Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 10125/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 10125/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Renato Veneruso, ed elettivamente C.F._2
domiciliati Portici alla via Diaz 3/d; fax: 08118276540; pec:
Email_1
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata da rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difesa dall'avv. Antonio Donvito, ed elettivamente domiciliata in Milano alla via Paolo Andreani n. 4; fax: 0276001788; pec: Email_2
-Opposta–
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.04.2021, e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 8
10.320,23 per rate insolute e € 69.467,03 per residuo mutuo, in virtù del contratto di mutuo fondiario del 10 gennaio 2006 per notaio (rep. 28595 – racc. 9848), stipulato tra gli opponenti e la Per_1 [...]
Controparte_3
A fondamento dell'opposizione deducevano:
- in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della società intimante, in quanto il precetto era stato notificato da soggetto diverso dal mutuante, ovvero la in Controparte_1
assenza di riferimento alcuno ad eventuali vicende traslative del credito, e rilevando anche che l'atto risultava peraltro sottoscritto da un ulteriore soggetto, la Controparte_4
- nel merito, l'indeterminatezza delle causali del credito, poiché il precetto era stato intimato
“senza che sia stato precisato né da quando i ratei di ammortamento non sono stati più pagati né da quando sia stato denunciato di risoluzione, né quali siano stati i tassi di interesse e le relative decorrenze ai fini del calcolo degli interessi distintamente imputati a titolo contrattuale
e di mora”;
- l'errata indicazione dell'ISC – TAEG in quanto “nel contratto viene pattuito un tasso di interesse ed indicato un ISC pari al 4,489%, mentre il TAEG reale, cioè comprensivo di tutti i costi e gli oneri contrattuali posti a carico del mutuatario, è effettivamente pari al 4,71589%”, con conseguente radicale non debenza degli interessi convenzionali;
- la nullità contrattuale “nella parte in cui il MPS ha agito in violazione della l. 108/96 applicando un tasso di interesse effettivo (TAEG) superiore a quello massimo consentito dalla legge con pedissequo superamento del tasso soglia” e conseguente radicale non debenza degli interessi;
- “nullità contrattuale per l'ammortamento alla francese”.
Pertanto, chiedevano l'accoglimento dell'opposizione, dichiarando l'inesistenza del diritto di agire in executivis e condannando l'opposta alla ripetizione delle somme pagate a titolo di interessi non dovuti, con vittoria di spese di giudizio.
La e per essa quale mandataria la , si costituiva in giudizio e Controparte_1 CP_2
contestava quanto eccepito da controparte, rilevando, in via preliminare, di essere cessionaria pro
Contr soluto del credito originariamente vantato da a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, e di aver conferito alla società procura speciale per lo svolgimento, in suo nome e per suo CP_2
conto, delle attività giudiziali e stragiudiziali finalizzate alla gestione dei crediti acquistati, con conseguente sussistenza della legittimazione ad agire.
Inoltre, deduceva la sussistenza della prova della cessione del credito e della sua titolarità, in virtù
pagina 2 di 8 dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'infondatezza delle contestazioni sollevate sul quantum precettato, l'erroneità delle eccezioni in merito alla difformità tra valore relativo all'ICS applicato e quello presente in contratto, la non usurarietà degli interessi convenzionali e la piena validità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese.
Pertanto chiedeva il rigetto delle domande ed eccezioni formulate dagli opponenti, con vittoria di spese e compensi professionali.
Il 16.06.2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con la nomina del CTU dott.
[...]
, che veniva depositata in data 03.05.2023. Per_2
All'udienza del 10.10.2024 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
*****
Per quel che concerne il primo motivo di opposizione, inerente la contestazione in ordine alla titolarità del rapporto obbligatorio in capo alla società valgono le seguenti considerazioni. Controparte_1
E' noto che “in tema di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. Civ. 22/06/2023 n. 17944) e che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (Cass. Civ. n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie l'opposto ha dedotto e dimostrato che della pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione, conclusa ai sensi degli artt. 4 e 7, Legge 30 aprile 1999, n. 130, il 20 dicembre 2017,
è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.151, 23 dicembre
2017.
pagina 3 di 8 Tale pubblicazione integra senz'altro i requisiti imposti dalle richiamate pronunce di legittimità, atteso che erano esplicitati gli elementi che consentivano di individuare con certezza l'inclusione del credito nella cessione («(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a
MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana
S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti MP").); ed inoltre in esso era riportato l'espresso rinvio ad una fonte documentale (link al sito internet), attraverso la quale i debitori avrebbero potuto agevolmente comprendere le sorti della propria posizione rendendosi parte diligente ed utilizzando il numero NDG.
Inoltre la società precettante è in possesso del titolo esecutivo, il che rappresenta altro indice significativo a favore della titolarità del credito per effetto della intervenuta cessione.
Va osservato che, a seguito della produzione documentale da parte dell'opposta, la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc di precisazione della domanda degli opponenti induce a ritenere che le contestazioni siano riferite non già al contratto di cessione in sé, ma all'inclusione della propria posizione in detta cessione.
