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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1992 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1992 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) Parte_1 C.F._1
MENGHINI LORENZA (C.F. C.F._2
e
nata in [...] il [...] CP_1 Parte_2 inio dell'Avv. MENGHINI LORENZA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 29/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1 - La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1
continuerà ad abitare insieme alla madre nella casa coniugale in Novafeltria, Via Pascoli 39, detenuta in locazione dietro corresponsione di un canone mensile di attuali euro 450,00, che continuerà ad essere pagato integralmente da , il quale si impegna ed obbliga altresì a lasciare i mobili di Parte_1
sua proprietà in uso alla moglie ed alla figlia, anche qualora dovessero trasferirsi presso altra abitazione purché nei Comuni di Novafeltria o limitrofi;
2- I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità e delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Entrambi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, ed in particolare a privilegiare, in ogni loro decisione di vita e di comportamento, l'esclusivo interesse della figlia.
3- La figlia continuerà a frequentare le Scuole medie inferiori a Novafeltria sino al termine delle stesse ed i genitori concordano sin da ora che ivi preferibilmente frequenterà anche le Scuole Superiori, e comunque in un istituto della provincia di Rimini;
4- Durante la settimana il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Tali condizioni potranno essere oggetto di successiva concordata regolamentazione tra i genitori, compatibilmente con i loro impegni lavorativi, tale comunque da garantire al padre la permanenza con la figlia per almeno due giornate feriali infrasettimanali e due week end al mese.
pagina 2 di 4 5-Per le festività natalizie e pasquali i genitori, salvo diversi accordi o impedimenti lavorativi, seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi: in particolare, per le vacanze di Natale la figlia rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali, invece, la figlia rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola. Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del suo compleanno la figlia starà rispettivamente con la madre e con il padre.
6- Durante le ferie dei genitori, il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo continuativo di almeno sette giorni, ed altrettanto potrà fare la madre, restando inteso che durante tali periodi sono sospese le visite dell'altro genitore. Le settimane dovranno essere concordate preventivamente e, a fini organizzativi, gli stessi dovranno comunicare il periodo in cui godranno delle ferie con un preavviso di almeno un mese. Eventuali altre diverse condizioni potranno essere concordate da entrambi i genitori.
7- A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1
in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 mensili, CP_1
aggiornabile ogni anno in base all'aumento ISTAT, e si impegna ed obbliga altresì a corrispondere l'importo di euro 450,00 mensili per il canone di locazione oltre alle spese condominiali dell'appartamento ove vive la figlia con la madre.
9- Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, come da
Protocollo del Tribunale di Bologna, fatta eccezione per le spese relative alle attività scolastiche, sportive e quelle per le cure ortodontiche ed odontoiatriche che verranno corrisposte integralmente dal
Sig. Tutte le spese dovranno essere concordate tra i genitori e il Sig. dovrà Parte_1 Parte_1
rimborsare dette spese unitamente all'assegno di mantenimento del mese successivo o, se dallo stesso sostenute, detrarle dall'importo dovuto mensilmente.
10- I signori e rinunciano a pretendere reciprocamente assegni alimentari e Parte_1 CP_1
di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
11- Il rilascio del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore dovrà avvenire con l'espresso consenso di entrambi i genitori, che non si impegnano pertanto fin da ora a rilasciarlo.
12- Le spese e competenze legali del presente procedimento saranno corrisposte integralmente dal Sig.
. Parte_1
pagina 3 di 4 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 19.09.2015 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_3
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 158 Parte I Anno 2015 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1992 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) Parte_1 C.F._1
MENGHINI LORENZA (C.F. C.F._2
e
nata in [...] il [...] CP_1 Parte_2 inio dell'Avv. MENGHINI LORENZA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 29/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1 - La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1
continuerà ad abitare insieme alla madre nella casa coniugale in Novafeltria, Via Pascoli 39, detenuta in locazione dietro corresponsione di un canone mensile di attuali euro 450,00, che continuerà ad essere pagato integralmente da , il quale si impegna ed obbliga altresì a lasciare i mobili di Parte_1
sua proprietà in uso alla moglie ed alla figlia, anche qualora dovessero trasferirsi presso altra abitazione purché nei Comuni di Novafeltria o limitrofi;
2- I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità e delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Entrambi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, ed in particolare a privilegiare, in ogni loro decisione di vita e di comportamento, l'esclusivo interesse della figlia.
3- La figlia continuerà a frequentare le Scuole medie inferiori a Novafeltria sino al termine delle stesse ed i genitori concordano sin da ora che ivi preferibilmente frequenterà anche le Scuole Superiori, e comunque in un istituto della provincia di Rimini;
4- Durante la settimana il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Tali condizioni potranno essere oggetto di successiva concordata regolamentazione tra i genitori, compatibilmente con i loro impegni lavorativi, tale comunque da garantire al padre la permanenza con la figlia per almeno due giornate feriali infrasettimanali e due week end al mese.
pagina 2 di 4 5-Per le festività natalizie e pasquali i genitori, salvo diversi accordi o impedimenti lavorativi, seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi: in particolare, per le vacanze di Natale la figlia rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali, invece, la figlia rimarrà con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola. Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del suo compleanno la figlia starà rispettivamente con la madre e con il padre.
6- Durante le ferie dei genitori, il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo continuativo di almeno sette giorni, ed altrettanto potrà fare la madre, restando inteso che durante tali periodi sono sospese le visite dell'altro genitore. Le settimane dovranno essere concordate preventivamente e, a fini organizzativi, gli stessi dovranno comunicare il periodo in cui godranno delle ferie con un preavviso di almeno un mese. Eventuali altre diverse condizioni potranno essere concordate da entrambi i genitori.
7- A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1
in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 mensili, CP_1
aggiornabile ogni anno in base all'aumento ISTAT, e si impegna ed obbliga altresì a corrispondere l'importo di euro 450,00 mensili per il canone di locazione oltre alle spese condominiali dell'appartamento ove vive la figlia con la madre.
9- Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, come da
Protocollo del Tribunale di Bologna, fatta eccezione per le spese relative alle attività scolastiche, sportive e quelle per le cure ortodontiche ed odontoiatriche che verranno corrisposte integralmente dal
Sig. Tutte le spese dovranno essere concordate tra i genitori e il Sig. dovrà Parte_1 Parte_1
rimborsare dette spese unitamente all'assegno di mantenimento del mese successivo o, se dallo stesso sostenute, detrarle dall'importo dovuto mensilmente.
10- I signori e rinunciano a pretendere reciprocamente assegni alimentari e Parte_1 CP_1
di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
11- Il rilascio del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore dovrà avvenire con l'espresso consenso di entrambi i genitori, che non si impegnano pertanto fin da ora a rilasciarlo.
12- Le spese e competenze legali del presente procedimento saranno corrisposte integralmente dal Sig.
. Parte_1
pagina 3 di 4 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 19.09.2015 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_3
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 158 Parte I Anno 2015 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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