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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3278 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Simona Arcuri, presso il cui studio, in Rende Parte_1
(CS), via F. Brunelleschi n. 71, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Allevato, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, viale della Repubblica n. 110, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi – fase di merito;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 febbraio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, accertare l'illegittimità, inefficacia ed inesistenza del precetto asseritamente notificato ma mai entrato nella sfera di conoscenza o conoscibilità del e, per l'effetto, dichiarare Pt_1 l'inesistenza del diritto da parte della creditrice a procedere ad esecuzione nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura da distrarsi nei confronti del difensore antistatario”; per l'opposta: “Per tutti i motivi espressi la creditrice chiede che il G.I. rigetti Controparte_1 l'opposizione all'esecuzione, anche nel merito, accertandone e dichiarandone l'inammissibilità e improcedibilità per essere stata proposta dopo il termine di 20 giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione e, in subordine, accertando e dichiarando la validità e l'efficacia della notificazione del precetto a presso la sua residenza anagrafica. Con salvezza della procedura Parte_1 esecutiva, già definita con l'assegnazione delle somme. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, coltivava nel merito l'opposizione Parte_1 ex art. 617, comma 1, c.p.c., proposta nell'espropriazione presso terzi iscritta al n. 284/2023 R.G.Es.Mob., di cui assumeva l'illegittimità in ragione della nullità della notifica del precetto,
1 siccome perfezionatasi in luogo – la casa coniugale – nel quale non più residente, come da documentazione allegata, dal 2016, rassegnando le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la creditrice procedente , premettendo che, nelle Controparte_1 more, la procedura si era conclusa con ordinanza di assegnazione delle somme staggite, ribadiva che l'opposizione risultava inammissibile siccome tardivamente proposta in data 16.03.2023, a fronte della notifica del pignoramento perfezionatasi il 06.02.2023, come, peraltro, correttamente ritenuto dal G.E. in sede cautelare, di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione; rappresentava, in ogni caso, che la notifica del precetto era stata eseguita all'indirizzo in cui il aveva mantenuto la residenza, e che la proposizione dell'opposizione aveva sanato il Pt_1 mancato perfezionamento dell'avviso di iscrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c.; rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe. Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate, e la causa è stata trattenuta a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, ed anzi, più correttamente, inammissibile, va di conseguenza respinta.
Va premesso che, nella odierna sede di merito, il ha omesso di coltivare, Pt_1 riproponendolo, il motivo di opposizione relativo al mancato perfezionamento della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c., rispetto al quale, in ogni caso, va ribadita la sanatoria della notifica nulla (comunque tentata nel termine, e, quindi, passibile di rinnovazione), costituita dalla proposizione della odierna opposizione prima dell'udienza di trattazione del pignoramento, evenienza che assevera la piena conoscenza dello stesso.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che i vizi formali degli atti dell'esecuzione, ivi compreso quelli del precetto, vanno censurati, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla effettiva conoscenza, anche di un atto che necessariamente presuppone quello opposto (Cass. nn. 10841/2001, 15806/2002, 15222/2005, 17880/2007, 252/2008, 11316/2009, 6487/2010). La difesa dell'opponente rappresenta, al riguardo, che il vizio di notifica del precetto farebbe eccezione alla regola, atteso che la mancata conoscenza dell'intimazione di pagamento, sempre secondo la giurisprudenza, non sarebbe mai sanabile, poiché lederebbe irrimediabilmente lo spatium deliberandi, ossia i 10 giorni per il pagamento spontaneo, al fine di evitare l'espropriazione. Sennonché, nel caso di specie, l'assunto è infondato sotto differenti profili. In primo luogo, la notifica del precetto, come ampiamente documentato dall'opposta, è avvenuta a quello che risulta comunque l'indirizzo di residenza del , non mutato neppure Pt_1 dopo l'abbandono della casa coniugale, evenienza che comporta il mantenimento di un collegamento giuridico con l'indirizzo al quale eseguita la notificazione, che, quindi, per diretta conseguenza, non può definirsi nulla;
al quel medesimo indirizzo, nondimeno, si è perfezionata anche la notifica del pignoramento, a mani del figlio del , sempre per come documentato Pt_1 dalla difesa dell'opposta, ad ulteriore comprova di quel collegamento.
Poiché poi indubbiamente sussistente un procedimento notificatorio, anche andato a buon fine, non può certo configurarsi la paventata inesistenza della notifica, che si configura allorquando manca del tutto anche una parvenza di procedimento. Ed allora, al riguardo, sovviene, sotto diverso profilo, l'ulteriore indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di
2 invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno;
né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.” (Cass. nn. 25900/2016, 38625/2021). Peraltro, la non sanabilità del vizio di notifica del precetto non esime comunque la parte dall'onere di tempestiva denuncia dello stesso, entro e non oltre il termine espressamente perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. Una cosa è invero l'effetto sostanziale, altra, e distinta, la decadenza processuale per violazione di un termine perentorio, evenienza che, nell'ottica costituzionale del giusto processo, inteso come celere processo, impone al giudice il rilievo officioso. Quindi, l'impossibilità di sanatoria della nullità della notifica del precetto opera solo nell'ipotesi in cui venga tempestivamente dedotta in opposizione proposta nel termine perentorio, poiché, altrimenti opinando, l'espropriazione resterebbe ad libitum soggetta ad annullamento per un vizio di forma, con interpretazione della ratio dell'art. 617 c.p.c. esattamente contraria a quella voluta dal legislatore, ossia di celere definizione delle controversie sui vizi formali dell'esecuzione coattiva, peraltro con sentenza non soggetta ad appello. Su tali premesse, nel caso di specie è incontroverso che l'opposizione in cui fatta valere l'asserita nullità della notifica del precetto è stata proposta il 16.03.2023, quindi ben oltre lo spirare del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica (06.02.2023) del pignoramento, ossia di un atto che necessariamente presuppone il precetto opposto. Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile, siccome tardiva, con ogni conseguenza in ordine al governo, in dispositivo, delle spese di lite, in favore dell'Erario poiché l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA.
Così deciso in Cosenza il 26 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
3
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3278 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Simona Arcuri, presso il cui studio, in Rende Parte_1
(CS), via F. Brunelleschi n. 71, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Allevato, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, viale della Repubblica n. 110, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi – fase di merito;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 febbraio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, accertare l'illegittimità, inefficacia ed inesistenza del precetto asseritamente notificato ma mai entrato nella sfera di conoscenza o conoscibilità del e, per l'effetto, dichiarare Pt_1 l'inesistenza del diritto da parte della creditrice a procedere ad esecuzione nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura da distrarsi nei confronti del difensore antistatario”; per l'opposta: “Per tutti i motivi espressi la creditrice chiede che il G.I. rigetti Controparte_1 l'opposizione all'esecuzione, anche nel merito, accertandone e dichiarandone l'inammissibilità e improcedibilità per essere stata proposta dopo il termine di 20 giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione e, in subordine, accertando e dichiarando la validità e l'efficacia della notificazione del precetto a presso la sua residenza anagrafica. Con salvezza della procedura Parte_1 esecutiva, già definita con l'assegnazione delle somme. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, coltivava nel merito l'opposizione Parte_1 ex art. 617, comma 1, c.p.c., proposta nell'espropriazione presso terzi iscritta al n. 284/2023 R.G.Es.Mob., di cui assumeva l'illegittimità in ragione della nullità della notifica del precetto,
1 siccome perfezionatasi in luogo – la casa coniugale – nel quale non più residente, come da documentazione allegata, dal 2016, rassegnando le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la creditrice procedente , premettendo che, nelle Controparte_1 more, la procedura si era conclusa con ordinanza di assegnazione delle somme staggite, ribadiva che l'opposizione risultava inammissibile siccome tardivamente proposta in data 16.03.2023, a fronte della notifica del pignoramento perfezionatasi il 06.02.2023, come, peraltro, correttamente ritenuto dal G.E. in sede cautelare, di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione; rappresentava, in ogni caso, che la notifica del precetto era stata eseguita all'indirizzo in cui il aveva mantenuto la residenza, e che la proposizione dell'opposizione aveva sanato il Pt_1 mancato perfezionamento dell'avviso di iscrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c.; rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe. Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate, e la causa è stata trattenuta a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, ed anzi, più correttamente, inammissibile, va di conseguenza respinta.
Va premesso che, nella odierna sede di merito, il ha omesso di coltivare, Pt_1 riproponendolo, il motivo di opposizione relativo al mancato perfezionamento della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c., rispetto al quale, in ogni caso, va ribadita la sanatoria della notifica nulla (comunque tentata nel termine, e, quindi, passibile di rinnovazione), costituita dalla proposizione della odierna opposizione prima dell'udienza di trattazione del pignoramento, evenienza che assevera la piena conoscenza dello stesso.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che i vizi formali degli atti dell'esecuzione, ivi compreso quelli del precetto, vanno censurati, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla effettiva conoscenza, anche di un atto che necessariamente presuppone quello opposto (Cass. nn. 10841/2001, 15806/2002, 15222/2005, 17880/2007, 252/2008, 11316/2009, 6487/2010). La difesa dell'opponente rappresenta, al riguardo, che il vizio di notifica del precetto farebbe eccezione alla regola, atteso che la mancata conoscenza dell'intimazione di pagamento, sempre secondo la giurisprudenza, non sarebbe mai sanabile, poiché lederebbe irrimediabilmente lo spatium deliberandi, ossia i 10 giorni per il pagamento spontaneo, al fine di evitare l'espropriazione. Sennonché, nel caso di specie, l'assunto è infondato sotto differenti profili. In primo luogo, la notifica del precetto, come ampiamente documentato dall'opposta, è avvenuta a quello che risulta comunque l'indirizzo di residenza del , non mutato neppure Pt_1 dopo l'abbandono della casa coniugale, evenienza che comporta il mantenimento di un collegamento giuridico con l'indirizzo al quale eseguita la notificazione, che, quindi, per diretta conseguenza, non può definirsi nulla;
al quel medesimo indirizzo, nondimeno, si è perfezionata anche la notifica del pignoramento, a mani del figlio del , sempre per come documentato Pt_1 dalla difesa dell'opposta, ad ulteriore comprova di quel collegamento.
Poiché poi indubbiamente sussistente un procedimento notificatorio, anche andato a buon fine, non può certo configurarsi la paventata inesistenza della notifica, che si configura allorquando manca del tutto anche una parvenza di procedimento. Ed allora, al riguardo, sovviene, sotto diverso profilo, l'ulteriore indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di
2 invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno;
né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.” (Cass. nn. 25900/2016, 38625/2021). Peraltro, la non sanabilità del vizio di notifica del precetto non esime comunque la parte dall'onere di tempestiva denuncia dello stesso, entro e non oltre il termine espressamente perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. Una cosa è invero l'effetto sostanziale, altra, e distinta, la decadenza processuale per violazione di un termine perentorio, evenienza che, nell'ottica costituzionale del giusto processo, inteso come celere processo, impone al giudice il rilievo officioso. Quindi, l'impossibilità di sanatoria della nullità della notifica del precetto opera solo nell'ipotesi in cui venga tempestivamente dedotta in opposizione proposta nel termine perentorio, poiché, altrimenti opinando, l'espropriazione resterebbe ad libitum soggetta ad annullamento per un vizio di forma, con interpretazione della ratio dell'art. 617 c.p.c. esattamente contraria a quella voluta dal legislatore, ossia di celere definizione delle controversie sui vizi formali dell'esecuzione coattiva, peraltro con sentenza non soggetta ad appello. Su tali premesse, nel caso di specie è incontroverso che l'opposizione in cui fatta valere l'asserita nullità della notifica del precetto è stata proposta il 16.03.2023, quindi ben oltre lo spirare del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica (06.02.2023) del pignoramento, ossia di un atto che necessariamente presuppone il precetto opposto. Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile, siccome tardiva, con ogni conseguenza in ordine al governo, in dispositivo, delle spese di lite, in favore dell'Erario poiché l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA.
Così deciso in Cosenza il 26 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
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