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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5258 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Saverio Cosi in virtù di procura prodotta unitamente all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Roma via Crescenzio n. 20;
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Schilirò in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione
1 depositata telematicamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catania, Corso Italia n 46;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 124/2024 emessa nel giudizio rubricato al n. 117/2023 R.G., pubblicata in data
22/02/2024.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Rieti pronunciando sul ricorso depositato in data
25.01.2023 da con il quale il contribuente impugnava il Parte_1
“diniego di sgravio, cartelle, ruoli e tributi sottesi” di cui alla “CONSEGNA:
RICHIESTA DI AV GE LO CODICE FISCALE
- PARTITE ESATTORIALI DI COMPENTENZA C.F._1
ADE 09620050001356141000 143.064,69 Per un totale di euro CP_2
143.064,69”, così statuiva: << accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia, la stessa dovendo essere radicata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Rieti;
condanna a rifondere all' le spese di Parte_1 Controparte_3
lite, che liquida in complessivi € 4.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello e si è costituita Pt_1 CP_4
per resistere al gravame.
La Corte all'udienza di prima comparizione del 13 settembre 2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 settembre 2025, con termine per il deposito di note conclusive sino a trenta giorni prima dell'udienza.
Ha depositato note in data 22 luglio 2025 il difensore di CP_4
All'udienza del 12 settembre 2025 le parti non comparivano e la Corte
2 rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal
[...] CP_4
Tribunale di Rieti n. 124/2024 pubblicata in data 22/02/2024, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Saverio Cosi in virtù di procura prodotta unitamente all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Roma via Crescenzio n. 20;
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Schilirò in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione
1 depositata telematicamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catania, Corso Italia n 46;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 124/2024 emessa nel giudizio rubricato al n. 117/2023 R.G., pubblicata in data
22/02/2024.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Rieti pronunciando sul ricorso depositato in data
25.01.2023 da con il quale il contribuente impugnava il Parte_1
“diniego di sgravio, cartelle, ruoli e tributi sottesi” di cui alla “CONSEGNA:
RICHIESTA DI AV GE LO CODICE FISCALE
- PARTITE ESATTORIALI DI COMPENTENZA C.F._1
ADE 09620050001356141000 143.064,69 Per un totale di euro CP_2
143.064,69”, così statuiva: << accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia, la stessa dovendo essere radicata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Rieti;
condanna a rifondere all' le spese di Parte_1 Controparte_3
lite, che liquida in complessivi € 4.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello e si è costituita Pt_1 CP_4
per resistere al gravame.
La Corte all'udienza di prima comparizione del 13 settembre 2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 settembre 2025, con termine per il deposito di note conclusive sino a trenta giorni prima dell'udienza.
Ha depositato note in data 22 luglio 2025 il difensore di CP_4
All'udienza del 12 settembre 2025 le parti non comparivano e la Corte
2 rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal
[...] CP_4
Tribunale di Rieti n. 124/2024 pubblicata in data 22/02/2024, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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