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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1824/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: وnato a Brindisi (BR) il 17.03.1986 C.F. 1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giordano
e nata a [...] il [...] AR SI (cod. fisc.: C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Gentile
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 21.05.2011 in Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2011, n. 31, parte II, Serie A, Uff. 1) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il
02.10.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2011, n. 31, parte II, Serie A, Uff. 1).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo Condizioni
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. UL, sita in Brindisi alla Contrada Montenegro n.
132, verrà allo stesso assegnata e vi continuerà a vivere insieme al figlio maggiorenne SA, nato il [...], mentre la sig.ra UC IM continuerà a vivere con la figlia minore NO, nata il [...], presso l'abitazione del fratello ON UC sita in Brindisi alla SS7 per Taranto n. 3, impegnandosi a comunicare tempestivamente al sig. UL TO un eventuale cambio di residenza della minore.
2) La figlia minore resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) Il sig. UL potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni pomeriggio e comunque ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore. NO, inoltre, starà con il padre a week end alternati, dal venerdì, quando la preleverà
dalla scuola, fino alla domenica alle ore 21:00.
4) Le festività Natalizie e Pasquali saranno organizzate ad anni alterni, se la minore trascorrerà con il padre la vigilia di Natale, starà con la madre il giorno di Natale;
a capodanno starà con un genitore la notte dell'ultimo dell'anno e con l'altro genitore il giorno 1 gennaio;
la domenica di Pasqua starà con un genitore ed il
Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore.
Durante il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni che sarà comunicato dal sig. UL alla sig.ra UC entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di eventi, feste famigliari o cerimonie ciascun genitore deve comunicare all'altro genitore, almeno tre giorni prima, che intende farvi partecipare la minore.
Ciascun genitore presta il consenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio della minore.
5) Il signor UL provvederà al mantenimento diretto del figlio maggiorenne
1 SA e verserà alla signora UC, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
300,00 (trecento/00 euro) a titolo di contributo al mantenimento della figlia NO, ed €
100,00 (cento/00 euro) a titolo di contributo della coniuge UC IM;
i predetti importi saranno sottoposti a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT.
6) Il sig. UL TO provvederà all'integrale pagamento del corso di equitazione della figlia NO e alle spese del maneggio, mentre le spese straordinarie relative alla minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brindisi.
L.C.S.
UC IM UL TO
R e вов для
è autentica ě autentica
Avv. Carmela Gentile Avv. Giuseppe Giordano
2
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1824/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: وnato a Brindisi (BR) il 17.03.1986 C.F. 1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giordano
e nata a [...] il [...] AR SI (cod. fisc.: C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Gentile
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 21.05.2011 in Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2011, n. 31, parte II, Serie A, Uff. 1) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il
02.10.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Brindisi (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Brindisi anno 2011, n. 31, parte II, Serie A, Uff. 1).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo Condizioni
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. UL, sita in Brindisi alla Contrada Montenegro n.
132, verrà allo stesso assegnata e vi continuerà a vivere insieme al figlio maggiorenne SA, nato il [...], mentre la sig.ra UC IM continuerà a vivere con la figlia minore NO, nata il [...], presso l'abitazione del fratello ON UC sita in Brindisi alla SS7 per Taranto n. 3, impegnandosi a comunicare tempestivamente al sig. UL TO un eventuale cambio di residenza della minore.
2) La figlia minore resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) Il sig. UL potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni pomeriggio e comunque ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore. NO, inoltre, starà con il padre a week end alternati, dal venerdì, quando la preleverà
dalla scuola, fino alla domenica alle ore 21:00.
4) Le festività Natalizie e Pasquali saranno organizzate ad anni alterni, se la minore trascorrerà con il padre la vigilia di Natale, starà con la madre il giorno di Natale;
a capodanno starà con un genitore la notte dell'ultimo dell'anno e con l'altro genitore il giorno 1 gennaio;
la domenica di Pasqua starà con un genitore ed il
Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore.
Durante il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni che sarà comunicato dal sig. UL alla sig.ra UC entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di eventi, feste famigliari o cerimonie ciascun genitore deve comunicare all'altro genitore, almeno tre giorni prima, che intende farvi partecipare la minore.
Ciascun genitore presta il consenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio della minore.
5) Il signor UL provvederà al mantenimento diretto del figlio maggiorenne
1 SA e verserà alla signora UC, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
300,00 (trecento/00 euro) a titolo di contributo al mantenimento della figlia NO, ed €
100,00 (cento/00 euro) a titolo di contributo della coniuge UC IM;
i predetti importi saranno sottoposti a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT.
6) Il sig. UL TO provvederà all'integrale pagamento del corso di equitazione della figlia NO e alle spese del maneggio, mentre le spese straordinarie relative alla minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brindisi.
L.C.S.
UC IM UL TO
R e вов для
è autentica ě autentica
Avv. Carmela Gentile Avv. Giuseppe Giordano
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