Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 1 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3118 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.” e vertente TRA
, C.F. , parte nata il [...] a Parte_1 C.F._1
IA AB (CS), rappresentato e difeso dall'avv. NATALE E. MORRONE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante –
E C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, parte CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA FILARDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, P.I. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGINA MARIA CARUSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI D'IPPOLITO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
-Parti Appellate –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio il dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 Parte_2
Rossano, allegando che:
- In data 23.03.2016, alle ore 13:00 circa, , mentre Parte_1 percorreva a piedi Via Bernardino Telesio, incrocio con Via Tommaso Campanella a
, finiva per rovinare a terra a causa della presenza, sulle strisce pedonali, di uno Pt_2
“scavo a cielo aperto” profondo circa un metro e venti, non segnalato e non delimitato da idonea recinzione di cantiere;
- A seguito dell'infortunio il NO necessitava delle cure del nosocomio di , Pt_2 che gli diagnosticava “trauma policontusivo con ecchimosi coscia dx ed escoriazione superficiale dorsale mano dx”.
- Il danno è stato quantificato dal Consulente di parte dott. nella misura Persona_1 del 3% del danno biologico ed invalidità permanente, in giorni 10 a titolo di ITA e 30 giorni a titolo di ITP al 50%, e così nella complessiva somma, giusto calcolo tabellare per lieve entità, in € 3.617,13.
- A causa della caduta, inoltre, l'attore subiva la rottura del display del proprio cellulare IPhone 5C quantificato in € 140,00, la rottura della meccanica del proprio orologio
Cartier modello “Watch Ballon Bleu Cartier 42MM” quantificato in € 958,00 oltre IVA, lo strappo del jeans marca “Siviglia” e del giubbino marca “Peuterey” i cui danni in questa sede non vengono quantificati se non forfettariamente e tanto meno richiesti indicativamente per ragioni puramente probatorie, come da documentazione allegata.
- A nulla sortiva la missiva ricevuta dalla convenuta in data 30.05.2016.
- Il sinistro si è verificato per colpa sia della ditta appaltatrice i lavori eseguiti sul tratto di strada interessato, che dall'ente appaltante ai sensi dell'art. 2051 c.c. configurandosi l'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode.
- La norma onera i convenuti a vigilare sulla corretta ed esatta esecuzione dei lavori concessi in appalto, nel rispetto delle norme di sicurezza da parte del Parte_2
ed evitare che i lavori, sia durante che dopo essere stati eseguiti, non
[...] costituiscano situazione di pericolo alcuno. Tale situazione determina l'insorgenza di una responsabilità oggettiva in qualsivoglia situazione.
- L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non esclude la sorveglianza ed il controllo da parte del oltre che la responsabilità dell'impresa Pt_2 appaltatrice. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale del di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade Pt_2 di sua proprietà. Pertanto, nel caso in cui non vi sia stato, come nel caso di specie, il totale, ma soltanto parziale, trasferimento dell'appaltatore del potere di fatto sulla res, l'ente proprietario continua a rispondere come custode, atteso che deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza e i necessari controlli.
- Nel caso di specie sussistono i requisiti che delineano una situazione di pericolo occulto.
- I convenuti, ognuno per le rispettive relative responsabilità di soggetto vigilante sui lavori e soggetto esecutore–vigilato, non solo non hanno provveduto all'idonea segnalazione del detto pericolo, ma non hanno provveduto, in qualità di ente responsabile della manutenzione della strada pubblica.
- L'infortunio occorso al NO, dunque, è addebitabile sia alla che al CP_1
a seguito dell'omessa manutenzione del tratto stradale in Parte_2 specie e, in particolare, all'assenza di preventivo controllo della stessa e comunque nella mancata segnalazione della buca prima e nel mancato riempimento della buca dopo.
Ciò posto, ha concluso chiedendo al Giudice di Pace Parte_1 di di: Pt_2 a. Accertare e dichiarare che responsabili dell'incidente de quo sono i convenuti ed il , in persona dei rispettivi legali CP_1 Parte_2 rappresentanti, per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto condannarli al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 complessiva di € 4.617,13 di cui € 3.617,13 per danno biologico ITA e ITP ed € 1.000,00 per danni materiali meglio specificati in premessa ovvero in quella somma maggiore o minore che l'ill.mo Giudice di Pace adito riterrà congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e sino al dì dell'effettivo soddisfo e comunque entro i limiti per valore dell'Ufficio del Giudice di Pace. b. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in
Cancelleria in data 12.06.2018, si è costituita in giudizio la società la quale ha CP_1 allegato che:
- La domanda è improcedibile, in quanto l'attore non ha proposto alcuna negoziazione assistita. La domanda risarcitoria deve essere infatti proceduta dalla richiesta ai sensi degli artt. 2 e ss. D.L. 132/2014 convertito con L. 10.11.2014 n. 162.
- Il giudizio, inoltre, è stato proposto nei confronti di un ente comunale soppresso. In seguito alla fusione dei Comuni di e di l'ente locale è stato Parte_2 Pt_2 R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 3 di 19
soppresso senza la disciplina transitoria che regolasse i rapporti in essere. Pertanto, nel caso di specie, è operativa la disciplina dell'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. stante il venir meno di una delle parti processuali. Quindi, il processo va interrotto non essendo la domanda proposta contro l'organo Commissariale attualmente unico successore e rappresentante degli enti soppressi.
- Nel merito alcuna responsabilità può essere addebitata alla società in CP_1 ordine ai fatti lamentati nell'atto di citazione.
- Invero, il giorno 23.03.2016 , è caduto Parte_1 autonomamente a circa sei metri dallo scavo presente su Via B. Telesio.
- Questi in verità camminava sul marciapiede, guardando il cellulare, e scivolava rovinando violentemente sulla pavimentazione ivi esistente senza raggiungere lo scavo dei lavori eseguiti dalla società convenuta che all'uopo erano transennati.
- L'attore dimentica che furono proprio i dipendenti della società convenuta a soccorrerlo, in quanto erano impegnati nei lavori ubicati a sei metri dal luogo in cui è scivolato il suo assistito, ed assicurarsi che lo stesso non si fosse fatto male.
