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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LU AR Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1076/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ambra Torresi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesca Palermiti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: separazione consensualeex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 10.09.2025 per il sig. e in data 01.10.2025 per la sig.ra CP_1 Pt_1
Il Pubblico Ministero:> del 05.08.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta Parte_1 CP_1 di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato (PO), il 25.08.2016, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato è di separazione dei beni;
2) che la casa familiare è sita in Prato, via
FR AR n. 56, ed è di proprietà esclusiva del sig. 3) che, a causa CP_1 di incomprensioni tali da rendere intollerabile la convivenza, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c.
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di pagina 2 di 4 mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
Assegnazione della casa coniugale – L'assegnazione della casa coniugale al sig. coerente con la sua proprietà esclusiva dell'immobile. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati a Prato (PO), il 25.08.2016 con atto trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 109, parte II, serie A, anno 2016;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto: “
1. Le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto.
2. Presso la casa coniugale sita in Prato, Via FR AR 56, di proprietà esclusiva del Sig. continuerà ad abitare fino e CP_1 non oltre il 30.09.2025 la Sig.ra dopodichè lascerà il Parte_1 bene immobile de quo libero anche dei propri oggetti personali. Il signor
provvederà alla restituzione nei confronti di CP_1 Pt_1 dell'importo complessivo di euro 17.500,00
[...]
(diciasettemilacinquecentoeuro), somme anticipate dalla stessa a titolo di contributo per il pagamento del mutuo e a titolo di fondo cassa per
l'inizio della vita matrimoniale. Tale importo verrà così corrisposto: - quanto a euro 4.000,00 (quattromilaeuro) alla firma dell'atto; -quanto a euro 4.000,00 (quattromilaeuro) entro il 10 ottobre 2025; -quanto a euro
9.500,00 diviso in 36 mesi;
a partire da novembre 2025, quindi euro
264,00 mensili.
3. Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali, con rinuncia da parte di questi ultimi ai benefici di cui all'art. 13, comma 8, legge professionale.
Le parti, al raggiungimento delle condizioni ivi descritte dichiarano di non avere null'altro da pretendere economicamente l'uno dall'altra.”;
pagina 3 di 4 3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025 su relazione della dott.ssa
LU AR.
La Presidente rel. Dott.ssa LU AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LU AR Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1076/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ambra Torresi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesca Palermiti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: separazione consensualeex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 10.09.2025 per il sig. e in data 01.10.2025 per la sig.ra CP_1 Pt_1
Il Pubblico Ministero:
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta Parte_1 CP_1 di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato (PO), il 25.08.2016, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato è di separazione dei beni;
2) che la casa familiare è sita in Prato, via
FR AR n. 56, ed è di proprietà esclusiva del sig. 3) che, a causa CP_1 di incomprensioni tali da rendere intollerabile la convivenza, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c.
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di pagina 2 di 4 mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
Assegnazione della casa coniugale – L'assegnazione della casa coniugale al sig. coerente con la sua proprietà esclusiva dell'immobile. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati a Prato (PO), il 25.08.2016 con atto trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 109, parte II, serie A, anno 2016;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto: “
1. Le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto.
2. Presso la casa coniugale sita in Prato, Via FR AR 56, di proprietà esclusiva del Sig. continuerà ad abitare fino e CP_1 non oltre il 30.09.2025 la Sig.ra dopodichè lascerà il Parte_1 bene immobile de quo libero anche dei propri oggetti personali. Il signor
provvederà alla restituzione nei confronti di CP_1 Pt_1 dell'importo complessivo di euro 17.500,00
[...]
(diciasettemilacinquecentoeuro), somme anticipate dalla stessa a titolo di contributo per il pagamento del mutuo e a titolo di fondo cassa per
l'inizio della vita matrimoniale. Tale importo verrà così corrisposto: - quanto a euro 4.000,00 (quattromilaeuro) alla firma dell'atto; -quanto a euro 4.000,00 (quattromilaeuro) entro il 10 ottobre 2025; -quanto a euro
9.500,00 diviso in 36 mesi;
a partire da novembre 2025, quindi euro
264,00 mensili.
3. Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese dei rispettivi legali, con rinuncia da parte di questi ultimi ai benefici di cui all'art. 13, comma 8, legge professionale.
Le parti, al raggiungimento delle condizioni ivi descritte dichiarano di non avere null'altro da pretendere economicamente l'uno dall'altra.”;
pagina 3 di 4 3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025 su relazione della dott.ssa
LU AR.
La Presidente rel. Dott.ssa LU AR
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