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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 171/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di PA, Sezione Lavoro, n. 68/2024 R.S., emessa e pubblicata in data 5 febbraio 2024, notificata in data 21 febbraio 2024; avente ad oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 25/09/2025; promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Boni e Corrado Tarasconi, con elezione di domicilio presso lo studio del primo dei suddetti procuratori sito in PA (PR); appellante;
contro (c.f. Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi ed Oreste Manzi, con domicilio eletto in Bologna (BO) presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1 medesimo;
pag. 1 di 22 appellata;
, , già _2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Davide Sportelli e Stefano Lava ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in NO, via Tommaso Grossi n. 2; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente descritti nella gravata sentenza, ove al riguardo si ha modo di leggere: << (…) 1.1. Con ricorso depositato in data 4.08.2021, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 CP_1 [...]
, esponendo: a) di aver appreso, a metà di febbraio del 2021, di CP_4 un'erronea iscrizione del medesimo a forme di previdenza obbligatoria ante 1° gennaio 1996, del presunto svolgimento di una singola giornata lavorativa agricola riferita all'annualità 1994, ovvero, nel momento in cui il ricorrente aveva solo 15 o 16 anni d'età (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che tale presunta giornata lavorativa, in realtà mai svolta dall'odierno ricorrente, precede, temporalmente, di almeno 3 anni, l'ingresso del ricorrente nel mondo del lavoro, avvenuto soltanto nel 1997; c) che tale iscrizione è stata portata all'attenzione del ricorrente dall'allora società datrice di lavoro - - nell'ambito della quale Controparte_4 il lavoratore ricopriva una posizione apicale;
d) che, in particolare, tale società gli ha trasmesso, per conoscenza, la richiesta di contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995 relativamente all'anno 2015, inoltratale in prima istanza da (doc. 2 fasc. parte ricorrente); e) che tale CP_1 richiesta, formulata dall' alla stregua della propria direttiva Controparte_5
n. 5062/2020 - avente ad oggetto i “controlli sulla corretta esposizione in Uniemens dell'imponibile eccedente il massimale” (doc. 3 fasc. parte ricorrente)
-, trova appunto fondamento nella predetta giornata di lavoro agricolo svolta nel pag. 2 di 22 1994; f) che, invero, la richiesta dell' è volta ad ottenere il recupero di
CP_1 contributi previdenziali derivanti dalla ritenuta erronea applicazione del massimale contributivo ex art. 2 L. 8 agosto 1995 n. 335, il quale costituisce il limite di valore oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi IVS e che risulta applicabile unicamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero a coloro che, pur disponendo della predetta anzianità, abbiano optato volontariamente per il regime contributivo;
f) di aver correttamente dichiarato all'allora azienda datrice, all'inizio del proprio rapporto professionale, che, a tale data, non risultava alcun accredito contributivo a suo favore a forme di previdenza obbligatorie relativamente a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) di non avere, dunque, mai potuto esercitare l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23 del L. n. 335/1995, proprio per tali ragioni;
h) di aver contestato tale erronea annotazione nonché l'indebita richiesta patrimoniale, sia nei riguardi dell' di PA, responsabile
CP_1 dell'iscrizione, sia nei confronti della sede di NO, (doc. 5 fasc. parte
CP_1 ricorrente); i) che, con comunicazione PEC del 19.02.2021, l di PA ha
CP_1 riscontrato tale istanza dichiarando di avere trasmesso la domanda, per ritenuta competenza, all di NO EN (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che
CP_1
l' di NO EN, con successiva comunicazione del 22.02.2021, ha CP_1 rigettato la richiesta sull'errato abbrivio motivazionale secondo cui “le giornate lavorative prestate in ambito agricolo pubblicate sugli elenchi annuali” avrebbero
“valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali e quindi per l'erogazione delle prestazioni e pensioni”, del pari comunicando le modalità di impugnazione del provvedimento (doc. 7 fasc. parte ricorrente); m) che la
[...]
, con comunicazione PEC del 3.03.2021, ha anticipato all'odierno CP_4 ricorrente la volontà di agire in regresso/rivalsa nei confronti del lavoratore per il recupero delle sanzioni esposte dall e della quota di contributi a carico CP_1 dello stesso (doc. 8 fasc. parte ricorrente); n) di aver presentato, in data 12.03.2021, un primo ricorso amministrativo al Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (n. 2005893), al fine di contestare le pretese differenze contributive e relative sanzioni avanzate nei confronti della
[...]
(doc. 9 fasc. parte ricorrente); o) che, con comunicazione del CP_4
pag. 3 di 22 15.03.2021, l' ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di interesse del CP_1 lavoratore, evidenziando come competesse unicamente a , CP_4 CP_6 quale unica obbligata diretta, la facoltà di opporsi alla richiesta di versamento di contributi previdenziali (doc. 10 fasc. parte ricorrente); p) che, sempre con il medesimo provvedimento di rigetto, ha precisato che “per quanto attiene, CP_1 invece, alla contribuzione agricola, è necessario inoltrare uno specifico e dedicato ricorso alla CISOA” da indirizzarsi alla sede territorialmente competente;
CP_1
q) che, nel contempo, anche la ha presentato autonomo ricorso Controparte_4 amministrativo avverso la richiesta di versamento di contributi previdenziali (doc. 12 fasc. parte ricorrente); r) di aver, quindi, presentato, in data 11.03.2021, autonomo ricorso amministrativo alla commissione provinciale CISOA, sede distrettuale di PA, contestando il diniego, opposto dall di PA e CP_1 dall' di NO EN, rispetto alla richiesta di correzione CP_1 dell'intervenuta erronea iscrizione (doc. 13 fasc. parte ricorrente); s) che, con comunicazione del 17.04.2021, il ricorrente ha ricevuto comunicazione di ritenuta inammissibilità del ricorso per ritenuta intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1 D.L. 7 del 1970 (doc. 14 fasc. parte ricorrente); t) che tale provvedimento, in particolare, reca la seguente motivazione: “Il ricorso in questione è da considerare inammissibile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento delle CP_1 procedure in materia di ricorsi amministrativi, in quanto è stato presentato oltre il termine di decadenza dell'azione giudiziaria. Nella fattispecie in questione, infatti, l'iscrizione negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 1949/1940, costituisce oggetto di provvedimento espresso collettivo e comunicato agli interessati mediante notifica eseguita tramite l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza. La notifica personale non è ritenuta necessaria in relazione ai provvedimenti di iscrizione, bastando pertanto, ai fini della decorrenza dei termini di decadenza, la pubblicazione dell'elenco, quale comunicazione collettiva e impersonale ma sufficientemente efficace. Il ricorrente è incorso, pertanto, nella decadenza ex art. 22 comma 1 D.L. 7 del 1970, che impone al lavoratore di proporre l'azione giudiziaria entro 120 giorni dalla presa di conoscenza del provvedimento di iscrizione negli elenchi”; u) di avere, dunque, presentato, in data 17.05.2021, ricorso amministrativo di secondo grado alla Commissione CAU (doc. 15 fasc. pag. 4 di 22 parte ricorrente); v) che a tale provvedimento è, tuttavia, seguito provvedimento confermativo del rigetto reso in primo grado del 29.05.2021 (doc. 16 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente – premettendo che, anche nei giudizi di accertamento negativo, l'onere della prova è a carico del creditore, e, dunque, nel caso di specie, dell'Istituto Previdenziale, al quale spetta di provare l'effettivo svolgimento del dedotto rapporto di lavoro – ha evidenziato: a) che la prestazione lavorativa asseritamente prestata dal lavoratore, riferendosi ad un'unica giornata di lavoro, peraltro in difetto di retribuzione, non è sufficiente ad integrare un'ipotesi di anzianità contributiva a carico del ricorrente, in quanto non soddisfa il numero minimo di giornate annue necessario alla costituzione di un valido rapporto assicurativo con l;
b) che, comunque, non Controparte_5 ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l'azione di regresso/rivalsa che la ha preannunciato al ricorrente di promuovere in caso Controparte_4 soccombenza, non sussistendo, in capo al lavoratore, alcuna profilo di colpa. Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito richiamate le argomentazioni e le eccezioni tutte svolte in narrativa al presente atto ed ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, previo ogni più opportuno accertamento anche in via incidentale del caso e di legge accertare e dichiarare come nulla sia dovuto dal signor a Parte_2 Controparte_4
- a qualsiasi titolo ed in particolare a titolo di regresso e/o risarcimento (anche a norma dell'art. 1227 c.c.) - con riguardo alla richieste di pagamento di differenze contributive da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, Legge 335/1995 avanzata da e relativa all'anno 2015 (pari ad Euro 56.781,25=, di cui Euro CP_1
9.463,54= a titolo di sanzioni civili) nonché per qualsivoglia analoga richiesta eventualmente inoltranda dall'Ente per le successive annualità fino all'interruzione del rapporto di lavoro, avendo il lavoratore, alla luce di quanto argomentato alla parte assertiva del presente atto, agito comunque in piena buona fede e nell'assenza di percettibili profili di colpa nel rilasciare alla azienda la dichiarazione allegata sub. 4 e non sussistendo in ogni caso i presupposti per la valida costituzione di qualsivoglia rapporto previdenziale obbligatorio (che pure fermamente si contesta) ante 1° gennaio 1996. A tal riguardo si chiede altresì pag. 5 di 22 accertarsi e dichiararsi, se del caso anche in via incidentale, nei confronti di CP_1
Direzione Provinciale di PA, l'illegittima annotazione – dipendente da evidente errore materiale -. nell'estratto contributivo del ricorrente di giorni n. 1 di lavoro agricolo giornaliero nel periodo 1.01.1994 – 31.12.1994 (in favore di imprecisato datore di lavoro), quale conseguenza, tra l'altro, della mancata e/o errata pubblicazione del nominativo dello stesso (all'epoca minorenne) nelle liste annuali di cui all'art. 12 R.D. 1949/1940, con ogni conseguente condanna dell'Ente alla rettifica delle risultanze;
in ogni caso accertarsi e dichiararsi, in capo al signor , l'originaria insussistenza di qualsivoglia Parte_1 anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996 nell'accezione di cui all'art. 2, comma 18, L. 335/1995, per non avere lo stesso prima di tale data mai svolto attività lavorativa onerosa alle dipendenze di chicchessia, e/ o per non avere prima di tale data ricevuto accrediti previdenziali e retributivi da parte di chicchessia e/o per non essere comunque astrattamente sufficiente la, in radice contestata, giornata di lavoro agricolo erroneamente annotata nel 1994 dall'allora ad CP_7 integrare il numero minimo di giornate annue necessarie, ratione materiae, alla valida costituzione del rapporto assicurativo con l Controparte_8 conseguentemente accertarsi il diritto del signor a fruire Parte_2 del regime previdenziale pienamente contributivo a far data dall'anno 1997 (data di prima valida iscrizione a sistema previdenziale obbligatorio). Con vittoria di spese in caso di opposizione.” 1.2. Con memoria difensiva depositata in data 09.11.2021, si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva in ordine ad ogni domanda afferente i rapporti tra il ricorrente e Controparte_9 nonché per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1 del D.L. n. 7/1970, e, nel merito, l'integrale reiezione delle pretese attoree in quanto infondate.
1.3. Con memoria difensiva del 12.11.2021, si è costituita in giudizio anche la
, resistendo al ricorso e chiedendone l'integrale reiezione. Controparte_4
1.4. La causa è stata istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti. […] >>. All'udienza del 30.01.2024, il Tribunale di PA ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha pag. 6 di 22 deciso la causa con la sentenza n. 68/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Dichiara l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti dell per difetto di CP_1 legittimazione attiva. 2) Dichiara l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti di
[...]
per difetto di interesse ad agire. (…)”. CP_4
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, da un lato, quanto alle domande proposte dall'allora ricorrente nei confronti dell' ha CP_1 ritenuto il suo difetto di legittimazione attiva sull'assorbente rilievo “che l'obbligo contributivo grava soltanto su ”; dall'altro lato, ha CP_9 CP_10 respinto le domande proposte nei confronti di per Controparte_4 asserito difetto d'interesse ad agire risultando, a suo avviso, nel caso di specie
“d'immediata evidenza, l'eccessiva anticipazione della tutela giurisdizionale invocata”. Con ricorso del 19 marzo 2024, il sig. ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, censurandola unicamente nella parte in cui ha disatteso le sue domande nei confronti dell' , di cui ha chiesto l'accoglimento CP_1
a questa Corte. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante, in via preliminare, ha censurato il ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale di PA in relazione al suo ritenuto difetto di legittimazione attiva, argomentando altresì circa il suo interesse ad agire nei confronti dell e, poi, nel merito ha reiterato tutte CP_1 le istanze, difese ed eccezioni già svolte nel giudizio a quo. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'avverso gravame per asserita “inesistenza di cause scindibili ex art. 332 c.p.c.” e ha riproposto, quanto al resto, tutte le eccezioni, difese ed istanze svolte vittoriosamente in prime cure, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal sig. (con conseguente integrale conferma della Parte_1 sentenza impugnata) e, comunque, di tutte le domande da lui proposte, il tutto con vittoria delle spese del grado. All'udienza del 07/11/2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ai sensi dell'art. 331 c.p.c., versandosi in Controparte_4 ipotesi di litisconsorzio necessario di tipo processuale.
pag. 7 di 22 , quale incorporante di _2 Controparte_3 CP_4
ritualmente costituitasi in giudizio, ha argomentato a sostegno delle
[...] ragioni dell'appellante, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta così giudicare: - aderendo la scrivente alle conclusioni formula dall'appellante, disporsi la riforma parziale della sentenza n. 68/2024 del Tribunale di PA - Sezione Lavoro, pubblicata il 5 febbraio 2024 a definizione del giudizio portante R.G. n. 538/2021, nella parte in cui ha rilevato il difetto di legittimazione attiva del sig. e, per l'effetto, accertare e Parte_2 dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 in capo al sig. . Parte_2 in subordine: - in caso di accertamento incidentale che gli importi richiesti dall' con riferimento alla posizione contributiva del sig. Controparte_8 [...] Contr
sono effettivamente dovuti, condannare l'appellante a rimborsare a gli Pt_2 importi da versare all ”. Controparte_8
Ricostituitosi il contradditorio, la causa è stata istruita in base ai documenti già prodotti dalle parti in primo grado. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che a seguito della rituale evocazione in giudizio di _2 _3
, ogni eventuale difetto di integrità del contradditorio deve ritenersi sanato,
[...] con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello spiegata dall' che, pertanto, va rigettata. CP_1
Sempre, in via preliminare, va rilevato il passaggio in giudicato della sentenza gravata quanto ai rapporti fra il sig. e , , Parte_2 _2 Controparte_3 non essendo stata tale pronuncia impugnata in parte qua, con conseguente inammissibilità della domanda subordinata svolta in questa sede dall'istituto di credito, pena l'elusione del c.d. giudicato interno. Tale domanda, peraltro, già in prime cure non era stata proposta in via autonoma come domanda riconvenzionale ma come domanda subordinata alla principale richiesta di rigetto di ogni domanda svolta da nei suoi confronti. Parte_2
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che, in parziale accoglimento dell'appello in esame, la sentenza gravata vada riformata nella parte pag. 8 di 22 in cui ha respinto le domande proposte dall'allora ricorrente nei confronti dell' per ritenuto difetto di “legittimazione attiva”. CP_1
La sentenza qui gravata, a fondamento di tale valutazione, ha richiamato l'arresto di Cass. Civ. n° 2951/2016 il quale, in parte motiva, diffusamente precisa: <<(…) Deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Il passaggio che non convince è quello per cui, attenendo al merito della decisione, la questione rientra nel potere dispositivo delle parti e (è questo il punto più critico) nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
25. Il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto.
26. È opportuno ripercorrere i passaggi e gli snodi fondamentali della riflessione che sta al fondo della questione.
27. L'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio.
28. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto.
29. Il nostro ordinamento riconosce, e pone a fondamento del suo essere, il diritto all'azione nel codice civile e nella Costituzione. L'art. 2907, intitolato "Attività giurisdizionale", che, all'interno del libro VI, dedicato alla "Tutela dei diritti", apre il Titolo "Della tutela giurisdizionale dei diritti", afferma: "Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte". L'art. 24 Cost., dichiara: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".
30. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto pag. 9 di 22 altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
31. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
32. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
33. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. (…) >>. Ora, già solo considerando il citato arresto della Suprema Corte sulla definizione, ex art 81 c.p.c., dell'istituto della legittimazione ad agire, la sentenza di primo grado non coglie nel segno quando esclude “la legittimazione ad agire in relazione alla domanda avente ad oggetto l'accertamento relativo all'infondatezza della richiesta contributiva da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995 avanzata da considerato che l'obbligo contributivo grava soltanto su CP_1
”. Controparte_11
pag. 10 di 22 Infatti, il regime contributivo disciplinato dall'art 2, comma 18, L. 335/1995, nel rapporto trilatero che caratterizza il vincolo previdenziale, non è affatto questione che riguardi il solo datore di lavoro in riferimento alla sua obbligazione contributiva. Indicazione di segno esattamente contrario a quanto ritenuto dalla sentenza qui gravata, viene proprio dalla disposizione normativa in parola. L'art. 2, comma 18, della L. 335/1995 dispone, infatti, che: “Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.” Pertanto, il regime contributivo definito dall'art. 2, comma 18, L. 335/1995 è regime che può anche essere oggetto d'opzione da parte del dipendente, quindi, la scelta è un diritto, allorché non ricorrano, ex lege, le condizioni per l'applicazione del massimale ex art. 2, comma 18. La formulazione della norma, quindi, definisce e acclara la legittimazione ad agire del dipendente rispetto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni di legge per il regime contributivo con il limite di massimale, riservando detto accertamento anche la salvaguardia dell'eventuale diritto d'opzione, qualora non ricorrano le condizioni ex lege. Legittimazione tanto più evidente, quando si hanno concrete ragioni d'incertezza, com'è nel caso in esame, poiché, come emerso nell'ambito dello svolgimento del giudizio, solo il dato in contestazione, una giornata come lavoratore agricolo,
pag. 11 di 22 sarebbe la contribuzione accredita all'allora ricorrente al 31.12.1995 e che risulterebbe di pregiudizio all'applicazione della norma. E ciò consente di censurare la sentenza di primo grado anche (ed a maggior ragione) nella parte con la quale ritiene privo di legittimazione ad agire l'odierno appellante rispetto “alla domanda relativa all'accertamento relativo (…), trattandosi, all'evidenza, di domanda prodromica all'accertamento negativo del debito contributivo”, Infatti, è proprio questo il dato che escluderebbe il signor
[...]