Questi, ringraziando, si allontanava in apparente buono stato di salute senza lamentare danni e lesioni.
- Inoltre, in data 9.08.2016 sono stati richiesti elementi a riprova del danno e della dinamica, per inoltrare il tutto alla competente compagnia assicuratrice che avrebbe manlevato la responsabilità civile conseguente a casi simili, ma non c'è stata risposta da parte dell'attore che ha preferito dopo due anni notificare l'atto di citazione.
- Tuttavia, appena ricevuto l'atto di citazione, la convenuta ha provveduto a segnalare alla compagnia all'epoca assicuratrice della società con polizza n. Parte_4
2015/03/2222098.
- La ditta è assicurata contro i danni causati nell'esecuzione dei lavori di manutenzione della linea elettrica con detta compagnia assicuratrice, alla quale era stato immediatamente denunciato il sinistro e da cui era dovuto il ristoro dei danni.
- La società convenuta chiede, in caso di soccombenza, di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice e, per tale motivo, chiede lo spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire alla stessa di citare in giudizio il terzo garante nel rispetto dei termini ex art. 163 c.p.c., affinché la ditta sia garantita da detto assicuratore e perché la stessa, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, venga condannata direttamente a pagare le somme che saranno ritenute o liquidate dal Giudice
o comunque, tenerla indenne dalle pretese degli istanti.
Tanto premesso, la società ha chiesto al Giudice di Pace di CP_1 Pt_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Rigettare la richiesta dell'attrice perché infondate in fatto e in diritto. b. In caso di accoglimento sia pure parziale della domanda, dichiarare che la
, in p.l.r.p.t. è tenuta a garantire il convenuto Controparte_2 [...]
e pertanto condannare la stessa compagnia di assicurazione al CP_3 pagamento diretto a favore dell'istante, delle somme che saranno liquidate dal Giudice in favore dello stesso e, comunque, a tenere indenne lo stesso convenuto da ogni pretesa dell'attore medesimo. c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. d. Si chiede che il Giudice adito ai sensi dell'art. 269 c.p.c. voglia spostare l'udienza di comparizione, allo scopo di consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 20.06.2018, si è costituito in giudizio il , il quale ha allegato che: Parte_2 R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 4 di 19
- In via preliminare e pregiudiziale con la L. R. n. 2/2018 è stato istituito a decorrere dal
31.03.2018 il nuovo e, pertanto, il Parte_2 Parte_2
si è estinto. L'atto di citazione è stato notificato in data 02.03.2018 quando
[...] ancora il esisteva. Alla luce di ciò, il nuovo ente costituitosi chiede Parte_2 l'interruzione del giudizio nei confronti del quale parte processuale Parte_2 dello stesso.
- In via preliminare, poi, la domanda è inammissibile per mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 132/2014.
- Ancora in via preliminare si eccepisce il difetto di titolarità passiva del Parte_2
in ordine all'evento per cui è causa.
[...]
- Il non ha alcuna responsabilità nella causazione dell'evento. Parte_2
- A seguito della notifica dell'atto introduttivo, si è proceduto formulare richiesta di documentazione agli uffici competenti dell'Ente e in data 18.06.2018 è stata acquisita l'autorizzazione prot. n. 8715 del 15.03.2016 a firma del Responsabile del Servizio Viabilità e del Dirigente LL.PP. del già . Parte_2
- Dalla disamina del documento è emerso che, a seguito delle istanze presentate da in merito alla costruzione di linee BT in cavo interrato per vari allacci su Parte_5 rete BT di cui al decreto del Presidente della Regione Calabria n. 117 del 19.11.2014, al fine di energizzare le forniture richieste alla per il progetto fibra Parte_6 ottica “Progetto e programma per lo sviluppo della Banda Ultralarga e Sviluppo digitale in Calabria”, si è autorizzata la società ad eseguire gli scavi Controparte_4 lungo le strade comunali come da planimetria allegata e alle condizioni ivi riportate. Pertanto, l'autorizzazione è stata concessa e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità ivi previste.
- Il quindi, non aveva alcun obbligo di custodia sulla cosa ex art. 2051 c.c., Pt_2 poiché il potere sulla stessa, ovvero il potere di vigilare sulla esatta esecuzione dei lavori di scavo così per come stabilito era completamente a carico della società esecutrice.
- Nessun contratto di lavori o appalto o altro risulta essere stato rilasciato dal Comune di all'altra convenuta nel presente giudizio ovvero la Pt_2 CP_1
- Nella zona interessata e nel periodo in cui si sarebbe verificato il sinistro de quo si sarebbe affidato e autorizzato esclusivamente alla la Controparte_4 possibilità di effettuare degli scavi, al fine di costruire linee di BT in cavo interrato per vari allacci su rete BT richieste da Parte_6
- Agli uffici dell'ente comunale non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte di in merito ai lavori eventualmente conferiti mediante subdelega Controparte_4 ad altre società.
- Non risultano delle segnalazioni relative al mancato rispetto dell'autorizzazione di cui sopra da parte degli uffici preposti.
- Il convenuto, quindi è privo di titolarità passiva in ordine al rapporto dedotto nel Pt_2 presente giudizio e va, pertanto, estromesso.
- Nel merito, anche a voler ritenere l'ente responsabile ex art. 2051 c.c. per effetto del proprio potere di controllo sulle strade di proprietà, la responsabilità dell'evento dannoso è nel caso di specie da riferirsi allo stesso comportamento del danneggiato e, quindi, al fatto e colpa esclusiva dello stesso in forza del principio di autoresponsabilità che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art. 1227 c.c.
- Ove il danneggiato abbia svolto un ruolo causale nella determinazione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno dovrà essere escluso o diminuito in proporzione all'incidenza causale del comportamento di quest'ultimo. R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 5 di 19
- In questo caso nessun addebito di responsabilità può essere mosso nei confronti del per i fatti narrati in citazione, in quanto la responsabilità nella causazione del Pt_2 sinistro è da ascriversi per sua esclusiva colpa e imperizia all'attore medesimo, il quale, in pieno giorno, alle ore 13:00 circa del 23.03.2016 e, pertanto, in condizioni di ottima visibilità stradale nel mentre camminava a piedi sulle strisce pedonali finiva in uno scavo a cielo aperto profondo (descritto come di circa un metro e venti di larghezza), così come dallo stesso riferito.
