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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/02/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 06/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 152/2023 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Roberto Gasparrini e Simone
Marzetti ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Catalini Anna Maria
RICORRENTE
CONTRO
P.IVA con sede legale in via Umberto I a Porto Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Elpidio (FM), in persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Alessandro Corvino e Vincenzo Putrignano, presso cui studio è elettivamente domiciliata
, C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._2
Giovanni (MC), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Fabrizio Chioini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTI
avente ad oggetto Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 febbraio 2024
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 aprile 2023 , premettendo di esser stata assunta il Parte_1
22/02/2011 da gerente tre unità farmaceutiche – denominate Comunale 1, Controparte_1
2 e 3 - site nel territorio del Comune di Porto Sant'Elpidio, in forza di contratto a tempo pieno inizialmente a tempo determinato e poi trasformato dal I luglio 2012 a tempo indeterminato, con qualifica di impiegata di I livello del c.c.n.l. per i dipendenti farmacie private, esponeva:
- di esser stata assegnata dapprima alla Comunale 1 ed in seguito Comunale 2, salve sostituzioni di altri colleghi e di aver vissuto nell'ambiente di lavoro, dal 2013, problemi lavorativi relazionali concretizzatisi in contegni ostili da parte dei superiori gerarchici, in particolare per mano della dott.ssa a detrimento della sua persona e della sua figura Controparte_2
professionale;
- che in particolare, nel 2013, in occasione della prima gravidanza non andata a buon fine, non era stata sollevata dai turni più gravosi e nel 2015, allorquando la dott.ssa sostituiva il CP_2
direttore della Comunale n. 2, nel mese di novembre era stata assegnata alla Comunale 3 per un mese ed a dicembre le era stato imposto di seguire un corso, con pregiudizio alle esigenze di cura della figlia nata l'anno prima;
- che, al rientro dalla maternità nel gennaio del 2017, la società datoriale non aveva acconsentito alla sua proposta volta a conciliare le esigenze di allattamento con l'attività lavorativa e l'aveva assegnata a turni a tempo pieno e, nel corso dell'anno, provvedeva a comunicarle i turni con scarso anticipo, assegnandole anche dodici giornate consecutive di lavoro;
- di aver formalizzato istanza di esonero dal turno del sabato o, in alternativa, della domenica per esigenze familiari, ma la parte datoriale, dopo averla inviata a comunicare in forma scritta l'eventuale assenza dal lavoro, le aveva chiesto di presentare una comunicazione scritta volta a garantire la presenza al lavoro nei giorni stabiliti;
- che nella busta paga di luglio del 2017, nei giorni dell'8 e del 28, era stata indicata come assente, pur avendo lavorato, e nell'agosto del 2017 le era stato negato un permesso per malattia del figlio;
- che, a settembre del 2017, le erano state negate le ferie richieste dal 4 all'11 ed il permesso domandato per il giorno 5 al fine di inserire la figlia a scuola;
- che, pur se sino ad allora non era prassi nominare un sostituto del direttore assente, a settembre
2017 alla era stata nominata sostituta la dott.ssa avente meno anzianità Org_1 Pt_2
di lei;
- che le era stato chiesto di revocare il congedo per maternità richiesto per il periodo dicembre
2017-gennaio 2018 ed in quel periodo era stata assegnata a molti turni domenicali o festivi;
- che, verso la fine di dicembre del 2017, le era stato negato un permesso domandato in occasione di problemi di salute della madre;
- che, nell'anno 2018, si erano verificati ulteriori fatti consistenti in ritardi nella comunicazione di turni o di cambio turni, negazione di permessi, affiancamento in turno solo con una commessa anziché con un'altra farmacista, mancata autorizzazione di ferie, assegnazione di numerosi turni in giorni domenicali o di sabato, pretestuose imposizioni di fruire di congedo di maternità facoltativa ed illegittime contestazioni disciplinari;
- che ulteriori fatti in termini di comunicazione tardive di turni, dineghi di ferie richieste anche per assistenza di familiari affetti da gravi patologie e imposizioni di ferie in periodi non appetibili si erano verificati nel 2019;
- che la protrazione di condotte a suo detrimento era avvenuta nell'anno 2020, allorquando le era stato contestato infondatamente di non aver usato adeguatamente i prescritti dispositivi di protezione, le erano state formalizzate contestazioni pretestuose su scontistica correttamente applicata e le venivano comunicati i turni con ritardo;
- che nel 2021 era stata nominata sostituta del direttore la dott.ssa avente anzianità Per_1
di servizio inferiore alla sua, e, in occasione della sostituzione del Presidente, era stato modificato in criterio della nomina del sostituto del direttore, dando rilievo all'anzianità non più in ambito della singola unità locale ma con riguardo all'intera società, così che erano state nominate nel ruolo ed e lei per breve periodo alla Org_2 Parte_3 [...]
, allorquando era stata di fatto esautorata della funzione ed era oggetto di costanti Org_3
controlli;
- che sempre nel 2021 le erano stati negati, in più occasioni, permessi e le era capitato di trovarsi da sola in farmacia;
- che nel 2022, stante il collocamento in quiescenza del dott. , le sue quote societarie Per_2
erano state offerte a tutti i presenti eccetto a lei, le erano stati negati più volte permessi ingiustificatamente, le erano state formalizzate un'infondata contestazione disciplinare, cui non era seguita alcuna sanzione, per aver inserito il proprio codice fiscale, a fini di detrazione d'imposta, in un acquisto effettivamente da lei effettuato per ragioni umanitarie ed un ulteriore addebito, privo di fondamento, in relazione alla vendita di un farmaco a prezzo errato e le erano state inviata ben due visite di controllo in occasione di assenza per malattia;
- che nel 2023 le era stata imputata la sottrazione di € 60,00 dall'incasso e le erano state rivolte espressioni denigranti, ma poi era emerso come il fatto fosse addebitabile all'emissione di un doppio scontrino da parte della collega Per_1
- che nel 2023, in occasione dell'accesso agli atti in relazione ad un concorso per la nomina a direttore, non le era stato garantito il diritto di difesa e le era stato irrogato il licenziamento per fatti insussistenti.
Nel ritenere integrati gli estremi del mobbing o eventualmente del cd. straining, domandava la condanna in solido di e al ristoro del danno, pari ad € Controparte_1 Controparte_2 106.154,07.
Con memoria difensiva depositata l'8 giugno 2023 si costituiva la società Controparte_1
al quale nel premettere di gestire a Porto S. Elpidio una farmacia articolata in tre distinte sedi,
[...]
in ciascuna delle quali erano preposti i direttori - dott.ssa dott. e dott.ssa -, Per_3 Per_4 CP_2 sottolineava l'esigenza di frequenti spostamenti del personale a copertura delle assenze e l'assegnazione della ricorrente - inizialmente alla e poi dal 2013 alla – a Org_4 Org_1
sede diversa da quella ove era assegnata la CP_2
Ribadiva come la turnazione fosse spalmata in sei giorni lavorativi con uno di riposo non sempre coincidente con la domenica, come fossero stati garantiti alla i permessi di allattamento e Pt_1
come i turni fossero sempre stati comunicati alla ricorrente con preavviso di quattro-cinque giorni.
Contestava specificamente gli episodi allegati dalla ricorrente a fondamento di presunti contegni illeciti perpetrati dal datore di lavoro, ribadendo che le ferie estive erano fruite di solito a giugno e settembre un lavoratore per volta e quelle richieste dalla ricorrente erano state negate perché in quel periodo erano già state previamente richieste da altro dipendente e che i turni erano stati equamente distribuiti.
Insisteva nella reiezione del ricorso, ritenendo non configurati nella fattispecie in esame gli elementi costituivi delle figure del mobbing e dello straining.
Con memoria difensiva depositata il 9 giugno 2023 si costituiva rilevando il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva stante l'assenza di contatti lavorativi con la e sottolineando Pt_1 come quest'ultima avesse sempre goduto dei permessi di allattamento, fosse sempre stata informata con congruo anticipo delle turnazioni lavorative e le ferie fossero concesse a rotazione in base alla priorità della richiesta.
Nel ribadire che in ogni caso non era stato provato in nesso di causalità con i pregiudizi allegati dalla ricorrente, insisteva nella reiezione del ricorso e, in subordine, chiedeva di esser manlevata dalla parte datoriale.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte, nonché con le prove testimoniali sui capitoli ammessi, era discussa in forma orale all'udienza del 6 febbraio 2024 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura della presente sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
Va preliminarmente rigettata l'eccezione, spiegata dalla parte resistente Controparte_2
relativa al proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Tale nozione costituisce condizione dell'azione, da verificarsi secondo la prospettazione del ricorrente, e presuppone la verifica che il convenuto abbia la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, a prescindere dalla reale titolarità della posizione soggettiva che attiene al merito.
Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto la condanna della ritenendola responsabile di condotte CP_2
integranti mobbing o eventualmente straining e dunque il soggetto destinato a subire gli effetti dell'azione.
Giova sottolineare che, come noto, il mobbing consiste in una condotta sistematica e protratta nel tempo posta in essere dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro e concretizzantesi in sistematici e reiterati comportamenti ostili tali da assurgere a forme di prevaricazione o persecuzione psicologica e da determinare mortificazione morale ed emarginazione del dipendente, con conseguente effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Elementi costituivi sono la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore e l'esistenza dell'intento persecutorio.
Sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del lavoratore, previsto dall'art. 2087 c.c., integrativo delle obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, la cui violazione comporta l'insorgenza di responsabilità contrattuale.
Il danno biologico quale pregiudizio all'integrità psicofisica della persona in sé, in ipotesi di responsabilità contrattuale, deriva dunque dall'inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore.
Trattasi non di responsabilità oggettiva fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa da imputare al datore di lavoro, ma di responsabilità per colpa derivante da violazione di disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza.
A tal riguardo, il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218
c.c., a differenza del regime di cui all'art. 2043 c.c., richiede che il datore di lavoro adempia all'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione e che il lavoratore dimostri sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa.
In altre parole quella prevista dall'art. 2087 c.c. non è responsabilità colposa presupponente la valutazione in ordine al difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ogni danno per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, pur se imprevedibile.
La responsabilità del datore di lavoro di natura contrattuale va, pur sempre, collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo a quel punto il datore di lavoro sarà onerato di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Premessa la necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo, che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata, la conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno dell'ufficio impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative nel caso in cui i provvedimenti illeciti del superiore siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore.
La figura dello straining, termine di derivazione anglosassone che sottende una messa in tensione, uno sforzo, assurge a minus del mobbing e si concretizza in comportamenti del datore di lavoro che, pur non presentando i requisiti della sistematicità e della frequenza nel tempo, rappresentano forme attenuate (anche mediante un solo episodio, ad esempio di demansionamento o trasferimento) di condotta vessatoria.
Per la sua configurabilità è sufficiente anche una sola azione con effetti duraturi nel tempo e tale da determinare un tipo di stress superiore rispetto a quello connaturato alla natura stessa del lavoro ed alle normali interazioni organizzative e di colleganza orizzontale e/o verticale.
Deve trattarsi di attacchi a contatti umani, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni, attacchi alla reputazione della persona, violenza o minacce di violenza, posizione di costante inferiorità percepita come permanente.
