Art. 27. Diritto al trattamento normale di quiescenza
L' articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo".
L' articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo".
Le disposizioni di cui a commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.
L' articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo".
L' articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo".
Le disposizioni di cui a commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.