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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/12/2024, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 849 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 849 / 2023 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Romolo De Matteo, Via Genova Parte_1
n.11, Busto Arsizio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
, con sede in Gazzada Schianno (VA), Via Battisti n. 38, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somma.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e da verbali d'udienza del 4 ottobre 2024 e del 13 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 19 dicembre 2023 esponeva, in fatto: Parte_1
1) di essere stato assunto in data 3 luglio 2023 alle dipendenze della , con sede Controparte_1
in Gazzada Schianno, Via Battisti n.38, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di “montatore meccanico e manutentore di impianti elettronici”
e con retribuzione lorda pari ad Euro 1.796,07=, oltre un superminimo pari ad Euro 549,81=;
2) di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 2 ottobre 2023 per giusta causa, nulla avendo percepito per le retribuzioni del mese di luglio 2023, di agosto 2023 e di settembre 2023 e per il superminimo di tali mensilità;
3) di aver proposto separato ricorso monitorio per il pagamento del complessivo importo di Euro
4.344,34=, pari alla cifra lorda portata complessivamente dalle due buste paga concernenti il mese di luglio 2023 ed il mese di agosto 2023;
4) di vantare, tuttora, un credito nei confronti della propria datrice di lavoro pari alla somma lorda di Euro 4.429,14= per retribuzione del mese di settembre 2023 (Euro 1.706,97=), per superminimo individuale del mese di luglio 2023 (Euro 549,81=), del mese di agosto 2023
(Euro 549,81=) e del mese di settembre 2023 (Euro 549,81=), per rateo trimestrale del TFR
(Euro 543,29=), per rateo mensile di settembre 2023 della tredicesima mensilità (Euro
188,06=) e per ferie non godute (Euro 341,39=), oltre Euro 752,26= per indennità sostitutiva del preavviso, per un importo totale di Euro 5.181,40=.
In diritto, sempre il ricorrente faceva riferimento al disposto dell'art. 36 Cost. ed alle previsioni del contratto individuale sottoscritto, contestava l'asserita assenza ingiustificata addebitatagli
2 dalla datrice, in quanto la relativa contestazione risultava “successiva alla comunicazione delle dimissioni” e, dunque, avvenuta “a rapporto di lavoro” già risolto, e deduceva, altresì, sulla sussistenza di una “giusta causa di dimissioni“.
Rassegnava , pertanto , le conclusioni in epigrafe richiamate.
La società convenuta non si costituiva in giudizio.
Interrogato liberamente il ricorrente, fornite precisazioni da parte esponente sui titoli e sull'ammontare del residuo credito vantato, all'udienza del 13 dicembre 2024 il Giudice, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto .
Le domande proposte vanno accolte alla stregua della documentazione prodotta da parte ricorrente, avuto specifico riguardo alla copia del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto in data 3 luglio 2023 dalle parti (doc. n.1), alla copia delle buste paga emesse dalla società datrice convenuta ed intestate al lavoratore ricorrente in relazione ai mesi di luglio 2023 ed agosto 2023 (docc. n. 2 e 3), alla copia del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da nei confronti della (doc. n. 4), alla copia del Parte_1 Controparte_1
“modulo recesso rapporto di lavoro” recante l'indicazione della cessazione del medesimo per dimissioni del dipendente motivate da giusta causa, con decorrenza 3 ottobre 2023 (doc. n. 5), ed alla copia del CCNL applicato - CCNL piccola media industria metalmeccanica, orafa e installazione di impianti - (doc. n. 8).
Inoltre, è da evidenziare che in prima udienza, in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha confermato le circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La società convenuta non si è, poi, costituita in causa e, quindi, non è stata svolta alcuna eccezione e/o difesa in relazione a quanto prospettato da parte esponente in ricorso.
3 Di conseguenza, alla luce di quanto sopra argomentato, viste le conclusioni da ultimo rassegnate da parte ricorrente (vedi verbali sopra indicati), e così superata ogni altra questione posta in causa,
in mancanza di prova, da parte della datrice - convenuta, dell'adempimento della propria obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto al lavoratore - ricorrente a titolo sia della retribuzione del mese di settembre 2023 , per l'importo risultante dal contratto - Euro 1.796,07=
-, sia del superminimo individuale - Euro 549,81=, quale cifra indicata sempre nel contratto -, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sia del rateo trimestrale di TFR maturato - Euro 543,29=,
per come esposto in ricorso, senza rilievi -, in relazione alla attività lavorativa prestata dal lavoratore - ricorrente stesso nel periodo in considerazione, e tenuto conto della documentazione prodotta e di ogni conteggio riportato ancora in ricorso, come detto rimasto senza rilievi, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, va, ora, condannata a pagare in CP_1
favore di la somma di Euro 3.988,79=, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi legali dalla data di maturazione di ogni diritto al saldo, per i titoli, di cui al ricorso.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo ricorso depositato in Controparte_1
data 19 dicembre 2023, così provvede:
1) condanna la società convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 3.988,79=,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ogni diritto al saldo, per i titoli, di cui al ricorso;
2) condanna la società convenuta a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00=, oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato;
4 3) fissa termine di giorni sessanta (60), e art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così' deciso in Varese lì 13 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 849 / 2023 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Romolo De Matteo, Via Genova Parte_1
n.11, Busto Arsizio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
, con sede in Gazzada Schianno (VA), Via Battisti n. 38, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somma.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e da verbali d'udienza del 4 ottobre 2024 e del 13 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 19 dicembre 2023 esponeva, in fatto: Parte_1
1) di essere stato assunto in data 3 luglio 2023 alle dipendenze della , con sede Controparte_1
in Gazzada Schianno, Via Battisti n.38, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di “montatore meccanico e manutentore di impianti elettronici”
e con retribuzione lorda pari ad Euro 1.796,07=, oltre un superminimo pari ad Euro 549,81=;
2) di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 2 ottobre 2023 per giusta causa, nulla avendo percepito per le retribuzioni del mese di luglio 2023, di agosto 2023 e di settembre 2023 e per il superminimo di tali mensilità;
3) di aver proposto separato ricorso monitorio per il pagamento del complessivo importo di Euro
4.344,34=, pari alla cifra lorda portata complessivamente dalle due buste paga concernenti il mese di luglio 2023 ed il mese di agosto 2023;
4) di vantare, tuttora, un credito nei confronti della propria datrice di lavoro pari alla somma lorda di Euro 4.429,14= per retribuzione del mese di settembre 2023 (Euro 1.706,97=), per superminimo individuale del mese di luglio 2023 (Euro 549,81=), del mese di agosto 2023
(Euro 549,81=) e del mese di settembre 2023 (Euro 549,81=), per rateo trimestrale del TFR
(Euro 543,29=), per rateo mensile di settembre 2023 della tredicesima mensilità (Euro
188,06=) e per ferie non godute (Euro 341,39=), oltre Euro 752,26= per indennità sostitutiva del preavviso, per un importo totale di Euro 5.181,40=.
In diritto, sempre il ricorrente faceva riferimento al disposto dell'art. 36 Cost. ed alle previsioni del contratto individuale sottoscritto, contestava l'asserita assenza ingiustificata addebitatagli
2 dalla datrice, in quanto la relativa contestazione risultava “successiva alla comunicazione delle dimissioni” e, dunque, avvenuta “a rapporto di lavoro” già risolto, e deduceva, altresì, sulla sussistenza di una “giusta causa di dimissioni“.
Rassegnava , pertanto , le conclusioni in epigrafe richiamate.
La società convenuta non si costituiva in giudizio.
Interrogato liberamente il ricorrente, fornite precisazioni da parte esponente sui titoli e sull'ammontare del residuo credito vantato, all'udienza del 13 dicembre 2024 il Giudice, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto .
Le domande proposte vanno accolte alla stregua della documentazione prodotta da parte ricorrente, avuto specifico riguardo alla copia del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto in data 3 luglio 2023 dalle parti (doc. n.1), alla copia delle buste paga emesse dalla società datrice convenuta ed intestate al lavoratore ricorrente in relazione ai mesi di luglio 2023 ed agosto 2023 (docc. n. 2 e 3), alla copia del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da nei confronti della (doc. n. 4), alla copia del Parte_1 Controparte_1
“modulo recesso rapporto di lavoro” recante l'indicazione della cessazione del medesimo per dimissioni del dipendente motivate da giusta causa, con decorrenza 3 ottobre 2023 (doc. n. 5), ed alla copia del CCNL applicato - CCNL piccola media industria metalmeccanica, orafa e installazione di impianti - (doc. n. 8).
Inoltre, è da evidenziare che in prima udienza, in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha confermato le circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La società convenuta non si è, poi, costituita in causa e, quindi, non è stata svolta alcuna eccezione e/o difesa in relazione a quanto prospettato da parte esponente in ricorso.
3 Di conseguenza, alla luce di quanto sopra argomentato, viste le conclusioni da ultimo rassegnate da parte ricorrente (vedi verbali sopra indicati), e così superata ogni altra questione posta in causa,
in mancanza di prova, da parte della datrice - convenuta, dell'adempimento della propria obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto al lavoratore - ricorrente a titolo sia della retribuzione del mese di settembre 2023 , per l'importo risultante dal contratto - Euro 1.796,07=
-, sia del superminimo individuale - Euro 549,81=, quale cifra indicata sempre nel contratto -, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sia del rateo trimestrale di TFR maturato - Euro 543,29=,
per come esposto in ricorso, senza rilievi -, in relazione alla attività lavorativa prestata dal lavoratore - ricorrente stesso nel periodo in considerazione, e tenuto conto della documentazione prodotta e di ogni conteggio riportato ancora in ricorso, come detto rimasto senza rilievi, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, va, ora, condannata a pagare in CP_1
favore di la somma di Euro 3.988,79=, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi legali dalla data di maturazione di ogni diritto al saldo, per i titoli, di cui al ricorso.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo ricorso depositato in Controparte_1
data 19 dicembre 2023, così provvede:
1) condanna la società convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro 3.988,79=,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ogni diritto al saldo, per i titoli, di cui al ricorso;
2) condanna la società convenuta a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00=, oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato;
4 3) fissa termine di giorni sessanta (60), e art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così' deciso in Varese lì 13 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
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