dall'ambito d'applicazione dell'art. 2, comma 18, L. 335/1995, dove per Pt_2 contro, l'appellante è legittimato ad agire al fine di far accertare la situazione contributiva ante 1996 e la sussistenza del requisito legale per l'applicazione della disciplina sulla contribuzione che, a suo dire, gli sarebbe propria. Anche perché, nella prospettazione dell'odierno appellante, “facendo legittimo affidamento su una condizione contributiva per come a lui nota ed effettiva”, l'allora ricorrente, all'atto della sua assunzione presso Controparte_4
ha dichiarato al datore di lavoro di rientrare nell'ambito d'applicazione
[...] dell'art 2, comma 18 L 335/1995, con le conseguenti ripercussioni da lui evidenziate già in primo grado, a seguito delle iniziative poi intraprese da CP_1
e culminate del poi nella recente notifica all'ex datrice di lavoro di una richiesta per oltre Euro 500.000,00, per il periodo luglio 2015 – dicembre 2019 (mancando a tutt'oggi all'appello il periodo 2020 e 2021, fino all'elezione volontaria del sistema contributivo puro): tali ulteriori sviluppi della vicenda danno altresì la misura (anche) dell'interesse “mediato” (oltre che diretto) in capo all'allora ricorrente all'accertamento, ab origine, della propria posizione contributiva (e del conseguente regime legale applicabile). E a ben vedere, l'odierno appellante ha, oltre alla legittimazione attiva ad agire nei confronti dell' per fare accertare la sua “corretta” posizione contributiva, un CP_1 vero e proprio interesse, ex art 100 c.p.c., a far accertare l'asserita illegittimità dell'annotazione di una giornata come lavoratore agricolo e, più in generale, la mancata costituzione di un valido rapporto contributivo obbligatorio ante 1996. Ciò, oltre per quanto già detto, lo si può affermare anche sulla scorta degli arresti della Cassazione intervenuti in materia. In proposito, si può citare Cass n. 9125/2002 che s'è espressa nei seguenti termini: “Come è noto la giurisprudenza della Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre 1965 n. pag. 12 di 22 2392) il lavoratore titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela. Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici”. Sentenza alla quale fa il paio Cass n. 17223/2002 secondo cui: “Deve essere anzitutto rilevato che già la richiesta di accertamento del diritto alla tutela assicurativa (in ciò sostanziandosi l'accertamento della c.d. posizione assicurativa) per un determinato periodo risponde ad un interesse attuale del richiedente, come tale tutelato anche in sede giurisdizionale dall'ordinamento, indipendentemente dalla maturazione di specifici diritti a particolari prestazioni assicurative, in quanto in base a tale ricognizione del rapporto il soggetto è in condizione di valutare la possibilità di richiedere, in via di esempio, la ricongiunzione di periodi assicurativi o il proseguimento volontario della contribuzione o il collocamento in pensione (cfr. Cass. 30 gennaio 1985, n. 636; 6 marzo 1971, n. 600).” Più di recente Cass. N. 30470 /2019 ha ribadito che “sulla scorta di quanto già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9125 del 21/06/2002) la quale ha affermato che "nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54 (nonché delle disposizioni dettate dalla L. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso”; si ritiene che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento". pag. 13 di 22 In linea con la giurisprudenza di legittimità è anche la giurisprudenza di merito. Con riferimento al presupposto previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio per l'accertamento dei contributi inerenti alla propria posizione previdenziale, anche indipendentemente dal pensionamento. Infatti, l'interesse ad agire non è collegato al diritto alla prestazione pensionistica ma discende dal diritto a rimuovere lo stato di obiettiva incertezza sulla consistenza della propria posizione contributiva ingenerato dalla contestazione dell'ente previdenziale circa la computabilità dei contributi medesimi, ex art. 54 l. n. 88 del 1989, e quindi prescinde dall'utilità dei predetti contributi in rapporto alla prestazione pensionistica futura (Così Cort App. Bari n. 912 /2023. Nello stesso segno anche Trib. Cassino 10.01.2022) Per i motivi sopra illustrati, la sentenza del Tribunale di PA qui gravata è passibile e meritevole di riforma sul punto, con conseguente statuizione non solo della legittimazione ad agire dell'odierno appellante, ma anche del suo interesse ad agire rispetto al merito della questione controversa nei confronti dell' . CP_1
Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione di intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/70 conv. in L. n. 83/70, sollevata preliminarmente dall nel giudizio a quo e qui riproposta. La norma in CP_1 questione prevede che: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, non merita accoglimento per i motivi appresso indicati. Al riguardo va osservato che l'allora ricorrente ha provveduto in terminis all'inoltro della presente azione giudiziaria, avendo proceduto nel pieno rispetto dello spatium di 120 giorni dalla definizione in via amministrativa dei ricorsi di primo e secondo grado, avvenuta rispettivamente con comunicazioni del 17 aprile 2021 (Primo Grado) e del 29 maggio 2021 (Secondo Grado): del resto i suindicati ricorsi sono stati introdotti dal signor non appena, appresa la intervenuta Parte_2 iscrizione contributiva per cui è causa, ebbe a ricevere il formale rifiuto da parte di a provvedere a coerente rettifica. CP_1
pag. 14 di 22 Del resto, si ritiene che non possa trovare in alcun modo applicazione, nel caso in esame, l'art. 12 R.D. 1949/1940, richiamato dall a sostegno della propria CP_1 eccezione, in forza del quale l'iscrizione negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli costituisce oggetto di provvedimento espresso collettivo, comunicato agli “interessati” mediante notifica eseguita tramite l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza, con la conseguenza che dalla data di pubblicazione decorrerebbero i termini decadenziali per esperire i ricorsi amministrativi e, quindi, l'introduzione del giudizio di merito. Al riguardo, basti dire che l' (in ciò onerato tra l'altro per il principio di CP_1 vicinanza della prova e tenuto conto delle tempestiva contestazione avanzata sul punto dall'allora ricorrente) ha financo omesso di dare evidenza della intervenuta, ritenuta, notificazione mediante affissione - con riguardo all'annualità del 1994 - di elenco (contenente il nominativo dell'epoca minorenne, ) Parte_1 nell'albo pretorio del comune di residenza, con ogni conseguente ulteriore riflesso sulla pretestuosità dell'eccezione in esame. Se è vero, infatti, che la notificazione mediante affissione di cui all'art. 12 RD 1949/1940 ha da intendersi quale valida comunicazione dell'iscrizione nell'elenco dei “lavoratori agricoli” del relativo anno, nel caso di specie tale imprescindibile formalità è rimasta del tutto indimostrata. In ragione di quanto sopra esposto, l'esaminata eccezione di decadenza dall'azione va respinta. Sgomberato il campo dalle varie questioni preliminari di cui sopra, è possibile affrontare il merito della vertenza. Al riguardo, ritiene la Corte che le pretese azionate in giudizio dal sig.
[...]
nei confronti dell' non meritino accoglimento. Parte_1 CP_1
Al riguardo, va, innanzitutto, osservato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che una certificazione rilasciata dall' “fa piena prova, CP_1 fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente previdenziale nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, e che, tuttavia, il suo valore certificativo non si estende alla verità della situazione sostanziale”.
pag. 15 di 22 Ciò posto, si osserva che agli atti ufficiali dell'Istituto, odierno appellato, risulta che l'allora ricorrente abbia svolto una giornata di lavoro subordinato in data 25/07/1994, come attestato dalla regolare denuncia del datore di lavoro. Invero, come evincesi dalla comunicazione di assunzione inviata al EN per l'Impiego di PA (cfr. doc. 2 fasc. di primo grado ), l'azienda agricola CP_1
e TA VA , con sede legale a CP_12 CP_13 P.IVA_2
PA Frazione Fraore in Via Begherella 87, in qualità di datore di lavoro agricolo, ha comunicato, in pari data, l'assunzione del sig. a Parte_1 decorrere dal 25/07/1994 con la qualifica di bracciante agricolo (OTD). Successivamente il datore di lavoro ha inviato il modello DMAgr attestante le giornate di lavoro prestate dai propri dipendenti, tra i quali l'odierno appellante. La datrice di lavoro ha altresì regolarmente e correttamente provveduto al versamento della contribuzione anche per la giornata lavorativa prestata da
[...]
. A riprova di queste circostanze si richiamano i docc. da 3 a 7 fasc. di Pt_2 primo grado . CP_1
Per quanto afferisce ai lamentati limiti di età, si rammenta che l'art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall'art. 5 del D. Lgs n. 345/1999, come stabilito dall'art 37 della Costituzione, disciplina il limite minimo di età per il lavoro salariato: "l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti". Vige quindi il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. Sulla scorta di tale principio la Legge Finanziaria 2007 (296/2006), ha statuito che l'innalzamento dell'obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale "conseguenza" l'aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro. Nella odierna fattispecie, che si ubica nel lontano 1994, legibus sit stantibus, il sig.
