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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1931/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
23.12.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23.07.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLINARO ANTONIO FRANCESCO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI (NA) in data
04.02.1989; rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 26.08.1990) e Per_1 Per_2
(l'11.12.1998); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 13.05.2008; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1) La si.ra , in riferimento alla somma concordata per il mantenimento delle Parte_1 figlie minori nata a [...] il [...] e nata Persona_3 Persona_4
a Napoli il giorno 11.12.1998 in sede di omologa, dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento di euro 300,00, in quanto le predette ormai hanno raggiunto da tempo la maggiore età e sono autosufficienti economicamente. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 04.02.1989 da
, nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Parte_2
SA NC (CE) il 6.07.1961, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.8, parte II, serie A, anno
1989);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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