Articolo 1 della Legge 8 febbraio 1934, n. 367
Versione
16 marzo 1934
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 febbraio 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De Francisci - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 16 marzo 1934
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