, alla data di assunzione (25/07/1994), essendo nato il [...], aveva Parte_2 già compiuto i 15 anni previsti dalla legge allora in vigore per lo svolgimento del lavoro salariato. Ne discende la piena legittimità del rapporto, correttamente denunciato dai datori di lavoro i quali hanno altresì provveduto alla regolare denuncia contributiva ed al versamento della dovuta contribuzione. pag. 16 di 22 Quanto, poi, alle asserite incongruenze denunciate dall'odierno appellante rispetto alla documentazione probatoria prodotta in atti dall' , si rammenta che in CP_1 agricoltura l'assunzione di operai a tempo determinato OTD (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna o avventizi) per l'esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario o per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto di lavoro, appare tanto connaturata ed immanente alle peculiarità del settore che tale contratto viene utilizzato quale forma più comune di assunzione ed all'uopo gode di una disciplina peculiare ed agevolata. La citata normativa di favore comparta, ex pluribus:
1. la mancanza dell'obbligo di indicare per iscritto le ragioni dell'apposizione di un termine al contratto.
2. l'assenza di limitazioni alla proroga del contratto a termine e degli intervalli in caso di successione di contratti. Onde chiarire, inoltre, la peculiarità dell'estratto contributivo prodotto in atti dall' , si precisa che gli estratti contributivi per i lavoratori agricoli a tempo CP_1 determinato, quali l'allora ricorrente, riportano solo gli elementi necessari per la liquidazione delle prestazioni e non le retribuzioni percepite, atteso che tali prestazioni, così come la contribuzione dovuta da versare da parte del datore di lavoro, sono calcolate sulla base delle giornate di lavoro svolte e delle retribuzioni giornaliere determinate annualmente dal Ministero del Lavoro distinte per provincia di svolgimento dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro, trimestralmente, mediante i modelli DMagr, provvede a comunicare all le giornate di lavoro prestate dai vari dipendenti con la sola CP_1 indicazione, per gli operai OTD, del mese in cui sono state svolte le prestazioni lavorative. Sulla base di dette comunicazioni l' provvede alla CP_1 quantificazione degli importi contributivi dovuti dal datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, secondo le scadenze di legge relative ai trimestri di competenza, provvede al versamento della contribuzione dovuta. In conclusione e sintesi, ad avviso di questa Corte, non vi è dubbio che l'odierno appellante possa vantare una giornata di lavoro alle dipendenze della citata azienda agricola e CP_12 CP_13
Del resto, le incongruenze documentali denunciate dall'odierno appellante, nei ristretti limiti in cui possano ritenersi sussistenti (in particolare, nel documento pag. 17 di 22 denominato “Dettagli attività lavorativa” - doc. 3 fascicolo - si fa CP_1 riferimento ad ipotetica giornata lavorata nello “ottavo mese” dell'anno, ossia ad agosto e nel documento denominato “comunicazione assunzione” - doc. 2 fascicolo si fa inequivocabilmente riferimento ad una tipologia di rapporto CP_1 instaurato, ossia “LAVORO A TEMPO INDETERMINATO”, contraddistinto da codice di rapporto “A.01.00”), non possono far dubitare del dato davvero rilevante ai fini della decisione e cioè che l'odierno appellante ha prestato una giornata di lavoro agricolo alle dipendenze della citata azienda agricola e CP_12 nell'estate del 1994. Tali incongruenze, peraltro, sono CP_13 presumibilmente dovute a meri errori materiali di registrazione telematica dei dati un tempo cartacei. Analogo discorso può essere fatto in relazione alla visura camerale prodotta dalla difesa dell'appellante sub. Doc. 7 in allegato alle note autorizzate del 10/07/2025. In merito a tale produzione documentale, parte appellante ha dedotto: “(…) si osserva come, da ricerca effettuata in Camera di Commercio sull'immaginifico datore di lavoro del non risulti esistente alcuna azienda agricola Parte_2
(financo cessata) che corrisponda alla < E CP_12 CP_13
(codice fiscale )>> per come riportata nella
[...] CodiceFiscale_2
“comunicazione di assunzione” prodotta in atti da (doc.
2.1 fascicolo CP_1
.Effettuando una visura camerale per partita IVA ed inserendo quella CP_1 indicata dagli uffici nella relazione “interna” di istruzione del caso e pure CP_1 allegata agli atti del presente giudizio (<<01529690347>>), risulta effettivamente un'azienda agricola dal nome differente CP_12 [...]
>> e dal codice fiscale (identificativo di del Parte_3 CP_12 pari differente < > rispetto a quelli riportati nella CodiceFiscale_3
“comunicazione di assunzione” e nei documenti tutti prodotti dall'Ente”. Ebbene, al dì là della palese tardività di tale produzione documentale (con sua conseguente inammissibilità), questa Corte ritiene che gli elementi testuali evidenziati dall'appellante siano sussumibili nel concetto di meri errori materiali, probabilmente legati alla registrazione telematica di dati un tempo cartacei, inidonei di per sé a scalfire il quadro probatorio sopra tratteggiato. A ciò aggiungasi che la versione dei fatti offerta dall in causa è la sola, da CP_1 un punto di vista logico, dotata di verosimiglianza e coerenza. Ed invero, solo pag. 18 di 22 ipotizzando la reale sussistenza del rapporto di lavoro de quo, è possibile spiegare come mai la predetta azienda agricola fosse in possesso dei dati personali dell'allora ricorrente, correttamente comunicati all' . Inoltre, non è dato CP_1 comprendere per quale motivo, l'azienda in questione avrebbe dovuto denunciare un rapporto lavorativo inesistente, per di più sostenendone anche il relativo onere contributivo. Sul punto, la pur articolata difesa dell'odierno appellante non ha offerto alcuna plausibile spiegazione. Né in senso contrario può assumere alcuna rilevanza la deposizione testimoniale resa dal sig. nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito promosso Parte_2 da , , già _2 Controparte_3 Controparte_4 presso il Tribunale di NO, visto il palese interesse nella vertenza dell'odierno appellante tale da minare di ogni credibilità le sue affermazioni, se non addirittura da configurare una sua incapacità a testimoniare (in tale sede non rilevata). Tutto ciò considerato si rammenta che prima della legge del 1995, che ha introdotto il sistema di calcolo pensionistico contributivo, l'ordinamento previdenziale non conosceva un limite massimo della retribuzione contributivamente imponibile, ad accezione di quanto previsto per i dirigenti di aziende industriali iscritti all'Inpdai ai sensi dell'articolo 1 della legge 44/1973 e abolito con effetto dal 1° gennaio 2003. In seguito, l'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995 ha disposto, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si fossero iscritti alle forme di previdenza ed assistenza pubbliche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996, nonché per coloro che avessero esercitato l'opzione per il sistema contributivo, un massimale annuo di base contributiva imponibile / pensionabile, annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come determinato dall'Istat, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Il massimale contributivo risulta, pertanto, applicabile in due ipotesi:
1) nei confronti dei lavoratori che avessero principiato il proprio rapporto assicurativo dopo il primo gennaio 1996;
2) nei confronti di coloro, già iscritti ad un Fondo Pensioni obbligatorio, che avessero esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. pag. 19 di 22 23 della legge 335/1995 per i periodi successivi all'applicazione del massimale stesso. Il calcolo del massimale deve essere operato su base annua e prescinde dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell'anno medesimo, sia in caso di successione di differenti contratti sia in caso di simultaneità di diversi rapporti. Inoltre, l'importo de quo involge tutta la contribuzione, ancorché versata in differenti fondi di previdenza obbligatoria. Il massimale trova applicazione alla generalità dei lavoratori iscritti presso le forme di previdenza pubblica obbligatorie (AGO, Gestioni Speciali dei Lavori autonomi, Gestione Separata, Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'AGO) con inclusione anche dell'Inpgi. Le altre forme di previdenza obbligatorie (quali quelle private come le Casse Professionali), avendo mantenuto l'autonomia prevista ex lege, prevedono un massimale variabile in ogni regolamento. Orbene, come dal medesimo riconosciuto e reiteratamente ribadito, il sig.