- La circostanza che l'insidia (scavo) non fosse stata appositamente recintata dalla ditta esecutrice dei lavori non implica che la stessa da parte del pedone non potesse essere avvistata ed evitata in tempo utile al fine di evitare il danno.
- Il convenuto, dunque, si domanda come sia stato possibile che l'attore non si sia potuto avvedere in tempo di uno scavo di tali dimensioni in piena illuminazione stradale e, pertanto, evitarlo piuttosto che caderci dentro.
- Qualora l'attore avesse adottato tutte le misure di sicurezza e di prudenza richieste agli utenti della strada non solo dal codice della strada ma soprattutto dalla diligenza, avrebbe sicuramente potuto evitare il danno subito o quanto meno limitarlo.
- Anche qualora l'attore fornisca adeguato supporto probatorio alle sue affermazioni, sussiste sicuramente un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, con consequenziali effetti ex artt. 1227 e 2056 c.c. sulla determinazione del risarcimento, che dovrà essere proporzionalmente ridotto.
- La domanda attorea è infondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Resta in tal caso a carico dell'attore l'onere di provare che esistesse realmente un pericolo occulto da intendersi quale insidia e trabocchetto, ma ciò non è stato provato.
- In via ulteriormente subordinata, l'ente contesta il quantum debeatur della domanda, in quanto eccessivo e non rispondente alle prospettate modalità del sinistro, nonché esagerato e sproporzionato.
- Qualora l'attore riesca a provare compiutamente i fatti dedotti, la richiesta risarcitoria di parte attore non è dimostrata nella sua reale entità, in quanto la parte pretende di quantificare i danni attraverso una CTP medica che quantifica il danno biologico nel 3%.
Parte attrice non riferisce con precisione la data di guarigione dal presunto stato patologico.
- La prognosi del nosocomio di , per come genericamente riferita nell'atto di Pt_2 citazione, non giustifica affatto una pretesa risarcitoria di € 3.617,13 come quella richiesta.
- Sproporzionata è la richiesta di risarcimento del danno materiale subito quantificato approssimativamente in € 1.000,00.
- È evidente la sproporzione tra le presunte lesioni e la quantificazione operata dall'attore, che non trova conforto alcuno nelle tabelle solitamente utilizzate dai Tribunali.
- Per cui l'ente contesta in toto quanto affermato dall'attore, poiché per tali fatti si impone una prova rigorosa soprattutto in ordine al nesso causale tra evento e danno che, allo stato, si nega decisamente.
- A tal proposito l'ente impugna le certificazioni prodotte che non costituiscono valida prova del nesso di causalità né l'entità delle lesioni. Tanto premesso, il , ha chiesto al Giudice di Pace Parte_2 di Rossano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Preliminarmente si chiede l'interruzione del presente giudizio nei confronti del già per come sopra esposto. Parte_2
b. Sempre in via preliminare e per i motivi in premessa esposti, accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva in capo al già , ora Parte_2
in ordine alla responsabilità nella Parte_2 R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 6 di 19
causazione dell'evento dannoso per cui è causa, con conseguente estromissione dello stesso dal presente giudizio. c. In subordine accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputare al per l'evento occorso. Parte_2 d. Accertare e dichiarare che l'evento si è verificato per colpa esclusiva di
, odierno attore, nelle circostanze di cui al Parte_1 presunto danno in quanto lo stesso non ha usato la diligenza necessaria ad evitare il sinistro de quo.
e. In via ulteriormente gradata e per i motivi sopra esposti, ridurre la richiesta di risarcimento ai sensi di cui agli artt. 2056 e 1127 c.c. f. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata alla prima udienza del 21.06.2018 la chiamata in causa del terzo e ritualmente notificato il relativo atto di citazione, con comparsa di costituzione e risposta depositata in
Cancelleria in data 25.10.2018 si è costituita in giudizio la deducendo Parte_3 che:
- Si ribadisce la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda già sollevata,
e del pari la solleva, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ove come in questo caso sia obbligatoria, infatti, determina l'improcedibilità della domanda e l'impossibilità di prosecuzione del giudizio nelle sue successive fasi processuali.
- Anche l'eccezione concernente l'estinzione del e il suo non poter Parte_2 più stare in giudizio è fatta propria, con la conseguenza che il procedimento deve essere dichiarato interrotto ex art. 299 e 300 c.p.c..
- Nel merito la domanda è infondata in quanto l'attore è caduto a distanza notevole (circa 6 metri) dallo scavo presente sulla via Telesio di per lavori in corso da parte Pt_2 della CP_1
Sono stati i dipendenti della società a soccorrere l'attore che, distratto dal cellulare, è caduto lungo il marciapiede ove stava camminando, probabilmente inciampando e assolutamente distante dallo scavo predetto che era stato eseguito sulla carreggiata e non sul marciapiede. I dipendenti si sono assicurati che l'attore non si era fatto male, tanto che ha ringraziato e ha salutato allontanandosi in apparente buono stato di salute.
- La ricostruzione della dinamica appare lacunosa e generica.
- Uno scavo di un metro e venti di profondità e di pari larghezza, con operai intenti a lavorarvi, non poteva e non può ritenersi un'insidia con i caratteri propri della non prevedibilità e non visibilità.
- Al pedone che cammina sul marciapiede non può sfuggire che sulla carreggiata vi siano lavori in corso, scavi di oltre un metro, con tanto di operai e attrezzature. Ove dovesse cadervi, e non è questo il caso, sarebbe da imputare a sua assoluta distrazione.
- Si contesta dunque la domanda nell'an, siccome infondata e temeraria nella ricostruzione, con contestazione anche nel quantum.
- La determinazione del danno è sproporzionata rispetto all'entità delle leggere escoriazioni riportate e l'invocato danno per oggetti asseritamente danneggiati e sfornito di qualsiasi prova.
