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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1113/2025 r.g. e vertente
TRA
C.F. . , con il patrocinio dell'avv. NIGRELLI Parte_1 C.F._1
EL , giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCOLA Controparte_1 C.F._2
BIAGIO, giusta procura in atti,
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto, in data 2.4.2025, proponeva ricorso avverso il decreto di Parte_1
liquidazione dei compensi n. 210/2025 del Tribunale di Pescara, nell'ambito dell'ATP iscritta al R.G.
1861/2024, emesso in favore del CTU Ing. . Controparte_1
pagina 1 di 4 Invero, l'istante rappresentava che, a fronte di una richiesta di liquidazione, pari ad Euro 3.441,28 (oltre
Iva e Cassa, nonché le spese autorizzate dal giudice), il Giudicante liquidava per l'opera prestata l'importo di euro 5.358,20 a titolo di onorario (365 vacazioni x €. 14,68), oltre cassa previdenza ed
IVA, se dovuti, sull'importo degli onorari, detratti eventuali anticipi già corrisposti.
Concludeva, pertanto, in ragione delle motivazioni esposte per la revoca e/o annullamento il decreto di liquidazione in questione, procedendo a nuova liquidazione del compenso, nella misura come determinata dall'art. 11 del D.M. 30.05.2002, oltre oneri di legge.
Si costituiva il resistente, il quale precisava di non opporsi alla rideterminazione del compenso da parte del Tribunale adito, rimettendosi alla valutazione del GI, in merito alla corretta quantificazione degli onorari.
Così instauratosi il contraddittorio, essendo la causa prettamente documentale veniva trattenuta a decisione.
Passando al merito, occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, è fondamentale individuare il criterio di liquidazione ovvero se in base ad una delle tabelle predeterminate dal legislatore in base alla materia e/o valore oppure per vacazioni, tenendo presente che in questo ultimo caso, recentemente, la Corte Costituzionale La Corte Costituzionale con la sentenza n. 16 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma,
della legge n. 319/1980, stabilendo che la riduzione dell'onorario per le vacazioni successive alla prima,
per gli ausiliari del giudice (come CTU, interpreti), è incostituzionale perché irragionevole,
specialmente con tariffe ormai obsolete e non adeguate al costo della vita, violando il principio di ragionevolezza.
pagina 2 di 4 Ciò posto, occorre sottolineare che - per procedere alla liquidazione dell'attività prestata dal CTU in base alla materia ed al valore della controversia - è necessario fare riferimento al DM 30 maggio 2002,
in ordine alla determinazione del compenso del CTU.
La materia e/o oggetto della consulenza può essere desunto dai quesiti formulati e posti al consulente tecnico: ricognizione dello stato di tutti i luoghi interessati dai fenomeni infiltrativi;
accertamento del nesso causale tra le infiltrazioni e i danni occorsi alla ricorrente;
individuazione dei soggetti responsabili;
determinazione del tipo e quantità dei lavori necessari per il risanamento di tutte le zone ammalorate dall'azione dell'acqua; valutazione e quantificazione dell'entità dei danni tutti patiti dalla ricorrente, nonchè determinazione delle spese e dei costi necessari per rimuovere tutti gli effetti dannosi procurati all'istante con verifica dell'eventuale limitazione del godimento del bene.
Preso atto della predetta attività, pertanto, si può affermare che essa ben può essere assimilata a quella prevista dall'art.11 del richiamato decreto (tabella 1), secondo cui “Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti
elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e
fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57,
dal 6,5686% al 13,1531%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%; da
euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%; …”.
Ne consegue la non applicazione (residuale) della liquidazione del compenso a vacazioni.
Riguardo al valore, invece, esso deve essere individuato con quello indicato nelle conclusioni dell'atto introduttivo e non in quello accertato in sede di consulenza. In questo caso, il caso di specie è
pagina 3 di 4 riconducibile allo scaglione che va “da € 5.200,00 e fino a € 26.000,01”, in quanto la ricorrente nel proprio ricorso richiama quanto accertato dal proprio CTP ed alla sua valutazione, pari a € 15.000,00.
Individuato così il criterio di liquidazione ed applicando i parametri richiamati, valutata l'attività
espletata, si può determinare un compenso pari ad euro 2.000,00, compreso le spese, oltre iva e cassa previdenza.
In guisa che – in parziale accoglimento del ricorso e la non opposizione alla rideterminazione del resistente - si revoca il decreto di liquidazione n. 210/2025 del Tribunale di Pescara, emesso in favore dell'ing. , e si ridetermina il quantum liquidato per il relativo compenso, in Euro Controparte_1
2.000,00, compreso spese, oltre accessori e defalcato degli acconti già versati.
Eventuali somme in eccesso al liquidato dovranno essere restituite alla ricorrente.
Atteso l'accoglimento parziale del ricorso, le spese sono necessariamente compensate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro il decreto di liquidazione n. 210/2025 del Tribunale di Pescara, a modifica del predetto provvedimento, ridetermina l'importo liquidato in Euro 2.000,00, compreso spese, oltre accessori ex lege, defalcando gli acconti eventualmente già versati e rimborsando – ove risultanti - le somme versate in eccesso
Compensa le spese di lite.
Così deciso. Pescara, 13.12.2025.