[...]
sino alla fine del 2021 non ha mai esercitato l'opzione per il sistema Parte_1 contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 e la documentazione posseduta dall'Istituto, non smentita dalle allegazioni dell'allora ricorrente, all'uopo sfornite di qualsivoglia prova, conferma che l'odierno appellante può vantare contribuzione anteriore al 1995, pertanto è escluso dall'applicazione del massimale contributivo per il periodo dedotto in giudizio. Né rileva in senso contrario la circostanza più volte ribadita dalla difesa dell'odierno appellante secondo cui “una singola giornata lavorativa nel settore agricolo non fa sorgere il diritto a prestazioni previdenziali perché, allo scopo, sono richieste più giornate lavorative” (in tal senso, Cass. S.U. 26 ottobre 2000, n. 1133 e Cass. 16 ottobre 2019, n. 26230 cit.). Nel caso di specie, infatti, non si controverte del diritto dell'odierno appellante “a prestazione previdenziali” ma del fatto che la singola giornata di lavoro agricolo da lui compiuta nel lontano 1994 integri il requisito dell'anzianità contributiva ante 1996 di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335/1995. A conforto di quest'ultima conclusione, appare opportuno richiamare la recentissima Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2025 , n. 22060, ove in parte motiva si ha modo di leggere: “ (…) La disposizione richiamata è inequivocabile nel prevedere che il massimale annuo sulla base contributiva e pensionabile si pag. 20 di 22 applichi ai lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo. La previsione non richiede che l'anzianità contributiva sia contraddistinta da una peculiare durata e sia utile a rivendicare determinate prestazioni, che neppure identifica. Come l'Istituto ha evidenziato nel controricorso (pagina 8), con argomenti che la memoria illustrativa della ricorrente non confuta, l'ambito soggettivo della norma si correla alla mancanza di anzianità contributiva, all'insussistenza di un rapporto di lavoro "sul quale è sorto un rapporto previdenziale/contributivo con accredito di qualsivoglia tipo e numero di contribuzione;
restando del tutto irrilevante quale sia l'effetto di tale tipo e numero di contribuzione sul versante della prestazione previdenziale pensionistica o non pensionistica richiesta dal lavoratore". Non è senza significato che il legislatore non abbia aggiunto ulteriori specificazioni, tanto più necessarie in un sistema improntato a ineludibili esigenze di certezza, e che si sia limitato ad attribuire rilievo ad una qualsivoglia anzianità contributiva. L'assetto delineato dal legislatore risponde all'obiettivo di individuare un discrimine temporale univoco per l'applicazione del nuovo regime, allo scopo di fugare a tale riguardo ogni incertezza e d'imporre parametri oggettivi, e non subordina a ulteriori requisiti l'operatività della regola così sancita. Nessuna verifica s'impone circa l'utilità della contribuzione e un siffatto requisito avrebbe richiesto una puntuale specificazione dei criteri che presiedono a tale riscontro. 4.5.- Una conferma si trae anche dalla disposizione d'interpretazione autentica, dettata dalla legge n. 208 del 2015, che esclude l'applicazione della regola del "massimale", quando, su domanda dei lavoratori assunti dopo 31 dicembre 1995, siano accreditati contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996. L'esclusione della regola del massimale, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, discende dall'accredito di contributi, a prescindere dall'ammontare degli stessi e dalla loro concreta idoneità a determinare l'accesso a una prestazione previdenziale. (…) >>.
pag. 21 di 22
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, le domande proposte dal sig. nei confronti dell vanno respinte. Parte_1 CP_1
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, della complessità e delle controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate (suscettibili di divergenti valutazioni) e delle difficoltà ricostruttive dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ritiene la Corte sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. , Parte_1 riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nella restanti statuizioni, rigetta nel merito le domande proposte dall'odierno appellante nei confronti dell' ; CP_1
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 171/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di PA, Sezione Lavoro, n. 68/2024 R.S., emessa e pubblicata in data 5 febbraio 2024, notificata in data 21 febbraio 2024; avente ad oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 25/09/2025; promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Boni e Corrado Tarasconi, con elezione di domicilio presso lo studio del primo dei suddetti procuratori sito in PA (PR); appellante;
contro (c.f. Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi ed Oreste Manzi, con domicilio eletto in Bologna (BO) presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1 medesimo;
pag. 1 di 22 appellata;
, , già _2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Davide Sportelli e Stefano Lava ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in NO, via Tommaso Grossi n. 2; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente descritti nella gravata sentenza, ove al riguardo si ha modo di leggere: << (…) 1.1. Con ricorso depositato in data 4.08.2021, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 CP_1 [...]
, esponendo: a) di aver appreso, a metà di febbraio del 2021, di CP_4 un'erronea iscrizione del medesimo a forme di previdenza obbligatoria ante 1° gennaio 1996, del presunto svolgimento di una singola giornata lavorativa agricola riferita all'annualità 1994, ovvero, nel momento in cui il ricorrente aveva solo 15 o 16 anni d'età (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che tale presunta giornata lavorativa, in realtà mai svolta dall'odierno ricorrente, precede, temporalmente, di almeno 3 anni, l'ingresso del ricorrente nel mondo del lavoro, avvenuto soltanto nel 1997; c) che tale iscrizione è stata portata all'attenzione del ricorrente dall'allora società datrice di lavoro - - nell'ambito della quale Controparte_4 il lavoratore ricopriva una posizione apicale;
d) che, in particolare, tale società gli ha trasmesso, per conoscenza, la richiesta di contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995 relativamente all'anno 2015, inoltratale in prima istanza da (doc. 2 fasc. parte ricorrente); e) che tale CP_1 richiesta, formulata dall' alla stregua della propria direttiva Controparte_5
n. 5062/2020 - avente ad oggetto i “controlli sulla corretta esposizione in Uniemens dell'imponibile eccedente il massimale” (doc. 3 fasc. parte ricorrente)
-, trova appunto fondamento nella predetta giornata di lavoro agricolo svolta nel pag. 2 di 22 1994; f) che, invero, la richiesta dell' è volta ad ottenere il recupero di
CP_1 contributi previdenziali derivanti dalla ritenuta erronea applicazione del massimale contributivo ex art. 2 L. 8 agosto 1995 n. 335, il quale costituisce il limite di valore oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi IVS e che risulta applicabile unicamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero a coloro che, pur disponendo della predetta anzianità, abbiano optato volontariamente per il regime contributivo;
f) di aver correttamente dichiarato all'allora azienda datrice, all'inizio del proprio rapporto professionale, che, a tale data, non risultava alcun accredito contributivo a suo favore a forme di previdenza obbligatorie relativamente a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) di non avere, dunque, mai potuto esercitare l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23 del L. n. 335/1995, proprio per tali ragioni;
h) di aver contestato tale erronea annotazione nonché l'indebita richiesta patrimoniale, sia nei riguardi dell' di PA, responsabile
CP_1 dell'iscrizione, sia nei confronti della sede di NO, (doc. 5 fasc. parte
CP_1 ricorrente); i) che, con comunicazione PEC del 19.02.2021, l di PA ha
CP_1 riscontrato tale istanza dichiarando di avere trasmesso la domanda, per ritenuta competenza, all di NO EN (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che
CP_1
l' di NO EN, con successiva comunicazione del 22.02.2021, ha CP_1 rigettato la richiesta sull'errato abbrivio motivazionale secondo cui “le giornate lavorative prestate in ambito agricolo pubblicate sugli elenchi annuali” avrebbero
“valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali e quindi per l'erogazione delle prestazioni e pensioni”, del pari comunicando le modalità di impugnazione del provvedimento (doc. 7 fasc. parte ricorrente); m) che la
[...]
, con comunicazione PEC del 3.03.2021, ha anticipato all'odierno CP_4 ricorrente la volontà di agire in regresso/rivalsa nei confronti del lavoratore per il recupero delle sanzioni esposte dall e della quota di contributi a carico CP_1 dello stesso (doc. 8 fasc. parte ricorrente); n) di aver presentato, in data 12.03.2021, un primo ricorso amministrativo al Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (n. 2005893), al fine di contestare le pretese differenze contributive e relative sanzioni avanzate nei confronti della
[...]
(doc. 9 fasc. parte ricorrente); o) che, con comunicazione del CP_4
pag. 3 di 22 15.03.2021, l' ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di interesse del CP_1 lavoratore, evidenziando come competesse unicamente a , CP_4 CP_6 quale unica obbligata diretta, la facoltà di opporsi alla richiesta di versamento di contributi previdenziali (doc. 10 fasc. parte ricorrente); p) che, sempre con il medesimo provvedimento di rigetto, ha precisato che “per quanto attiene, CP_1 invece, alla contribuzione agricola, è necessario inoltrare uno specifico e dedicato ricorso alla CISOA” da indirizzarsi alla sede territorialmente competente;
CP_1
q) che, nel contempo, anche la ha presentato autonomo ricorso Controparte_4 amministrativo avverso la richiesta di versamento di contributi previdenziali (doc. 12 fasc. parte ricorrente); r) di aver, quindi, presentato, in data 11.03.2021, autonomo ricorso amministrativo alla commissione provinciale CISOA, sede distrettuale di PA, contestando il diniego, opposto dall di PA e CP_1 dall' di NO EN, rispetto alla richiesta di correzione CP_1 dell'intervenuta erronea iscrizione (doc. 13 fasc. parte ricorrente); s) che, con comunicazione del 17.04.2021, il ricorrente ha ricevuto comunicazione di ritenuta inammissibilità del ricorso per ritenuta intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1 D.L. 7 del 1970 (doc. 14 fasc. parte ricorrente); t) che tale provvedimento, in particolare, reca la seguente motivazione: “Il ricorso in questione è da considerare inammissibile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento delle CP_1 procedure in materia di ricorsi amministrativi, in quanto è stato presentato oltre il termine di decadenza dell'azione giudiziaria. Nella fattispecie in questione, infatti, l'iscrizione negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 1949/1940, costituisce oggetto di provvedimento espresso collettivo e comunicato agli interessati mediante notifica eseguita tramite l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza. La notifica personale non è ritenuta necessaria in relazione ai provvedimenti di iscrizione, bastando pertanto, ai fini della decorrenza dei termini di decadenza, la pubblicazione dell'elenco, quale comunicazione collettiva e impersonale ma sufficientemente efficace. Il ricorrente è incorso, pertanto, nella decadenza ex art. 22 comma 1 D.L. 7 del 1970, che impone al lavoratore di proporre l'azione giudiziaria entro 120 giorni dalla presa di conoscenza del provvedimento di iscrizione negli elenchi”; u) di avere, dunque, presentato, in data 17.05.2021, ricorso amministrativo di secondo grado alla Commissione CAU (doc. 15 fasc. pag. 4 di 22 parte ricorrente); v) che a tale provvedimento è, tuttavia, seguito provvedimento confermativo del rigetto reso in primo grado del 29.05.2021 (doc. 16 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente – premettendo che, anche nei giudizi di accertamento negativo, l'onere della prova è a carico del creditore, e, dunque, nel caso di specie, dell'Istituto Previdenziale, al quale spetta di provare l'effettivo svolgimento del dedotto rapporto di lavoro – ha evidenziato: a) che la prestazione lavorativa asseritamente prestata dal lavoratore, riferendosi ad un'unica giornata di lavoro, peraltro in difetto di retribuzione, non è sufficiente ad integrare un'ipotesi di anzianità contributiva a carico del ricorrente, in quanto non soddisfa il numero minimo di giornate annue necessario alla costituzione di un valido rapporto assicurativo con l;
b) che, comunque, non Controparte_5 ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l'azione di regresso/rivalsa che la ha preannunciato al ricorrente di promuovere in caso Controparte_4 soccombenza, non sussistendo, in capo al lavoratore, alcuna profilo di colpa. Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito richiamate le argomentazioni e le eccezioni tutte svolte in narrativa al presente atto ed ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, previo ogni più opportuno accertamento anche in via incidentale del caso e di legge accertare e dichiarare come nulla sia dovuto dal signor a Parte_2 Controparte_4
- a qualsiasi titolo ed in particolare a titolo di regresso e/o risarcimento (anche a norma dell'art. 1227 c.c.) - con riguardo alla richieste di pagamento di differenze contributive da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, Legge 335/1995 avanzata da e relativa all'anno 2015 (pari ad Euro 56.781,25=, di cui Euro CP_1
9.463,54= a titolo di sanzioni civili) nonché per qualsivoglia analoga richiesta eventualmente inoltranda dall'Ente per le successive annualità fino all'interruzione del rapporto di lavoro, avendo il lavoratore, alla luce di quanto argomentato alla parte assertiva del presente atto, agito comunque in piena buona fede e nell'assenza di percettibili profili di colpa nel rilasciare alla azienda la dichiarazione allegata sub. 4 e non sussistendo in ogni caso i presupposti per la valida costituzione di qualsivoglia rapporto previdenziale obbligatorio (che pure fermamente si contesta) ante 1° gennaio 1996. A tal riguardo si chiede altresì pag. 5 di 22 accertarsi e dichiararsi, se del caso anche in via incidentale, nei confronti di CP_1
Direzione Provinciale di PA, l'illegittima annotazione – dipendente da evidente errore materiale -. nell'estratto contributivo del ricorrente di giorni n. 1 di lavoro agricolo giornaliero nel periodo 1.01.1994 – 31.12.1994 (in favore di imprecisato datore di lavoro), quale conseguenza, tra l'altro, della mancata e/o errata pubblicazione del nominativo dello stesso (all'epoca minorenne) nelle liste annuali di cui all'art. 12 R.D. 1949/1940, con ogni conseguente condanna dell'Ente alla rettifica delle risultanze;
in ogni caso accertarsi e dichiararsi, in capo al signor , l'originaria insussistenza di qualsivoglia Parte_1 anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996 nell'accezione di cui all'art. 2, comma 18, L. 335/1995, per non avere lo stesso prima di tale data mai svolto attività lavorativa onerosa alle dipendenze di chicchessia, e/ o per non avere prima di tale data ricevuto accrediti previdenziali e retributivi da parte di chicchessia e/o per non essere comunque astrattamente sufficiente la, in radice contestata, giornata di lavoro agricolo erroneamente annotata nel 1994 dall'allora ad CP_7 integrare il numero minimo di giornate annue necessarie, ratione materiae, alla valida costituzione del rapporto assicurativo con l Controparte_8 conseguentemente accertarsi il diritto del signor a fruire Parte_2 del regime previdenziale pienamente contributivo a far data dall'anno 1997 (data di prima valida iscrizione a sistema previdenziale obbligatorio). Con vittoria di spese in caso di opposizione.” 1.2. Con memoria difensiva depositata in data 09.11.2021, si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva in ordine ad ogni domanda afferente i rapporti tra il ricorrente e Controparte_9 nonché per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1 del D.L. n. 7/1970, e, nel merito, l'integrale reiezione delle pretese attoree in quanto infondate.
1.3. Con memoria difensiva del 12.11.2021, si è costituita in giudizio anche la
, resistendo al ricorso e chiedendone l'integrale reiezione. Controparte_4
1.4. La causa è stata istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti. […] >>. All'udienza del 30.01.2024, il Tribunale di PA ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha pag. 6 di 22 deciso la causa con la sentenza n. 68/2024 R.S., così statuendo: “(…) 1) Dichiara l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti dell per difetto di CP_1 legittimazione attiva. 2) Dichiara l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti di
[...]
per difetto di interesse ad agire. (…)”. CP_4
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, da un lato, quanto alle domande proposte dall'allora ricorrente nei confronti dell' ha CP_1 ritenuto il suo difetto di legittimazione attiva sull'assorbente rilievo “che l'obbligo contributivo grava soltanto su ”; dall'altro lato, ha CP_9 CP_10 respinto le domande proposte nei confronti di per Controparte_4 asserito difetto d'interesse ad agire risultando, a suo avviso, nel caso di specie
“d'immediata evidenza, l'eccessiva anticipazione della tutela giurisdizionale invocata”. Con ricorso del 19 marzo 2024, il sig. ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, censurandola unicamente nella parte in cui ha disatteso le sue domande nei confronti dell' , di cui ha chiesto l'accoglimento CP_1
a questa Corte. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante, in via preliminare, ha censurato il ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale di PA in relazione al suo ritenuto difetto di legittimazione attiva, argomentando altresì circa il suo interesse ad agire nei confronti dell e, poi, nel merito ha reiterato tutte CP_1 le istanze, difese ed eccezioni già svolte nel giudizio a quo. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'avverso gravame per asserita “inesistenza di cause scindibili ex art. 332 c.p.c.” e ha riproposto, quanto al resto, tutte le eccezioni, difese ed istanze svolte vittoriosamente in prime cure, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal sig. (con conseguente integrale conferma della Parte_1 sentenza impugnata) e, comunque, di tutte le domande da lui proposte, il tutto con vittoria delle spese del grado. All'udienza del 07/11/2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ai sensi dell'art. 331 c.p.c., versandosi in Controparte_4 ipotesi di litisconsorzio necessario di tipo processuale.
pag. 7 di 22 , quale incorporante di _2 Controparte_3 CP_4
ritualmente costituitasi in giudizio, ha argomentato a sostegno delle
[...] ragioni dell'appellante, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta così giudicare: - aderendo la scrivente alle conclusioni formula dall'appellante, disporsi la riforma parziale della sentenza n. 68/2024 del Tribunale di PA - Sezione Lavoro, pubblicata il 5 febbraio 2024 a definizione del giudizio portante R.G. n. 538/2021, nella parte in cui ha rilevato il difetto di legittimazione attiva del sig. e, per l'effetto, accertare e Parte_2 dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 in capo al sig. . Parte_2 in subordine: - in caso di accertamento incidentale che gli importi richiesti dall' con riferimento alla posizione contributiva del sig. Controparte_8 [...] Contr
sono effettivamente dovuti, condannare l'appellante a rimborsare a gli Pt_2 importi da versare all ”. Controparte_8
Ricostituitosi il contradditorio, la causa è stata istruita in base ai documenti già prodotti dalle parti in primo grado. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che a seguito della rituale evocazione in giudizio di _2 _3
, ogni eventuale difetto di integrità del contradditorio deve ritenersi sanato,
[...] con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello spiegata dall' che, pertanto, va rigettata. CP_1
Sempre, in via preliminare, va rilevato il passaggio in giudicato della sentenza gravata quanto ai rapporti fra il sig. e , , Parte_2 _2 Controparte_3 non essendo stata tale pronuncia impugnata in parte qua, con conseguente inammissibilità della domanda subordinata svolta in questa sede dall'istituto di credito, pena l'elusione del c.d. giudicato interno. Tale domanda, peraltro, già in prime cure non era stata proposta in via autonoma come domanda riconvenzionale ma come domanda subordinata alla principale richiesta di rigetto di ogni domanda svolta da nei suoi confronti. Parte_2
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che, in parziale accoglimento dell'appello in esame, la sentenza gravata vada riformata nella parte pag. 8 di 22 in cui ha respinto le domande proposte dall'allora ricorrente nei confronti dell' per ritenuto difetto di “legittimazione attiva”. CP_1
La sentenza qui gravata, a fondamento di tale valutazione, ha richiamato l'arresto di Cass. Civ. n° 2951/2016 il quale, in parte motiva, diffusamente precisa: <<(…) Deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Il passaggio che non convince è quello per cui, attenendo al merito della decisione, la questione rientra nel potere dispositivo delle parti e (è questo il punto più critico) nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
25. Il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto.
26. È opportuno ripercorrere i passaggi e gli snodi fondamentali della riflessione che sta al fondo della questione.
27. L'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio.
28. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto.
29. Il nostro ordinamento riconosce, e pone a fondamento del suo essere, il diritto all'azione nel codice civile e nella Costituzione. L'art. 2907, intitolato "Attività giurisdizionale", che, all'interno del libro VI, dedicato alla "Tutela dei diritti", apre il Titolo "Della tutela giurisdizionale dei diritti", afferma: "Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte". L'art. 24 Cost., dichiara: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".
30. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto pag. 9 di 22 altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
31. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
32. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
33. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. (…) >>. Ora, già solo considerando il citato arresto della Suprema Corte sulla definizione, ex art 81 c.p.c., dell'istituto della legittimazione ad agire, la sentenza di primo grado non coglie nel segno quando esclude “la legittimazione ad agire in relazione alla domanda avente ad oggetto l'accertamento relativo all'infondatezza della richiesta contributiva da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995 avanzata da considerato che l'obbligo contributivo grava soltanto su CP_1
”. Controparte_11
pag. 10 di 22 Infatti, il regime contributivo disciplinato dall'art 2, comma 18, L. 335/1995, nel rapporto trilatero che caratterizza il vincolo previdenziale, non è affatto questione che riguardi il solo datore di lavoro in riferimento alla sua obbligazione contributiva. Indicazione di segno esattamente contrario a quanto ritenuto dalla sentenza qui gravata, viene proprio dalla disposizione normativa in parola. L'art. 2, comma 18, della L. 335/1995 dispone, infatti, che: “Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.” Pertanto, il regime contributivo definito dall'art. 2, comma 18, L. 335/1995 è regime che può anche essere oggetto d'opzione da parte del dipendente, quindi, la scelta è un diritto, allorché non ricorrano, ex lege, le condizioni per l'applicazione del massimale ex art. 2, comma 18. La formulazione della norma, quindi, definisce e acclara la legittimazione ad agire del dipendente rispetto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni di legge per il regime contributivo con il limite di massimale, riservando detto accertamento anche la salvaguardia dell'eventuale diritto d'opzione, qualora non ricorrano le condizioni ex lege. Legittimazione tanto più evidente, quando si hanno concrete ragioni d'incertezza, com'è nel caso in esame, poiché, come emerso nell'ambito dello svolgimento del giudizio, solo il dato in contestazione, una giornata come lavoratore agricolo,
pag. 11 di 22 sarebbe la contribuzione accredita all'allora ricorrente al 31.12.1995 e che risulterebbe di pregiudizio all'applicazione della norma. E ciò consente di censurare la sentenza di primo grado anche (ed a maggior ragione) nella parte con la quale ritiene privo di legittimazione ad agire l'odierno appellante rispetto “alla domanda relativa all'accertamento relativo (…), trattandosi, all'evidenza, di domanda prodromica all'accertamento negativo del debito contributivo”, Infatti, è proprio questo il dato che escluderebbe il signor
[...]
dall'ambito d'applicazione dell'art. 2, comma 18, L. 335/1995, dove per Pt_2 contro, l'appellante è legittimato ad agire al fine di far accertare la situazione contributiva ante 1996 e la sussistenza del requisito legale per l'applicazione della disciplina sulla contribuzione che, a suo dire, gli sarebbe propria. Anche perché, nella prospettazione dell'odierno appellante, “facendo legittimo affidamento su una condizione contributiva per come a lui nota ed effettiva”, l'allora ricorrente, all'atto della sua assunzione presso Controparte_4
ha dichiarato al datore di lavoro di rientrare nell'ambito d'applicazione
[...] dell'art 2, comma 18 L 335/1995, con le conseguenti ripercussioni da lui evidenziate già in primo grado, a seguito delle iniziative poi intraprese da CP_1
e culminate del poi nella recente notifica all'ex datrice di lavoro di una richiesta per oltre Euro 500.000,00, per il periodo luglio 2015 – dicembre 2019 (mancando a tutt'oggi all'appello il periodo 2020 e 2021, fino all'elezione volontaria del sistema contributivo puro): tali ulteriori sviluppi della vicenda danno altresì la misura (anche) dell'interesse “mediato” (oltre che diretto) in capo all'allora ricorrente all'accertamento, ab origine, della propria posizione contributiva (e del conseguente regime legale applicabile). E a ben vedere, l'odierno appellante ha, oltre alla legittimazione attiva ad agire nei confronti dell' per fare accertare la sua “corretta” posizione contributiva, un CP_1 vero e proprio interesse, ex art 100 c.p.c., a far accertare l'asserita illegittimità dell'annotazione di una giornata come lavoratore agricolo e, più in generale, la mancata costituzione di un valido rapporto contributivo obbligatorio ante 1996. Ciò, oltre per quanto già detto, lo si può affermare anche sulla scorta degli arresti della Cassazione intervenuti in materia. In proposito, si può citare Cass n. 9125/2002 che s'è espressa nei seguenti termini: “Come è noto la giurisprudenza della Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre 1965 n. pag. 12 di 22 2392) il lavoratore titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela. Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici”. Sentenza alla quale fa il paio Cass n. 17223/2002 secondo cui: “Deve essere anzitutto rilevato che già la richiesta di accertamento del diritto alla tutela assicurativa (in ciò sostanziandosi l'accertamento della c.d. posizione assicurativa) per un determinato periodo risponde ad un interesse attuale del richiedente, come tale tutelato anche in sede giurisdizionale dall'ordinamento, indipendentemente dalla maturazione di specifici diritti a particolari prestazioni assicurative, in quanto in base a tale ricognizione del rapporto il soggetto è in condizione di valutare la possibilità di richiedere, in via di esempio, la ricongiunzione di periodi assicurativi o il proseguimento volontario della contribuzione o il collocamento in pensione (cfr. Cass. 30 gennaio 1985, n. 636; 6 marzo 1971, n. 600).” Più di recente Cass. N. 30470 /2019 ha ribadito che “sulla scorta di quanto già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9125 del 21/06/2002) la quale ha affermato che "nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54 (nonché delle disposizioni dettate dalla L. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso”; si ritiene che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento". pag. 13 di 22 In linea con la giurisprudenza di legittimità è anche la giurisprudenza di merito. Con riferimento al presupposto previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio per l'accertamento dei contributi inerenti alla propria posizione previdenziale, anche indipendentemente dal pensionamento. Infatti, l'interesse ad agire non è collegato al diritto alla prestazione pensionistica ma discende dal diritto a rimuovere lo stato di obiettiva incertezza sulla consistenza della propria posizione contributiva ingenerato dalla contestazione dell'ente previdenziale circa la computabilità dei contributi medesimi, ex art. 54 l. n. 88 del 1989, e quindi prescinde dall'utilità dei predetti contributi in rapporto alla prestazione pensionistica futura (Così Cort App. Bari n. 912 /2023. Nello stesso segno anche Trib. Cassino 10.01.2022) Per i motivi sopra illustrati, la sentenza del Tribunale di PA qui gravata è passibile e meritevole di riforma sul punto, con conseguente statuizione non solo della legittimazione ad agire dell'odierno appellante, ma anche del suo interesse ad agire rispetto al merito della questione controversa nei confronti dell' . CP_1
Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione di intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/70 conv. in L. n. 83/70, sollevata preliminarmente dall nel giudizio a quo e qui riproposta. La norma in CP_1 questione prevede che: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, non merita accoglimento per i motivi appresso indicati. Al riguardo va osservato che l'allora ricorrente ha provveduto in terminis all'inoltro della presente azione giudiziaria, avendo proceduto nel pieno rispetto dello spatium di 120 giorni dalla definizione in via amministrativa dei ricorsi di primo e secondo grado, avvenuta rispettivamente con comunicazioni del 17 aprile 2021 (Primo Grado) e del 29 maggio 2021 (Secondo Grado): del resto i suindicati ricorsi sono stati introdotti dal signor non appena, appresa la intervenuta Parte_2 iscrizione contributiva per cui è causa, ebbe a ricevere il formale rifiuto da parte di a provvedere a coerente rettifica. CP_1
pag. 14 di 22 Del resto, si ritiene che non possa trovare in alcun modo applicazione, nel caso in esame, l'art. 12 R.D. 1949/1940, richiamato dall a sostegno della propria CP_1 eccezione, in forza del quale l'iscrizione negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli costituisce oggetto di provvedimento espresso collettivo, comunicato agli “interessati” mediante notifica eseguita tramite l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza, con la conseguenza che dalla data di pubblicazione decorrerebbero i termini decadenziali per esperire i ricorsi amministrativi e, quindi, l'introduzione del giudizio di merito. Al riguardo, basti dire che l' (in ciò onerato tra l'altro per il principio di CP_1 vicinanza della prova e tenuto conto delle tempestiva contestazione avanzata sul punto dall'allora ricorrente) ha financo omesso di dare evidenza della intervenuta, ritenuta, notificazione mediante affissione - con riguardo all'annualità del 1994 - di elenco (contenente il nominativo dell'epoca minorenne, ) Parte_1 nell'albo pretorio del comune di residenza, con ogni conseguente ulteriore riflesso sulla pretestuosità dell'eccezione in esame. Se è vero, infatti, che la notificazione mediante affissione di cui all'art. 12 RD 1949/1940 ha da intendersi quale valida comunicazione dell'iscrizione nell'elenco dei “lavoratori agricoli” del relativo anno, nel caso di specie tale imprescindibile formalità è rimasta del tutto indimostrata. In ragione di quanto sopra esposto, l'esaminata eccezione di decadenza dall'azione va respinta. Sgomberato il campo dalle varie questioni preliminari di cui sopra, è possibile affrontare il merito della vertenza. Al riguardo, ritiene la Corte che le pretese azionate in giudizio dal sig.
