CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7291 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 28.05.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 C.F._1 dell'amministrazione di sostegno Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Ciancio (C.F. ) per C.F._2 procura in atti – appellante –
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Serafini (C.F. ) per C.F._3 procura in atti – appellato –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona dell'amministratore di sostegno, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 18497/2021, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, n. 17161/2020, emesso dal Tribunale di Roma, con la condanna al pagamento delle spese di lite. La decisione poggia sulla tardività dell'opposizione, iscritta a ruolo il 30.12.2020, e, quindi, oltre il termine di 40 giorni, previsto dall'art. 641 cpc., che decorreva dalla notifica del decreto ingiuntivo, in data 17.11.2020. Va premesso che rientra nei poteri del giudice il rilievo d'ufficio della decadenza dall'opposizione a decreto ingiuntivo, per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 641 cpc, e che, in ogni caso, la produzione documentale, a riprova della tempestività, è seguita all'eccezione di inammissibilità dell'opposto. L'appellante assume che il ricorso è stato depositato in data 28.12.2020, quindi, tempestivamente, mentre il caricamento nel fascicolo telematico della cancelleria, dunque, l'iscrizione a ruolo, è avvenuto il 30.12.2020. Richiama l'art. 16 bis D.L. n. 179 del 2012 comma 7, conv. in L. n. 221 del 2012, ai sensi del quale “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.”. La censura è fondata. La questione della tardività è stata già risolta, con ordinanza del 23.11.2022 di questa Corte, con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. In effetti, dall'esame degli atti è emerso che il ricorso è stato depositato tempestivamente, con la generazione di tre pec di esito positivo, in data 28.12.2020.
Secondo la giurisprudenza di legittimità "il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in I. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della I. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in I. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza". Cass. sent. n. 19335 /2020. Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte
PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario. La seconda, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (Art. 16-bis, co. 7, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e introdotto dall'art. 1, co. 19, Legge 24 dicembre 2012, n. 228), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è, quindi, fattispecie a formazione progressiva. Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza, l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE;
il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche;
la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30
MB); la quarta PEC attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. (Cass. civ. sent. n. 12422/2021) Nella fattispecie, sono in atti le prime due pec, di accettazione del sistema e avvenuta consegna, in data 28.12.2020 (alleg.8, che contiene entrambe); una terza pec, nella stessa data, che attesta i controlli avvenuti con successo e l'ultima, solo in data 30.12.2020, di accettazione avvenuta con successo (alleg. 8, terzo e quarto documento). L'iscrizione a ruolo è, dunque, tempestiva. E'irrilevante che sia avvenuta in un registro diverso, sezione lavoro anziché tribunale ordinario, trattandosi di una mera irregolarità, perché manca un'espressa norma di legge, che preveda la sanzione della nullità processuale, e “per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Cass. 12 maggio 2022, n. 15243, relativa a fattispecie di iscrizione di un ricorso in opposizione allo stato passivo fallimentare nel registro di volontaria giurisdizione)” (Cass sent. n. 31371/2022). E' infondata anche l'eccezione di nullità della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza, priva della relata. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso dell'inammissibiltà delle eccezioni che riguardano esclusivamente un vizio procedimentale, senza prospettare alcuna lesione concreta del diritto di difesa o altro pregiudizio in punto di decisione. L'assenza della relata costituisce mera irregolarità, che di per sé non impedisce di portare il destinatario a conoscenza della pendenza dell'opposizione (Cass. ord. n. 3805/2018). Del resto, la notifica è avvenuta a mezzo pec, intestata al difensore dell'opponente, che ha allegato regolare procura ad Contr litem, e la società i è costituita tempestivamente. Ciò posto, non ricorre un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 353 e 354 cpc, e spetta al giudice di appello decidere la controversia nel merito. si è opposto al decreto ingiuntivo di pagamento, in favore della Controparte_2 Cont società di € 7.996,38, oltre alle spese di procedura. Il credito è così composto: 5.433,84 euro, a titolo di canone di locazione per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, in esecuzione di un vecchio contratto di locazione, nonché di dicembre 2019 e aprile 2020, in esecuzione del vigente contratto, oltre spese di registrazione e bollati;