Il GOP
dott.ssa Anna M BERTUCCI BELLAFANTE
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1113/2025 r.g. e vertente
TRA
C.F. . , con il patrocinio dell'avv. NIGRELLI Parte_1 C.F._1
EL , giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCOLA Controparte_1 C.F._2
BIAGIO, giusta procura in atti,
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto, in data 2.4.2025, proponeva ricorso avverso il decreto di Parte_1
liquidazione dei compensi n. 210/2025 del Tribunale di Pescara, nell'ambito dell'ATP iscritta al R.G.
1861/2024, emesso in favore del CTU Ing. . Controparte_1
pagina 1 di 4 Invero, l'istante rappresentava che, a fronte di una richiesta di liquidazione, pari ad Euro 3.441,28 (oltre
Iva e Cassa, nonché le spese autorizzate dal giudice), il Giudicante liquidava per l'opera prestata l'importo di euro 5.358,20 a titolo di onorario (365 vacazioni x €. 14,68), oltre cassa previdenza ed
IVA, se dovuti, sull'importo degli onorari, detratti eventuali anticipi già corrisposti.
Concludeva, pertanto, in ragione delle motivazioni esposte per la revoca e/o annullamento il decreto di liquidazione in questione, procedendo a nuova liquidazione del compenso, nella misura come determinata dall'art. 11 del D.M. 30.05.2002, oltre oneri di legge.
Si costituiva il resistente, il quale precisava di non opporsi alla rideterminazione del compenso da parte del Tribunale adito, rimettendosi alla valutazione del GI, in merito alla corretta quantificazione degli onorari.
Così instauratosi il contraddittorio, essendo la causa prettamente documentale veniva trattenuta a decisione.
Passando al merito, occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, è fondamentale individuare il criterio di liquidazione ovvero se in base ad una delle tabelle predeterminate dal legislatore in base alla materia e/o valore oppure per vacazioni, tenendo presente che in questo ultimo caso, recentemente, la Corte Costituzionale La Corte Costituzionale con la sentenza n. 16 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma,
della legge n. 319/1980, stabilendo che la riduzione dell'onorario per le vacazioni successive alla prima,
per gli ausiliari del giudice (come CTU, interpreti), è incostituzionale perché irragionevole,
specialmente con tariffe ormai obsolete e non adeguate al costo della vita, violando il principio di ragionevolezza.
pagina 2 di 4 Ciò posto, occorre sottolineare che - per procedere alla liquidazione dell'attività prestata dal CTU in base alla materia ed al valore della controversia - è necessario fare riferimento al DM 30 maggio 2002,
in ordine alla determinazione del compenso del CTU.
La materia e/o oggetto della consulenza può essere desunto dai quesiti formulati e posti al consulente tecnico: ricognizione dello stato di tutti i luoghi interessati dai fenomeni infiltrativi;
accertamento del nesso causale tra le infiltrazioni e i danni occorsi alla ricorrente;
individuazione dei soggetti responsabili;
determinazione del tipo e quantità dei lavori necessari per il risanamento di tutte le zone ammalorate dall'azione dell'acqua; valutazione e quantificazione dell'entità dei danni tutti patiti dalla ricorrente, nonchè determinazione delle spese e dei costi necessari per rimuovere tutti gli effetti dannosi procurati all'istante con verifica dell'eventuale limitazione del godimento del bene.
Preso atto della predetta attività, pertanto, si può affermare che essa ben può essere assimilata a quella prevista dall'art.11 del richiamato decreto (tabella 1), secondo cui “Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti
elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e
fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57,
dal 6,5686% al 13,1531%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%; da
euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%; …”.
Ne consegue la non applicazione (residuale) della liquidazione del compenso a vacazioni.
Riguardo al valore, invece, esso deve essere individuato con quello indicato nelle conclusioni dell'atto introduttivo e non in quello accertato in sede di consulenza. In questo caso, il caso di specie è
pagina 3 di 4 riconducibile allo scaglione che va “da € 5.200,00 e fino a € 26.000,01”, in quanto la ricorrente nel proprio ricorso richiama quanto accertato dal proprio CTP ed alla sua valutazione, pari a € 15.000,00.
Individuato così il criterio di liquidazione ed applicando i parametri richiamati, valutata l'attività
espletata, si può determinare un compenso pari ad euro 2.000,00, compreso le spese, oltre iva e cassa previdenza.
In guisa che – in parziale accoglimento del ricorso e la non opposizione alla rideterminazione del resistente - si revoca il decreto di liquidazione n. 210/2025 del Tribunale di Pescara, emesso in favore dell'ing. , e si ridetermina il quantum liquidato per il relativo compenso, in Euro Controparte_1
2.000,00, compreso spese, oltre accessori e defalcato degli acconti già versati.
Eventuali somme in eccesso al liquidato dovranno essere restituite alla ricorrente.
Atteso l'accoglimento parziale del ricorso, le spese sono necessariamente compensate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro il decreto di liquidazione n. 210/2025 del Tribunale di Pescara, a modifica del predetto provvedimento, ridetermina l'importo liquidato in Euro 2.000,00, compreso spese, oltre accessori ex lege, defalcando gli acconti eventualmente già versati e rimborsando – ove risultanti - le somme versate in eccesso
Compensa le spese di lite.
Così deciso. Pescara, 13.12.2025.
Il GOP
dott.ssa Anna M BERTUCCI BELLAFANTE
pagina 4 di 4