Pertanto, ritenuta dimostrata la circostanza in ragione delle considerazioni sopra esposte, occorre soffermarsi sulle contestazioni rivolte all'indirizzo del soggetto mandatario, . CP_2
Ebbene l'opposta ha dedotto e documentato che i poteri di derivano dall'atto a rogito del CP_2
notaio di Roma, rep. 57298 – racc. 29003, del 31 agosto 2018, con il quale ha conferito Per_3 CP_1
alla società procura speciale per lo svolgimento, in suo nome e per suo conto, delle attività CP_2
giudiziali e stragiudiziali finalizzate alla gestione dei crediti acquistati, tra cui la nomina dei sub- mandatari o sub-procuratori.
Conseguentemente, il 12 marzo 2019, con atto a rogito del notaio di Milano, rep. 548 – racc. Per_4
396, ha conferito procura speciale a CP_2 CP_6
Successivamente, con atto a rogito del notaio di Milano, rep. 7.4740 – racc. 1.057, del 6 Per_5
Contr giugno 2019, si è fusa per incorporazione ex art. 2504-bis c.c., in la Controparte_4
pagina 4 di 8 quale dunque è subentrata a pieno diritto e a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici, dal lato attivo Contr e dal lato passivo, dell'incorporata
In forza della menzionata procura speciale conferita da , il 19 marzo 2021, la sub-mandataria CP_2
ha dunque notificato l'atto di precetto agli opponenti. CP_4
Tali passaggi, benchè complessi ed articolati, risultano adeguatamente provati in giudizio mediante la produzione documentale allegata dalla società opposta (in particolare docc. 1, 6 e 7 allegati alal comparsa di risposta), pertanto le contestazioni di parte opponente risultano prive di fondamento.
Per quel che concerne l'eccezione di indeterminatezza dell'atto di precetto per generica indicazione delle poste oggetto di intimazione, anch'essa appare infondata.
Il precetto contiene infatti, seppur in maniera sintetica, le informazioni essenziali volte a comprendere i criteri di calcolo adottati: in esso viene infatti inequivocabilmente precisato che, a fronte della grave inadempienza nel pagamento delle rate verificatasi a far data dal 31.7.2013, la banca ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine a far data dal 1.3.2015, così rilevando un debito residuo a quella data pari ad € 79.787,26, di cui € 10.320,23 per rate scadute e impagate e € 69.467,03 per capitale residuo, oltre interessi successivi.
Par Per quel che concerne le contestazioni inerenti la non corrispondenza dell' indicato a quello effettivamente applicato, l'usurarietà degli interessi e la nullità del contratto per l'ammortamento alla francese, essi possono essere esaminati congiuntamente.
In ordine ai menzionati profili era stato dato incarico al CTU, dott. , al fine di Persona_2
procedere ad una consulenza contabile, le cui conclusioni, essendo stata svolta in completa aderenza al quesito ricevuto e con un metodo logico – contabile rigoroso e condivisibile, sono pienamente da accogliere.
Il CTU ha preliminarmente illustrato il tipo di contratto intercorso tra le parti identificandolo in un mutuo a tasso variabile con piano d'ammortamento c.d. alla francese:
“Il piano di rimborso convenuto con il contratto del 10 gennaio 2006 che ci occupa è riconducibile al piano d'ammortamento alla francese , con tasso e rata variabile (dunque non predeterminata).
Nello specifico, a far data dall'ammortamento, la misura degli interessi era pattuita in misura variabile con cadenza semestrale secondo l'andamento del tasso EURIBOR 6 mesi/360; per quanto alle rate di rimborso mensili, composte da capitale e interessi, la quota riferibile al capitale era prevista via via crescente e la quota interessi, dunque, decrescente.”
pagina 5 di 8 Gli specifici dati numerici sono sintetizzati in maniera chiara alla tabella 1 della relazione in atti, alla cui visione si rinvia.
In merito alla verifica di corrispondenza tra ISC indicato e quello di fatto applicato, il CTU ha ritenuto esservi piena corrispondenza sulla base di considerazioni tecniche ed applicazione di formule matematico-finanziarie coerentemente esplicitate alle pagg.
8-11 della relazione in atti, le cui risultanze si condividono e fanno proprie.
Sicché la correlativa doglianza della parte opponente va ritenuta priva di fondamento.
Dopo ciò, il CTU ha provveduto alla comparazione del Tasso Effettivo Globale (TEG) degli interessi corrispettivi e moratori con la “soglia” di riferimento di cui alla legge 108/96, finendo per constatare:
“L'ausiliario ha dunque accertato, relativamente alla verifica dell'usura originaria che:
- il Tasso Corrispettivo non esubera il Tasso Soglia ex lege 108/96
- il Tasso Moratorio non esubera il Tasso Soglia ex lege 108/96
Con riferimento alla verifica dell'usura sopravvenuta del tasso contrattuale non sono state rilevate criticità in corso di conduzione del rapporto.”