2406,00 euro, di cui 1219,08 a titolo di oneri condominiali, 1186,92, per spese di riscaldamento, relativi alle gestioni 2015/2016 – 2016/2017. L'opponente, premesso di essere sottoposto ad amministrazione di sostegno, ha rappresentato di non avere avuto conoscenza della gestione del suo patrimonio dal precedente amministratore, che non ha presentato il rendiconto, e di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione dei mesi di dicembre 2019 ed aprile 2020, per la somma complessiva di 2.204,00 euro, dopo la nomina di un nuovo amministratore di sostegno;
ha eccepito la prescrizione biennale per gli oneri condominiali ingiunti ed ha precisato di aver ricevuto dall'amministratore di condominio estratti conto diversi da quello posto a fondamento del decreto opposto. E' pacifico il versamento delle due mensilità, dicembre 2019 ed aprile 2020, ed è documentato che è avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo: l'opposta ha prodotto la documentazione, a riprova della legittimità dell'originaria richiesta di ingiunzione. La controversia è, dunque, limitata al credito residuo azionato, pari a € 3.229,84, a titolo di canoni, dovuti in esecuzione del primo contratto di locazione, per il periodo da settembre a novembre 2018, oltre agli oneri condominiali, che poggiano sul bilancio preventivo e consuntivo, approvati con delibera assembleare del 12 Giugno 2017. Il non ha contestato il mancato pagamento dei canoni, né degli oneri Pt_1 condominiali, deducendo semplicemente un disordine contabile nella precedente amministrazione di sostegno e richiamando genericamente, quanto alle spese condominiali, “un estratto debitorio riportante un calcolo totalmente diverso rispetto a quello che emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo”. Cont Il credito residuo risulta già azionato dalla società nell'anno 2018, ottenendo un decreto ingiuntivo che - non è contestato - non venne formalmente notificato, per la pendenza di trattative. Spetta al debitore la prova dell'avvenuto pagamento ed il non ha nemmeno allegato di aver versato i canoni ancora in contestazione. Pt_1
Quanto agli oneri condominiali, la prescrizione è quinquennale, in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, art. 24, convertito con legge n. 133/2008, che ha abrogato la legge 22/12 n. 841/1973. Il termine decorre dall'approvazione dei bilanci, nel caso, avvenuta con delibera assembleare del 12 Giugno 2017, e, dunque, non era ancora maturato al momento della richiesta di decreto ingiuntivo del 2020. I bilanci sono stati approvati dall'assemblea condominiale e non risultano specificamente contestati, se non attraverso un generico richiamo ad estratti conto, inviati dall'amministratore. Pur volendo esaminare la documentazione richiamata non emerge alcun contrasto con la richiesta del locatore, risultando anzi un importo leggermente superiore a quello richiesto. Va aggiunto che il bilancio preventivo costituisce valida prova scritta del credito e resta tale finchè non viene smentito dall'approvazione del consuntivo. Il si è limitato a depositare, solo con le note Pt_1 conclusive, in appello, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, senza nemmeno dedurre eventuali e specifiche discordanze con il preventivo.
La controversia va rigettata nel merito, dandosi solo atto dell'avvenuto parziale pagamento, dopo la notifica del decreto ingiuntivo. L'accoglimento della censura in rito, in una valutazione complessiva dell'esito della controversia, comporta una compensazione delle spese del doppio grado nella misura del 50%.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 18497/2021, così provvede: dichiara ammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 17161/2020, emesso dal tribunale di Roma;
rigetta l'opposizione nel merito, dando atto dell'avvenuto parziale pagamento, dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
dichiara la compensazione delle spese, del doppio grado, nella misura del 50%, con la condanna di in persona dell'amministrazione di sostegno Parte_1 [...] Cont
al pagamento delle spese di lite, in favore della società che si Parte_2 liquidano, nella misura del 50%, per il giudizio innanzi al tribunale, in € 850; in appello, in 1400,00 euro;
oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 28.5.2025
Il Presidente relatore