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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6144/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNUBILO ETTORE , elettivamente domiciliato in VIA RISORGIMENTO N. 19
71016 SAN SEVERO presso il difensore avv. GIANNUBILO ETTORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 47 26900 LODI presso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Sulla titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo a parte opposta, la stessa è documentalmente provata dall'atto di cessione tra Compass e prodotto sin dalla CP_2 fase monitoria, ritualmente notificata al debitore. Per effetto di detta cessione, è mutata la titolarità del credito fatto oggetto dell'opposta ingiunzione.
Il contratto di cessione ha natura consensuale, pertanto, ai fini del perfezionarsi dell'efficacia traslativa della cessione, non occorre la notifica della cessione al debitore pagina 1 di 14 ceduto, necessaria al solo effetto di rendergli opponibile la cessione, così come previsto dall'art. 1264 c.c. Difatti, la notificazione al debitore ceduto, è volta ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito. Si osserva che con ordinanza n. 5190 pubblicata il 27 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, con riguardo al tema della cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il seguente principio di diritto.
«La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»
La Corte Suprema di Cassazione n. 3405/2024 ha recentemente affermato che la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo bastevole l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco, laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Non può dirsi bastevole, dunque, l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti.
Con la sentenza 5478 del 29 febbraio 2024 la Cassazione ha affermato sul tema della legittimazione attiva e titolarità del diritto di credito un duplice principio di diritto in ordine alla prova della cessione dei crediti in blocco e all'onere della prova che, nel giudizio di cognizione, incombe sulla Banca in maniera più rigorosa rispetto al giudizio sommario di ingiunzione. La documentazione che il cessionario deve produrre non deve provare solo la “notificazione” della cessione al debitore ceduto - necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo nonché ad escludere il carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del pagina 2 di 14 cedente ma deve altresì provare l'effettiva avvenuta stipula del contratto di cessione e quindi l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito. Nel caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza citata la società cessionaria aveva depositato la sola G.U. recante l'avviso dell'avvenuta cessione da parte della alla CP_2 cessionaria di alcuni dei suoi crediti (tra cui quello controverso) ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 1999 e dell'art. 58 TUB e la copia della comunicazione di cessione del credito, confondendo appunto la “notificazione” della cessione al debitore ceduto – che costituisce mera dichiarazione della parte - con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e quindi del concreto trasferimento della titolarità di quello specifico credito, prova quest'ultima necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del cessionario laddove tale qualità sia contestata – come nel caso di specie – dal debitore ceduto. Una cosa è infatti l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto. L'art. 58 TUB ha inteso infatti agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nelle Gazzetta Ufficiale;
tale adempimento – ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale all'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato dalla notificazione della cessione ma è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa. Va sempre quindi distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (della fattispecie traslativa del credito appunto) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra Banca cedente e cessionario, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove però tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Non deve quindi essere dimostrata, in questo caso, l'esistenza del contratto di cessione bensì occorre valutare le indicazioni contenute nell'avviso di cessione di crediti in blocco. Solo laddove la riconducibilità del credito tra quelli ceduti in blocco non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati per fornire la prova che lo specifico credito contestato sia stato ceduto.
Ove invece sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve certamente essere oggetto di prova e a tale scopo non può essere sufficiente la notificazione della cessione, neanche se avvenuta mediante avviso pubblicato in G.U. ex art. 58 TUB dalla cessionaria.
pagina 3 di 14 Tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato dal Giudice del merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò, ad esempio, potrebbe avvenire nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della Banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria. Altro principio di diritto enunciato dalla SC è dunque il seguente: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario…omissis…Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”, ad esempio con la produzione del contratto di cessione o della dichiarazione di cessione da parte del cedente. Nel caso oggetto di vaglio la contestazione attiene all'inclusione dei crediti nella cessione. Facendo applicazione delle coordinate sin qui tracciate, deve ritenersi che il contratto di cessione notificato al debitore assuma una rilevanza netta.
Va poi sottolineato che è allegato in atti il verbale di conferimento del ramo d'azienda del CP_ 29/6/2018 (doc. 7) in virtù del quale è divenuta titolare dei crediti azionati;
dallo stesso risulta, infatti, che: CP_ a. ha conferito a “il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e CP_2 gestione di portafogli di crediti distressed”; b. “nel ramo d'azienda sono compresi […] tutti i crediti deteriorati di cui si CP_3 è resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1° luglio 2018)”;
pagina 4 di 14 c. “il conferimento determina il subentro della “società conferitaria” nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda”; d. “la società conferitaria riscuoterà direttamente l'importo di tali crediti”. Di tale cessione, è stato dato avviso in GU (doc. 9) come previsto dall'art. 58 TUB. Mette conto poi osservare che sussiste un elemento che può essere valorizzato in ordine alla prova dell'inclusione, quale il possesso del contratti in capo alla cessionaria e, comunque, di documenti riconducibili alla cedente in ordine alla inclusione CP_2 dell'esposizione debitoria maturata con la cessionaria avente ad oggetto estratto conto ex art. 50 TUB formato dalla cedente il conflitto tra più cessionari (Cass. 09/23463;
Cass.10/17669; Cass.11/15364).
-Sull'onere assertivo e probatorio delle parti.
Vertendosi nell'ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giova ricordare la consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14640/2018), secondo cui, nel giudizio d'opposizione si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle stesse, così che la qualità di attore spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione-, sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente
-sul quale per contro incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria. Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto di credito rivendicato. La “non contestazione” -cui è processualmente equiparabile la contestazione generica è un
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. sentenza n. 10031/2004).
-Sul credito oggetto di ingiunzione
Nel caso in esame, la parte opposta ha agito in via monitoria, deducendo ed allegando di essere divenuta titolare, in forza di atto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Tub, della posizione creditoria vantata da verso l'odierna opponente
Secondo consolidata giurisprudenza, è data possibilità ai cessionari di crediti acquistati mediante operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco avvalersi della possibilità di avvalersi dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, ritenuta un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un credito insoddisfatto, soprattutto in una fase di cognizione sommaria quale è quella della pagina 5 di 14 richiesta di un decreto ingiuntivo. L'opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore, la comunicazione della cessione e la costituzione in mora della debitrice.
-Sui fatti estintivi o modificativi del credito ingiunto
Come da insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione di eventuali fatti estintivi (cfr. CASS. SS.UU. n. 13533/2001) Le contestazioni delle relative alle condizioni contrattuali del rapporto bancario dell'opponete che non ha negato di aver concluso, non possono essere esaminate, per l'estrema genericità dell'argomentazioni e per la completa omissione dell'implicazioni derivate dalle anomalie contestate anche sui dati contabili del rapporto. Spetta dunque a chi solleva l'eccezione di illegittimità di una condizione contrattuale, dimostrare la fondatezza del proprio assunto e le implicazioni sfavorevoli sopportate, di guisa che sia possibile alla controparte esplicare puntuali difese e al Tribunale esercitare la propria funzione di controllo di correttezza del rapporto negoziale e del suo svolgimento.
Non va sottaciuto che il contratto sottoscritto contiene tutti gli elementi necessari – importo erogato, numero rate, importo rata, tasso interessi, importo copertura assicurativa facoltativa.
Quanto alle clausole vessatorie, il contenuto delle stesse appare essere stato precipuamente sottoposto all'attenzione del debitore essendo le stesse approvate mediante specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 cc. Con riferimento alla mancata sottoscrizione di alcune pagine significative del contratto, si evidenzia che la scrittura privata composta da più fogli di cui solo l'ultimo è sottoscritto, deve ritenersi pienamente valida, esattamente come se la firma fosse stata apposta su ogni pagina. Quanto detto vale nell'ipotesi in cui tutti i fogli formino un unico documento, il quale ha quindi senso compiuto solamente se letto nel suo insieme.
Dal punto di vista giuridico, infatti, un documento è una scrittura dalla quale può evincersi una volontà precisa e completa, che può quindi essere composta anche da molteplici pagine. Pertanto, la sottoscrizione sull'ultimo foglio deve intendersi riferita all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene.
Nel caso in esame la firma apposta in relazione alle clausole vessatorie non sembra possa escludere la conoscenza della restante parte del contratto.
Quanto alle pagine 5 e 6 – condizioni generali del contratto- le clausole 11,12,5 sono approvate per iscritto mentre la 6), relativa ad oneri e spese non è vessatoria. Sull'ammortamento alla francese, si rileva che la Corte di Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024, n. 15130, sulla validità o nullità dell'ammortamento alla francese in un contratto di mutuo, affronta due questioni di diritto centrali riguardanti i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese".
pagina 6 di 14 La prima questione esaminata è quella relativa a se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento.
La sentenza conclude che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato.
La seconda questione riguarda le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali. La sentenza stabilisce che la mancata indicazione del piano di ammortamento "alla francese" non causa la nullità parziale del contratto, se l'informativa fornita è sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. “Deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Nel capoverso 9 del provvedimento, il Collegio illustra le caratteristiche dell'ammortamento “alla francese”, definendolo “il più diffuso in Italia”, in quanto tale riconosciuto dalla Banca d'Italia, nelle proprie istruzioni del 29 luglio 2009. Secondo la Corte, le caratteristiche di tale ammortamento sono:
- pagamento del debito a rate costanti, comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente;
- interessi calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo;
- quote di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
- progressiva diminuzione della quota ascrivibile agli interessi e corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, derivante dall'abbattimento del capitale (debito) residuo e dalla riduzione del montante sul quale gli interessi (maturati nell'anno) sono calcolati.
pagina 7 di 14 Soffermandoci sulle caratteristiche descritte sub numeri 2) e 4) osserviamo quanto segue. Per quanto sopra, considerati gli elementi utilizzati dalla Corte nella descrizione di quello che la stessa definisce “piano di ammortamento alla francese”, ovvero “piano più diffuso in Italia”, si deve, necessariamente, ritenere che si sia inteso far riferimento ad un piano di ammortamento, a rata costante, nel regime finanziario dell'interesse composto. Nel paragrafo 10 del provvedimento, la Corte procede ad interpretare l'ordinanza di rinvio, individuando la questione di diritto che dovrà essere risolta e delineando, dunque, i confini del proprio intervento.
Il Collegio ritiene che il Tribunale di Salerno abbia sollevato, in sostanza, una questione di trasparenza dell'ammortamento “alla francese”, dubitando che il sottostante contratto di mutuo, in quanto privo della esplicitazione del regime finanziario di capitalizzazione, possa ritenersi determinato e/o determinabile, quanto al corrispondente oggetto e che possa ritenersi “trasparente”, sulla base degli elementi contenutistici essenziali declinati dal quarto comma dell'art. 117 T.u.b. Ciò ritenuto, la Corte, nonostante rilevi che l'accertamento della tipologia di capitalizzazione in concreto applicata nel mutuo oggetto di causa costituisca una
“questione di fatto”, che ad essa “non compete”, dichiara di doversi pronunciare sulla questione sollevata dal Tribunale rimettente, enunciando il principio di diritto con riferimento ai (soli) “piani di ammortamento alla francese standardizzati tradizionali”. Tale affermazione, come è agevole intuire, pone l'interprete davanti alla necessità di individuare, preliminarmente, i rapporti di mutuo per i quali è destinata ad operare l'enuncianda regula iuris, circoscrivendone il perimetro ai soli contratti cui risulta allegato un piano di ammortamento qualificabile come “alla francese”,
“standardizzato” e “tradizionale”. La Corte, richiamando un proprio precedente del 2023 (Prima Sezione Civile, ordinanza n. 13144 del 15 maggio 2023, Pres. De Chiara, Rel. Campese), non esclude che l'ammortamento “alla francese” possa condurre ad un “risultato anatocistico” ed afferma che, a tal fine, la parte che deduca una siffatta censura sia onerata dal formulare “specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato”. Il Collegio riconosce, dunque, che la vexata quaestio della compatibilità tra piani di ammortamento “alla francese” (in regime composto) e divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. non può risolversi in astratto, ma che essa debba essere valutata in concreto, caso per caso, verificando, sulla base delle specifiche allegazioni e dimostrazioni che la parte interessata è chiamata a fornire, se tale tipologia di rimborso conduca o meno al fenomeno vietato dalla legge.
