Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 983 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo La Cava, con il quale è elettivamente domiciliata in
Messina, Via Cesare Battisti n. 108
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai dottori Salvatore Nucera,
Salvatore Bombardiere e Nicola Malara, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II Tronco, presso l
[...]
Controparte_2
Resistente
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/03/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che svolge la professione di docente, in virtù di contratto a tempo indeterminato, attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l'
“I.C. C.P.I.A.” di Locri;
- che, nell'anno scolastico 2022/2023, ha ottenuto il trasferimento interprovinciale a seguito di domanda di mobilità presso l'“I.C U. Zanotti
Bianco” di Cassano Jonio - Sibari;
- che è referente del padre, residente a Locri, riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/1992, le cui condizioni di salute si sono aggravate;
- che si trova in possesso di tutti i requisiti previsti per partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024, nel cui ambito vanta un diritto di precedenza;
- che, tuttavia, l'amministrazione resistente le ha imposto di rimanere presso la stessa istituzione scolastica di titolarità per un triennio, in virtù dell'illegittima applicazione della Ordinanza Ministeriale n. 36 del
01/03/2023, attuativa del C.C.N.I. 2022/2025;
- che, pertanto, le è stato precluso l'accesso al diritto costituzionalmente garantito di assistere il disabile nel luogo ove lo stesso risiede;
- che l'art. 1, comma 7 di tale O.M., prescrive che i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente richiesta, qualora abbiano ottenuto la titolarità presso una qualunque sede della provincia richiesta, se diversa da quella di precedente titolarità; 3
- che il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal C.C.N.I. del 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola al di fuori del Comune o del distretto sub comunale in cui si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia richiesta;
- che il limite si pone in contrasto sia con gli articoli 21 e 33 della Legge
n. 104/1992, che con l'art. 601 del D.lgs. n. 297/1994;
- che l'art. 601 del D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 attribuisce al personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'art. 33 ed all'art. 21 della Legge n. 104/92, una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione, senza alcuna interferenza da parte di norme ministeriali o legislative in contrasto con essa e con i precetti Costituzionali;
- che le disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992 hanno natura cogente, come si si evince dalla ratio legis e dalla collocazione della stessa all'interno di una legge contenente i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata;
- che, pertanto, devono essere esclusi i limiti all'esercizio del diritto di partecipare alla procedura di mobilità per le persone che assistono parenti ed affini affetti da handicap grave;
- che ha certamente diritto a partecipare alla procedura di mobilità.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente emettere decreto inaudita altera parte, ordinando alle amministrazioni resistenti di consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2023/2024 e seguenti finalizzata ad ottenere il trasferimento scuola primaria, previa disapplicazione dell'art. 2 c. 2 della ordinanza ministeriale n. 36 del 4
21.3.2023 e degli atti connessi e consequenziali nella parte in cui si prescrive
l'imposizione del vincolo di permanenza per 3 anni presso la sede di titolarità ottenuta nell'a.s. 022/023; 2) Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente al fine di consentire alla stessa la partecipazione alle procedure di mobilità 2023/024 e seguenti per il trasferimento su scuola primaria;
3) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui infra, previa disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 2 della ordinanza ministeriale n. 36 del 1.03.2023 e dei provvedimenti connessi e consequenziali lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, l'illegittimità dell'art. 2 c.2 della ordinanza ministeriale 36 del 2023 nella parte in cui prescrive l'adozione del vincolo triennale nei conferenti della ricorrente a rimanere presso l'istituzione scolastica nella quale ha ottenuto il trasferimento a seguito di domanda di mobilità volontaria nell'a.s. 2022/23, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, poiché in violazione con gli artt. 33, 21 della legge 104 del 1992 e dell'art. 601 del T.U. scuola e delle superiori direttive della comunità europea;
4) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui infra, l'illegittimità del vincolo triennale e consentire alla ricorrente di poter partecipare alle operazioni di mobilità
2023/2024 e seguenti del personale docente per il trasferimento su scuola primaria;
5) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01, dell'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2023 poiché in contrasto con
l'art 601 TU scuola, con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, con il principio di discriminazione diretta ed indiretta di cui alla direttiva CE 78/00 conformemente a quanto statuito dalla c.d. 5
sentenza Coleman nonché ai principi sovranazionali e costituzionali, il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione della stessa presso le sedi di Locri e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda e distretti secondo l'ordine indicato anche in sovrannumero e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare assistenza continua al di lei padre e ciò con effetto immediato;
6) Condannare le amministrazioni resistenti ad emanare tutti i provvedimenti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alle operazioni di mobilità interprovinciale 2023/2024 personale docente per il trasferimento interprovinciale anche in sovrannumero su scuola primaria presso le sedi di Locri e comunque secondo
l'ordine di cui alla domanda;
7) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Con provvedimento del 21/03/2023 è stata fissata apposita udienza, per la sola discussione della domanda cautelare.
Con provvedimento del 13/05/2023, l'istanza cautelare è stata rigettata per difetto del requisito del periculum in mora.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il CP_1
convenuto, esponendo:
- che la sig.ra è stata assunta come docente di ruolo dal Pt_1
01/09/2020, nella provincia di Monza e Brianza e successivamente ha partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale, ottenendo il trasferimento presso l'Istituto Comprensivo “Cassano I Sibari”;
- che la medesima risulta essere in assegnazione provvisoria dal
01/09/2022 al 31/08/2023, presso la scuola statale centro territoriale “CT033-
Locri RCCT71500B” di Locri;
- che l'art. 1, comma 7, dell'Ordinanza Ministeriale n. 36 del
01/03/2023, e l'art. 2, comma 3, del C.C.N.I. mobilità docenti del 18/05/2022 6
escludono dalle operazioni di mobilità interprovinciale (ma non dalle operazioni di mobilità provinciale e di assegnazione provvisoria) i docenti titolari di precedenza in quanto figli che assistono un genitore disabile ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della Legge n. 104/1992;
- che la precedenza contrattuale di cui all'art. 33, commi 5 e 7, Legge n.
104/1992, prevista per il figlio che debba assistere il genitore disabile, non opera nella mobilità ordinaria interprovinciale;
- che la ricorrente ha ottenuto il trasferimento dalla provincia di Monza
Brianza alla provincia di Cosenza, sicché, avendo ottenuto la titolarità in una sede della provincia richiesta, è soggetta al vincolo triennale di cui all'art. 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73/2021;
- che, nonostante ciò, ha comunque ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale nel comune di Locri, luogo ove risiede il padre;
- che l'Ordinanza Ministeriale n. 36/2023 dispone la non applicazione del vincolo triennale per docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal contratto integrativo sulla mobilità;
- che la precedenza contrattuale rivendicata dalla ricorrente non è applicabile per i trasferimenti ordinari interprovinciali, ma soltanto per la mobilità provinciale e per la mobilità annuale;
- che l'O.M. censurata esercita un potere di discrezionalità amministrativa attribuito dalla legge e non si pone in contrasto con le disposizioni primarie.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, all'odierna udienza, nessuno è comparso per il ministero resistente.
All'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare. 7
Giova premettere che la ricorrente, nell'anno scolastico 2022 – 2023, ha ottenuto il trasferimento interprovinciale, a seguito di domanda di mobilità, presso l'I.C U. Zanotti Bianco di Cassano Jonio di Sibari e, nel medesimo anno scolastico, dal 01/09/2022 al 31/08/2023, ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'IC CPIA di Locri, circostanza che ha determinato il rigetto della domanda cautelare, per difetto del requisito del periculum in mora.
Nel merito, la ricorrente, lamenta l'illegittimità della O.M. n. 36 del
1/03/2023 per violazione degli artt. 21 e 33 L. 104/1992 e art. 601 T.U. scuola e per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, nella parte in cui impone al docente il vincolo a rimanere presso l'istituzione scolastica prescelta dove ha ottenuto la titolarità, a seguito di domanda volontaria, per tre anni.
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale n. 36 del 1/03/2022, nella parte in cui impone al docente che abbia ottenuto il trasferimento in seguito a domanda volontaria il vincolo di rimanere per tre anni presso l'istituzione scolastica prescelta anche a docenti, quali l'odierna ricorrente, titolari di precedenze in virtù della necessità di assistere un genitore disabile, con conseguente violazione degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dell'art. 601 del T.U. scuola.
In particolare, l'OM contestata prevede, all'art. 1 comma 7, delle deroghe consentendo ai docenti soggetti al vincolo triennale di presentare domanda soltanto alle seguenti condizioni: “Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma
1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti
d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”. 8
Pertanto, tra i soggetti beneficiari della deroga al vincolo triennale, che possono presentare domanda di mobilità interprovinciale anche prima della scadenza del vincolo, non rientrano coloro che assistono un genitore in condizione di disabilità.
Secondo la ricostruzione della parte ricorrente, tale previsione si porrebbe in contrasto con gli articoli 21 e 33 della legge n. 104 del 1992, nonché con l'art. 601 del T.U. scuola
In particolare, l'art. 21 della legge n. 104/1992 stabilisce che: “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.
L'art. 33 della medesima legge stabilisce, per quel che qui rileva, che:
“2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi 9
dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità,
a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato
a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può 10
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.
Infine, l'art. 601 del T.U. scuola stabilisce che: “1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.”
Orbene, dal combinato disposto delle menzionate norme, si evince che il docente che assista un parente in condizione di disabilità ha un diritto alla scelta prioritaria della sede di lavoro più vicina all'assistito non solo in caso di prima assegnazione, ma anche in ipotesi di trasferimento, “ove possibile”, dal momento che l'art. 601 del D.lgs. n. 297 del 1994, nel richiamare l'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, che riconosce il diritto di precedenza
“ove possibile”, non attribuisce al docente che assiste persona disabile in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito (Sez. L - , Sentenza n.
35105 del 29/11/2022). 11
L'art. 1 comma 7 dell'ordinanza ministeriale n. 36 del 1.03.2023 stabilisce che: “Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 2, comma 3, del CCNI del 18 maggio 2022, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV,
VI, VII e VIII, alle condizioni titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti
d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta”.
L'ordinanza ministeriale accorda una priorità incondizionata in fase di trasferimento, in grado di superare il vincolo triennale imposto ai fini della tutela della continuità didattica, soltanto ai beneficiari delle precedenze di cui all'art 13 del CCNL di settore dell'8 aprile 2016, che riconosce il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, accordando la priorità in maniera incondizionata - nonostante il vincolo triennale - soltanto al docente disabile o al docente che assiste il figlio disabile, non già al docente che assiste un genitore disabile, come l'odierna ricorrente.
Il resistente sostiene che il diritto del docente che assiste un CP_1
genitore disabile sia adeguatamente tutelato dall'istituto dell'assegnazione provvisoria, che non incorre nel vincolo triennale, a differenza della mobilità 12
interprovinciale.
Certamente l'inciso “ove possibile” contenuto nell'art. 33 della legge n.
104 del 1992 rende la tutela accordata in sede di scelta della sede al lavoratore che assiste il genitore disabile un diritto non assoluto e incondizionato, imponendo un vaglio in termini di bilanciamento dei valori che la l. n. 104 del
1992 privilegia (Sez. L - , Sentenza n. 35105 del 29/11/2022).
Tuttavia, tale vaglio va operato non solo tenendo conto del bilanciamento tra i valori contrapposti (nella specie la tutela del genitore disabile assistito dal figlio lavoratore e la tutela del diritto alla continuità didattica) ma anche conformemente ai principi dettati dalla direttiva CE 78/00, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Nella specie, la ratio del vincolo triennale si annida nella necessità di garantire la continuità didattica e, secondo la ricostruzione operata dal
, tale ratio giustificherebbe la difformità di trattamento tra i docenti CP_1
disabili o che assistono figli affetti da disabilità e i docenti che assistono i genitori.
Tuttavia, ritiene il giudicante che la ratio del vincolo triennale non giustifichi siffatta differenziazione, in quanto è vero che la Corte di
Cassazione ha avuto modo di sottolineare più volte che appare ragionevole una tutela del disabile differenziata in base ad una graduazione del legame di parentela tra il lavoratore e l'assistito, ma è anche vero che una differenziazione deve essere razionale anche con riferimento al bene contrapposto che si intende tutelare.
Nella specie, il bene che si intende tutelare attraverso l'imposizione del vincolo triennale quale elemento ostativo al trasferimento interprovinciale del docente, ossia la continuità didattica, potrebbe essere parimenti leso in caso di assegnazione provvisoria del docente che assiste il genitore affetto da 13
disabilità, atteso che tale vincolo non sussiste in ipotesi di assegnazione provvisoria del lavoratore che assiste il genitore disabile, ma solo in caso di mobilità interprovinciale.
Pertanto, non appare ragionevole, in nome della tutela del bene della continuità didattica, parimenti leso in ipotesi di assegnazione provvisoria del docente sottoposto a vincolo di triennalità presso una scuola vicina al luogo di residenza del genitore assistito, operare una differenziazione a seconda del vincolo che lega il docente e il parente da assistere esclusivamente in ipotesi id mobilità interprovinciale.
Conseguentemente, consentire la partecipazione ad una procedura di mobilità soltanto ad alcune categorie di docenti che assistono parenti affetti da disabilità e non ad altre non può trovare la sua ratio nella tutela della continuità didattica, che viene parimenti lesa in caso di assegnazione provvisoria del docente che non possa conseguire, a causa del vincolo triennale, il trasferimento: la norma contrattuale, dunque, nell'escludere dal vincolo triennale ai fini della mobilità interprovinciale soltanto i docenti disabili o che assistano figli disabili e non i docenti che assistano genitori disabili, consentendo, però, nel contempo, a questi ultimi di conseguire l'assegnazione provvisoria presso una sede vicina alla residenza del genitore assistito, dà luogo ad una disparità di trattamento, che non si giustifica alla luce del bene continuità didattica.
Alla luce di quanto argomentato, la ricorrente, previa disapplicazione della ordinanza ministeriale n. 36/2023 e del vincolo triennale imposto dal
CCNI, ha il diritto di partecipare alla procedura di mobilità, in virtù e con il diritto di precedenza vantato.
Infatti, la ricorrente ha allegato, mediante la produzione di un certificato di stato di famiglia e del verbale relativo al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n.
104/1992 del padre, peraltro con lei convivente, di essere referente del padre 14
e di prestare assistenza allo stesso, integrando i presupposti Persona_1
di cui agli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992, che consentono, anche in sede di trasferimento, di occupare la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza del parente assistito, “ove possibile”.
La domanda va, dunque, accolta, ordinando al resistente di CP_1
consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità con il diritto di precedenza vantato.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo, tenendo conto del rigetto della domanda cautelare in punto di periculum e dell'accoglimento nel merito, restano compensate per la fase cautelare e poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per la fase del merito. Controparte_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG. 983/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità 2023/2024 con il diritto di precedenza vantato;
- Condanna il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 4629,00, oltre accessori, come per legge da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 03/06/2025
Il giudice 15
Dott.ssa Maria Fenucci