Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1406 / 2022
promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CANCELLI ANTONIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
DI PIAZZA PIETRO, giusta procura in atti,
-resistente-
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE CARRUBA, giusta procura in atti,
-resistente-
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SANTO SPAGNOLO, giusta procura in atti,
-terzo chiamato-
Oggetto: contratto di mutuo.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 maggio 2022, la società ricorrente indicata in epigrafe rappresentava che:
-in data 26.06.2008, ha sottoscritto con il contratto Controparte_1 Controparte_4
di mutuo n. 262871, impegnandosi a restituire la somma di euro 14.952,00, mediante la cessione “pro-solvendo” di n. 84 quote mensili costanti di euro 178,00 ciascuna della retribuzione mensile corrisposta dal datore di lavoro, nonchè dell'intero TFR;
-in data 25.6.2012, IA ha acquistato da 24-7 tutti i crediti derivanti da contratti CP_5
di mutuo con cessione di quote di stipendio o pensione;
-in data 26.11.2018, ha acquistato da IA SpA, in virtù di contratto di Pt_1
cessione di crediti, un portafoglio di crediti ed è, quindi, succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente IA S.p.A., compreso quello vantato da IA SpA nei confronti della;
Controparte_1
-in data 12.05.2020, , ha provveduto alla rinotifica del predetto contratto alla Pt_1
quale nuovo datore di lavoro della . Controparte_2 Controparte_1
Stante il persistere dell'insolvenza, sia da parte della , sia da parte del nuovo datore CP_1
di lavoro, giva per ottenere il pagamento della residua somma dovuta, pari ad Parte_1
euro 5.515,69 oltre interessi legali dalla data di cessione del credito (26.11.2018) sino al soddisfo.
Chiedeva “Nel merito, in via principale: - in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare
che la Sig.ra è tenuta al pagamento di Euro 5.515,69, oltre interessi e spese, in Controparte_1
favore della per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento in Parte_1 Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t., della somma di Euro 5.515,69, oltre Parte_1
interessi legali dalla data di cessione del credito (26.11.2018) sino al soddisfo;
Sempre nel merito, in
via principale: - in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., quale obbligata in solido, è tenuta al pagamento in
[...]
favore di delle trattenute mensili sullo stipendio della Sig.ra per Parte_1 Controparte_1 l'effetto i) condannare la in persona del l.r.p.t., quale obbligata in solido, Controparte_2
al pagamento in favore di in un'unica soluzione, dell'importo complessivo delle Parte_1
trattenute mensili sullo stipendio del Sig.ra dalla data di rinotifica del contratto Controparte_1
di mutuo (12.05.2020) fino alla decisione, sino alla concorrenza del suddetto credito di Euro 5.515,69,
oltre interessi legali dal 26.11.2018 al saldo;
ii) condannare la in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., quale obbligata in solido, al pagamento in favore di Parte_1
delle ulteriori trattenute mensili sullo stipendio della Sig.ra sino alla Controparte_1
concorrenza del suddetto credito residuo, pari ad Euro 5.515,69, oltre interessi legali dal 26.11.2018
al saldo;
ovvero in caso di anticipata cessazione del rapporto di lavoro, al versamento dell'intero
importo maturato per TFR, a quella data, sino alla concorrenza del credito residuo”. Con vittoria di spese.
Si costituiva , rilevando che la responsabilità dell'inadempimento Controparte_1
fosse da attribuire solo al suo precedente datore di lavoro;
che al momento della notifica del ricorso, la stessa aveva già cessato il rapporto lavorativo con la in data Controparte_2
31 maggio 2022, ripreso poi negli ultimi mesi dell'anno. Eccepiva, poi, l'improcedibilità
della domanda per mancata notifica della mediazione obbligatoria nonché la prescrizione di parte delle pretese. Chiedeva di chiamare in causa la compagnia assicurativa
[...]
oggi da cui essere manlevata, il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_6 CP_7
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la deducendo che l'insolvenza fosse da attribuire Controparte_2
al precedente datore di lavoro, e che, ad ogni modo, la polizza Controparte_8
assicurativa avrebbe dovuto garantire l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta.
Chiedeva di essere estromessa dal giudizio, poiché non legata a rapporto contrattuale di lavoro con la signora al momento della notifica del ricorso;
in subordine, di rimodulare la cessione del quinto, fino alla concorrenza del debito, sulla base dell'attuale retribuzione.
Con vittoria di spese, da distrarsi.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva la , che Controparte_3
rappresentava che nel giugno 2008, aveva stipulato un contratto di Controparte_1
assicurazione con SASA S.p.A., compagnia facente parte del Gruppo Fondiaria, avente ad oggetto, tra l'altro, il rischio della perdita del rapporto di lavoro, con scadenza 1 agosto 2015.
Eccepiva l'inoperatività della garanzia e, comunque, la prescrizione delle pretese ex art. 2952
c.c.; nel merito, argomentava l'infondatezza della domanda principale e della chiamata di garanzia, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso può trovare accoglimento.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di recuperare un residuo credito vantato per rate di mutuo da recuperarsi tramite trattenute mensili sullo stipendio, ma non corrisposte in conseguenza delle dimissioni della lavoratrice dal posto di lavoro.
Nel dettaglio, con la sottoscrizione del contratto di mutuo n. 262871, la ha assunto CP_1
l'obbligazione principale del rimborso del finanziamento, impegnandosi a restituire la somma di euro 14.952,00, oltre interessi di mora e spese successive e occorrende, mediante la cessione “pro-solvendo” del quinto dello stipendio (n. 84 quote mensili costanti di Euro
178,00 ciascuna della retribuzione mensile) nonché dell'intero TFR.
La cessio pro solvendo, come è noto, è il contratto con il quale il creditore (cedente), trasferendo ad altri il suo diritto, garantisce al cessionario sia l'esistenza del credito (“nomen verum”)
che la solvibilità del debitore (“nomen bonum”). Se il debitore ceduto non adempie, il cessionario potrà quindi rivolgersi al cedente per ottenere da lui l'adempimento; pertanto,
fino alla effettiva riscossione del credito, il debitore non è liberato non realizzandosi in questo caso il trasferimento al cessionario del rischio d'insolvenza del debitore ceduto.
Tuttavia, in base al disposto di cui all'art. 1267 c.c., nell'ipotesi di cessione pro solvendo, in caso di inadempimento del ceduto, il cedente non è più tenuto al pagamento a favore del cessionario se il mancato pagamento del debitore ceduto sia imputabile a negligenza del cessionario nel promuovere le iniziative stragiudiziali o le azioni giudiziarie nei confronti del debitore ceduto per ottenerne l'adempimento. L'art. 1198 c.c. estende la detta disciplina all'ipotesi di cessione di un credito in luogo dell'adempimento. Il combinato disposto degli artt. 1267 e 1198 c.c. è derogabile dalle parti, posto che le disposizioni non hanno carattere imperativo, con la conseguenza che le parti possono legittimamente prevedere nel contratto la possibilità, per il creditore cessionario, di esercitare validamente le azioni di recupero sia verso il debitore cedente, sia verso gli altri eventuali coobbligati;
la pattuizione in deroga, tuttavia, rientra tra le condizioni generali di contratto da approvarsi specificamente a norma dell'art. 1341 co. 2 cc sub specie di “limitazione di responsabilità”
del cessionario nei confronti del cedente.
Nel caso di specie, nessuna pattuizione derogatoria è stata prevista nel contratto di mutuo,
pertanto occorre attenersi alla disciplina legale.
Tuttavia, calata la stessa nel caso di specie, deve ritenersi che la necessità di agire nei confronti dell'originario ceduto è venuta meno al verificarsi dell'inadempimento da parte dello stesso.
In particolare, la resistente ha allegato di essersi dimessa nell'anno 2014 e di avere ricevuto,
a distanza di mesi, un bonifico da parte del proprio datore di lavoro per la somma pari ad €
5.000,00 a titolo di liquidazione del proprio TFR;
orbene, la circostanza per cui quest'ultimo ha provveduto al pagamento del tfr nei confronti della lavoratrice e non della integra CP_4
un inadempimento che legittima, trattandosi di cessione pro solvendo, ad agire nei confronti del cedente, che peraltro ha già incassato le somme che erano destinate all'estinzione del debito contratto.
Pertanto, nonostante alla sia stata notificata la cessione in data Controparte_2
12.05.2020 ex art. 1264 c.c., si ritiene che non si sia verificata, nel caso di specie, una surroga del contratto, essendo la stessa stata preceduta da un pieno inadempimento del precedente debitore ceduto cui è tenuto a sopperire l'odierna cedente.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata poichè, come è noto,
nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata
(cfr. Cass. Ord. n. 4232/2023). Nel caso di specie, il contratto di mutuo prevede il pagamento di n. 84 rate a decorrere dal mese di giugno 2008; il termine, pertanto, per la scadenza dell'ultima rata è da individuare nel giugno 2018, applicando ex art. 2946 c.c. il termine decennale, peraltro interrotto da
IA SpA, prima, in data 06.02.2015 e dalla , poi, in data 15.02.2021 (cfr. all. ti Pt_1
nn. 3 e 8 al ricorso).
Procedendo oltre, deve rigettarsi anche la richiesta di manleva formulata nei confronti della compagnia assicurativa citata in giudizio.
Invero, quella stipulata è, all'evidenza, una polizza per assicurazione per perdita da lavoro che interviene nel caso in cui il debitore non sia più in grado di pagare le rate a causa della perdita del lavoro;
tale tipologia di polizza non opera per perdita volontaria del lavoro, rimanendo in tali circostanze il debitore l'unico responsabile del pagamento delle rate. Tale è il corollario dell'applicazione del principio che discende dall'art. 1900 c.c., dovendo il rischio assicurabile essere delimitato agli eventi che non siano stati provocati con dolo o colpa grave dal contraente, dall'assicurato o dal beneficiario.
Nel caso di specie, la resistente ha allegato di essersi dimessa volontariamente;
inoltre, la stessa è decaduta dal diritto di chiedere l'indennità, non avendo dato prova di avere comunicato alla compagnia l'evento verificatosi entro tre giorni dallo stesso, ex art. 11 del contratto e 1913 c.c. e 1915 c.c..
Peraltro, il diritto deve, altresì, ritenersi prescritto, essendo decorso il termine biennale dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (i.d. la perdita del lavoro).
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere accolto, con condanna della CP_1
al pagamento del quantum residuo, non contestato, in favore della ricorrente,
[...]
oltre interessi dalla cessione del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della ricorrente e della terza chiamata.
Si compensano, invece, tra la ricorrente e la Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e condanna al pagamento di euro 5.515,69, oltre Controparte_1
interessi dalla cessione del credito al soddisfo, in favore della ; Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 1.050,00 ed in favore della che si Controparte_3
liquidano in euro 800,00, oltre iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite tra la ricorrente e la Controparte_2
Così deciso in Agrigento, il 09/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo