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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 981/2024, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VEGEZZI ELISABETTA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. NAPOLITANO RAFFAELE RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A di separazione personale dei coniugi
Con ricorso depositato il 26/01/2024, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1 coniuge Controparte_1
1. Le parti contraevano matrimonio concordatario il 14/09/1996 a Ospitaletto-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ospitaletto al numero 27, parte II, serie A, dell'anno 1996), scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dall'unione nasceva la figlia , il 14.7.2000. Per_1
Il resistente si è costituito in giudizio il 18.5.2024.
È seguito lo scambio delle difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
I coniugi sono comparsi in data 18.6.2024 per la prima udienza di separazione, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Il giudice ha concesso termini per memorie di replica.
Con ordinanza emessa il 14.7.2024, autorizzati i coniugi a vivere separati, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
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Per_
− assegno periodico a carico del padre per la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente di
€ 275 mensili;
− spese straordinarie per la figlia divise al 50 % tra i genitori.
Con ordinanza del 16.11.2024 il giudice, dando atto della rinuncia da parte della ricorrente alle domande di addebito e di mantenimento per sé, ha invitato le parti al raggiungimento di una soluzione conciliativa. Con note scritte del 25-28.11.24 le parti hanno dichiarato l'impossibilità di giungere ad un accordo.
Con ordinanza del 24.12.24 sono stati concessi i termini per il deposito di memorie conclusive.
Nondimeno, con note scritte del 5.3.25, le parti hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
- prendere atto che la casa familiare sita in Ospitaletto, via Don Patelli Traversa 3 n.29 è occupata dalla signora
proprietaria esclusiva, unitamente alla figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente, e che il signor Pt_1 si è ormai trasferito ad Ancona, anche anagraficamente, e, pertanto, non è necessaria alcuna pronuncia formale CP_1 sulla sua assegnazione;
- porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente CP_1 autosufficiente nella misura di Euro 275,00= mensili, somma rivalutata ogni anno secondo l'indice ISTAT, da versare direttamente alla figlia su conto corrente a lei intestato entro il giorno 5 del mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
- porre a carico del signor il pagamento del 40% delle spese straordinarie, come da Protocollo, dichiarando CP_1 espressamente che le relative detrazioni siano interamente poste a carico della signora e, precisamente, che la Pt_1 detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF e la deduzione per i figli a carico sarà operata dalla signora Pt_1 nella misura del 100%, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio integrale della madre così come gli eventuali rimborsi, sussidi, indennità disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia;
- nulla disporre in ordine all'assegno di mantenimento in favore della moglie stante la sua rinuncia alla relativa domanda;
- nulla disporre in ordine alla domanda di addebito nei confronti del marito stante la rinuncia della moglie alla relativa domanda;
- compensare le spese di lite
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.1.2024, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di separazione può essere accolta sul consenso delle parti.
L'accordo raggiunto appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita quindi di essere recepito nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], Controparte_1
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unitisi in matrimonio il 14/09/1996 a Ospitaletto-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ospitaletto al numero 27, parte II, serie A, dell'anno 1996);
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al compente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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