Ciò premesso, in fatto va osservato che appare documentato, oltre che incontestato, che
, assunta alle dipendenze di gerente tre farmacie denominate Parte_1 Controparte_1
3 dislocate nel Comune di Porto S. Elpidio, dal 22 febbraio Organizzazione_4Organizzazione_3
2011, inizialmente a termine e poi a tempo indeterminato, è stata inizialmente assegnata alla e dall'anno 2013 alla mentre risulta direttore della Org_4 Org_1 Controparte_2
Or Comunale , salvi limitati periodi alla farmacia 2 in sostituzione del direttore.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che nel 2013 la ricorrente non era stata adibita a turni gravosi o notturni durante la prima gravidanza, non andata a buon fine e, dopo il primo parto, aveva beneficiato dei permessi di allattamento, nonché che il corso di aggiornamento lavorativo durante la degenza di un figlio era durato poche ore.
I turni cui era assegnata la ricorrente appaiono rispettosi del turno settimanale di riposo e non appaiono sostanzialmente penalizzanti, in termini di orario e di collocazione, rispetto alle altre unità di personale.
Durante l'assenza per patologia di natura oculistica del dott. , sostituito per un periodo Per_2
dalla dott.ssa e per altro dalla dott.ssa la dott.ssa era stata Controparte_2 Per_3 Pt_1
assegnata per periodo non significativo alla , ma al rientro del titolare era già stata fatta Org_3
rientrare alla . Org_6
In ciascuna Farmacia erano presenti due unità di personale, solo raramente era capitato che una farmacista si trovasse da sola in turno e comunque tale evenienza si era verificata in lassi di tempo molto limitati, mentre la commessa era figura di ausilio deputata a coadiuvare il Per_5
farmacista nella ricerca del farmaco ed anche a servire direttamente la clientela.
Era capitato che la ricorrente fosse da sola, ma ciò era avvenuto solo limitate volte quando, comunque, non è stato accertato che vi fosse un tale afflusso da determinare l'insufficienza di una sola unità o comunque si generasse uno stress patologico a detrimento dell'operatore in turno (cfr. deposizione di
). Testimone_1
Se è stato accertato che un giorno, in cui la dott.ssa era in turno alla Comunale 1, la dott.ssa Org_2
dopo che la dott.ssa l'aveva informata di trovarsi sola alla Comunale 2, l'aveva Per_6 Pt_1
spontaneamente raggiunta in ausilio comunicandolo al direttore ed alla dott.ssa che non le CP_2
avevano risposo, va però evidenziato che trattasi di episodio circoscritto, di rilievo temporale non rilevante e non idoneo a minare la consueta organizzazione che vedeva due persone contemporaneamente a turno.
In generale la ricorrente si era trovata sola unicamente in caso di improvvise assenze “forse è capitato, se è stato male qualcuno, che sia stata sola mezza giornata” (cfr. deposizione di , Org_2
mentre ordinariamente operava con altra collega e saltuariamente con la sola commessa, che, comunque, in spregio all'abilitazione posseduta vendeva farmaci anche da sola e costituiva l'alter ego del farmacista al bisogno “la commessa vendeva farmaci anche da sola, lo so perché l'ho vista. lo so perché l'ho vista” (cfr. deposizione di ); “il personale alla 2 è di tre, delle volte Org_2 si lavora in tre, altre in due. Tempo fa c'era la commessa” (cfr. deposizione di . Testimone_2
Solo alla Comunale 3 si lavorava da soli dalle 13 alle 15 per scelta aziendale e unicamente in caso di emergenze in altre fasce o altre farmacie capitava di stare soli (cfr. deposizione di . Testimone_2
Gli orari, con cadenza solitamente quindicinale ed in certi periodi settimanale, erano comunicati inizialmente in forma cartacea via fax separatamente per ogni farmacia con riguardo a tutte le unità ivi assegnate e, in seguito, individualmente ad ogni unità di personale mediante l'applicativo Whatsapp da parte della dott.ssa che stilava i turni, con preavviso delle volte di CP_2
più giorni, mentre altre volte minimo.
Da un certo momento la ricorrente aveva bloccato il contatto della “la aveva CP_2 Pt_1 bloccato la su Whatsapp, era il direttore a mandale da quel momento i turni” e l'orario le veniva CP_2
inviato dal direttore della Farmacia cui lei era addetta o eventualmente da altro collega (cfr. ex multis deposizioni di e . Testimone_3 Org_2
Capitavano variazioni di orario per tutti i dipendenti comunicate anche lo stesso giorno con cadenza di circa una volta a settimana, ma ciò avveniva per fatti procrastinabili o imprevedibili (cfr. deposizione di . Testimone_4
Il riordino della merce era appannaggio di tutti i farmacisti, invero “quando arrivava la merce la caricava chi era presente” (cfr. deposizione di ed alla luce di tale organizzazione Testimone_4
non risulta, dunque, eclettica la disposizione con cui un giorno la dott.ssa mentre la dott.ssa CP_2
stava svuotando i pacchi e la dott.ssa era a servire la clientela, aveva indicato a Per_6 Pt_1 quest'ultima di effettuare lo scarico dei medicinali ed alla prima di andare al banco “la mi diceva CP_2
che quel lavoro doveva farlo la ricorrente, io le ho detto che avrei finito, ma la mi ha detto di CP_2 andare subito al banco” (cfr. deposizione di , posto che la mansione di magazzino Testimone_4
era svolta in modo fungibile da tutto il personale.
Fino al mese di settembre del 2021 il direttore era sostituito dal collega avente più anzianità di servizio nella singola nella singola sede, mentre dall'arrivo della presidente ad Parte_4
agosto del 2021, era stata introdotta una nuova regola, pubblicizzata mediante p.e.c., secondo cui l'avvicendamento sarebbe da allora in avanti avvenuto secondo l'anzianità lavorativa di farmacista anche tenuto conto del periodo di lavoro nelle altre due farmacie. La stessa ricorrente era stata nominata direttrice f.f. della farmacia “la una volta ha fatto la direttrice alla Pt_5 Pt_1
3” (cfr. deposizione di e non era stata privata di tale ruolo. Organizzazione_3 Testimone_2
Gli sconti ricorrenti erano decisi dall'amministrazione, mentre quelli saltuari erano a discrezione del direttore e la ragioniera non conoscendo le offerte, non era in grado di Pt_6
indirizzare in merito contestazioni, ma poteva effettuare solo rilievi su carico della merce al terminale, segnalazioni che però riguardavano indistintamente tutto il personale e non solo la ricorrente con finalità persecutoria.
Era capitato, nel mese di gennaio del 2023, un rilievo (e non una specifica contestazione) da parte della alla dott.ssa in relazione ad un presunto ammanco di € 60,00, che Parte_7 Pt_1
evidentemente risultava dalle risultanze contabili ed assurgeva a richiesta legittima a chi era in turno quando si era verificato il fatto da parte di chi era deputato alle verifiche contabili.
Il fatto, poi, è stato in breve tempo risolto in base alle delucidazioni rese dalla dott.ssa che Per_1 aveva indicato la doppia battitura di scontrino, e non aveva portato ad ulteriori accanimenti pretestuosi nei confronti della ricorrente “subito non ho saputo spiegare, poi mi sono ricordata di aver riemesso io uno scontrino di pari importo che non era uscito. L'ho informata il giorno stesso della richiesta, al massimo il giorno dopo” (cfr. deposizione di . Testimone_5
Anche il giorno in cui non aveva rinvenuto la pinzatrice, la ragioniera veva chiesto al direttore Pt_6
dove essa fosse stata messa, senza formulare alcun addebito specifico di sottrazione alla ricorrente
“non avevo idea di chi potesse averla presa” (cfr. deposizione di , poi lo strumento Testimone_6
era stato recuperato dalla dott.ssa senza alcuno strascico dell'accaduto. Per_1
Avvenivano, inoltre, anche rilievi su errori generali dei dipendenti: era prassi inviare un fax, visibile a tutto il personale, alla farmacia in cui operava il dipendente interessato, ma poi erano stati fatti rilievi in ordine a violazione di privacy e l'invio era divenuto personale. Le segnalazioni riguardavano l'intero personale e non vi era verso la dott.ssa alcun accanimento, che non risulta certo Pt_1 evincibile dall'interlinea con un rettangolo ed un punto esclamativo su errori, la cui segnalazione non
è risultata pretestuosa. Peraltro la prassi era di sottolineare e rendere visibile l'errore “c'era scritto il nome in grande di chi aveva sbagliato” (c.f.r. deposizione di . Testimone_2
Le ferie solitamente erano concesse al di fuori dei mesi di luglio ed agosto a non più di due unità di personale a farmacia contemporaneamente e veniva data preferenza a chi per primo presentava la relativa domanda, anche se i certi anni erano concesse anche in tali due mesi estivi a non più di un dipendente per volta.
In aderenza a tale criterio non appare documentato alcun pregiudizio in capo alla ricorrente
Nel periodo a ridosso della morte del padre, alla ricorrente non erano stati concessi tutti i giorni di ferie richiesti, ma solo qualche giorno prima del decesso e qualche giorno dopo, avuto riguardo all'organizzazione lavorativa e non risultano accanimenti o disparità di trattamento.
Restano invece acclarati i mancati godimenti dei permessi per malattia del figlio il 17 ed il 18 agosto 2017, il 5 settembre 2017, il 21 giugno 2018 e quelli richiesti nel 2021, la cui mancata fruizione, anche in ragione dei limitati periodi non accolti, non pare aver determinato alcun pregiudizio concretamente accertabile.
Durante la fase Covid, nell'ottica di evitare affollamenti, era prassi alla consegnare Org_6
farmaci continuativi, senza presentazione di recetta medica, ad utenti abituali ed andare a ritirare poi la prescrizione presso alcuni studi medici, ove si recava a turno tutto il personale della farmacia ed anche il direttore “ogni tanto andava lì a fianco” (cfr. deposizione di Per_2 Per_2 [...]
). Org_2
Alcuna denigrazione pare poi esser stata perpetrata dalla dott.ssa nei confronti dalla CP_2
ricorrente, essendo emerse solamente esternazioni della prima su difficoltà relazioni tra loro due senza alcun accusa gratuita o svilimento della la quale peraltro, nel confidarsi con gli utenti, a Pt_1
propria volta paventava difficoltà relazionali con i superiori alludendo evidentemente non tanto ad atteggiamenti prevaricatori da parte di qualcuno, che neppure era indicato nel dettaglio, ma solo ad una non condivisione dell'organizzazione lavorativa all'interno della quale non si sentiva gratificata perché nutriva differenti aspettative e prospettive.
Qualche volta la dott.ssa si era dimostrata insofferente alle richieste della ricorrente, come CP_2
quando aveva palesato il fastidio per la domanda di permesso a ridosso della morte del padre, ma ciò assurge a reazione estemporanea per i connessi problemi sul cambio dei turni, su cui provvedeva proprio la dott.ssa anche in rapporto all'organico esiguo delle farmacie. CP_2
Alcun rilievo può, poi, assumere la circostanza che la dott.ssa non interloquisse con la CP_2 Pt_1
quando sostituiva il direttore, ma si rapportasse con le altre dipendenti, posto che la circostanza è ben spiegabile non con lo svilimento del ruolo apicale rivestito, ma con le difficoltà relazioni tra le due, difficoltà che ben emergono anche dall'opposizione nutrita nelle relazioni lavorative dalla ricorrente, che aveva addirittura bloccato la direttrice.