- Emblematica è la condotta seguita da parte dell'attore che, dopo due anni dall'evento, decide di proporre l'azione risarcitoria.
- Rispetto alla domanda di manleva, la garanzia opera nei limiti contrattuali e non oltre gli stessi.
- Inoltre, non è prevista in polizza la rifusione delle spese competenze di giudizio e, quindi, va rigettata la domanda di condanna della deducente al pagamento delle spese legali, tenuto anche conto che nessuna istruttoria è stata possibile effettuare attesa la R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 7 di 19
mancata produzione di elementi utili per poter prendere contezza ed eventualmente definire il sinistro. Ciò è stato sottolineato dalla stessa chiamante negli atti di causa. Tanto premesso, la ha concluso chiedendo al Giudice di Pace di Parte_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_2 a. Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata sperimentazione della procedura di negoziazione assistita. b. Ancora preliminarmente dichiarare l'interruzione del presente giudizio per intervenuta estinzione del ex art. 1, 3 co. L.R. 02/02/2018 n. Parte_2
2.
c. Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. d. In via subordinata contenere la pretesa risarcitoria alla reale e dimostrata entità del danno subito. e. Condannare l'attore alla rifusione delle spese e competenze di causa. f. Rigettare la richiesta di condanna alle spese formulata dalla convenuta principale nei confronti dell'odierna deducente. La causa in primo grado è stata istruita mediante l'escussione di cinque testimoni. All'esito, rigettata la richiesta di CTU medico-legale avanzata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, all'ultima udienza del 29.03.2019 le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione e conseguentemente, con la sentenza n. 173/2019 del 29.03.2019 e depositata in Cancelleria in data 12.04.2019, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 725/2018 R.G., il Giudice di Pace di ha rigettato la domanda Pt_2 con compensazione delle spese di lite.
2. I motivi d'appello, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di secondo grado. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 13.11.2019 l'appellante ha proposto gravame avverso la Parte_1 prefata sentenza per i seguenti motivi:
- Premessi i fatti di causa e lo svolgimento del procedimento di primo grado, l'appellante ha contestato la sentenza gravata per erronea interpretazione dei fatti di causa, errata valutazione delle prove e violazione di legge.
- In ordine a detti motivi d'appello, sotto il profilo volitivo, la sentenza di primo grado è erronea nella parte in cui non ha accolto la domanda attorea ritenendola non provata ai sensi dell'art. 2051 c.c., mentre sotto il profilo argomentativo e censorio, è erronea la ricostruzione dei fatti di causa, con violazione di legge in cui è incorso il primo giudice nell'interpretazione dell'art. 2051 c.c.
- Il giudice di primo grado, sebbene abbia inizialmente ben individuato la fattispecie giuridica dell'art. 2051 c.c. nel caso de quo, ritenendo essenziali la sussistenza di due presupposti, ossia che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa
( , oggi e ditta appaltatrice Parte_2 Parte_2
e che il danno cagionato sia stato cagionato dalla cosa (buca), ha errato CP_1 nel concludere, contraddicendosi, che sussista una esclusiva responsabilità del Pt_1 nella causazione dell'evento dannoso, così snaturando il concetto stesso della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
- Ebbene, se tutti i testi, anche quelli di controparte, hanno confermato che il è Pt_1 rovinato all'interno della buca, si può logicamente dedurre, sulla base di presunzione semplice, che la buca non fosse delimitata e/o segnalata e, al contrario, fosse, come sostenuto dal , “a cielo aperto”, e solo per questo il Giudice di prime cure Pt_1 avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea ritenendola fondata. R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 8 di 19
- Al limite per escludere la sussistenza della fattispecie ex art. 2051 c.c. avrebbe dovuto ritenere sussistente il caso fortuito, ovvero l'esistenza di un elemento esterno recante i caratteri dell'inevitabilità ed imprevedibilità, a ciò non ha fatto in quanto non emerso nel corso di causa il caso fortuito e tanto meno eccepito dalle controparti.
Pertanto, il giudice di primo grado è incorso in erronea interpretazione di legge, violando la norma di cui all'art. 2051 c.c..
- Inoltre, il giudice ha affermato che tutti e tre i testi hanno riferito sulle circostanze confermando la tesi attorea, ma ha concluso senza fornire alcuna motivazione che: “le risultanze orali siano generiche e poco convincenti”.
- Di contro ha ritenuto convincenti le prove orali dei due testimoni di parte convenuta, dipendenti dell'azienda, che hanno riferito una tesi del tutto fantasiosa secondo cui percorreva la strada e sarebbe caduto nella buca poiché intento a guardare il Pt_1 cellulare.
- Anche ove fosse così, sostiene l'appellante, ma così non è in quanto non provato, ciò conferma l'assunto attoreo secondo cui sarebbe caduto effettivamente nella Pt_1 buca e si conferma altresì che la buca non era delimitata, altrimenti per ovvie ragioni il non sarebbe caduto all'interno della stessa. Pt_1
- Il giudice di prime cure in conclusione erra più volte sia dal punto di vista giuridico, nell'interpretazione dell'art. 2051 c.c., sia dal punto di vista fattuale, nella valutazione delle prove orali raccolte.
- Al contrario di quanto sostenuto nell'impugnata sentenza, l'appellante ritiene che il abbia dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio con tre testimonianze univoche Pt_1
e concordanti le due circostanze alla base della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e cioè che la domanda di risarcimento sia stata rivolta contro il custode della cosa e che il danno cagionato è stato cagionato dalla cosa.
- Ogni altra interpretazione è del tutto infondata sia in fatto che in diritto poiché non aderente alle risultanze istruttorie.
- In merito a queste ultime, l'appellante rileva che il danno fisico è stato certificato dal P.R. e da una perizia medica di un CTP che ha valutato i danni subiti afferenti alla dinamica sostenuta dal;
ed ancora in merito ai danni materiali, sia le risultanze Pt_1 orali, sia la documentazione allegata, hanno confermato per quanto possibile la loro sussistenza ed entità.
