Articolo 4 della Legge 30 marzo 1965, n. 225
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 aprile 1965
Art. 4.
Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base dei criteri adottati dal Ministero dei lavori pubblici per la cessione in proprieta' degli alloggi di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 .
Entrata in vigore il 23 aprile 1965
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