale di Biella (in particolare, affido esclusivo dei due figli alla madre). In sentenza si ricorda, in narrativa, che le condizioni del signor Pt_1 collaboratore di giustizia, avevano comportato che negli anni, a fronte di minacce per la propria incolumità fisica e dei figli, lo stesso avesse più volte chiesto all'autorità giudiziaria di collocare i minori presso di lui (in affido esclusivo), al fine di estendere anche nei loro confronti la protezione del programma per collaboratori. Il signor in particolare, nel suo percorso di Pt_1 collaboratore aveva fatto dichiarazioni indizianti nei confronti delle cosche mafiose di Lamezia Terme, tra cui anche quella della famiglia della moglie (cosca
), le cui minacce e aggressioni l'avevano portato a diventare CP_1 collaboratore di giustizia. Il signor aveva pertanto proposto ricorso Pt_1 per la modifica delle condizioni di separazione, a seguito delle nuove minacce rivolte anche nei confronti dei suoi figli (missiva del 3.7.2022), che avevano comportato l'attivazione del Servizio centrale di protezione a tutela dei minori, al fine di ottenere l'affidamento in via esclusiva degli stessi, con collocazione prevalente presso il medesimo. La signora , con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta del 23 gennaio 2024, si era costituita, chiedendo il rigetto delle domande e la conferma dei provvedimenti già in essere. Il Tribunale, sentita la signora, la quale richiedeva l'accertamento dalle Autorità competenti circa la effettiva sussistenza di un serio e grave pericolo per l'incolumità dei ragazzi e, rilevata la propria incompetenza/difetto di giurisdizione in ordine alla possibilità di emettere una decisione in merito alla sussistenza di seri e gravi pericoli riguardanti l'incolumità dei figli minorenni ai fini del loro inserimento nello speciale programma di protezione, chiedeva una relazione da parte della
“Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione”. Nel corso dell'istruttoria di primo grado il Dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale della polizia criminale, servizio centrale di protezione depositava le seguenti note:
- in data 5.03.2024 dava atto che il signor sarebbe uscito dal Pt_1 circuito tutorio, avendo completato il percorso collaborativo;
con delibera del 4.5.2023 la Commissione aveva esteso il programma di protezione speciale anche nei confronti dei figli, beneficiari di misure ordinarie disposte dal Prefetto della località dove risiedevano;
la signora CP_1 non aveva accettato il trasferimento in località protetta dei figli, precisando di voler agire solo ne caso in cui si ravvisasse un rischio effettivo per l'incolumità dei figli.
- in data 20.03.2024 riportava la nota della Questura di Catanzaro secondo cui “la consorteria mafiosa di riferimento, nonché le cosche ad essa avverse, sono ancora attive sul territorio lamentino” e che “per tali motivi, si ritiene ancora grave ed attuale il pericolo per l'incolumità del collaboratore in oggetto indicato nonché sui figli e nonché l'ex moglie del Per_1 Per_2 collaboratore ” della Questura di Biella Controparte_1 secondo cui “all'esito degli accertamenti effettuati da personale di questo ufficio e rivolti ad accertare eventuali elementi di criticità riguardanti l'esposizione a pericolo nei confronti dei figli minorenni e della ex moglie del collaboratore di cui all'oggetto, ha dato esito negativo”.
Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti anche i ragazzi (udienza del 3.7.2024), che dichiaravano di voler continuare a vivere con la madre, evidenziando di non avere rapporti con il padre, con il quale erano soliti litigare per come aveva trattato la madre. Il Giudice di prime cure, premesso che la propria competenza concerneva esclusivamente le eventuali richieste modifiche delle condizioni di separazione, e quindi unicamente l'affidamento e il collocamento dei minori, rigettava la domanda del ricorrente su tale punto. Il Tribunale rilevava che entrambi i ragazzi erano prossimi alla maggiore età e rifiutavano il collocamento presso il padre, spiegando di non avere rapporti con il medesimo: una decisione di segno opposto sarebbe stata impraticabile. Inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli al solo padre avrebbe presupposto quantomeno una continuità di rapporti tra gli stessi, nonché la sussistenza di gravi motivi che inducessero ad escludere l'estensione della piena responsabilità genitoriale anche nei confronti della madre (motivi che, nella fattispecie, non risultavano neppure essere stati dedotti). Infine, sebbene le note delle Questure fossero discordanti, si dava atto che erano in vigore delle misure ordinarie di protezione a favore dei ragazzi, disposte dal Prefetto della località di loro residenza con la madre e ciò già a partire dal maggio 2023 (cioè successivamente alle minacce allegate dal ricorrente, risalenti al luglio 2022).
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame il signor sulle Pt_1 conclusioni definitive di cui in epigrafe. In primo luogo si doleva del fatto che la sentenza appellata, pur dando atto della ritenuta necessità dell'inserimento dei minori nello speciale programma di protezione paterno (secondo la nota del 4.5.2023) e del mancato consenso materno, aveva confermato la situazione de qua, ritenendo sufficiente la messa in protezione dei minori fornita dal Prefetto della località di residenza. Parte appellante rappresentava che il Tribunale di Biella non avesse dato peso all'effettivo pericolo all'incolumità fisica dei minori, come emerso non solo nella relativa istruttoria, ma anche negli accertamenti effettuati in passato: in particolare, in data 3.7.2022 la sorella dell'appellante aveva rinvenuto una lettera nell'abitazione del padre (trovato morto in aperta campagna, legato ad una catena ad un albero bruciato), contenente alcuni proiettili e le seguenti minacce FA AL MOLTO PRESTO FARAI LA STESSA FINE DI TUO PADRE PERÒ PRIMA TI DEVE SCOPPIARE E IL CUORE VEDENDO LA FINE CHE GLI FAREMO FARE AI TUOI FIGLI AM AL INIZIERAI A PAGARE CON IL SANGUE DEL TUO SANGUE NELLA BUSTA UN PENSIERO PER VOI TANTO SAI DOVE VANNO A FINIRE”. Segnalava inoltre come le misure ordinarie di Protezione del Prefetto erano state adottate solo perché compatibili con l'affidamento esclusivo alla madre: la signora si era fortemente opposta all'estensione dello speciale programma con collocazione in località protetta, nonostante la Commissione lo avesse approvato a tutela dei ragazzi. Aggiungeva altresì che la signora aveva continuato negli CP_1 anni a dichiarare una finta disponibilità a dare il proprio consenso per l'adozione di tali misure, subordinandola ad una valutazione del grave pericolo, nonostante tale valutazione fosse stata effettivamente fatta. Contestava inoltre l'appellante la valutazione del superiore interesse dei minori con riferimento alla loro incolumità fisica e conseguentemente la valutazione del valore da attribuire alle dichiarazioni rese dai minori nel corso della loro audizione. Il Tribunale di Biella invece di accertare il superiore interesse dei minori – la salvaguardia della loro incolumità- aveva disposto secondo i loro desideri, in un giudizio errato di ponderazione degli interessi in gioco. Il Giudicante avrebbe dovuto altresì tenere in considerazione, nella valutazione dell'audizione dei minori, la forte dipendenza affettiva tra i minori e la madre, con la conseguente estromissione della figura paterna, ciò anche in virtù del contesto familiare materno fortemente ostile al signor a causa della sua decisione di collaborare con la giustizia. Pt_1
Si è costituita l'appellata, sig. chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. Parte appellata rilevava che correttamente il Giudice di prime cure aveva posto al centro della decisione l'audizione dei minori, ormai grandi, per decidere in materia di affidamento;
rappresentava contestualmente che il signor continuava erroneamente ad adire il giudice ordinario per questioni Pt_1 che non erano nella sua competenza e che il Tribunale di Biella, correttamente, si era limitato alla sola regolamentazione dell'affido dei minori, riconoscendo la propria incompetenza in materia di protezione speciale e dando atto delle misure protettive ordinarie già in atto. Segnalava che le domande giudiziarie del signor erano volte unicamente ad allontanare i figli dalla madre. Sollevava Pt_1 inoltre dubbi circa l'attualità del pericolo, in quanto il signor aveva Pt_1 depositato il ricorso introduttivo nel novembre 2023, a fronte di minacce ricevute il 3 luglio 2022 e che, nel frattempo, erano trascorsi oltre 2 anni e mezzo. La signora ribadiva inoltre di essere sempre stata disponibile ad CP_1 accogliere il regime di protezione a tutela dei figli, ma di averlo condizionato, come da normativa, alla valutazione del serio pericolo, in vista del pericolo dell'oggettivo danno psicologico che tutti i figli di collaboratori pativano in conseguenza dello sradicamento a cui erano sottoposti (cd. sindrome da sradicamento): non sussistevano pertanto i gravi motivi idonei a giustificare il mutamento di regime di affido e in ogni caso non erano stati dedotti. Era invece da presumersi una limitata capacità genitoriale del signor il quale, incurante delle Pt_1 esigenze dei figli e del loro desiderio di non essere sradicati dalla loro realtà quotidiana, già da dieci anni aveva iniziato a promuovere iniziative giudiziarie e a Contro rilasciare interviste giornalistiche, nonostante la glielo avesse fortemente sconsigliato per la sua incolumità e quella dei suoi figli. Rilevava, infine, che la sentenza di primo grado doveva essere ritenuta esente da ogni critica, atteso che aveva tenuto in considerazione le opinioni dei minori e stante il fatto che il presidio di sicurezza degli stessi era già stato oggetto di specifica valutazione della competente Commissione Centrale. In conclusione, parte appellata chiedeva la condanna per lite temeraria, attesa la proliferazione negli anni di processi intentati dal signor il quale godendo del patrocinio a spese dello stato Pt_1
e non contribuendo al mantenimento dei figli, non si era preoccupato della opportunità di introdurli.
