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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/02/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3538 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25.5.2024, promosso da
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Gianmaria Moiola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosio Valtellino (So),
Via Pedemontana n.67;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1. Adottare le misure provvisoria che il Tribunale riterrà opportuno, onde evitare che le situazioni giuridiche rimangano pregiudicate durante il tempo necessario ad ottenere un provvedimento definitivo.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. La casa coniugale, sita in Sesto San Giovanni (MI), alla Via Damiano Chiesa n.56 resta assegnata alla
SI.ra , titolare di regolare contratto di locazione;
Parte_1
4. I figli minori e vengano affidati in via Persona_1 Persona_2 esclusiva alla madre, SI.ra , con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di Parte_1 giustizia sotto il profilo economico, per tutte le ragioni e le argomentazioni esposte in narrativa;
5. Il padre vedrà e terrà con se i figli minori ogni qualvolta lo desideri, previo accordo di almeno 48h prima con la madre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori, secondo il calendario che il Tribunale riterrà opportuno;
6. Il SI. dovrà corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli CP_1 Persona_1
e la somma non inferiore ad euro 350,00
[...] Persona_2
(trecentocinquanta(00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione, quale secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra _1
;
[...]
7. Il SI. dovrà sostenere il 50% delle spese straordinarie in favore dei Controparte_1 figli, come da linee guida condivise concernenti le spese per i figli, datato 07 maggio 2018;
2 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
20.6.2018 a Monza;
Per_
- Dall'unione sono nati , in data 28.12.2019 e , in data 12.8.2022; Per_2
- con ricorso depositato il giorno 25.5.2024 chiedeva la separazione personale dei coniugi, _1
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli minori, che il padre versasse
350,00 euro per il mantenimento dei figli e sostenesse il 50% delle spese straordinarie;
esponeva che le prime incomprensioni tra la ricorrente e il marito risalivano al 2018, quando aveva iniziato ad
CP_1 avere atteggiamenti di disinteresse verso la moglie e i figli, trascorrendo la maggior parte del tempo fuori casa per il lavoro e le amicizie;
che dal mese di agosto 2023 al mese di febbraio 2024 si era recato
CP_1 in Egitto per svolgere la leva obbligatoria e in questo frangente contattava i figli telefonicamente solo una volta al mese;
che, una volta rientrato in Italia, le parti si determinavano alla separazione, senza riuscire a trovare un accordo per la gestione dei figli;
che dal mese di aprile 2024 interrompeva qualsiasi
CP_1 contatto con i figli;
che egli si limitava a versarle euro 300 per il mantenimento dei figli nel solo mese di aprile 2024; di essere impiegata - tramite un progetto di alternanza scuola lavoro - in qualità di segretaria contabile e amministrativa presso il Consorzio Stoppani sito in Milano, alla Via Stoppani 15; di frequentare al contempo l'agenzia formativa “Immaginazione e Lavoro”, mentre lavorava come
CP_1 scaffalista nelle ore notturne;
che la casa coniugale era in locazione;
di avere il fondato timore che
CP_1 potesse portare i figli con sè in Egitto, impedendo loro di fare rientro in Italia.
- In data 12.8.2024, la ricorrente revocava l'incarico al proprio difensore;
il suo nuovo legale si riportava integralmente a quanto esposto in ricorso.
- alla udienza del 14.11.2024 il resistente non compariva e la ricorrente dichiarava: il resistente lavora al
gira spesso, non ne ha uno fisso, ma attualmente è presso il Regina Margherita di Milano, in Porta Venezia. Parte_2
Non so dove stia vivendo.
Il Giudice disponeva rinotifica presso il luogo di lavoro.
Alla udienza del 20.2.2025 la ricorrente dichiarava: vivo a Sesto San Giovanni, in locazione, con canone di 540 euro mensili;
vivo con i miei due figli, siamo solo noi tre, lavoro al Consorzio Stoppani, come apprendista segretaria, part time 5 ore al giorno, con reddito mensile di euro 600, oltre 13ma e 14ma. prendo il 100% dell'assegno unico che è di 467 euro circa. è mia mamma, che ogni tanto mi aiuta. Il papà dei miei bambini lavora come scaffalista, Persona_3 dovrebbe aver preso il congedo parentale per andare in Egitto e stare vicino alla famiglia, ma non so bene i suoi orari, né altro. Vede i bambini due volte la settimana per accompagnarli a scuola al mattino, ma è discontinuo, ci sono anche periodi che non si fa sentire. A casa sua non li tiene mai, so che vive presso amici, ma non so bene dove. Credo che guadagni
1000/1200 euro al mese, fino ad ottobre 2024 mi passava 300 euro per il loro mantenimento, poi credo che abbia avuto
3 problemi sul lavoro e non mi ha più dato niente. Devo rincorrerlo per fargli firmare i documenti per i bambini, è difficile anche da trovare, faccio fatica a fare le scelte insieme a lui.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia del resistente ed il legale della ricorrente insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che:
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta dalla ricorrente, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la richiesta in tal senso, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove il resistente non si è costituito in giudizio – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c..
- Viene disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, secondo le allegazioni della ricorrente, il padre ha manifestato il più completo Per_ disinteresse per e , sia dal punto di vista affettivo che materiale, omettendo con gli stessi Per_2 contatti regolari e partecipando sporadicamente al loro mantenimento.
Tali allegazioni paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente non ha partecipato al giudizio, nonostante la ritualità della notifica effettuata;
dalla documentazione anagrafica versata in atti egli risulta risiedere presso la casa coniugale, ove in realtà, da aprile 2024 si è allontanato senza provvedere al cambio di residenza.
La ricorrente ha peraltro allegato che la presenza del resistente nella vita dei figli è molto discontinua, che egli non li porta mai con sé nel suo domicilio e che ella deve faticare per ottenere le autorizzazioni necessarie alle determinazioni educative che riguardano i minori.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per i minori, in quanto la condizione di
4 sostanziale irreperibilità paterna ed in ogni caso i comportamenti posti in essere dallo stesso non consentono la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano;
di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre. Per_ Alla luce di quanto precede viene disposto l'affido esclusivo di e alla madre. Per_2
- Il collocamento della prole dovrà essere mantenuto presso la madre, in continuità con la situazione creatasi dopo la separazione.
- Alla ricorrente, quale collocataria dei due figli minori, viene assegnato il domicilio coniugale.
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006). Per_ Nel caso di specie deve pertanto essere garantita a e la conservazione dell'ambiente ove Per_2 hanno prevalentemente vissuto in questi anni.
- I tempi di permanenza dei minori presso il padre viene regolamentato come in dispositivo, al fine di tentare di garantire continuità e regolarità al rapporto, nonostante la disgregazione del nucleo familiare.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella dichiarazione dei redditi 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 5.479,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 456,58 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione dei redditi 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 6.092,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) - a euro 507,66 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione dei redditi 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 2.416,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) - a euro 201,33 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Alla udienza del 20.2.2025 ha allegato di lavorare per time 5 ore al giorno con reddito mensile di euro
600 oltre 13ma e 14ma (e dunque circa 720 euro al mese), di vivere in locazione con canone di euro 540, di percepire il 100% dell'assegno unico di euro 467 mensili, e di essere aiutata economicamente dalla di lei madre (cfr. estratti di conto corrente, da cui risultano bonifici in entrata di . Persona_3
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 147.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente vivrebbe ospite di amici, lavorerebbe come scaffalista ed avrebbe recentemente aperto una srl unipersonale, avente ad oggetto l'effettuazione di attività edilizia
5 (cfr. documentazione depositata il 19.2.2025); secondo quanto riferito dalla ricorrente, egli le avrebbe versato 300 euro mensili per il mantenimento dei figli, fino allo scorso autunno.
Alla luce di quanto precede, valutati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., considerato che anche l'eventuale condizione di disoccupazione non esimerebbe il non collocatario dal provvedere al mantenimento dei figli in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta anteriormente.
-l'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente, come accaduto sin d'ora.
- le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3538/2024, statuisce:
1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in data 20.6.2018 a Monza;
Controparte_1
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, per le annotazioni di legge (n. 67, parte
I, anno 2018); Per_
3. Dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre, con collocamento presso di lei, anche ai Per_2 fini della residenza anagrafica;
4. Salvi migliori accordi da assumere direttamente tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previo accordo di almeno 48h prima con la madre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori;
5. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6. con decorrenza maggio 2024 pone a carico di l'importo di euro 300,00, da versarsi alla ricorrente CP_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, prescuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio
2025 e con riferimento al mese di maggio 2024. Pone, inoltre, a carico del resistente il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese
6 mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
7. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli.
8. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25.5.2024, promosso da
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Gianmaria Moiola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosio Valtellino (So),
Via Pedemontana n.67;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1. Adottare le misure provvisoria che il Tribunale riterrà opportuno, onde evitare che le situazioni giuridiche rimangano pregiudicate durante il tempo necessario ad ottenere un provvedimento definitivo.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. La casa coniugale, sita in Sesto San Giovanni (MI), alla Via Damiano Chiesa n.56 resta assegnata alla
SI.ra , titolare di regolare contratto di locazione;
Parte_1
4. I figli minori e vengano affidati in via Persona_1 Persona_2 esclusiva alla madre, SI.ra , con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di Parte_1 giustizia sotto il profilo economico, per tutte le ragioni e le argomentazioni esposte in narrativa;
5. Il padre vedrà e terrà con se i figli minori ogni qualvolta lo desideri, previo accordo di almeno 48h prima con la madre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori, secondo il calendario che il Tribunale riterrà opportuno;
6. Il SI. dovrà corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli CP_1 Persona_1
e la somma non inferiore ad euro 350,00
[...] Persona_2
(trecentocinquanta(00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione, quale secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra _1
;
[...]
7. Il SI. dovrà sostenere il 50% delle spese straordinarie in favore dei Controparte_1 figli, come da linee guida condivise concernenti le spese per i figli, datato 07 maggio 2018;
2 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
20.6.2018 a Monza;
Per_
- Dall'unione sono nati , in data 28.12.2019 e , in data 12.8.2022; Per_2
- con ricorso depositato il giorno 25.5.2024 chiedeva la separazione personale dei coniugi, _1
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli minori, che il padre versasse
350,00 euro per il mantenimento dei figli e sostenesse il 50% delle spese straordinarie;
esponeva che le prime incomprensioni tra la ricorrente e il marito risalivano al 2018, quando aveva iniziato ad
CP_1 avere atteggiamenti di disinteresse verso la moglie e i figli, trascorrendo la maggior parte del tempo fuori casa per il lavoro e le amicizie;
che dal mese di agosto 2023 al mese di febbraio 2024 si era recato
CP_1 in Egitto per svolgere la leva obbligatoria e in questo frangente contattava i figli telefonicamente solo una volta al mese;
che, una volta rientrato in Italia, le parti si determinavano alla separazione, senza riuscire a trovare un accordo per la gestione dei figli;
che dal mese di aprile 2024 interrompeva qualsiasi
CP_1 contatto con i figli;
che egli si limitava a versarle euro 300 per il mantenimento dei figli nel solo mese di aprile 2024; di essere impiegata - tramite un progetto di alternanza scuola lavoro - in qualità di segretaria contabile e amministrativa presso il Consorzio Stoppani sito in Milano, alla Via Stoppani 15; di frequentare al contempo l'agenzia formativa “Immaginazione e Lavoro”, mentre lavorava come
CP_1 scaffalista nelle ore notturne;
che la casa coniugale era in locazione;
di avere il fondato timore che
CP_1 potesse portare i figli con sè in Egitto, impedendo loro di fare rientro in Italia.
- In data 12.8.2024, la ricorrente revocava l'incarico al proprio difensore;
il suo nuovo legale si riportava integralmente a quanto esposto in ricorso.
- alla udienza del 14.11.2024 il resistente non compariva e la ricorrente dichiarava: il resistente lavora al
gira spesso, non ne ha uno fisso, ma attualmente è presso il Regina Margherita di Milano, in Porta Venezia. Parte_2
Non so dove stia vivendo.
Il Giudice disponeva rinotifica presso il luogo di lavoro.
Alla udienza del 20.2.2025 la ricorrente dichiarava: vivo a Sesto San Giovanni, in locazione, con canone di 540 euro mensili;
vivo con i miei due figli, siamo solo noi tre, lavoro al Consorzio Stoppani, come apprendista segretaria, part time 5 ore al giorno, con reddito mensile di euro 600, oltre 13ma e 14ma. prendo il 100% dell'assegno unico che è di 467 euro circa. è mia mamma, che ogni tanto mi aiuta. Il papà dei miei bambini lavora come scaffalista, Persona_3 dovrebbe aver preso il congedo parentale per andare in Egitto e stare vicino alla famiglia, ma non so bene i suoi orari, né altro. Vede i bambini due volte la settimana per accompagnarli a scuola al mattino, ma è discontinuo, ci sono anche periodi che non si fa sentire. A casa sua non li tiene mai, so che vive presso amici, ma non so bene dove. Credo che guadagni
1000/1200 euro al mese, fino ad ottobre 2024 mi passava 300 euro per il loro mantenimento, poi credo che abbia avuto
3 problemi sul lavoro e non mi ha più dato niente. Devo rincorrerlo per fargli firmare i documenti per i bambini, è difficile anche da trovare, faccio fatica a fare le scelte insieme a lui.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia del resistente ed il legale della ricorrente insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che:
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta dalla ricorrente, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la richiesta in tal senso, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove il resistente non si è costituito in giudizio – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c..
- Viene disposto l'affido esclusivo dei figli alla madre.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, secondo le allegazioni della ricorrente, il padre ha manifestato il più completo Per_ disinteresse per e , sia dal punto di vista affettivo che materiale, omettendo con gli stessi Per_2 contatti regolari e partecipando sporadicamente al loro mantenimento.
Tali allegazioni paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente non ha partecipato al giudizio, nonostante la ritualità della notifica effettuata;
dalla documentazione anagrafica versata in atti egli risulta risiedere presso la casa coniugale, ove in realtà, da aprile 2024 si è allontanato senza provvedere al cambio di residenza.
La ricorrente ha peraltro allegato che la presenza del resistente nella vita dei figli è molto discontinua, che egli non li porta mai con sé nel suo domicilio e che ella deve faticare per ottenere le autorizzazioni necessarie alle determinazioni educative che riguardano i minori.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per i minori, in quanto la condizione di
4 sostanziale irreperibilità paterna ed in ogni caso i comportamenti posti in essere dallo stesso non consentono la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano;
di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre. Per_ Alla luce di quanto precede viene disposto l'affido esclusivo di e alla madre. Per_2
- Il collocamento della prole dovrà essere mantenuto presso la madre, in continuità con la situazione creatasi dopo la separazione.
- Alla ricorrente, quale collocataria dei due figli minori, viene assegnato il domicilio coniugale.
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006). Per_ Nel caso di specie deve pertanto essere garantita a e la conservazione dell'ambiente ove Per_2 hanno prevalentemente vissuto in questi anni.
- I tempi di permanenza dei minori presso il padre viene regolamentato come in dispositivo, al fine di tentare di garantire continuità e regolarità al rapporto, nonostante la disgregazione del nucleo familiare.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella dichiarazione dei redditi 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 5.479,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 456,58 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione dei redditi 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 6.092,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) - a euro 507,66 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione dei redditi 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 2.416,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) - a euro 201,33 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Alla udienza del 20.2.2025 ha allegato di lavorare per time 5 ore al giorno con reddito mensile di euro
600 oltre 13ma e 14ma (e dunque circa 720 euro al mese), di vivere in locazione con canone di euro 540, di percepire il 100% dell'assegno unico di euro 467 mensili, e di essere aiutata economicamente dalla di lei madre (cfr. estratti di conto corrente, da cui risultano bonifici in entrata di . Persona_3
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 147.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente vivrebbe ospite di amici, lavorerebbe come scaffalista ed avrebbe recentemente aperto una srl unipersonale, avente ad oggetto l'effettuazione di attività edilizia
5 (cfr. documentazione depositata il 19.2.2025); secondo quanto riferito dalla ricorrente, egli le avrebbe versato 300 euro mensili per il mantenimento dei figli, fino allo scorso autunno.
Alla luce di quanto precede, valutati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., considerato che anche l'eventuale condizione di disoccupazione non esimerebbe il non collocatario dal provvedere al mantenimento dei figli in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta anteriormente.
-l'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente, come accaduto sin d'ora.
- le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3538/2024, statuisce:
1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in data 20.6.2018 a Monza;
Controparte_1
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, per le annotazioni di legge (n. 67, parte
I, anno 2018); Per_
3. Dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre, con collocamento presso di lei, anche ai Per_2 fini della residenza anagrafica;
4. Salvi migliori accordi da assumere direttamente tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previo accordo di almeno 48h prima con la madre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori;
5. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6. con decorrenza maggio 2024 pone a carico di l'importo di euro 300,00, da versarsi alla ricorrente CP_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, prescuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio
2025 e con riferimento al mese di maggio 2024. Pone, inoltre, a carico del resistente il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese
6 mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
7. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli.
8. Spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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