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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 580 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 256/2024 in data 27 marzo 2024 del
Tribunale di Monza Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Emilia Antenore - posta in decisione il 3 dicembre 2024
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Guarino del Foro di Parte_1
Milano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano al Corso Monforte n. 16;
Appellante
contro
con sede in Monza (MB), in persona del legale OP rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Vetullio Mussolini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via Gianfranco Zuretti n. 33.
Appellata
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Saldo del TFR.
Conclusioni per l'appellante:
“In via pregiudiziale
- Accertarsi e dichiararsi, in via gradata e/o anche solo incidentalmente, per quanto meglio dedotto in narrativa, che a seguito della emissione del decreto ingiuntivo n. 407/2022, OP ha provveduto al versamento a favore dell'appellante del minore importo lordo di €
[...] 56.824,74, rispetto all'importo capitale lordo di € 60.664,81 riportato nel decreto ingiuntivo n. 407/2022 ottenuto dal sig. ; Parte_1 Nel merito
- Condannarsi, in persona del legale rapp,te pro tempore, al OP pagamento a favore del sig. dell'importo lordo di € 56.824,74, a titolo di saldo TFR Parte_1 maturato sino al 31.12.2021 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
1 - Rigettarsi, integralmente, le domande tutte proposte nei confronti di OP;
Parte_1 Con vittoria di spese e compensi di giudizio del grado di appello, della fase monitoria e di opposizione al decreto ingiuntivo.”
Conclusioni per la Società appellata:
“In via principale e nel merito:
1. Respingere integralmente tutte le domande e tutte le conclusioni rassegnate da parte ricorrente/appellante nel proprio ricorso in appello, e, per l'effetto, confermare la Sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Monza, sez. lavoro, n. 256/2024, emessa nel giudizio iscritto al RG n. 2212/2022, Giudice Dott.ssa Emilia Antenore, in data 27.03.2024;
2. Respingere ogni ed eventuale richiesta di parte appellante di sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
3. Mandare assolta odierna parte convenuta/appellata da qualsivoglia ed ulteriore contraria domanda ed eccezione di controparte;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore, oltre 15% di spese forfetarie, più Iva e Cpa come per legge.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 256 del 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla società OP
avverso il decreto ingiuntivo contenente la sua condanna al
[...] pagamento, in favore di della somma di € 60.664,81 dovutagli a Parte_1 titolo di TFR (di cui € 4.468,26 dal 1998 sino al 31/12/2000 ed € 56.196,55 maturati dal 2001 al 31/12/2021) relativamente all'intercorso rapporto di lavoro, ha revocato il titolo monitorio opposto, ha condannato la Società ricorrente a corrispondere al la somma di € 50.655,08 in relazione al titolo rivendicato dal lavoratore e ha Pt_1 condannato quest'ultimo a restituire alla TA la maggior somma di cui al decreto ingiuntivo, ponendo infine le spese del grado a carico della parte opponente.
A sostegno dell'opposizione la aveva dedotto che non aveva dato Parte_2 Pt_1 conto di quanto gli era stato versato a titolo di anticipo di TFR: in data 31.12.2000 un primo acconto di euro 4.131,66 lordi, pari a euro 3.339,41 netti;
in data 31.12.2002, un secondo acconto di euro 2.830,25 lordi, pari ad un netto di euro 1.546,25; in data 31.05.2014, un terzo acconto di euro 3.840,07 lordi pari ad un netto di euro
3.000,00; in data 31.01.2015, un quarto acconto di euro 24.675,32 lordi, corrispondenti ad un netto di euro 19.000,00.
A tal fine, l' aveva prodotto i cedolini delle buste paga nei quali erano Pt_3 indicate le voci “anticipazione TFR” o “Indennità fine rapporto”. Aveva quindi concluso sostenendo che alla data di cessazione del rapporto (aprile
2022) era dovuta al lavoratore a titolo di saldo del TFR la somma lorda di euro
27.465,21, pari ad euro 20.432,93 netti di cui euro 1.215,49 competenza netta anno 2022 ed il restante euro 19.217,44 competenza netta per anni precedenti.
Con tali puntualizzazioni aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, CP_1 in via riconvenzionale, la restituzione di € 17.514,55, pagati in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto al lavoratore.
Di contro, il aveva chiesto la conferma del decreto opposto adducendo che: Pt_1
2 - nel CUD 2022 (riferito all'anno 2021) la società aveva indicato come TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda, la somma di euro 4.468,26, e come TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda, la somma di euro 56.196,55, senza nulla indicare in relazione ad eventuali somme erogate in anni precedenti in acconto sul
TFR, sicché tale documento costituiva un pieno riconoscimento di debito delle somme indicate;
- la relazione del consulente dell'avversaria non gli era opponibile ed era contestata;
- i documenti prodotti dalla Società non provavano l'effettivo pagamento degli acconti sul TFR risultanti dai cedolini contenuti nella relazione del consulente di parte opponente;
- le buste paga costituivano prova soltanto della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento della cui dimostrazione era onerato il datore di lavoro;
- l'opponente aveva dato prova del pagamento della retribuzione ordinaria del mese di gennaio 2015 pari ad euro 2.584,00 e null'altro, mentre le pagine 3 e 4 del documento n. 7 avversario non provavano l'effettivo pagamento della somma di euro 6.000,00 e dell'ulteriore di euro 8.500,00 a titolo di TFR, anzi, gli stessi documenti riportavano come causale, rispettivamente, “competenze” e “acconto competenze”1;
- a nulla rilevava il documento 7 bis avversario;
- la pagina n. 6 del documento n 7 avversario, riportava come causale di pagamento della somma di € 2.000,00 la dicitura “emolumenti” e non acconto del TFR;
CP_
- la deduzione avversaria secondo cui nell'anno 2013 aveva ricevuto da Pt_1 la somma di € 2.800,00 a titolo di fondo spese non era fondata dato che si trattava di somme versate per retribuire l'attività svolta;
- la somma di € 3.000 pagata il 19.05.2014 era stata imputata come acconto TFR, ma in realtà si trattava di somme relative a retribuzioni dovute al lavoratore, che l'azienda aveva invece imputato a una diversa voce, senza alcuna richiesta da parte del lavoratore;
- anche i documenti prodotti da allo scopo di dimostrare il pagamento di CP_1 acconti di TFR versati nell'anno 2000, non dimostravano alcun effettivo pagamento del TFR.
Nell'accogliere parzialmente l'opposizione come sopra indicato, il Tribunale ha premesso che la Certificazione Unica 2022 indicava come dovuta al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto la somma lorda pari a complessivi euro
60.664,81, di cui euro 4.468,26 quale TFR maturato da inizio rapporto sino al
31.12.2000 ed euro 56.196,55 quale TFR maturato dal 1.1.2001 sino al 31.12.2021 e che spettava a provare di aver già versato negli anni precedenti somme a titolo CP_1 di anticipo sul TFR. Ciò premesso, il primo Giudice ha stabilito che “le buste paga di dicembre 2000, dicembre 2002, maggio 2014 e gennaio 2015 nelle quali sono riportate le voci
“anticipazione TFR” o “Indennità fine rapporto” non sono sufficienti a provare l'effettivo versamento delle somme ivi indicate e che la relazione tecnica di parte prodotta come doc. 5 non è significativa dal punto di vista probatorio in quanto fondata solo sui suddetti cedolini”. Gli unici documenti prodotti dalla società dai quali risulterebbe l'effettivo versamento di somme a titolo di acconto del TFR sarebbero secondo il Giudice: 1) il doc. 13, Certificazione Unica 2016, firmata in calce dal lavoratore dal quale risultava il versamento della somma lorda di €10.009,73 a titolo di acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti;
2) il doc. 10 concernente il pagamento della somma netta di € 3.000,00, a titolo di acconto di TFR a mezzo bonifico bancario disposto in data
3 19.05.2014, somma che per ragioni di tempo doveva compresa nell'importo lordo indicato nel doc. 13.
Quanto al valore probatorio del doc. 13, il primo Giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e modello 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati” (come da Ordinanza n. 272 del 04/01/2024 e da Sentenza n. 245 del 11/01/2006 della Corte di
Cassazione).
Rispetto agli altri versamenti di cui la Società aveva offerto prova scritta, era invece da ritenersi che essi non fossero stati effettuati a titolo di anticipazione del TFR essendo imputabili a retribuzione ovvero privi di imputazione.
Rilevato quindi “che ha dimostrato che l'unica somma versata nel corso del CP_1 rapporto di lavoro a titolo di anticipazione del TFR è la somma lorda di euro
10.009,73, come risultante dal CUD 2016;
- che anche a voler considerare il CUD 2022 come riconoscimento di debito il CUD 2016 costituisce prova contraria ai sensi del secondo periodo dell'art. 1988 c.c.;”, il Tribunale ha stabilito che la somma dovuta al lavoratore a titolo di saldo per TFR maturato sino al 31/12/2021 è pari alla somma lora di € 50.655,08 (60.664,81 – 10.009,73).
Conseguentemente, il primo Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e ha disposto (1) la condanna della al pagamento in favore dell'avversario della OP somma di € 50.655,08 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e (2) la condanna del a restituire la somma di € 10.009,73 percepita in eccedenza in Pt_1 esecuzione del decreto ingiuntivo.
ha proposto appello risolvendosi nel trarre le conclusioni di cui Parte_1 sopra. CP_ Preliminarmente, censura la sentenza nella parte in cui si è ritenuto che la società avesse provveduto al pagamento dell'importo di € 60.664,81, e non della minore somma di € 56.824,74. Precisa che quando nel corso dell'udienza del 16/6/2023 si era dato atto a verbale che “l'importo oggetto di ingiunzione è stato corrisposto al lavoratore”, con ciò si intendeva essere avvenuto il pagamento del saldo del decreto ingiuntivo, dedotta la somma di euro 3.000,00 effettivamente versata dall'azienda al lavoratore in data 31/5/2014 (€ 60.664,81 – il lordo di € 3.000,00 ovverosia 3.840,07).
In via principale, l'odierno ricorrente censura la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto dimostrato il versamento a favore del lavoratore della somma lorda di euro 10.0009,73 a titolo di anticipazione TFR. Sostiene che con l'opposizione a decreto ingiuntivo la società non avrebbe dichiarato di avere versato al dipendente la somma di € 10.009,73 a titolo di acconto sul TFR, bensì avrebbe dichiarato di avere versato anticipi sul TFR solo ed esclusivamente in relazione alle somme riportate nel documento n. 5 ex adverso prodotto (relazione del consulente e relativi Per_1 allegati), ossia tutte le somme di cui non è stata data prova di pagamento, come rettamente accertato dal Tribunale di prime cure.
4 Precisa che con tale relazione la società avrebbe ricostruito l'intero TFR (dalla costituzione del rapporto alla cessazione), quantificandolo in Euro 65.150,26 lordi, e precisando di avere versato - in relazione a detto titolo - solo - : “ …in data
31/12/2001 un acconto di euro 4.131,66 lorde… In data 31/12/2002 un secondo acconto di euro 2830,25 lorde… In data 31/5/2014 un terzo acconto di euro 3.840,07 lorde… In data 31/5/2015 un quarto acconto di euro 24.675,32 lorde…” . Ribadisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla documentazione aziendale non implica automaticamente l'intervenuto pagamento.
In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, parte appellante dovrà essere tenuta a restituire la differenza, tra quanto percepito a titolo di TFR in esecuzione del decreto ingiuntivo n 407/2022 (quindi il minore importo € 56.824,74), e quanto accertato come dovuto a titolo di saldo del TFR alla data del 31/12/2021, che in caso di rigetto dell'impugnazione non potrà che essere pari 27 all'importo di euro 50.665,08 e, quindi, solo la minor somma di euro 6.159,66 lorde.
La società si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello avversario e difendendo il tenore della sentenza impugnata.
Sfumata la possibilità dell'accordo conciliativo sollecitato dal Collegio, all'udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Le ragioni dell'appello possono essere accolte nei seguenti limiti e con le seguenti precisazioni.
Si è puntualizzato come il TFR dovuto dall' al Controparte_3 effettivamente ammontasse alla somma di € 60.604,81, inoltre, sono da Pt_1 stimarsi corretti i motivati rilievi del primo Giudice in ordine alla debenza da parte dell' -come conclusivamente stabilito in sentenza senza motivi di appello da Pt_3 parte della debitrice- del complessivo importo di € 50.655,08 in luogo di quello che aveva formato l'oggetto dell'ingiunzione. Dal totale di € 60.604,81 dianzi indicato doveva infatti essere detratta sia, primariamente, la competenza economica di € 3.840,07 ex doc. 10 (corrispondente al netto a 3.000,00 euro) siccome ottenuta dal il 31.5.2014, alla stregua di Pt_1 quanto annotato alla pag. 22 dell'atto di appello con riferimento a quanto verbalizzato nel corso dell'udienza del 16.6.2023, sia quanto ottenuto dal lavoratore a titolo di anticipazione del TFR, ossia la somma lorda di € 10.009,73 per come risultante dal CUD 2016 ex doc. 13 debitamente sottoscritto dal in guisa di Pt_1 quietanza, quale competenza che -sempre secondo quanto linearmente appurato dal
Tribunale- includeva, per le (insuperabili) ragioni di tempo dedotte dal primo Giudice, la menzionata somma lorda di € 3.840,07. Alla fine, la predetta somma di € 10.009,73 includeva quindi l'altra di € 3.840,07.
Ne discende che al momento della formazione del decreto ingiuntivo, senza tenersi conto di quanto appurato nella fase di opposizione condotta in primo grado, Pt_1 aveva astrattamente titolo per chiedere, a titolo di TFR, il saldo di €
[...] 56.824,74 poi ridottosi, all'esito del giudizio di merito, alla cifra di € 50.655,08 per come congruamente indicato nella sentenza impugnata.
Conformemente a questo tipo di corretto accertamento, ne risulta al contempo l'erroneità della decisione adottata dal Tribunale nella parte in cui è stata sancita, al
5 punto 3, la condanna dell'opposto a restituire all' datrice di lavoro “la Pt_3 differenza tra quanto percepito a titolo di TFR in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 407/2022 e quanto dovuto(gli) come indicato al capo 2”.
Non risulta infatti che propriamente in esecuzione del titolo monitorio la
[...] avesse già pagato altro, rispetto a quanto complessivamente CP_1 accreditato dal per € 60.664,81, se non la somma di € 10.009,73 comprensiva Pt_1 di quella pari a € 3.840,07, di modo che l'odierno appellante non poteva certo essere tenuto alla restituzione di quanto stabilito nella sentenza impugnata.
Si provvede pertanto come da dispositivo, in cui le spese del presente grado sono poste a carico della Società appellata in ragione della sua sostanziale soccombenza e sono liquidate applicando i criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n.
37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria anche in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma appellata n. 256/2024 del Tribunale di Monza, ridetermina nell'importo di € 56.824,74 lordi la somma dovuta a a titolo di TFR Parte_1 al momento di emissione del decreto ingiuntivo opposto e dichiara che il Pt_1 nulla deve alla Società appellata in restituzione di quanto percepito a tale titolo.
Conferma nel resto. Condanna la a rifondere all'appellante le spese del OP presente grado liquidate in complessivi € 3.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Milano, 3 dicembre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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