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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6681/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F.: Parte_1
, nella persona dell'amministratore nella persona P.IVA_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore geom. , rappresentato e Controparte_2 difeso dagli avv.ti Davide Pollano e Jessica Matarrese
ATTORE
E
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“ACCERTARE che la signora è nel possesso dei beni ereditari Controparte_3
appartenenti in vita al fu fin dal giorno della morte avvenuta il Persona_1
28\11\2021, ACCERTARE altresì che la resistente ha compiuto atti che inequivocabilmente rappresentano tacita accettazione dell'eredità e \ o chiara volontà di non rinunciare all'eredità stessa e per l'effetto DICHIARARE la
1 signora erede del fu , al Controparte_3 Persona_1 CP_4
Conservatore dei pubblici registri immobiliari presso presso l'Agenzia Delle
Entrate -Ufficio Provinciale di Torino - Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Susa di trascrivere a titolo successorio l'acquisto in favore
dell'immobile in , Via Medail n. 38 e censito al Controparte_3 Parte_1
Catasto Fabbricati di come Foglio 30, Particella 1220, Subalterno Parte_1
13, Categoria A2, Consistenza Vani 3 e sempre in , Via Medail n. Parte_1
38 Catasto Fabbricati di come Foglio 30, Particella 1221, Parte_1
Subalterno 19, Categoria C6, Consistenza metri quadri 22.
Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il , sito in Parte_1
premesso: Parte_1
- di essere creditore della proprietà della somma di € 14.140,64, CP_3
portata dal decreto ingiuntivo n. 1283/2023 emesso dal Tribunale di
Torino, e di aver sottoposto a pignoramento gli immobili di cui la debitrice è proprietaria, siti in Via Medail n. 38, con Parte_1 procedura esecutiva rubricata presso il Tribunale di Torino al n. RGE
529/2023;
- che nel corso del procedimento di esecuzione n. RGE 529/2023 il Giudice dell'Esecuzione ravvisava che non vi era continuità nelle trascrizioni, ritenendo che la documentazione in atti non fosse sufficiente per ritenere provata la proprietà dell'immobile in capo all'esecutata; concludevano chiedendo:
• di accertare e dichiarare che sia nel possesso dei beni Controparte_3
ereditari appartenuti in vita a e abbia tacitamente accettato Persona_1
l'eredità di questi, ordinando al Conservatore dei pubblici registri immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di Torino -
2 Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Susa di trascrivere a titolo successorio l'acquisto in favore dell'immobile in Controparte_3
Via Medail n. 38 e censito al Catasto Fabbricati di Parte_1 come Foglio 30, Particella 1220, Subalterno 13, Categoria Parte_1
A2, Consistenza Vani 3 e sempre in Via Medail n. 38 Parte_1
Catasto Fabbricati di come Foglio 30, Particella 1221, Parte_1
Subalterno 19, Categoria C6, Consistenza metri quadri 22.
Nessuno si è costituito per parte convenuta, della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
Verificata la regolarità del contraddittorio, il Giudice concedeva termine per l'espletamento della mediazione, quindi, verificata la procedibilità della domanda, all'udienza del 6.02.2025 ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta, fissando per la prova orale l'udienza del 17.04.2025.
Esaurita la fase istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza del 6.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., e, vista la nota scritta, riservava il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
2. La domanda è procedibile, essendovi in atti la prova del tentativo di mediazione espletato a norma del d.lgs. 28/2010.
3. Sussiste l'interesse ad agire dell'attore, considerato che il Condominio ricorrente ha dichiarato di essere creditore della convenuta, fornendo documentazione a supporto, e ha riferito di aver promosso una procedura di espropriazione immobiliare, considerato che, ove ne venisse confermata la prospettazione, il Condominio potrebbe trarre dall'accoglimento della domanda una concreta utilità, data dalla possibilità di espropriare il bene immobile caduto in successione.
4. Nel merito, risulta provato che (c.f. ), Persona_1 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], è deceduto a Torino il 28/11/2021, per quanto consta senza lasciare testamento, per cui alla sua morte si è aperta la successione
3 legittima in favore della figlia , come può evincersi, tra l'altro, Controparte_3
dalla denuncia di successione che risulta trascritta il 20.01.2023 (si veda l'ispezione ipotecaria prodotta al doc. 4).
La circostanza che gli immobili di via Medail n. 38, rientrino Parte_1
nell'asse ereditario di si evince dalla citata trascrizione della Persona_1 denuncia di successione, che indica tra l'altro gli identificativi dei seguenti immobili siti in via Medail n. 38: Parte_1
• Foglio 30, particella 1220, sub. 20 (categoria A/2);
• Foglio 30, particella 1221, sub. 19 (categoria C/6); nonché con riferimento al secondo immobile dalla visura catastale (doc. 2) nella quale esso risulta intestato a . Persona_1
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi frutto di mero errore materiale l'indicazione nelle conclusioni del ricorso e nelle conclusioni definitive del bene censito al Foglio 30, particella 1220, sub. 13 (categoria A/2) in luogo del Foglio
30, particella 1220, sub. 20 (categoria A/2), che risulta invece dalla denuncia di successione. Ciò si evince anche dalla descrizione del bene contenuta in ricorso
(in particolare, di categoria A/2 e di consistenza 3,0 vani) che corrisponde a quella del subalterno 20 indicata nella denuncia di successione (doc. 3).
L'onere probatorio circa l'appartenenza dei beni all'asse gravante sull'attore può ritenersi in tali termini soddisfatto, atteso che l'attore agisce in qualità di creditore del preteso erede e non si tratta di azione di rivendica, alla quale è collegato senz'altro un onere probatorio maggiormente gravoso. Giova infatti considerare che anche in tema di petitio hereditatis la Cassazione ha ritenuto che l'onere probatorio non sia il medesimo della rivendica, ma che l'attore in tal caso debba provare, oltre alla propria qualità di erede, unicamente il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, circostanza per la quale ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sufficiente in relazione ai beni immobili la denunzia di successione contenente il riferimento
4 all'intestazione catastale degli stessi al de cuius e pertanto la dimostrazione della loro appartenenza all'asse ereditario (così Cass. Sez. 2 n. 13785/2004).
5. La convenuta, pur avendo ricevuto regolare notifica a mani proprie dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, non si è presentata a rendere lo stesso all'udienza all'uopo fissata.
Tale circostanza va valutata a norma dell'art. 232 c.p.c. secondo il quale se la parte non si presenta il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che i fatti possano ritenersi ammessi, considerata anche la presenza in atti di un messaggio e-mail proveniente dalla convenuta con il quale la stessa rispondeva all'avv. Pollano, legale del
Condominio, riferendogli che per pratiche di successione erano in corso.
Tale messaggio e-mail costituisce elemento a conferma delle circostanze dedotte nell'interrogatorio, per cui dalla mancata presenza della convenuta in udienza può desumersi che ella fosse in possesso dei beni ereditari siti in Parte_1
via Medail nl. 38.
Per altro verso, non risulta che la convenuta abbia proceduto alla redazione dell'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione, per cui, trovandosi nel possesso di beni ereditari (cfr. Cass. 1301/1977, Cass. 4835/1980, Cass.
11018/2008), in mancanza della redazione dell'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 485 c.c., ella deve considerarsi divenuto erede pura e semplice di . Persona_1
Si richiama al riguardo, oltre al chiaro disposto di cui all'art. 485 c.c., la giurisprudenza costante di legittimità, secondo la quale se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario e non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della successione (o, se successivo, dal momento di inizio del possesso), viene considerato erede puro e semplice (tra le altre, Cass. 4707/1994, 2911/1998, 15690/20).
5 La circostanza trova poi ulteriore conferma nella denuncia di successione, che, sebbene non determini accettazione dell'eredità, ha comunque valore indiziario
(così Cass. Sez. 3 n. 4756/1999; si vedano anche Cass. Sez. 2 nn. 5463/1995,
178/1996, 2711/1996, 11408/1998, 4783/2007, 4843/2019, Sez.
6-2 n.
11478/2021).
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di accertamento della qualità di erede proposta dal ricorrente può trovare accoglimento.
6. La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine o di un'autorizzazione espressa in tal senso.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, ai parametri minimi, da ritenersi sufficienti avuto riguardo all'attività svolta, per le quattro fasi processuali e per la fase introduttiva del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che (c.f. C.F.: ), è Controparte_3 C.F._1
erede pura e semplice di , nato a [...] il [...], e Persona_1
deceduto a Torino il 28/11/2021 (c.f. ); CodiceFiscale_2
2) conseguentemente accerta e dichiara che (c.f. C.F.: Controparte_3
) è proprietaria degli immobili siti in C.F._1 Parte_1
via Medail n. 38, così censiti:
o Foglio 30, particella 1220, sub. 20 (categoria A/2);
o Foglio 30, particella 1221, sub. 19 (categoria C/6);
3) condanna alla rifusione in favore del Controparte_3 Controparte_5
in delle spese processuali, che liquida in €
[...] Parte_1
6 4.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a., ed € 315,20 per esposti.
Così deciso in Torino il 2/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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