- Il Giudice di Pace attenendosi alla richiesta di parte convenuta ha dichiarato infondata la domanda, ritenendo nel merito superflue le considerazioni di parte attrice ma non le ha motivate in alcun modo;
ha errato nell'interpretazione della norma giuridica e nella valutazione delle prove talché l'odierno appellato ne chiede l'integrale riforma.
- Tanto premesso, l'appellante ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di: a. Riformare l'impugnata sentenza n. 173/2019 del 12.04.2019 emessa dal Giudice di Pace di nel procedimento civile iscritto al n. 725/2018 R.G. con Pt_2 accoglimento delle conclusioni dell'atto di citazione innanzi al Giudice di prime cure, ossia: b. Dichiarare che responsabili dell'incidente de quo occorso in capo a
[...]
è ascrivibile ai convenuti il Parte_1 CP_1 [...]
, già nonché al chiamato in Parte_2 Parte_2 garanzia in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti, per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto condannarli al pagamento, in solido tra loro, in favore di , Parte_1 della somma complessiva di € 4.617,13 di cui € 3.617,13 per danno biologico ITA e ITP ed € 1.000,00 per danni materiali meglio specificati in premessa ovvero in quella somma maggiore o minore che l'ill.mo Giudice di Pace adito riterrà congrua, oltre R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 9 di 19
interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e sino al dì dell'effettivo soddisfo. c. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 24.02.2020 si è costituita in giudizio deducendo che: Parte_3
- I testi escussi di parte convenuta sono risultati assolutamente più attendibili nella ricostruzione della dinamica e hanno confermato la giustezza delle eccezioni sollevate dalla compagnia. Il teste ha infatti dichiarato di aver visto l'attore camminare col Testimone_1 telefonino in mano e attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali e cadere a cinque sei metri dallo scavo. L'attore è stato soccorso dagli operai che stavano lavorando nelle vicinanze, dopodiché si è allontanato a piedi sul marciapiede. Senza alcun segno di lesioni e/o danni.
- Il giudice di primo grado, evidenziando i caratteri generici e poco convincenti delle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte attrice, ha ritenuto che lo scavo presente sul manto stradale abbia avuto un ruolo meramente passivo nella determinazione del sinistro, individuandone la causa nel comportamento imprudente e omissivo del danneggiato, che, nel percorrere la strada in parola, non ha prestato la massima attenzione.
- Il giudice ha infatti messo in rilievo che il sinistro si è verificato in pieno giorno, alle ore
13:00, e che dunque i lavori erano perfettamente visibili da qualsivoglia utente della strada, soprattutto da un pedone, per la presenza di operai che vi stavano lavorando, di attrezzature presenti sulla strada e quant'altro che possa ragionevolmente indurre chiunque a rendersene conto ed evitare che la propria condotta sia causa di pericolo per sé.
- Nel caso di specie può ragionevolmente ritenersi che l'appellante, nell'occasione, sia stato assolutamente distratto.
- Ciò in quanto a meno di non andare a cadere di proposito in uno scavo di un metro e di bassa di profondità, con una evidente notevole larghezza, per evitarlo basta non essere distratti. Non occorre neppure cautela, diligenza e prudenza. Alla vista da lontano dello scavo si prosegue a camminare da altra parte e se proprio ci si avvicina, si procede con attenzione.
- A riprova della evidente distrazione del danneggiato, v'è la circostanza della rottura del display del telefono, in uno alle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato che il medesimo ne stava facendo uso proprio quando è caduto.
- il giudice di primo grado, pur ritenendo più o meno provato il fatto della caduta in prossimità dello scavo, ha evidenziato come l'evento fosse ascrivibile a colpa esclusiva del danneggiato.
- Non vi era motivo di dubitare della deposizione, lineare e convincente, dei testi di parte convenuta, i quali hanno evidenziato che il è caduto distante dallo scavo e non a Pt_1 causa dello stesso. E, anzi, se l'appellante si fosse avvicinato proprio in prossimità dello scavo, probabilmente non sarebbe caduto perché si sarebbe accorto di quei lavori e sarebbe venuta meno la condotta distratta.
- Tanto precisato, la parte appellata, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità della domanda ex art. 342 c.p.c., in quanto parte appellante non solo non indica i motivi specifici per come richiesto già dall'art. 342 cpc ante modifica, ma non indica assolutamente le parti della sentenza da modificare, né le ritenute necessarie modifiche da apportare, né, tampoco,
i principi su cui basare tale revisione, ovvero le presunte norme che si ritengano violate. L'appellante, infatti, si limita a una disamina assolutamente generica, senza circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, né formula un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo giudice, idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata. Al contrario, le generiche doglianze sono basate solo nel riaffermare i fatti già rappresentati in primo grado e ritenere errata la interpretazione del giudice in ordine alla fattispecie normativa applicata. R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 10 di 19
- Nel merito, la pretesa invocata dall'appellante per l'accoglimento del gravame è erronea e infondata, in quanto il giudice di pace ha ben argomentato in ordine alla fattispecie normativa contemplata nell'art. 2051 c.c. evidenziando la indifferibilità, per la sua esatta applicazione, dei due presupposti essenziali, ossia che la domanda risarcitoria sia rivolta contro il custode e che il danno sia stato cagionato dalla cosa. A tal proposito a pag. 2 della sentenza, il giudice ha rilevato come ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessaria l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento, concludendo che “nel caso di specie, tuttavia, è da escludersi che il danno sia stato arrecato dalla cosa, ovvero da un agente dannoso insorto in essa”.
- Ciò è conseguente a quanto emerso dall'istruttoria. Alcuni dei testi escussi hanno dichiarato che il stava parlando al telefono mentre camminava sul marciapiede ed è Pt_1 inciampato cadendo distante dallo scavo, che invece riguardava la sede stradale, almeno cinque o sei metri. Gli altri testi, che il giudice ha considerato poco convincenti e generici nella narrazione dei fatti, hanno confermato che lo scavo che interessava la sede stradale era di notevoli dimensioni e l'appellante vi è caduto. Pacifica la circostanza dell'ora: le 13:00.