Tale aspetto emerge dall'istruttoria, un cui passaggio appare chiarificatore “c'erano rapporti conflittuali tra la ricorrente e l'amministrazione in generale, anche tra la e la c'erano Pt_1 CP_2 tensioni su turni, permessi e ferie. Secondo la c'era poco preavviso, sui turni alla comunale Pt_1
3 di fine settimana. Io avevo altri e bassi con lei, con il direttore la ricorrente si scontrava Per_2
spesso e con nuovo direttore aveva rapporti quasi inesistenti. La si lamentava del poco Pt_1 preavviso, come tutti quanti” (cfr. deposizione di . Testimone_5
Anche con altre colleghe la ricorrente non aveva rapporto lineare e teneva un atteggiamento immotivatamente “ballerino” “era altalenante, un giorno mi salutava un altro no. Nei miei confronti era scostante” (cfr. deposizione di . Testimone_2
Anche l'episodio afferente ad un post su un social network dal contenuto diffamatorio nei confronti della farmacista dott.ssa che non avrebbe servito con garbo la clientela, a proposito Parte_3 del quale la dott.ssa avrebbe affermato che “c'era lo zampino di ( ” (cfr. CP_2 Pt_1 Pt_1
deposizione di , da un lato non fa emergere un addebito precipuo una responsabilità Testimone_4 principale in capo alla ricorrente, dall'altro attesta come la dott.ssa ritenesse la dott.ssa CP_2 Pt_1
insofferente della realtà aziendale e non ben inserita in modo armonioso con i colleghi.
Tale aspetto ben si coglie con riguardo all'addebito disciplinare relativo ai fatti accaduti il 28 febbraio
2023 ad ore 19,00, ritenuti dal datore di lavoro alla stregua di “gravissimo episodio nei confronti sia del pubblico degli utenti della che della sua Collega […] alla quale Org_7 Per_1
(Guardiani) al ripetuto invito rivoltole durante tutto l'arco del pomeriggio di esser aiutata nel suo lavoro di sistemazione di medicinali, Lei non solo ha negato ogni collaborazione, ma ha lanciato nella sua direzione un pacco contenente medicinali con fare minaccioso ed ha iniziato ad inveire ad alta voce nei confronti della stessa proferendo epiteti ingiuriosi quali “ruffiana, leccaculo, Ti metti sempre a novanta gradi””.
Le forti grida e le frasi reiterate, secondo la posizione aziendale, erano state udite dal pubblico, generando malumori, commenti sarcastici sul modo di gestione dell'attività ed un consiglio ironico di somministrare a chi stava inveendo. Per_7
L'istruttoria compiuta nel procedimento di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento disciplinare alla dott.ssa ha consentito di accertare la seguente dinamica: Pt_1
- dopo un pregresso momento di tensione verificatosi la mattina del giorno precedente, allorquando presso la di via Marina a Porto S. Elpidio, gestita da Organizzazione_8 Controparte_1
la farmacista aveva lanciato verso la collega senza colpirla,
[...] Parte_1 Testimone_5
un pacco consegnatole in ritardo da un fornitore, la sera del 28 febbraio 2023, ad ore 19,00 circa, si era avvicinata al bancone di vendita, nei pressi del reparto cosmesi, per chiedere Testimone_5
alla collega di aiutarla nel retro a collocare i farmaci dagli scatoloni agli scaffali;
Parte_1
- quest'ultima, dopo esser stata sollecitata ed aver manifestato insofferenza alla richiesta esprimendosi con tono connotato da accenti d'irritazione “se mi chiedi un aiuto te lo do”, si era recata nell'area degli scaffali per collocarvi la merce e, dopo aver svuotato uno scatolone, l'aveva lanciato in direzione della Guardiani senza colpirla;
- ulteriori strascichi erano avvenuti nel retro nei pressi dell'antibagno, ove alla richiesta dal tono provocatorio della del perché si fosse dedicata allo scarico dei prodotti farmaceutici, la Pt_1
aveva riecheggiato che era suo dovere farlo, subendo dalla collega denigratorie urla ad alto Per_1 tono di voce del calibro “ruffiana, leccaculo, tu lo fai perché sei ruffiana e leccaculo e ti metti sempre
a novanta gradi con tutti”;
- in quel frangente il dott. , direttore della filiale, era impegnato a servire una cliente, che aveva Per_4
udito quelle espressioni ed aveva suggerito di somministrare della valeriana alle contendenti;
- la era stata invitata dalla collega, scossa al punto da dover prendere un tranquillante, a Pt_1 placarsi e si era poi tornata al bancone, mentre la era rimasta nel retro in preda all'ansia; Per_1
- alcuni giorni dopo il fatto la aveva porto le proprie scuse alla collega. Pt_1
Il mancato accesso al gestionale che peraltro riguardava una farmacia ove la ricorrente non era solitamente assegnata, era relativo alla movimentazione prodotto e non coinvolgeva aspetti di rilievo nell'organizzazione lavorativa, che peraltro era incentrata sull'autonomia delle tre farmacie
“dal terminale delle 3 non si consultano i gestionali delle altre sedi, ogni farmacia è a sé” (cfr. deposizione di . Testimone_2
Peraltro non può escludersi che vi fosse un problema di software “mi ricordo che ad un certo punto non ce l'ha più avuto, non so se era questione di programmi, mi riferisco ad alcuni dati” (cfr. deposizione di . Org_2
Peraltro la mancata segnalazione anche alle colleghe depone per la scarsità di rilievo dei limiti tecnici
“non mi risulta, tutti abbiamo lo stesso accesso, lei non mi ha detto nulla” (cfr. deposizione di
. Testimone_2
La circostanza che, dopo la nascita del secondogenito, il compagno della ricorrente, Tes_7
avesse contattato la farmacia per richiedere di agevolare l'orario ed i turni perché costei era in uno stato emotivo particolare non fa che colorire di connotati emotivamente distorti l'atteggiamento della ricorrente, che evidentemente mal sopportava l'organizzazione datoriale e trascinava a domicilio le su frustrazioni.
Non era un incontro finalizzato ad un qualsivoglia addebito al datore di lavoro, ma era un contatto teso a trovare una chiave di lettura comune a fronte delle difficoltà paventate dalla anche Pt_1
sotto il piano personale, tanto che il compagno aveva segnalato come “finalmente i familiari erano riusciti a convincerla a farsi aiutare da uno specialista” (cfr. deposizione di . Testimone_6
Alcuna chiave di lettura ulteriore può poi emergere dalle sopravvenute allegazioni in termini di riassunzione della ricorrente, a seguito della pronuncia di declaratoria di illegittimità del licenziamento, e di sua assegnazione a farmacie diverse da quella cui prima ella era addetta, alla luce delle difficoltà relazionali con una collega nei cui confronti erano state perpetrate le condotte assunte a fondamento del licenziamento, dei conseguenti strascichi e delle necessità, per la parte datoriale, di assicurare un'evidente serenità nell'organizzazione lavorativa.
La vicenda, lungi dal caratterizzarsi da reiterati atti volti a denigrare, perseguire ed emarginare una dipendente o da unico atto con valenza offensiva duratura, appare allora connotata da una difficoltà della ricorrente di inserirsi, calarsi ed accettare una dimensione aziendale connotata sì da criticità in rapporto al personale esiguo e da momenti di maggiore intensità e sacrificio, ma non da condotte precipuamente volte a denigrare o emarginare una dipendente che in più occasioni ha manifestato difficoltà nel tessere rapporti equilibrati e costanti con i colleghi e palesi percezioni inappropriate, in termine di pregiudizio alla propria persona, di condotte datoriali non foriere di uno stress diverso da quello fisiologicamente generato da qualsivoglia attività lavorativa di concetto.
In tale quadro il ricorso andrà rigettato.
La complessità della vicenda, le difficoltà incombenti sulla ricorrente in punto di prova e la qualità delle parti fondano pienamente la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio. Fermo, 06/02/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan