Articolo 1 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
Articolo 2
Versione
20 gennaio 1957
Art. 1.
Il "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell' art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405 , presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.
Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e dalle successive disposizioni.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1957
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