Dunque anche sotto tale profilo la doglianza degli opponenti si è rivelata infondata.
L'analisi del CTU è poi proseguita verificando se in concreto, il meccanismo di ammortamento abbia determinato una non consentita capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Rispetto a tale verifica il CTU ha constatato che la previsione del rimborso del prestito attraverso rate con cadenza infrannuale (mensile), abbia dato luogo ad un regime composto degli interessi.
Ciò nondimeno, la circostanza non darebbe luogo ad un'ipotesi di anatocismo vietato, ma assume rilevanza sotto il diverso profilo della mancanza di chiarezza e trasparenza dell'operazione contrattuale in danno del mutuatario.
Si legge al riguardo nell'elaborato:
“Del pari lo scrivente ha precedentemente illustrato che il piano d'ammortamento alla francese adottato dalla Banca per la nominata operazione finanziaria possa essere elaborato tanto in regime di capitalizzazione composta degli interessi quanto in regime semplice.
Dunque la capitalizzazione composta, connotata dalla progressione esponenziale degli interessi, è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra le parti;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione, che ove nota ed accettata a mezzo della cognizione delle sue componenti, non può dirsi né vietata né illecita.
pagina 6 di 8 Le parti si sono accordate sugli elementi essenziali del contratto all'atto dell'assunzione dell'obbligo negoziale (importo mutuato, tassi di interesse corrispettivi e moratori, durata, decorrenza e scadenza del prestito, numero e periodicità delle rate, elementi per la determinazione economica delle stesse con distinzione tra quota interesse e capitale per ogni singola scadenza, criterio di determinazione del tasso variabile di interesse, ecc.)
A tal proposito va evidenziato che dalla lettura combinata del contratto di mutuo, del documento di sintesi e del piano d'ammortamento sottoscritti dalla parte mutuataria risulti ben comprensibile, anche
a soggetti non esperti in materia bancaria, che lo sviluppo del piano di rimborso fosse conformato da rate a cadenza mensile composte da capitale e interessi, questi ultimi calcolati dunque con cadenza infrannuale sulla quota residua del capitale a scadere.
La corretta indicazione del valore dell'Indice Sintetico di Costo riportato nel contratto di mutuo che ci occupa denuncia l'esatto costo totale del finanziamento, espresso in percentuale annua e comprensivo dell'onere relativo alla capitalizzazione composta degli interessi derivante dal regime infrannuale delle rate, ha consentito a parte mutuataria di poter pienamente valutare le condizioni economiche del finanziamento.
Da tanto consegue, a parere di chi scrive, la piena cognizione e accettazione delle condizioni del mutuo, compreso il regime composto degli interessi, che dunque risulta legittimamente applicato dalla
Banca mutuante.
Laddove pur rilevata una qualche violazione dell'obbligo pubblicitario da parte della mutuante, essa potrebbe configurarsi comunque unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità dell'Istituto.
Non risulterebbe pertanto alterato il consenso negoziale del mutuatario ma rimarrebbe, a parere di chi scrive, una responsabilità contrattuale della collegata a tale lesione informativa per l'essere CP_3 stato, eventualmente, il cliente indotto a effettuare un'operazione finanziaria che potrebbe non aver altrimenti effettuato. (conforme, da ultimo, - Trib. di Napoli – II sez. civ. – dott.ssa De Falco - del 06 febbraio 2023).”.
Ebbene, la considerazione per cui il processo di attualizzazione su cui si fonda la formula per il calcolo del TEG dettata dalla Banca d'Italia ricomprende già l'effetto della capitalizzazione composta induce ad affermare che la stessa non possa essere considerata illecita.
Si condividono infine e si fanno proprie le valutazioni del CTU espresse in relazione alle osservazioni di parte sollevate ai sensi dell'art. 195 comma 3 cpc, in quanto basate su considerazioni serie e convincenti, ed alla cui lettura integrale si rinvia.
pagina 7 di 8 L'opposizione pertanto deve essere rigettata, atteso che il ctu ha valutato corretto, alla stregua dei principi sopra espressi, il conteggio operato dalla banca, ed anzi ha rilevato la debenza di un importo finanche maggiore, pari ad € 89.238,54 alla data di intimazione del precetto del marzo 2021, rispetto a quello precettato pari ad € 79,787,26 (cfr. tabella 4 della relazione di CTU).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ed assorbita ogni altra eccezione o deduzione,
l'opposizione di ed deve essere rigettata con conseguente condanna Parte_1 Parte_2
alle spese di lite secondo soccombenza, nella misura liquidata in motivazione.
p.q.m.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da ed nei Parte_1 Parte_2
confronti di e per essa, quale mandataria, avverso il precetto Controparte_1 CP_2
notificato il 19.3.2021, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione a precetto;
b) condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte opponente.
Così deciso in Napoli, il 05.04.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
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