All'udienza del 9/5/2025, sentito l'appellante personalmente (il quale dichiarava di non vedere i propri figli dal maggio 2023 e che tra poco sarebbe uscito dal programma di protezione), la Corte concedeva termine al 4/7/2025 per il deposito di note conclusive e successivo termine sino al 5/09/2025 per le repliche e fissava l'udienza per l'assegnazione della causa a decisione al 3/10/2025. Le parti depositavano regolarmente note conclusive e repliche.
All'udienza del 3/10/2025 il sig. presente personalmente, dichiarava Pt_1 di essere ora fuori dal programma di protezione dal mese di giugno 2025, ciò in forza di una delibera del servizio centrale di protezione, che avrebbe potuto essere oggetto di revisione;
aggiungeva di non vedere i figli né sentirli dal 2023 e
“nonostante abbia provato a rivederli, non ci sono riuscito”. Le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e la Corte tratteneva la causa a decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere pertanto respinto.
In primo luogo, stante la sopravvenuta maggiore età del figlio delle parti (n. il 22.6.2007), deve dichiararsi cessata la materia del Parte_2 contendere in relazione alla domanda di affido esclusivo dello stesso al padre, azionata dall'appellante.
Quanto al residuo ossia alla analoga domanda di affido esclusivo al padre del figlio delle parti (n. il 28.1.2009), deve ritenersi la stessa Parte_3 inaccoglibile.
Invero, come già ampiamente rilevato, condivisibilmente, dal Giudice di prime cure, il focus della competenza del Giudice ordinario (nella specie, la Corte qui investita in sede di secondo grado) consiste nella valutazione dell'interesse del minore (ossia adesso solo di ) in relazione alle modalità del suo Per_1 affidamento genitoriale. Il ragazzo, tra poco compirà 17 anni, è affidato in via esclusiva alla madre, con la quale vive, insieme al fratello , da poco Per_2 maggiorenne. Entrambi i ragazzi hanno, in modo chiaro ed inequivoco, dichiarato in udienza del 3.7.2024 (allora entrambi minorenni, ma già, rispettivamente, di 17 e 15 anni) innanzi al Giudice a quo di non avere, e non voler avere, contatti con il padre, di essere contenti di vivere con la madre e di voler mantenere le proprie abitudini di vita, senza subire cambiamenti. Hanno altresì aggiunto di avere motivi di risentimento con il padre per il suo comportamento pregresso verso la loro madre e di non gradire le sue azioni giudiziarie di questo tipo. Lo stesso padre, sig. ha ribadito personalmente, in fatto, ad entrambe le Pt_1 udienze innanzi questa Corte (in data 9.5.2025 e 3.10.2025) che non ha rapporti, diretti o indiretti, con i figli e di non essere riuscito a rivederli nonostante i propri tentativi. A prescindere dalle ragioni (verosimilmente assai complesse) di questa situazione, lo stato di fatto sopra descritto è inequivocabile e, ormai, neppure più vagliabile giudizialmente quanto al maggiorenne e, di fatto, neppure in Per_2 relazione a , ancora minore, ma quasi di 17 anni. Appare, invero, Per_1 superfluo ricordare la costante ed inequivoca giurisprudenza (e normativa) in materia di rilevanza dell'ascolto dei minori e di attenta valutazione delle loro dichiarazioni nei procedimenti (come il presente) che li riguardano e ciò ancor più in ragione crescente alla loro età. Ora, a fronte di un ragazzo di 17 anni (il prossimo gennaio 2026), il quale ha con chiarezza dichiarato di non voler modificare la propria vita (si noti che aveva riferito ciò anche ai Servizi sociali;
cfr. relazione sociale dell'8.11.2023), di voler continuare a vivere con madre e fratello maggiore, pur consapevole della particolare situazione socio-ambientale della propria famiglia (in ragione della condizione di collaboratore di giustizia del padre), appare evidente che non sussista alcun superiore effettivo interesse dello stesso, in qualità di soggetto minore che il Giudice investito ha il compito di tutelare, tale da consentirne un coercitivo sradicamento dal proprio attuale nucleo familiare (compreso l'affidamento esclusivo alla madre e il collocamento abitativo presso di lei).
A fronte di ciò, deve anche ribadirsi, come già fatto dal primo Giudice, che le valutazioni circa l'eventuale estensione di programmi specifici di protezione ai due figli del sig. sono riservate alla Commissione centrale a ciò preposta;
Pt_1
a ciò deve sul punto anche aggiungersi che, come dichiarato dall'appellante all'udienza ultima del 3.10.2025, egli stesso è fuori dal programma di protezione dal mese di giugno 2025. L'eventualità, contestualmente dallo stesso dichiarata, di una possibile revisione della delibera di fuoriuscita appare del tutto eventuale, non attuale, ed, in ogni caso, estranea alle valutazioni di pertinenza di questa Corte.
Neppure, per altro verso, possono accogliersi i rilevi dell'appellante in merito alla figura materna, della quale non è stata mai neppure dedotta (né tantomeno provata) una incapacità genitoriale, essendosi semmai solo desunta, da parte appellante, una inidoneità della stessa all'affido esclusivo dei figli (avendo peraltro l'appellante richiesto non un eventuale affido condiviso, ma un affido esclusivo al solo padre), in ragione della circostanza che la stessa avrebbe solo formalmente dichiarato la propria disponibilità a far entrare i figli nello speciale programma di protezione, di fatto però impedendolo. Su tale punto, ribadita la competenza esclusiva di altra Autorità in merito alle valutazioni circa situazioni di rischio ed eventuali specifiche modalità di protezione, deve osservarsi che comunque i due figli della coppia sono pacificamente assistiti da misure di protezione ordinarie, disposte dal Prefetto della località di residenza (e ciò da data, significativamente, successiva alla missiva minacciosa del 3.7.2022, di cui in narrativa), e che quantomeno la Questura di Biella ha accertato l'assenza attuale di situazioni di rischio per i due figli in oggetto e per la loro madre (come da nota 20.3.2024).
Alla luce di tutto ciò, appare evidente, in relazione alla residua posizione del figlio delle parti ancora minore (essendo cessata, come già premesso, la Per_1 materia del contendere in riferimento a , ormai maggiorenne), che non Per_2 sussistano le condizioni per modificare la statuizione che ne ha disposto l'affido esclusivo alla madre (già nella sentenza di separazione del 2017 del tribunale di Biella e confermata in secondo grado da questa Corte nel 2018). Deve quindi respingersi l'appello proposto. Deve ritenersi, tuttavia, trattandosi di vicenda processuale attinente alla gestione e affidamento della prole (entrambi i figli erano minori all'epoca dell'instaurazione del giudizio) nonché in ragione della indubbia particolarità della vicenda in esame, che non esistano gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dalla parte resistente.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig.
[...]
, soccombente, va condannato al pagamento delle spese sostenute per Parte_1 la lite dall'appellata, sig.ra spese che vengono liquidate Controparte_1 secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio,
€ 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00, ossia € 3.470,00/2 in ragione della semplicità delle note conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
Visto l'art. 473 bis 30 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 273/2024 emessa in data 30.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Biella, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria, preliminarmente, stante la sopravvenuta maggiore età del figlio delle parti (n. il 22.6.2007), dichiara cessata la materia del contendere Parte_2 in relazione alla domanda di affido esclusivo dello stesso al padre;
nel merito, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, sig. sig. , al pagamento Pt_1 Parte_1 delle spese di lite del presente grado, sostenute dall'appellata, sig.ra spese che vengono liquidate secondo i parametri del Controparte_1
DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00, ossia € 3.470,00/2 in ragione della semplicità delle note conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Così deciso il 31.10.2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO