Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3231/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Piazza, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Currao, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: violazioni amministrative – ammenda – domanda di rimborso
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.12.2023, l'odierno ricorrente chiede accertarsi la responsabilità dell' per l'irrogazione della sanzione amministrativa Controparte_1 prot. 0113306 del 23.06.2021 e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima al rimborso della somma di
4.791,18 euro da lui versata a titolo di ammenda per violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro presso la camera mortuaria del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca, in cui lo stesso rivestiva, all'epoca dei fatti, la funzione di Direttore Sanitario. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
l'incompetenza funzionale del giudice adito e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Preliminarmente, occorre rilevare come non meriti accoglimento l'eccezione di incompetenza funzionale formulata dall' resistente, atteso che - sebbene la sanzione in questione abbia CP_1
natura penal-amministrativa - l'oggetto del contendere non riguarda l'accertamento della responsabilità penale del ricorrente (ormai definita attraverso il pagamento dell'ammenda, con conseguente estinzione del reato), bensì la legittimità della richiesta di rimborso da lui presentata in relazione al ruolo svolto e ai doveri contrattuali e istituzionali sullo stesso gravanti, in quanto tale rientrante nella competenza del giudice del lavoro.
Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti si evince che l'odierno ricorrente ricopriva il ruolo di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Sciacca e, in tale veste, era destinatario di una specifica delega di funzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciata ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza); in particolare, con la deliberazione del 5.08.2020 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte resistente) e la delega contenuta nell'atto prot. n.
12015 del 20.01.2021 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte resistente), l'Azienda resistente aveva attribuito al dirigente ampi poteri di gestione, controllo ed autonomia di spesa, fino a un tetto di
40.000,00 euro, con la possibilità di richiedere integrazioni qualora le risorse fossero risultate insufficienti.
Sul punto, va altresì osservato che il dirigente delegato in materia di sicurezza assume una posizione di garanzia diretta, con la conseguenza che egli risponde personalmente delle violazioni che si verificano nell'ambito delle proprie attribuzioni, soprattutto quando ha a disposizione i mezzi per prevenirle o rimuoverle;
segnatamente, la responsabilità si configura non soltanto in caso di omissione dolosa, ma anche quando il dirigente non adempia con la dovuta diligenza agli obblighi di attivazione e gestione che gli competono.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato le violazioni contestate riguardavano carenze organizzative e gestionali riconducibili all'assenza, nei locali della camera mortuaria, di adeguati spogliatoi e di servizi igienici per il personale sanitario nonché alla mancata adozione di specifiche linee guida afferenti il trattamento delle salme dei pazienti affetti da covid-19, dall'altro la nota del 23.06.2015 contenente un progetto privo di qualsivoglia copertura economica (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), la relazione del 19.09.2017 riguardante le criticità dell'intero ospedale e slegata da interventi specifici (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente) e la segnalazione dell'11.03.2021, peraltro successiva al sopralluogo ispettivo all'esito del quale è stata irrogata la sanzione per cui vi è causa (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente), non possono essere ritenuti atti idonei a promuovere l'inserimento delle opere necessarie nella programmazione aziendale o a sollecitare formalmente l'impegno di spesa da parte dell'ufficio tecnico: tali documenti – in quanto privi di efficacia vincolante e non seguiti da atti amministrativi concreti - non possono, infatti, essere considerati adempimenti idonei ad escludere la responsabilità del dirigente.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il ricorrente fosse l'unico responsabile operativo per la sicurezza dei lavoratori all'interno del Presidio Ospedaliero di Sciacca, con poteri decisionali, gestionali e contabili effettivi e, pertanto, in virtù della delega ricevuta e delle prerogative a lui attribuite, gravava sullo stesso l'obbligo di attivarsi tempestivamente per la rimozione delle criticità riscontrate.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo