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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6408/2021 R.G. avente ad oggetto disconoscimento di giornate di lavoro agricolo dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Natale Venuto del Foro di Messina ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec giusta Email_1
memoria di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 3.12.2022
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro CP_1 il Grande n.21, p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Schilirò, ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, con sede a Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] Controparte_2
(ME) il 12.05.1963;
, nata a [...] Parte_2
il 25.04.1966
Pagina 1 nato a [...] Parte_3
RI (ME) il 03.12.1961, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Alessandro Carrubba ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec. . Email_2
come da procura in atti telematici Email_3 tutti quali nella QUALITÀ DI CHIAMATI ALL'EREDITÀ DI Persona_1
, deceduto in 13.08/2021, quest'ultimo
[...]
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 25.10.2021, ha impugnato il Parte_1 provvedimento con il quale l' , con nota del 10.02.2021 notificata il 10.03.2021, le ha CP_1 comunicato l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda
[...]
per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 in Controparte_2
ragione sia di quanto assunto nel verbale ispettivo n. 2020001236/DDL del 23.11.2020 sia ad una presunta insussistenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c., nonché, la nota datata 04.06.2021, con la quale le ha comunicato il rigetto della domanda di disoccupazione agricola n. 2021881607359 relativa all'anno 2020, presentata il 19.02.2021 per il seguente motivo: “reiezione dom: non risulta iscritto negli elenchi agricoli”.
A tal fine, in breve, la ricorrente ha dedotto:
- che, nei terreni siti in Santa DO di RI (ME), Contrada Pizzoleo intorno al km
14 della SS116, l'azienda esercita attività di selvicoltura Persona_1
provvedendo a svolgere, dal mese di ottobre fino a primavera, lavori di abbattimento attraverso l'uso di motoseghe previa pulizia, attraverso piccole zappe, del colletto della pianta da abbattere, così da evitare di rovinare i mezzi meccanici a causa della presenza di terra o pietre e per la sicurezza degli operai stessi;
-che, segnatamente, volta abbattuta la pianta, l'operario era tenuto alla sramatura, anche attraverso l'utilizzo manuale di asce e, raccolti e bruciati i rami sul terreno stesso a mezzo di piccoli fuocherelli accesi nei periodi previsti dalle normative vigenti (fine ottobre- fine maggio), ha provveduto al successivo smaltimento dei rami secchi o penzolanti negli alberi;
Pagina 2 quindi, i tronchi delle piante, una volta sramati, erano depositati sia manualmente che con mezzi da movimento terra in piccoli spiazzali creati vicino le strade, tenuti regolarmente puliti e manutenuti dagli operai agricoli per consentire la lavorazione e l'arrivo di mezzi da carico;
- che, invece, “Durante i mesi estivi si procedeva alla lavorazione del legname così raccolto, e dunque al taglio dei paletti in varie misure con l'utilizzo di un'unità di misura manovrata da un operatore, mentre l'addetto ai mezzi meccanici procedeva al taglio” nonché ai lavori di scortecciamento, con piccole falci, dei paletti e l'“appuntimento” di questi;
- che, inoltre, era compito degli operai provvedere ad ardere la legna ed a pulire il terreno dalle erbe infestanti e dai rami secchi (durante tutto l'anno), a falciare l'erba (a giugno), a raccogliere i frutti del sottobosco ed altresì, da ottobre a dicembre, le ghiande e le castagne ovvero a settembre le nocciole;
- che, a partire dall'anno 2012, su circa cinque ettari di terreno, è stata svolta attività di livellatura e spietramento del terreno, alla quale ha fatto seguito il successivo impianto di piccoli alberelli creando, con l'utilizzo delle zappette, dei piccoli fossetti, aventi una profondità di circa 30 cm in modo da poter posizionare all'interno di essi la piantina e poi ricoprire le radici di terra;
- che nel corso degli anni successivi, “i braccianti hanno proceduto alla manutenzione del ciliegeto stesso attraverso varie zappature vicino al colletto della pianta evitando la crescita di erbe infestanti” e, “durante il periodo estivo, … all'irrigazione della pianta, effettuata esclusivamente in modo manuale poiché nel ciliegeto non è presente alcun impianto di irrigazione automatico”, mentre, “Nei periodi invernali, … alla potatura e alla sistemazione delle piante ed, una volta cresciute, si è iniziata l'attività di raccolta dei frutti, rigorosamente a mano, a partire dal mese di giugno”;
- che la stessa ha prestato attività di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta
[...]
negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 per 101 giornate, Persona_1
negli anni 2016 e 2017 per 102 giornate e negli anni 2018, 2019 e 2020 ancora per 101 giornate distribuite, più esattamente, nei mesi di cui allo schema riportato in ricorso, occupandosi di espletare le predette mansioni in ossequio alle direttive impartite da
[...]
“presente ogni giorno sul luogo di lavoro, sulla base delle esigenze e Persona_1 delle necessità dettate dal clima, dalla stagione ovvero da esigenze d'impresa”;
- che l'orario di lavoro pattuito era dalle ore 7,00 alle ore 15,00 con un'ora di pausa pranzo,
“sebbene talvolta la giornata lavorativa si è prolungata per alcuni minuti oltre l'orario normale di lavoro in base alle esigenze - di volta in volta comunicato ai braccianti agricoli da
Pagina 3 parte della IT – collegate al clima, alla stagione ed alle attività da svolgere in concreto nei campi”;
- che, in coincidenza con la fine della settimana lavorativa (sabato), il titolare dell'azienda le ha corrisposto in contanti la somma di euro 60,00 al giorno;
- che il provvedimento di cancellazione del suo nominativo dai registri anagrafici è illegittimo, in quanto frutto di accertamenti parziali e privi di specifica inferenza dimostrativa della fittizietà del rapporto di lavoro essendo ancorati a dati e circostanze che attengono alla mera gestione economica e finanziaria dell'azienda nonostante gli stessi ispettori dell' CP_1
abbiano ammesso nelle “conclusioni” che un'attività sia stata effettivamente svolta dalla
[...]
Pt_4
- che, ad ogni modo, l' non era legittimato ad effettuare la cancellazione delle giornate CP_1 agricole e l'annullamento dei contributi versati, in relazione all'attività lavorativa svolta in epoca antecedente ai 5 anni decorrenti dal momento dell'accertamento ovvero del disconoscimento, tanto più che, in violazione dell'art. 43 comma 7 del d.l. n. 76/2020 convertito in legge n.120/2020 per l'anno 2020 nessuna comunicazione di disconoscimento è pervenuta alla stessa;
- che, comunque, a norma dell'art. 8 della legge n. 818/1957 i contributi versati in un
CP_ periodo che precede di oltre 5 anni il momento dell'accertamento anche se non dovuti, restano acquisiti per cui sono validi ai fini delle prestazioni che ne possono derivare, quindi anche ai fini del diritto alla pensione;
- che la reiezione della domanda tesa alla percezione della disoccupazione agricola per l'anno 2017, 2018, 2019 e 2020 è illegittima, dovendo affermarsi il suo diritto a percepire la disoccupazione agricola per l'anno 2020, mai liquidata ed alla restituzione delle somme già recuperate dall'Ente ovvero che saranno recuperate nelle more della definizione del procedimento de quo.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto testualmente di “1) … dichiarare … che … ha svolto attività lavorativa agricola subordinata quale bracciante agricola alle dipendenze della
IT ZO CC AN PE … nell'anno 2010 (per n. 101 giornate), anno
2011 (per n. 101 giornate), anno 2012 (per n. 101 giornate), anno 2013 (per n. 101 giornate), anno 2014 (per n. 101 giornate), anno 2015 (per n. 101 giornate) , anno 2016 (per n. 102 giornate) , anno 2017 (per n. 102 giornate) , anno 2018 (per n. 101 giornate) , anno 2019 (per
n. 101 giornate) , anno 2020 (per n. 101 giornate). 2) … dichiarare … la nullità ed illegittimità
- per tardività, decadenza e/o prescrizione - dei provvedimenti di cancellazione delle giornate lavorative agricole svolte in epoca antecedente al termine di anni 5 decorrenti
Pagina 4 dall'accertamento 3) … dichiarare che alcun provvedimento di disconoscimento è CP_1 stato notificato alla … (stessa) , come previsto dal decreto- legge 17 Parte_1 luglio 2020, n. 76, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Parte_4 nell'anno 2020. 4) per l'effetto, condannare l' ad iscrivere/reiscrivere la (stessa) … CP_3
negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 con riconoscimento dell'attività lavorativa subordinata svolta nelle medesime annualità e del connesso diritto del lavoratore a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali– tutte incluse e nessuna esclusa - già liquidate e/o da liquidarsi ed ai contributi previdenziali, nonché condanna alla restituzione delle somme che siano state già recuperate dall'Ente a mezzo trattenute sulle nuove prestazioni erogate al lavoratore ovvero che saranno recuperate successivamente alla proposizione del presente ricorso e nelle more della definizione del procedimento. 5) in ogni caso, ritenere e dichiarare, per tutti i motivi svolti in narrativa, l'avvenuta acquisizione, salvezza e validità ex art. 8 L. 818/57 dei contributi versati ai fini delle prestazioni assistenziali/previdenziali e del diritto alla pensione di vecchiaia e/o anzianità in capo alla (stessa) … , ordinando ad l'adozione di ogni Parte_1 CP_1
provvedimento necessario e confacente. 6) ritenere e dichiarare il (suo) diritto … a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali già liquidate e/o da liquidarsi in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della – tutte incluse e nessuna esclusa - ivi Parte_4 compresa la disoccupazione agricola per l'anno 2020, mai liquidata, con conseguente dichiarazione dell'illegittimità dei provvedimenti del 04.06.2021 …, e condanna CP_1 dell' al pagamento delle prestazioni ovvero alla restituzione delle somme che siano state CP_1 già recuperate dall'Ente ovvero che saranno recuperate successivamente alla proposizione del presente ricorso e nelle more della definizione del procedimento. 7) emettere ogni altro provvedimento, anche in mancanza di specifica conclusione, ritenuto conforme a legge e giustizia. … Con vittoria di spese e compensi di causa”.
In data 10.05.2022 si è ritualmente costituito l' depositando nel fascicolo telematico CP_1 memoria difensiva con la quale ha richiamato integralmente le risultanze dell'accertamento ispettivo del 23.11.2020 n.2020001236/DL e degli elenchi dei lavoratori interessati da esso, evidenziando che in essi compare sempre per ogni anno il nominativo della ricorrente e, nel merito, in breve, ribadendo:
- che dalle indagini ispettive espletate “è emersa l'esistenza di un sodalizio criminoso posto in essere al fine di conseguire indebite prestazioni previdenziali attraverso la falsa assunzione di braccianti agricoli e la totale omissione degli oneri contributivi dovuti in relazione alla manodopera bracciantile denunciata e dunque l'esistenza di un'impresa FANTASMA, esistente
Pagina 5 solo formalmente , ma la cui concreta attività si esaurisce nell'emissione a beneficio di terzi di documentazione fiscale attestante la fornitura di beni o prestazione di servizi mai effettuati, difettando l'azienda in questione della necessaria struttura operativa e organizzazione strumentale”;
- che lo stesso datore di lavoro ha affermato, “in totale contrasto con la manodopera formalmente dichiarata, … di aver assunto al massimo 5/8 operai per ogni anno”;
- che la ricorrente neppure ha offerto prova della onerosità del rapporto di lavoro e degli ulteriori caratteri tipici della subordinazione, laddove gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato una serie di "incroci" parentali … (per cui) non si può che escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e lo zio”;
- che la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto versamento dei contributi per gli anni dal 2010 al 2020 e di cui gli ispettori hanno accertato non essere stati versati e, in ogni caso, l'attività accertativa dell'Istituto è imprescrittibile;
- che l'iscrizione negli elenchi nominativi costituisce presupposto imprescindibile per farsi luogo all'erogazione della indennità di disoccupazione agricola;
- che, in ogni caso, a norma dell'art. 22 d.l. n.7/1970, è inammissibile la contestazione, avanzata dalla ricorrente, dell'assunta illegittimità della cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per gli anni dal 2010 al 2020, essendo stata proposta oltre il termine di 120 giorni dalla notifica dei provvedimenti di disconoscimento;
- che, peraltro, ai sensi dell'art. 38 del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, che ha novellato l'art. 47 del D.P.R. n.639/1970, parte ricorrente è decaduta dal proporre il presente giudizio.
Su tali premesse, l'ente previdenziale ha chiesto “in via preliminare e/o pregiudiziale, (di) verificare l'inammissibilità per intervenuta decadenza, del ricorso avverso la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli ove proposto oltre il termine di 120 giorni dalla comunicazione della cancellazione. Sempre in via preliminare si deduce l'improcedibilità dell'avverso ricorso, ex art. 4, L. 438/1992 ed ex art. 22, legge n. 83/1970 e/o ex art. 49, D.P.R.
n. 639/70, come modificato dall'art. 4, legge n. 438/1992, per avvenuto compimento dei termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria e o l'improcedibilità per omesso esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dal'art.443 c.p.c. In via principale, dichiarare l'assoluta infondatezza dell'avverso ricorso, e di ogni domanda ivi formulata a qualsiasi titolo nei confronti dell' con conferma dei provvedimenti di disconoscimento, di CP_1 rigetto dell'indennità di disoccupazione agricola e delle altre prestazioni previdenziali e degli eventuali indebiti contestati e del provvedimento di sospensione del-la prestazione
Pagina 6 pensionistica, adottato legittimamente attesa la carenza dei requisiti prescritti dalla legge e CP_ confermare la legittimità di tutti i provvedimenti adottati dall' Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In data 30.05.2022 si è costituito quale chiamato all'eredità di Parte_3 [...] contestando la fondatezza delle risultanze dell'accertamento Persona_1
ispettivo, al riguardo assumendo:
- che l'azienda agricola è stata interessata da precedenti ispezioni relative al periodo ispezionato dal 2004 al 2008; dal 2009 al 2012 e dal IV trimestre 2011 al III trimestre 2016 che ne hanno verificato l'esistenza, senza che possa ritenersi legittimo il tentativo di collegare l'accertamento ispettivo del 2017 a quello in contestazione, dovendosi altrimenti ravvisare che l'ispezione del periodo dal 2011 al 2020 abbia avuto una durata di circa 4 anni;
- che, inoltre, l'ente previdenziale ha errato nel valutare la situazione economica della ditta, avendo omesso di considerare alcune poste attive (come i cospicui contributi percepiti a fronte del miglioramento e mantenimento del patrimonio fondiario, con particolare riferimento quello boschivo aziendale, i contributi percepiti dall'AGEA, gli apporti personali di reddito dimostrato dalle dichiarazioni reddituali, dalle vendite di legname prodotto nei boschi e dalle rimanenze del materiale boschivo) sovrastimando, di converso, altre poste passive e trascurando che gli acquisti per investimento vanno scomputati dal costo sostenuto nell'esercizio e ripartiti negli anni successivi secondo i criteri i dell'ammortamento fiscale e che l'impiego di manodopera è giustificata dai lavori straordinari effettuati nel corso degli anni su circa 36 ettari di bosco per l'impianto, il miglioramento, il mantenimento, il taglio boschi e la commercializzazione del legname, ed ancora che “la proprietà in affitto è comunque appartenente alla stretta cerchia dei famigliari (figli), donde l'interesse al mantenimento e miglioramento della proprietà fondiaria escluso nel passaggio motivazionale sopra riportato”;
- che in sede di accertamento gli ispettori hanno richiesto al consulente dell'azienda solo telefonicamente di sentire n.4 lavoratori e, quest'ultimo, a sua volta, ha contattato telefonicamente il de cuius che ha avvisato gli operai, i quali è probabile che non si siano presentati perché non convocati con le forme rituali, senza che da ciò possa inferirsi l'inesistenza della azienda;
In considerazione delle superiori deduzioni, ha chiesto “in via incidentale Parte_3
(di) accertare la nullità, illegittimità ed infondatezza del verbale 2020001236/ddl del
23/11/2020 e per l'effetto, anche in esito all'attività istruttoria articolata della ricorrente, accogliere il ricorso con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio”.
Pagina 7 La presente controversia, istruita con l'acquisizione delle prove documentali ed orali;
quindi, con provvedimento del 12-14.05.2025 assegnata a questo giudice in ragione del perdurante impedimento del giudice titolare alla trattazione di essa e all'udienza del 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
____________________
La ricorrente ha proposto il presente giudizio lamentando l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro subordinato espletate presso la ditta
[...] dall'anno 2010 all'anno 2019, adottati dall' sulla scorta delle Persona_1 CP_1 risultanze dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n.2020001236I/DDL del 23.11.2020, per le quali ha chiesto di essere reiscritta negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con conseguente riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno
2020, la cui domanda “presentata il 19/02/2021 e liquidata il 03/06/2021” è stata respinta dal predetto assumendo che la stessa “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. CP_4
Rispetto al thema decidendum in parola, il contraddittorio risulta ritualmente instaurato nei confronti dell' , assolvendo la notificazione del ricorso alla parte datoriale e, per essa, ai CP_1 relativi chiamati all'eredità, una funzione di mera litis denuntiatio che non legittima l'acquisizione della veste di parte, senza che possa pervenirsi ad una diversa valutazione nei confronti di per aver chiesto quest'ultimo sia Parte_3 pure “in via incidentale” l'accertamento dell'infondatezza del verbale 2020001236/ddl del
23.11.2020 peraltro trascurando il disposto dell'art 418 c.p.c..
Ciò posto, sul piano procedimentale, va rilevato che le pretese avanzate da con il Parte_1 ricorso depositato il 5.10.2021 sono rispettose del termine decadenziale di cui all'art. 22 d.l.
n.7/1970.
Al riguardo, giova premettere che il disposto dell'art. 17 del d.l. n.7/1970 è stato interamente sostituito dall'art. 11 del d.lgs. 11.08.1993 n.375 che in attuazione del comma 1 lettera a) dell'art. 3 della l. n. 421/1992 n. 421 stabilisce: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisando il successivo comma che “Contro le decisioni della
Pagina 8 commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, Pt_5
entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, per cui il provvedimento reiettivo tacito ex lege deve ritenersi definitivo legittimando l'interessato all'azione giudiziaria nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970.
Non è superfluo notare che gli artt. 9 ter comma, 9 quinquies e 9 sexies del d.l. n. 510/1996 conv. con l. n. 608/1996, hanno attribuito all' le funzioni già proprie dello , CP_1 Pt_5
precisando che la decisione di accoglimento del ricorso esperito ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993, da' titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge.
Nel contesto considerato, il comma 1 dell'articolo 22 del d.l. n. 7/1970, convertito in l. n.
83/1970 dispone testualmente che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Va osservato che la disciplina relativa alla formazione degli elenchi nominativi è stata riformata con l'art. 43 comma 7 del d.l. n.76/2020 conv. in l. n.120/2020 che, modificando il disposto dell'art. 38 comma 7 del d.l. n.98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative, introdotta per la prima volta dall'art. 17 del d.l. 7/1970 e, a seguito dell'intervento operato con l'art. 6 della l. n.459/1972, poi recuperata dall'art. 8 comma 5 d.lgs. n. 375/1993.
La Suprema Corte ha precisato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)”
(Cass. 27.12.2011 n. 29070; conf., fra tante, Cass.
1.10.1997 n. 9595; Cass. 21.04. 2001 n.
5942; Cass.
8.11.2003 n. 16803; Cass. 10.08.2004 n. 15460; Cass. 18.05.2005 n. 10393).
Pagina 9 Ne consegue che l'azione giudiziaria deve essere esercitata nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito per la presentazione dei rimedi amministrativi previsti dal suddetto art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 (tra le tante, Cass. 23.03.2005 n. 623; Cass.
20.04.2016, n. 7835; Cass. 04.03.2019, n. 6259), tenendo conto che il termine di durata teorico del procedimento (240 giorni) presuppone che l'interessato abbia effettivamente adito entrambi gli organi amministrativi competenti con i relativi ricorsi e che lo abbia fatto tempestivamente.
Dando applicazione ai superiori principi alla fattispecie concreta, l'ente previdenziale si è limitato a produrre la ricevuta di ritorno della nota con la quale il 19.06.2021 ha comunicato al ricorrente il rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 e non anche le ricevute afferenti i provvedimenti formati il 15.02.2021 a mezzo dei quali ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per le richiamate annualità. ha proposto il ricorso amministrativo avverso la cancellazione delle giornate di lavoro Parte_1
agricolo per cui è causa il 2.04.2021, deciso in senso reiettivo nella seduta non meglio precisata nel provvedimento versato in atti e del quale non sussista prova della data di ricezione della relativa comunicazione da parte della ricorrente, a fronte del deposito del ricorso effettuato in data 25.10.2021.
Il dies a quo del termine di 120 giorni per incoare il ricorso in sede giurisdizionale deve essere individuato a decorrere dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso che, in difetto dell'adozione di un provvedimento conclusivo espresso reso noto al ricorrente, coincide con la data di scadenza dei termini previsti dall'art. 11 citato dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.
Alla luce della scarna documentazione prodotta dall'ente previdenziale non sussistono in atti elementi sufficienti per ravvisare la tardività dell'iniziativa giudiziaria che ci occupa.
Parimenti, destituita di fondamento l'assunta inosservanza del termine di cui all'art. 47 del
D.P.R. 30.04.1970 n. 639 che al comma 3 afferma testualmente che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella L.
14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso
Pagina 10 amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della L. 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della L. 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47" (cfr.
Cass. SS.UU n. 12718 del 29.5.2009; in senso conf. v. anche Cass. sez. Lav. n. 7527 del
29.3.2010; Cass. n. 7681 del 24.3.2017).
Nella fattispecie concreta, il ricorso depositato il 25.10.2021 è tempestivo, stante che ha presentato la domanda amministrativa volta ad ottenere la disoccupazione agricola Parte_1
in data 19.02.2021.
Nel merito, va premesso che l'iscrizione negli elenchi pur avendo la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, non integra una prova legale ma, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, costituisce una risultanza processuale suscettibile di libero apprezzamento da parte del giudice, senza che l'istituto previdenziale, ove neghi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, debba impugnare per simulazione il preteso contratto di lavoro (Cass.
12.02.1987, n. 1557).
Ne consegue che qualora l' , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375/1993, viene meno la funzione di agevolazione probatoria espletata da tale iscrizione, restando onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato incidentalmente (Cass. 11.02.2016 n.2739; tra le varie, Cass. 17.01.2023 n. 1292; Cass. 2.12.2022, n. 35548; Cass. 16.05.2018 n.12002;
Cass. 2739/2016; Cass. n.14296/2011; Cass. 19.05.2003 n. 7845).
Pagina 11 In particolare, la Suprema Corte ha già precisato che “il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale". Può anche ricordarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori
(legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (si vedano artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con
l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro” (Cass. 20.03.2001 n. 3975; conf. Cass. 29.09.2003
n. 14513; Cass. 02.04.2001 n. 4824; Cass. 12.10.1996, n. 8935).
Nella fattispecie concreta, all'esito del controllo ispettivo di cui al verbale del 23.11.2020, i funzionari dell' resistente hanno contestato al defunto CP_4 Parte_6 che “l'azienda agricola in questione sia fittizia e che sia costituita e finalizzata alla
[...]
percezione di prestazioni, maternità, disoccupazione e malattia dei lavoratori da parte dell' . Anche se una attività si è potuta realizzare non ne giustifica la grande CP_4 sproporzione” di manodopera denunciata rispetto al fabbisogno e “l'assoluta antieconomicità dell'attività rappresentata…”.
A ben vedere, dunque, l'accertamento ispettivo in questione ha riconosciuto che l'azienda necessita di un effettivo fabbisogno di manodopera, ma minore rispetto a quanto denunciato per il mero apprezzamento di alcuni documenti non seguito da alcun ulteriore approfondimento in loco né dall'audizione dei lavoratori.
Ebbene, dalla disamina della documentazione versata in atti emerge che negli anni in contestazione l'azienda in parola ha svolto attività economico –imprenditoriale, tanto da aver ottenuto dal Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, sulla scorta del rapporto informativo redatto dal Distaccamento Forestale di Floresta, l'autorizzazione ad effettuare nell'anno 2013/2014 interventi di ceduazione secondo prestabilite condizioni e nell'anno 2017/2018 interventi silvocolturali.
E' provato altresì documentalmente l'azienda ha Persona_1
conseguito negli anni contribuiti AGEA, emergendo dalla lettura delle domande AGEA relative alle campagne 2016, 2018, 2019, 2020 che la misura economica richiesta è percepita in
Pagina 12 continuità per assicurare la realizzazione dell'“imboschimento di superfici agricole” secondo l'impegno già assunto dall'azienda con domanda presentata nell'anno 2009, a cui si è aggiunta nell'anno 2020 la percezione di un “sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi florestali”.
Inoltre, vi è riscontro documentale che l'azienda nel Persona_1
2009, 2012, 2017 e 2018 è stata sottoposta a controlli ispettivi, apprendendosi, in particolare, dalla consultazione del verbale di accertamento ispettivo del 30.12.2009 che, per il CP_1
periodo ricompreso dall'1.07.2004 al 31.12.2008, presso i terreni ubicati in Santa DO
RI, “estesi circa 38 ettari, coltivati a noccioleto per 5 ettari, seminativo per circa 4 ettari,
e bosco per circa 29 ettari (castagni e quercie)”, “gli operai assunti dall'anno 2005 si sono sempre occupati indistintamente dei seguenti lavoro: pulitura degli alberi già abbattuti con
l'utilizzo di ronca, raccolta castagne, raccolta nocciole”, provvedendo ad elevare, a carico del titolare l'“addebito dei contributi previdenziali dovuti Persona_1 dalla ditta per i lavoratori occupati nel periodo dell'accertamento, sugli imponibili calcolati tenuto conto di quanto previsto dai contratti integrativi provinciali degli operai in agricoltura
e operai florovivaisti per la provincia di Messina …” in quanto “la ditta non ha applicato i contratti” collettivi de quibus, con contestuale recupero dei benefici contributivi conguagliati dall'azienda. Tra i 23 lavoratori che “la ditta ha inquadrato al primo livello retributivo contrattuale (op. comune), mentre secondo quanto ha dichiarato lo stesso titolare le mansioni attribuite riconducono al secondo livello retributivo (op. qualificato)”, peraltro, si rinviene il nominativo della ricorrente “impiegata dal 09/2006 al 07/2008 con qualifica di operaio comune. Periodo 09/06 -12/06 imponibile non denunciato € 546,00 -- periodo 06/07 -09/07 imponibile non denunciato € 626,00 -- periodo 02/08 -7/08 imponibile non denunciato €
988,00--”.
All'esito della prova testimoniale resta corroborata tanto l'esistenza dell'azienda resistente quanto l'impiego di manodopera, tra cui quella prestata dalla ricorrente.
Dalla dichiarazioni rilasciate da –dell'attendibilità delle quali non Persona_2
sussistono ragioni per dubitare- risulta che ha lavorato per la ditta Parte_1 [...]
dal 2016 al 2020, occupandosi della raccolta di ciliegie e di Persona_1
castagne, della pulizia delle strade podere per liberarle da foglie e rami, di caricare i paletti leggeri nei confronti dei clienti, di togliere a mano le pietre nel ciliegeto e di svolgere la zappatura di esso per evitare la crescita dell'erba, oltre a provvedere ad irrigarlo manualmente attraverso un tubo di gomma. Il predetto testimone, ancora, ha riferito che l'orario di lavoro era dalle 7,00 alle 15,00/15,00 e di esserne a conoscenza personalmente per aver visto, sia pure non
Pagina 13 tutti i giorni, arrivare ed andare via la ricorrente “perché portavo il mio gregge sia nei terreni della che in quelli limitrofi, per cui vedevo chi erano gli operai che vi Parte_4
lavoravano, a volte prendevo anche dei paletti di legno, merce di scarto, per fare qualche recinzione per il gregge” e che “ era presente costantemente sui luoghi di Persona_1 lavoro ed era lui che dirigeva i lavori degli operai, impartendo ordini in tal senso” e provvedendo ad erogare in contanti la paga che “dai discorsi che sentivo fare agli operai, posso dire che la paga veniva erogata in contanti dal sig. e si aggirava intorno a circa Per_1
50,00-55,00 Euro a giornata. Non so con che cadenza venivano pagati gli operai”.
Sostanzialmente coerente con tale deposizione è quella resa da , Testimone_1
avendo confermato che la ricorrente ha svolto la predetta attività presso la ditta dal Per_1
2010 al 2020, dalle 7,00 alle 15,00, con un'ora di pausa pranzo, ricevendo dal titolare le
“indicazioni sulle attività da svolgere”, in quanto “era sempre presente al nostro arrivo”, nonché, “più o meno ogni quindici giorni, di sabato”, la paga giornaliera in contanti che nell'ultimo periodo era di euro 60,00 a giornata.
Nel contesto complessivamente considerato, va osservato che all'esito delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per l'accertamento di una eventuale truffa ai danni dell' da parte del defunto CP_1 Persona_1
e dei dipendenti che hanno beneficiato delle provvidenze erogate dall' di cui CP_1 all'accertamento condotto dai funzionali del predetto Istituto nel mese di novembre 2020, è stata disposta dal GIP con provvedimento del 10.02.2023 l'archiviazione del procedimento, in quanto, con riferimento ai dipendenti “fittiziamente assunti secondo a contestazione, del
, l'attività di indagini non consente di ritenere dimostrabile in dibattimento la Persona_1 loro responsabilità”, stante che “–per come sottolineato dal PM nella richiesta di archiviazione– l'attività di indagine non ha consentito di acquisire elementi sufficienti a stabilire se con tutti o con alcuni soltanto dei dipendenti, e con quali tra essi, il rapporto di lavoro dichiarato dall'indagato deceduto fosse fittizio”.
Nel medesimo senso, il Tribunale di Siracusa con sent. 726/2023 versata in atti e codesto
Ufficio con sentenze n.5547/2024 e n.31/2023, nell'esaminare vicende sovrapponibili a quella in esame scaturenti dalla medesima attività ispettiva in contestazione, hanno evidenziato che in atti non vi sono elementi precisi tali da ricondurre anche il rapporto di lavoro in questione fra quelli aventi carattere fittizio, né dal verbale si ricava se le giornate di lavoro svolte dalla ricorrente fossero fra quelle eccedenti l'effettivo fabbisogno di manodopera annuo e fossero, in quanto tali, da ritenersi nulle.
Pagina 14 Non si sottrae ai rilievi in parola il caso che ci occupa, in quanto le emergenze istruttorie acquisite dimostrano che l'azienda era effettivamente operativa negli anni per cui è causa né le irregolarità accertate non sono sufficienti ad escludere che la ricorrente ha svolto presso detta azienda prestazioni di lavoro agricolo osservando un orario fisso nell'espletamento di esse, in assenza di rischio nell'esercizio dell'attività di impresa e sotto il costante potere direttivo e di controllo esercitato dall'oggi defunto titolare senza che Persona_1
l'ente previdenziale abbia fornito dati obiettivi in riscontro delle inferenze operate dagli ispettori nell'assumere un ridimensionamento dell'effettivo impiego di manodopera rispetto a quanto denunciato dall'azienda agricola alla luce di una parziale valutazione dei documenti economico –contabili dell'impresa, neppure supportata alla formale convocazione dei lavoratori sì da procedere all'audizione di essi in funzione di accertare l'effettiva consistenza degli addebiti.
In considerazione di quanto precede, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, le pretese della ricorrente di ottenere la reiscrizione e quindi la ricostituzione della posizione assicurativa per le annualità oggetto di causa, così come l'ottenimento della disoccupazione agricola per l'anno 2020 meritano tutela.
Le spese del presente giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, perciò, liquidate a carico dell' nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al valore e CP_1 all'oggetto della causa, all'espletamento di istruttoria orale ed all'attività difensiva svolta, al carattere seriale del contenzioso de quo, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del DM
n.55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo inter partes le controversie riunite, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA che ha svolto attività lavorativa agricola subordinata quale Parte_1
bracciante agricolo alle dipendenze della ditta ZO CC AN PE nell'anno
2010 (per n. 101 giornate), anno 2011 (per n. 101 giornate), anno 2012 (per n. 101 giornate), anno 2013 (per n. 101 giornate), anno 2014 (per n. 101 giornate), anno 2015 (per n. 101 giornate) , anno 2016 (per n. 102 giornate) , anno 2017 (per n. 102 giornate) , anno 2018 (per n.
101 giornate) , anno 2019 (per n. 101 giornate) , anno 2020 (per n. 101 giornate)
DICHIARA, altresì, il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni in parola per il numero di giornate prestate in favore della suddetta ditta e, per l'effetto,
Pagina 15 ORDINA all' l'adozione dei conseguenti atti amministrativi CP_1
DICHIARA il diritto di ai contributi previdenziali e a tutte le Parte_1
prestazioni previdenziali e assistenziali, già liquidate e/o da liquidarsi, ivi compresa la disoccupazione agricola per l'anno 2020, e, per l'effetto,
ANNULLA il provvedimento di reiezione della disoccupazione agricola 2020
CONDANNA l' al pagamento della disoccupazione agricola 2020; CP_1
CONDANNA l' alla restituzione delle somme che nelle more siano state già CP_1 eventualmente recuperate dall'Ente
CONDANNA l' a rifondere a favore di le spese processuali che CP_1 Parte_1
liquida in euro 2.500,00, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 18.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
La presente sentenza è stata realizzata con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Luca Nicolo
Catania, 18.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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