La Corte evidenzia che la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra pagina 8 di 14 in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato” (viene citato, qui, il precedente di cui Cass. n. 27823/2023, in materia fiscale).
Proseguendo nel proprio percorso argomentativo, la Corte affronta due ulteriori aspetti:
- la produzione di interessi su interessi, idonea a determinare un tasso debitore effettivo maggiore rispetto a quello nominale, non ricavabile dalla mera indicazione del TAEG;
- la meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa concreta del negozio, ex 1322 c.c. quali possibili motivi di invalidità dell'ammortamento “alla francese”. Quanto al primo profilo di valutazione, il Collegio riconosce trattarsi di una vera e propria “patologia”, da affrontare “caso per caso”, sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”. Quanto al secondo profilo di valutazione, il Collegio, affrontando una questione che, in realtà, non pare trasparire dall'ordinanza di rimessione, sposta la propria attenzione sulla criticità del piano di ammortamento “alla francese” insita nella circostanza della esigibilità dell'interesse anticipatamente rispetto a quella del capitale. La Corte, pur riconoscendo che, in tale tipologia di ammortamento, la maturazione del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono, poiché “gli interessi maturano al momento della consegna della somma mutuata, ma divengono esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale”, ritiene che tale fenomeno risulti scevro da criticità in quanto, in forza dell'accordo tra le parti, sancito nel contratto cui è allegato il piano, anche il capitale diviene progressivamente esigibile, rendendo così esigibili anche gli interessi calcolati in ragione d'anno. Il Collegio, a definizione del profilo esaminato, esprime un principio certamente rilevante: è legittimo che gli interessi diventino esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale (come accade proprio nell'ammortamento “alla francese” che, come noto, contempla il pagamento soprattutto di interessi nelle fasi iniziali di esecuzione del rapporto), a condizione, però, che tale esigibilità sia “convenuta” tra le parti. Ne possiamo, quindi, dedurre che la caratteristica dell'ammortamento “alla francese” di pagamento anticipato degli interessi non presenta motivi di criticità solo a condizione che tale peculiare esigibilità trovi fondamento e giustificazione nell'accordo tra le parti. La Corte ha affermato che il contratto con piano di ammortamento alla francese non è affetto da nullità sempre che ricorrano le seguenti condizioni:
pagina 9 di 14 indicazione dell'importo erogato;
durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse.
In aggiunta a ciò, secondo la Corte, è necessario che sia comunque soddisfatta la possibilità, per il mutuatario, di ricavare, agevolmente, l'importo totale del rimborso
“con una semplice sommatoria, che deriva, come verificatosi nella fattispecie oggetto di causa, dalla esistenza di un piano di ammortamento, allegato al contratto, che indichi il numero e la composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi”. Ne consegue che un contratto di mutuo bancario, per rispondere al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, di cui agli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c., deve garantire al mutuatario un' agevole e pronta comprensione dell'impegno finanziario che deriva dalla sottoscrizione del contratto stesso.
A tal fine, non occorre che il contratto espliciti il regime di capitalizzazione utilizzato dall'intermediario, né che il contratto qualifichi “alla francese” il relativo piano di ammortamento, ma occorre che esso indichi l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse e che al medesimo contratto sia allegato un piano di ammortamento, con indicazione del numero e della composizione delle rate di rimborso e con ripartizione delle quote di capitale e delle quote di interessi. A ciò aggiungasi che il Collegio, nel ritenere necessaria, ai fini divisati, l'indicazione del “tasso di interesse”, omette di specificare se per tasso di interesse si debba intendere quello nominale (tradizionalmente espresso attraverso il c.d. TAN), ovvero il tasso di interesse effettivo, vale a dire il tasso che tiene conto del pagamento anticipato della quota interessi nel corso dell'anno, come accade proprio, in base alla stessa enucleazione del modello delineata dal Collegio, nell'ammortamento “alla francese”, dove gli interessi, pur essendo annuali, vengono anticipati ed inseriti, in percentuale, in ciascuna rata di rimborso.
Appare preferibile, anche in considerazione delle argomentazioni fatte proprie dalla
Corte, tale seconda ipotesi, con la conseguenza che, ove il contratto non dovesse indicare il tasso effettivo, limitandosi alla previsione del solo tasso nominale, la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ben potrebbe portarsi all'attenzione dell'autorità giudiziaria competente. Il Collegio afferma che il giudice a quo ha chiesto di verificare “se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità
pagina 10 di 14 parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b.”. La Corte, infatti, affronta un interrogativo affatto diverso: il costo (maggiore o minore) per interessi, determinato dall'utilizzo di un determinato regime di calcolo, integra o meno quel “prezzo praticato” cui fa riferimento la La Corte sviluppa, quindi, il proprio percorso argomentativo, affermando che: la differenza tra ammortamento “alla francese” ed ammortamento “all'italiana” non risiede nella circostanza che, nel primo, il tasso di interesse effettivo sia maggiore di quello nominale, ma nella scelta, “concordata tra le parti”, di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente;
l'art. 117 u.b. non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 non è utile a supportare tale tesi, in quanto riguarda “indicazioni” che “non si verificano nel regime di ammortamento criticato”; è conforme alla disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 un piano di rimborso, quale quello di causa, che contiene l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del TAN, del TAEG, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi;
le menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti, mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze, tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile, che indichi la periodicità e composizione delle rate, “anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi, ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”;risulta, “in tal modo”, soddisfatta la possibilità, per il mutuatario, di conoscere, agevolmente, l'importo totale del rimborso, mediante una “semplice sommatoria”, conoscenza che egli “difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato”, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse;
se il contratto «trasparente»
è quello che consente al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno,
“tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico, tramite il piano di ammortamento allegato al contratto”. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte esclude che la mancata indicazione, nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto stesso per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
In sintesi si può affermare, applicando le coordinate indicate dalla Corte che pagina 11 di 14 - nei contratti di mutuo a tasso fisso, recanti l'indicazione dell'importo mutuato, della durata del prestito, delle numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAE (tasso annuo effettivo), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata, non integra nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex 1346 e 1418, comma 2 c.c., l'omessa indicazione, nel medesimo contratto, del regime composto degli interessi e della modalità di ammortamento c.d. alla francese;
- nei contratti di mutuo a tasso fisso, recanti l'indicazione dell'importo mutuato, della durata del prestito, delle numero delle rate costanti di rimborso, del TAN
(tasso annuo nominale), del TAE (tasso annuo effettivo), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata, non integra violazione dell'art. 117, comma 4 T.u.b. l'omessa indicazione, nel contratto, del regime composto degli interessi e della modalità di ammortamento c.d. alla francese, non costituendo la maggior quota di interessi complessivamente dovuti, in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana», un prezzo ulteriore ed occulto da indicare nel contratto stesso;
- un contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, per rispondere al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, di cui agli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c., deve garantire al mutuatario una agevole e pronta comprensione dell'impegno finanziario che deriva dalla sottoscrizione del contratto stesso. A tal fine, non occorre che il contratto espliciti il regime di capitalizzazione utilizzato dall'intermediario, né che il contratto qualifichi “alla francese” il relativo piano di ammortamento, ma occorre che esso indichi l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse, nominale ed effettivo e che al medesimo contratto sia allegato un piano di ammortamento, con indicazione del numero e della composizione delle rate di rimborso e con ripartizione delle quote di capitale e delle quote di interessi;
- la produzione di interessi su interessi, idonea a determinare un tasso debitore effettivo maggiore rispetto a quello nominale, non ricavabile dalla mera indicazione del TAEG, costituisce una “patologia” da affrontare “caso per caso”, sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se, nella singola fattispecie, siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”;
pagina 12 di 14 - è legittimo un piano di ammortamento caratterizzato dalla esigibilità degli interessi anticipatamente all'esigibilità, in tutto o in parte, del capitale, a condizione che tale esigibilità sia frutto dell'accordo tra le parti. Per tutto ciò che esula dall'ambito valutativo e decisionale della pronuncia in commento, si dovrà attendere, verosimilmente, un nuovo intervento del Supremo Collegio, con la conseguenza che le contestazioni in punto di indeterminatezza ed indeterminabilità del contratto e di violazione della trasparenza, così come declinata dalle stesse Sezioni Unite, sub specie di violazione dell'art. 117, comma 4 T.u.b., ben potranno essere ancora portate all'attenzione della magistratura, con riferimento a:
- mutui e finanziamenti a tasso variabile;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso, con allegati piani di ammortamento alla francese “non standardizzati e tradizionali”;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso, privi di piano di ammortamento allegato e sottoscritto dal cliente;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso, il cui piano di ammortamento, ancorchè allegato e sottoscritto dal cliente, non rechi l'indicazione del numero e/o della composizione delle rate di rimborso e/o la ripartizione delle quote di capitale e delle quote di interessi;
- mutui a tasso fisso ed a tasso variabile, in relazione ai quali si denunzi la produzione di interessi su interessi, idonea a determinare un tasso debitore effettivo maggiore rispetto a quello nominale, con dovere del giudice di affrontare la dedotta patologia “caso per caso”, sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”;
- mutui a tasso fisso e variabile, in relazione ai quali si contesti la violazione dell'art. 117, comma 4 u.b. per mancata indicazione, nel contratto, del regime di capitalizzazione composto o dell'ammortamento alla francese, intesa quale
“condizione” del finanziamento stesso e non quale “prezzo ulteriore e occulto” derivante dalla maggior quota di interessi dovuta dal mutuatario rispetto a quella dovuta in base ad altre tipologie di ammortamento.
Nel caso oggetto di vaglio si verte in ipotesi di contratto di mutuo a tasso fisso in cui vi è l'indicazione dell'importo mutuato, della durata del prestito, del numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAEG, della quota mensile da pagare e dell'intero costo del contratto.
pagina 13 di 14 Non si ravvede, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 4 T.u.b. non costituendo la maggior quota di interessi complessivamente dovuti, in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana», un prezzo ulteriore ed occulto da indicare nel contratto stesso tenuto conto dell'accordo tra le parti, sancito nel contratto.
Le contestazioni sugli interessi ultralegali, poi, sono generiche e non consentono di verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti. In ordine alla difformità tra Taeg indicato in contratto e Taeg applicato, avuto riguardo all'esclusione del costo assicurativo, si rileva che la clausola n. 11 esclude nel calcolo del Taeg il costo di assicurazione. L'opposizione pertanto va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che merita di essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Alla soccombenza della parte opponente, consegue la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali, che sono liquidate in favore dell'opposta, nella misura di cui al dispositivo, con applicazione dei paramenti minimi di cui al DM 147/2022, tenuto di conto della ridotta attività espletata e della modesta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo.
• Condanna altresì la parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opposta che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 27/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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