- Il giudice di primo grado ha poi argomentato anche in relazione all'art. 2043 c.c., escludendone l'applicabilità al caso concreto, escludendo che lo scavo di che trattasi non fosse visibile, così come i lavori in corso non evidenti, tanto da escludere in radice la non visibilità del pericolo. Sul punto il Giudice ha stabilito che “In definitiva, la prova testimoniale assunta non consente di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio (anzi consente di escludere), che lo scavo non potesse essere avvistato e percepito con l'uso dell'ordinaria diligenza”, precisando altresì che “…il danno non è eziologicamente riconducibile alla cosa in custodia, ma al comportamento colposo dell'attuale danneggiato che, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitarlo o quanto meno rendere meno dannose le lesioni subite”.
- In relazione al quantum, le reiterate richieste formulate in secondo grado in ordine all'entità risarcitoria derivante dalle presunte lesioni, sono infondate, così come quelle relative al presunto e non provato danno materiale. Entrambe non hanno formato oggetto di prova in primo grado e nessuna specifica reiterazione è stata formulata in appello. Né a ciò può sopperire la generica e inammissibile domanda di accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del primo grado di giudizio, riportato a pag. 8 dell'atto d'appello.
- È preclusa l'ammissione dei mezzi istruttori in appello, tenuto conto del loro mancato espletamento in primo grado e della mancata richiesta nell'atto di impugnazione.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_3
a. In via preliminare, in accoglimento della sollevata eccezione, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità del proposto gravame per violazione del disposto di cui all'art. 342 cpc;
b. Nel merito, rigettare il proposto gravame perché del tutto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di
, recante il n. 173/2019 del 12.04.2019; Pt_2
c. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 15.03.2020 si è costituita in giudizio la società allegando che: CP_1
- Ripercorsi i fatti di causa ed espressamente richiamate le difese svolte nel primo grado di giudizio, la parte ha dedotto che contrariamente a quanto assume l'appellante l'impugnata sentenza è legittima, motivata e concordante.
- L'appellante riproduce in questa sede le medesime lagnanze di primo grado adducendo a sostegno del gravame erronea interpretazione dei fatti, errata valutazione delle prove, violazione di legge.
- Nella causazione del danno de quo unico responsabile, per come è emerso dalla prova, giustamente valutata dal primo giudicante è da ritenersi lo stesso attore che, in riferimento al R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 11 di 19
comportamento tenuto mentre camminava sulla strada ha dato causa all'evento per cui oggi si procede, ma in luogo diverso da quello in cui gli operai della stavano CP_1 facendo i lavori e con modalità diverse da quelle narrate nel libello introduttivo.
- In giudizio non è emersa alcuna prova a sostegno della tesi dell'appellante anzi la prova raccolta ha esentato l'appellata da ogni responsabilità in merito.
- Pertanto, nessuna responsabilità può essere addebitata alla CP_1
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi del gravame la nel caso CP_1 di soccombenza rispetto alla domanda originaria ha diritto di essere manlevata dalla compagnia allo scopo di essere dalla stessa garantita e perché la Parte_3 stessa nel caso di accoglimento, sia pure parziale della domanda, venga condannata direttamente a pagare le somme che saranno ritenute e liquidate dal Giudice o, comunque, tenerlo indenne dalle pretese degli istanti. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: CP_1
a. confermare la sentenza n. 173/2019 del Giudice di Pace di e, per l'effetto, Pt_2 rigettare l'appello proposto. b. In ogni caso, nel caso di accoglimento sia pure parziale della domanda, dichiarare che la
è tenuta a garantire pertanto, condannare la Parte_4 CP_1 stessa Compagnia di assicurazione al pagamento diretto a favore dell'istante, delle somme che saranno liquidate dal Giudice in favore dello stesso e, comunque, a tenere indenne lo stesso convenuto da ogni pretesa dell'attore medesimo. c. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 21.11.2022 si è costituito in giudizio il , deducendo che: Parte_2
- La sentenza resa in primo grado è granitica e immune da vizi nell'iter argomentativo della motivazione là dove rigetta la domanda attorea.
- Il Giudice di Pace ha fondato il proprio convincimento valutando le prove assunte nel corso del giudizio di primo grado, che erano consistite nell'escussione testimoniale sia dei testi indicati dall'attore che di quelli indicati dalla ditta CP_1
- Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di primo grado ha considerato tutte le prove assunte nel giudizio di primo grado ed è giunto alla conclusione che il sinistro si è verificato a causa della disattenzione del che, mentre camminava, anziché Pt_1 prestare attenzione al suo incedere, guardava il telefonino tanto che, nella caduta, si è anche rotto il display del cellullare. Tale ultimo dato fattuale supporta pienamente il ragionamento posto a fondamento dell'impugnata sentenza.
- Il giudice di primo grado si è pertanto conformato all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e risalente nel tempo.
- Il Giudice, nella valutazione sul nesso di causalità, deve prendere in considerazione l'eventuale condotta colposa del danneggiato, la quale, a seconda dei casi, può atteggiarsi a concausa dell'evento, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero assurgere a causa esclusiva dello stesso, escludendo, quindi, il nesso eziologico con la cosa custodita e, di conseguenza, la responsabilità del custode. Nel caso di specie, il Giudice si è conformato a detto insegnamento giurisprudenziale.
- Né le considerazioni dell'appellante valgono ad inficiare il corretto iter logico, argomentativo e giurisprudenziale adottato dal Giudice di prime cure.
- Il Giudice del primo grado di giudizio ha escluso anche la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Lo stesso ha infatti rilevato che il non abbia raggiunto la prova Pt_1 della colpa dei convenuti.
- Anche in tal caso il Giudice di prime cure statuiva correttamente che la fattispecie dedotta in giudizio dall'appellante non poteva essere ricondotta nemmeno nell'alveo di operatività segnato dall'art. 2043 c.c. in quanto difettava degli elementi costitutivi della responsabilità R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 12 di 19
aquiliana, in particolare sia dell'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo che dell'elemento soggettivo della non prevedibilità; ex adverso, si rinviene una violazione del dovere di diligenza e del dovere di prudenza da parte del . Pt_1
- Ed infatti, la strada in cui si è presumibilmente verificato l'evento oggetto del giudizio non presentava alcun pericolo occulto, sicché l'eventuale circostanza lesiva va ricondotta alla esclusiva responsabilità ed al comportamento poco avveduta dell'odierno appellante, il quale, mentre camminava alle 13 di un giorno di maggio, dunque in pieno giorno, non ha prestato attenzione ai punti in cui poggiava i piedi poiché distratto dall'uso del cellulare.
- Le argomentazioni del sono generiche anche su tale punto. Pt_1
- Rispetto al quantum debeatur, il giudice di primo grado ha stabilito nella sentenza gravata che: “Per ultimo, deve evidenziarsi che nessuna rilevanza produce il certificato medico prodotto in atti del 24.03.2016 (giorno successivo all'evento) sebbene sia stato dichiarato: "incidente in strada". In ogni caso dette dichiarazione in quanto contenute nel referto del
P.S, che costituisce atto pubblico, ed in particolare nel riquadro relativa all'anamnesi, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza delle stesse da parte del danneggiato.
In altre parole, il referto del P.S., ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova del fatto che la parte abbia dichiarato al medico di turno di essersi procurato le lesioni a causa della caduta su uno scavo di lavori pubblici. In realtà, il predetto referto, invece, non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalla stessa parte che poteva riferire su cose non vere”.
- La CTP, poi, rappresenta una semplice allegazione difensiva tecnica assunta in assenza di contraddittorio.
- Per tali ragioni, non può essere ascritta alcuna colpa al Parte_2
né ex art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c. e pertanto si chiede di respingersi la
[...] domanda dell'appellante perché destituita di fondamento e per l'effetto di confermare la sentenza.
- In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto l'assenza di colpa in capo al , deve riconoscersi un Parte_2 concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., sia in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c, quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c..
- La responsabilità nella causazione del sinistro de quo in sé va ricondotta al comportamento poco avveduto del per come ampiamente esposto in narrativa, ma in caso di Pt_1 riconoscimento di una responsabilità dell'ente, essa sarebbe affievolita dal concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro. Ciò posto, il , ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_2
a. Nel merito in via preliminare e principale rigettare ogni domanda formulata dal Pt_1 nei confronti del in quanto destituita di ogni Parte_2 fondamento sia in fatto che in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata. b. Con vittoria di spese e competenze di lite.
c. Nel merito in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la responsabilità del convenuto, condannarlo in via ridotta ex art. 1227 c.c. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, all'esito dei rinvii disposti, all'ultima udienza del 24.09.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e, conseguentemente, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. L'appello e il giudicato interno.
3.1. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 13 di 19
Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent.
S.U. n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
3.2. In secondo luogo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “Thema decidendum” del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
4. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016).
5. Infondatezza dell'appello proposto. L'appello proposto è infondato e va rigettato. Di seguito vanno esaminate analiticamente le ragioni della relativa infondatezza.
5.1. Il primo motivo di appello, concernente l'erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c., è infondato e non può essere accolto. Invero, sul piano dogmatico, la circostanza asseritamente provata della caduta in una buca non delimitata non determina ex sé una responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.: per cui la deduzione dell'appellante secondo cui “solo per questo il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea ritenendola fondata” è erronea, perché non considera il rilievo determinante dell'accertamento in concreto del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, elemento costitutivo della fattispecie disegnata dall'art. 2051 c.c. Infatti, non vi è dubbio che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
La fattispecie disegnata dall'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 14 di 19
giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del 2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n.
11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022]. La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la
“res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa
(art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia.
5.2. Ne consegue, sotto questo secondo profilo dell'accertamento del nesso causa in chiave relazionale, che la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa: a. dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del 2012)
b. o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del
2012); c. dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012).
d. del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una macchia scivolosa ben CP_5 visibile;
Cass. civ. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. civ. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. civ. n. 11794 del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. Civ. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe).
Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Inoltre, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 15 di 19
l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva, Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del
2022, nonché Cass. Civ. n. 19960 del 2023).
5.3. Alla luce dei rilievi esposti, appare chiaro come l'art. 2051, contempli un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013).
A detta allocazione del rischio, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n. 2692 del 2014).
Inoltre, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito.
A fini di coerenza sistematica – e per meglio esplicitare quanto approfondito in tema di fortuito – vale evidenziare che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della
“res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
Con migliore precisazione dogmatica, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana
(del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso talvolta evocato della “interruzione del nesso tra cosa e danno” o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. con mirabile precisazione Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 16 di 19
costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
5.4. Ne consegue che il giudice di prime cure, lungi dallo snaturare “il concetto stesso della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.”, si è precisamente attenuto agli orientamenti più recenti della giurisprudenza, sia sul piano della prova del nesso di causa tra la res in custodia e l'evento come concretamente verificatosi, sia sul piano della valutazione – nella determinazione eziologica dell'evento – della condotta della parte danneggiata. 5.5. Sotto il primo profilo, infatti, pur ammettendo l'esistenza dell'evento dannoso lamentato, non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, soprattutto sotto il profilo della pericolosità del bene e della evitabilità del danno.
E il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (come motivato in un passaggio della sentenza gravata) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Ad integrazione di quanto già correttamente statuito dal giudice di prime cure, infatti, dalla istruttoria espletata nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato, pur prescindendo dalla attendibilità dei testi escussi.
Infatti, dalla lettura delle deposizioni rese si evince agevolmente che i testimoni escussi su indicazione di parte attrice non hanno precisato la esatta dinamica del fatto e le modalità della caduta, in modo tale da consentire di inferire che l'evento occorso sia causalmente riconducibile alla res sottoposta alla custodia delle parti convenute in primo grado.
Sotto il profilo oggettivo, il teste indicato dalla parte attrice, si limita a Testimone_2 confermare il generico capitolo di prova evocato, senza alcuna altra specificazione.
Gli altri due testi, escussi su indicazione dell'odierno appellante, nulla hanno riferito in ordine al concreto dispiegarsi dei fattori che hanno determinato l'evento, dal momento che anche essi si limitano a confermare i capitoli di prova articolati dalla parte attrice in primo grado e, in relazione al punto sottolineato, hanno semplicemente dichiarato di aver visto il NO cadere (v. dichiarazioni rese alla udienza del 31.1.19). Nulla hanno precisato, quindi, sulle specifiche modalità della caduta, su come il sia concretamente entrato in contatto con la res (inciampando con Pt_1 un piede nella buca, affondandoci dentro con la punta o con il tacco, aggirando la stessa, peraltro senza specificare se il danneggiato sia caduto all'interno dello scavo profondo 1 metro e 20 o in una buca) e come la cosa abbia causato l'evento lesivo. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, due testi riferiscono che il , dopo l'occorso, si Pt_1 recò in ospedale, quando, invece, dal certificato del Pronto Soccorso emerge pacificamente che la data del triage è quella del pomeriggio successivo al dedotto evento (circostanza confermata nella stessa c.t.p. di parte attrice).
Di qui il riferimento del giudice di prime cure alle “risultanze orali siano generiche e poco convincenti”. R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 17 di 19
Né sussistono ulteriori elementi di carattere probatorio da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, dal momento che anche la c.t.p. di parte è generica in ordine alla caduta e il certificato del Pronto Soccorso reca semplicemente l'indicazione che “il pz riferisce che il trauma è accorso per la presenza di uno scavo di lavori pubblici non segnalato”.
Sotto tale profilo, del resto, la domanda sconta anche una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato – già in sede di deduzioni nei rigorosi termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito – in ordine alle modalità con le quali la parte attrice in primo grado sarebbe caduta. Il NO nell'atto introduttivo genericamente deduce di rovinare a terra a causa della presenza, sulle strisce pedonali, di uno scavo a cielo aperto profondo circa 1 metro e 20 cm, senza neppure indicare se l'evento lesivo si verificava mentre camminava al centro della strada o mentre attraversava la via da un punto all'altro. Né viene specificato se la caduta sia avvenuta in avanti, all'indietro o lateralmente, scivolando con il piede destro o sinistro né si precisa quale lato o parte del corpo sia stata immediatamente interessata dall'impatto col suolo, limitandosi solo ad imputare la caduta alle condizioni non già della strada ma dello scavo.
Alla genericità assertiva corrisponde la carente lacunosità probatoria, dal momento che, come già evidenziato, i testi di cui è stata richiesta l'escussione non sono in grado di riferire in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo – in ordine alle concrete modalità con le quali il
NO è venuto in contatto con la res e le concrete modalità per le quali e con le quali è caduto.
Non risulta, pertanto, nella dimensione storico fattuale provata la concreta dinamica dell'accadimento e, in particolare, né la successione dei concreti fattori che hanno causato l'evento lesivo della caduta né l'esatto punto di contatto con il bene che avrebbe ingenerato il sinistro. Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia di caduta ex art. 2051 c.c.) 5.6. Peraltro, anche sotto il profilo all'incidenza del comportamento colposo del , le Pt_1 deduzioni dell'appellante non sono idonee a scalfire l'ulteriore motivazione resa dal giudice di prime cure. Infatti, quand'anche si ammettesse la astratta (non concreta) relazione tra la res e l'evento, la distrazione o l'imprudenza del risultano nel caso concreto di tale intensità nel dinamismo Pt_1 causale dell'evento, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione del danno. Infatti, l'applicazione al caso concreto dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell'uso dello spazio di transito avrebbe dovuto consigliare al di evitare di camminare su un tratto di strada palesemente sconnesso, Pt_1 con uno scavo profondo circa 1 metro e 20 cm, utilizzando, invece, la restante parte della strada priva di significative anomalie;
ovvero, in ogni caso, di prestare maggiore attenzione a fronte di possibili e macroscopiche disomogeneità del piano di calpestio, visibili, per la loro estensione “a cielo aperto”, anche a notevole distanza. La ampiezza delle sconnessioni e la piena visibilità delle stesse, come desunte dal materiale probatorio in atti (v. anche fotografie Corem), importano la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio – alla luce delle caratteristiche sopra esposte - ed evitabilità dello stesso, consentendo al NO, ad esempio, di transitare in altro punto, tra i tanti possibili che emergono dalle fotografie allegate, evitando di passare lungo uno scavo profondo 1 metro e 20 cm,
o, semplicemente, prestando maggiore attenzione e cautela nei movimenti. R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 18 di 19
Si tratta, quindi, di circostanze che, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere che la parte attrice in primo grado, con un minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo e il connesso pericolo. Per cui ad aver provocato l'evento dannoso, tenuto conto delle esposte ragioni, è la colpevole inavvedutezza comportamentale del , Pt_1 degradando la res a mera occasione e non causa del danno.
In altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima. Conseguentemente la mancata adozione di tali cautele minime da parte dell'odierno appellante nel caso concreto esclude la responsabilità del custode per i danni seguiti (cfr. con particolare riferimento ad una caduta in presenza di una buca sul manto stradale se dall'istruttoria è emerso che la buca era ampia, ben visibile e facilmente evitabile con l'adozione di un comportamento più attento Cass. n. 12032 del 2018; Cass. civ. n. 22121 del 2022 e Cass. civ. n. 11794 del 2022; nonché da ultimo Cass. civ. n.9437 del 2022 e Cass. civ. n.26682 del 2023).
5.7. L'appello, pertanto, è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata.
6. Il regime delle spese
6.1. Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso
Cass. civ. n. 18837 del 2010).
Nel caso di specie, nessuna delle parti appellate ha formulato motivo di gravame avverso il capo sulle spese. Ne consegue che la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata anche in relazione a tale capo.
6.2. Le spese del presente grado di giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00; d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della sostanziale assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria;
a) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);
7. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o R.G. n. 3118 del 2019 - Pag. 19 di 19
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. TT l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA integralmente la SENTENZA appellata n. 173/2019 del Giudice di Pace di
, depositata in Cancelleria in data 11.4.19; Pt_2 B. DA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato elle spese CP_1 del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 900,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv.
FILARDO NICOLA per dichiarato anticipo;
C. DA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Parte_2 complessivi € 900,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
D. DA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Controparte_6 elle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi
[...]
€ 900,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
E. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli relativi al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 30 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia