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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5127/2023 R.G. sul ricorso depositato il 29/10/2023 proposto da (difeso dall' avv. Pietro Siviglia) Parte_1
nei confronti di ( difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria) all'esito della udienza, così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. ACCERTARE, DICHIARARE E STATUIRE la nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “TOMMASO GULLI'” di Reggio Calabria 24.05.2021 prot. 10351/07/Ris;
2. CONDANNARE per l'effetto il resistente a disporre la cancellazione del CP_1 provvedimento disciplinare dal fascicolo personale del docente;
3. CONDANNARE, infine, la resistente società alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Parte resistente si costituiva ribadendo la colpevolezza Controparte_1 disciplinare e la legittimità della sanzione .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
1 E' in questione una sanzione disciplinare della multa equivalente a n. 01 ora di retribuzione, irrogata al ricorrente , collaboratore scolastico, per aver aggredito, più volte , altro dipendente sig Pt_2 assistente tecnico nella mattina del 25.1.2021 cagionando varie lesioni .
La sanzione è stata ascritta alla ipotesi di Atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi” e
“alterchi con vie di fatto”.>.
Il ricorrente ha negato la responsabilità del fatto adducendo che : la colluttazione non è stata da lui voluta e/o iniziata, e più volte il ricorrente – soggetto invalido affetto da importante patologia cardiologica si era trovato a vivere situazioni poco piacevoli e determinate dalla ingiustificata condotta dispettosa assunta dal Sig. ei di lui confronti. ; Pt_3
o per questo motivo , il 25 Gennaio 2021, decideva di chiedere, con la pacatezza e l'educazione che lo contraddistinguono, al Sig. e ragioni di tali vessazioni. Nonostante le buone intenzioni, Pt_3 poco dopo aver iniziato a parlare, veniva immediatamente colpito con pugni e schiaffi e dopo l'aggressione, il Sig. forzava la serratura dell'auto FIAT PANDA di proprietà del Pt_3 ricorrente e con l'aiuto di altri collaboratori scolastici sottraeva gli oggetti ivi riposti.
****
Orbene sul fatto in controversia il ricorrente produce dichiarazioni del che ha chiaramente Pt_2 addebitato al l'inizio e la continuazione della aggressione . Pt_1
Il collega ha dichiarato di aver visto azzuffarsi il e il ( senza indicare chi Tes_1 Pt_2 Pt_1 avrebbe dato luogo all'alterco ) ma ha pure detto che nonostante l'intervento per allontanarli , il tentava di andare nuovamente allo scontro. Pt_1
Il ha solo visto azzuffarsi il e il ma senza indicare chi avesse aggredito Per_1 Pt_2 Pt_1 per primo
La prova testimoniale richiesta dal ricorrente (A. VERO CHE: il ricorrente è affetto da gravi patologie? B. VERO CHE: il Sig. nfastidiva quotidianamente e senza alcun apparente Pt_3 motivo il ricorrente sporcando i bagni ed i pavimenti che lo stesso era impregnato a pulire?
C. VERO CHE: il Sig. in data 25.01.2021 aggrediva il ricorrente fisicamente Pt_3 cagionandogli lesioni e successivamente forzava la serratura dell'auto del ricorrente sottraendo alcuni oggetti ivi custoditi? ) è inammissibile nel primo capo perché generica e valutativa;
quanto al secondo capo non è rilevante sul fatto contestato;
quanto al terzo capo irrilevante la forzatura dell'auto perché non attiene al fatto addebitato , quanto all'aggressione .non dice il ricorrente che il avesse iniziato ma solo una aggressione . Pt_2
Ad avviso del decidente tuttavia emergono altri riscontri per sostenere la ipotesi disciplinare .
E' evidente che da un lato vi sono le dichiarazioni di chiare nell'individuare la responsabilità Pt_2 di inizio della aggressione da parte del , dall'altro e soprattutto, sono sufficienti a integrare Pt_1 la previsione disciplinare le dichiarazioni del dipendente laddove ha riferito che nonostante Tes_1
2 l'intervento per allontanarli , il tentava di andare nuovamente allo scontro, costituendo Pt_1 quindi una condotta che le prove richieste dal non sono dirette a screditare e che dimostra Pt_1 comportamenti minacciosi e ostili del verso il idonei quindi a supportare il giudizio Pt_1 Pt_2 disciplinare espresso
La domanda, risultando accertata la responsabilità dei fatti e l'ascrivibilità ad un illecito disciplinare in capo al , pertanto va rigettata . Pt_1
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( 8,33 euro è l'importo della multa irrogata ) e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria 8.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5127/2023 R.G. sul ricorso depositato il 29/10/2023 proposto da (difeso dall' avv. Pietro Siviglia) Parte_1
nei confronti di ( difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria) all'esito della udienza, così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. ACCERTARE, DICHIARARE E STATUIRE la nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “TOMMASO GULLI'” di Reggio Calabria 24.05.2021 prot. 10351/07/Ris;
2. CONDANNARE per l'effetto il resistente a disporre la cancellazione del CP_1 provvedimento disciplinare dal fascicolo personale del docente;
3. CONDANNARE, infine, la resistente società alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Parte resistente si costituiva ribadendo la colpevolezza Controparte_1 disciplinare e la legittimità della sanzione .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
1 E' in questione una sanzione disciplinare della multa equivalente a n. 01 ora di retribuzione, irrogata al ricorrente , collaboratore scolastico, per aver aggredito, più volte , altro dipendente sig Pt_2 assistente tecnico nella mattina del 25.1.2021 cagionando varie lesioni .
La sanzione è stata ascritta alla ipotesi di Atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi” e
“alterchi con vie di fatto”.>.
Il ricorrente ha negato la responsabilità del fatto adducendo che : la colluttazione non è stata da lui voluta e/o iniziata, e più volte il ricorrente – soggetto invalido affetto da importante patologia cardiologica si era trovato a vivere situazioni poco piacevoli e determinate dalla ingiustificata condotta dispettosa assunta dal Sig. ei di lui confronti. ; Pt_3
o per questo motivo , il 25 Gennaio 2021, decideva di chiedere, con la pacatezza e l'educazione che lo contraddistinguono, al Sig. e ragioni di tali vessazioni. Nonostante le buone intenzioni, Pt_3 poco dopo aver iniziato a parlare, veniva immediatamente colpito con pugni e schiaffi e dopo l'aggressione, il Sig. forzava la serratura dell'auto FIAT PANDA di proprietà del Pt_3 ricorrente e con l'aiuto di altri collaboratori scolastici sottraeva gli oggetti ivi riposti.
****
Orbene sul fatto in controversia il ricorrente produce dichiarazioni del che ha chiaramente Pt_2 addebitato al l'inizio e la continuazione della aggressione . Pt_1
Il collega ha dichiarato di aver visto azzuffarsi il e il ( senza indicare chi Tes_1 Pt_2 Pt_1 avrebbe dato luogo all'alterco ) ma ha pure detto che nonostante l'intervento per allontanarli , il tentava di andare nuovamente allo scontro. Pt_1
Il ha solo visto azzuffarsi il e il ma senza indicare chi avesse aggredito Per_1 Pt_2 Pt_1 per primo
La prova testimoniale richiesta dal ricorrente (A. VERO CHE: il ricorrente è affetto da gravi patologie? B. VERO CHE: il Sig. nfastidiva quotidianamente e senza alcun apparente Pt_3 motivo il ricorrente sporcando i bagni ed i pavimenti che lo stesso era impregnato a pulire?
C. VERO CHE: il Sig. in data 25.01.2021 aggrediva il ricorrente fisicamente Pt_3 cagionandogli lesioni e successivamente forzava la serratura dell'auto del ricorrente sottraendo alcuni oggetti ivi custoditi? ) è inammissibile nel primo capo perché generica e valutativa;
quanto al secondo capo non è rilevante sul fatto contestato;
quanto al terzo capo irrilevante la forzatura dell'auto perché non attiene al fatto addebitato , quanto all'aggressione .non dice il ricorrente che il avesse iniziato ma solo una aggressione . Pt_2
Ad avviso del decidente tuttavia emergono altri riscontri per sostenere la ipotesi disciplinare .
E' evidente che da un lato vi sono le dichiarazioni di chiare nell'individuare la responsabilità Pt_2 di inizio della aggressione da parte del , dall'altro e soprattutto, sono sufficienti a integrare Pt_1 la previsione disciplinare le dichiarazioni del dipendente laddove ha riferito che nonostante Tes_1
2 l'intervento per allontanarli , il tentava di andare nuovamente allo scontro, costituendo Pt_1 quindi una condotta che le prove richieste dal non sono dirette a screditare e che dimostra Pt_1 comportamenti minacciosi e ostili del verso il idonei quindi a supportare il giudizio Pt_1 Pt_2 disciplinare espresso
La domanda, risultando accertata la responsabilità dei fatti e l'ascrivibilità ad un illecito disciplinare in capo al , pertanto va rigettata . Pt_1
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( 8,33 euro è l'importo della multa irrogata ) e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria 8.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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