[...]
nei confronti dell' non meritino accoglimento. Parte_1 CP_1
Al riguardo, va, innanzitutto, osservato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che una certificazione rilasciata dall' “fa piena prova, CP_1 fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente previdenziale nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, e che, tuttavia, il suo valore certificativo non si estende alla verità della situazione sostanziale”.
pag. 15 di 22 Ciò posto, si osserva che agli atti ufficiali dell'Istituto, odierno appellato, risulta che l'allora ricorrente abbia svolto una giornata di lavoro subordinato in data 25/07/1994, come attestato dalla regolare denuncia del datore di lavoro. Invero, come evincesi dalla comunicazione di assunzione inviata al EN per l'Impiego di PA (cfr. doc. 2 fasc. di primo grado ), l'azienda agricola CP_1
e TA VA , con sede legale a CP_12 CP_13 P.IVA_2
PA Frazione Fraore in Via Begherella 87, in qualità di datore di lavoro agricolo, ha comunicato, in pari data, l'assunzione del sig. a Parte_1 decorrere dal 25/07/1994 con la qualifica di bracciante agricolo (OTD). Successivamente il datore di lavoro ha inviato il modello DMAgr attestante le giornate di lavoro prestate dai propri dipendenti, tra i quali l'odierno appellante. La datrice di lavoro ha altresì regolarmente e correttamente provveduto al versamento della contribuzione anche per la giornata lavorativa prestata da
[...]
. A riprova di queste circostanze si richiamano i docc. da 3 a 7 fasc. di Pt_2 primo grado . CP_1
Per quanto afferisce ai lamentati limiti di età, si rammenta che l'art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall'art. 5 del D. Lgs n. 345/1999, come stabilito dall'art 37 della Costituzione, disciplina il limite minimo di età per il lavoro salariato: "l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti". Vige quindi il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. Sulla scorta di tale principio la Legge Finanziaria 2007 (296/2006), ha statuito che l'innalzamento dell'obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale "conseguenza" l'aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro. Nella odierna fattispecie, che si ubica nel lontano 1994, legibus sit stantibus, il sig.
, alla data di assunzione (25/07/1994), essendo nato il [...], aveva Parte_2 già compiuto i 15 anni previsti dalla legge allora in vigore per lo svolgimento del lavoro salariato. Ne discende la piena legittimità del rapporto, correttamente denunciato dai datori di lavoro i quali hanno altresì provveduto alla regolare denuncia contributiva ed al versamento della dovuta contribuzione. pag. 16 di 22 Quanto, poi, alle asserite incongruenze denunciate dall'odierno appellante rispetto alla documentazione probatoria prodotta in atti dall' , si rammenta che in CP_1 agricoltura l'assunzione di operai a tempo determinato OTD (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna o avventizi) per l'esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario o per compiere una fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conservazione del posto di lavoro, appare tanto connaturata ed immanente alle peculiarità del settore che tale contratto viene utilizzato quale forma più comune di assunzione ed all'uopo gode di una disciplina peculiare ed agevolata. La citata normativa di favore comparta, ex pluribus:
1. la mancanza dell'obbligo di indicare per iscritto le ragioni dell'apposizione di un termine al contratto.
2. l'assenza di limitazioni alla proroga del contratto a termine e degli intervalli in caso di successione di contratti. Onde chiarire, inoltre, la peculiarità dell'estratto contributivo prodotto in atti dall' , si precisa che gli estratti contributivi per i lavoratori agricoli a tempo CP_1 determinato, quali l'allora ricorrente, riportano solo gli elementi necessari per la liquidazione delle prestazioni e non le retribuzioni percepite, atteso che tali prestazioni, così come la contribuzione dovuta da versare da parte del datore di lavoro, sono calcolate sulla base delle giornate di lavoro svolte e delle retribuzioni giornaliere determinate annualmente dal Ministero del Lavoro distinte per provincia di svolgimento dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro, trimestralmente, mediante i modelli DMagr, provvede a comunicare all le giornate di lavoro prestate dai vari dipendenti con la sola CP_1 indicazione, per gli operai OTD, del mese in cui sono state svolte le prestazioni lavorative. Sulla base di dette comunicazioni l' provvede alla CP_1 quantificazione degli importi contributivi dovuti dal datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, secondo le scadenze di legge relative ai trimestri di competenza, provvede al versamento della contribuzione dovuta. In conclusione e sintesi, ad avviso di questa Corte, non vi è dubbio che l'odierno appellante possa vantare una giornata di lavoro alle dipendenze della citata azienda agricola e CP_12 CP_13
Del resto, le incongruenze documentali denunciate dall'odierno appellante, nei ristretti limiti in cui possano ritenersi sussistenti (in particolare, nel documento pag. 17 di 22 denominato “Dettagli attività lavorativa” - doc. 3 fascicolo - si fa CP_1 riferimento ad ipotetica giornata lavorata nello “ottavo mese” dell'anno, ossia ad agosto e nel documento denominato “comunicazione assunzione” - doc. 2 fascicolo si fa inequivocabilmente riferimento ad una tipologia di rapporto CP_1 instaurato, ossia “LAVORO A TEMPO INDETERMINATO”, contraddistinto da codice di rapporto “A.01.00”), non possono far dubitare del dato davvero rilevante ai fini della decisione e cioè che l'odierno appellante ha prestato una giornata di lavoro agricolo alle dipendenze della citata azienda agricola e CP_12 nell'estate del 1994. Tali incongruenze, peraltro, sono CP_13 presumibilmente dovute a meri errori materiali di registrazione telematica dei dati un tempo cartacei. Analogo discorso può essere fatto in relazione alla visura camerale prodotta dalla difesa dell'appellante sub. Doc. 7 in allegato alle note autorizzate del 10/07/2025. In merito a tale produzione documentale, parte appellante ha dedotto: “(…) si osserva come, da ricerca effettuata in Camera di Commercio sull'immaginifico datore di lavoro del non risulti esistente alcuna azienda agricola Parte_2
(financo cessata) che corrisponda alla < E CP_12 CP_13
(codice fiscale )>> per come riportata nella
[...] CodiceFiscale_2
“comunicazione di assunzione” prodotta in atti da (doc.
2.1 fascicolo CP_1
.Effettuando una visura camerale per partita IVA ed inserendo quella CP_1 indicata dagli uffici nella relazione “interna” di istruzione del caso e pure CP_1 allegata agli atti del presente giudizio (<<01529690347>>), risulta effettivamente un'azienda agricola dal nome differente CP_12 [...]
>> e dal codice fiscale (identificativo di del Parte_3 CP_12 pari differente < > rispetto a quelli riportati nella CodiceFiscale_3
“comunicazione di assunzione” e nei documenti tutti prodotti dall'Ente”. Ebbene, al dì là della palese tardività di tale produzione documentale (con sua conseguente inammissibilità), questa Corte ritiene che gli elementi testuali evidenziati dall'appellante siano sussumibili nel concetto di meri errori materiali, probabilmente legati alla registrazione telematica di dati un tempo cartacei, inidonei di per sé a scalfire il quadro probatorio sopra tratteggiato. A ciò aggiungasi che la versione dei fatti offerta dall in causa è la sola, da CP_1 un punto di vista logico, dotata di verosimiglianza e coerenza. Ed invero, solo pag. 18 di 22 ipotizzando la reale sussistenza del rapporto di lavoro de quo, è possibile spiegare come mai la predetta azienda agricola fosse in possesso dei dati personali dell'allora ricorrente, correttamente comunicati all' . Inoltre, non è dato CP_1 comprendere per quale motivo, l'azienda in questione avrebbe dovuto denunciare un rapporto lavorativo inesistente, per di più sostenendone anche il relativo onere contributivo. Sul punto, la pur articolata difesa dell'odierno appellante non ha offerto alcuna plausibile spiegazione. Né in senso contrario può assumere alcuna rilevanza la deposizione testimoniale resa dal sig. nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito promosso Parte_2 da , , già _2 Controparte_3 Controparte_4 presso il Tribunale di NO, visto il palese interesse nella vertenza dell'odierno appellante tale da minare di ogni credibilità le sue affermazioni, se non addirittura da configurare una sua incapacità a testimoniare (in tale sede non rilevata). Tutto ciò considerato si rammenta che prima della legge del 1995, che ha introdotto il sistema di calcolo pensionistico contributivo, l'ordinamento previdenziale non conosceva un limite massimo della retribuzione contributivamente imponibile, ad accezione di quanto previsto per i dirigenti di aziende industriali iscritti all'Inpdai ai sensi dell'articolo 1 della legge 44/1973 e abolito con effetto dal 1° gennaio 2003. In seguito, l'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995 ha disposto, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si fossero iscritti alle forme di previdenza ed assistenza pubbliche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996, nonché per coloro che avessero esercitato l'opzione per il sistema contributivo, un massimale annuo di base contributiva imponibile / pensionabile, annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come determinato dall'Istat, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Il massimale contributivo risulta, pertanto, applicabile in due ipotesi:
1) nei confronti dei lavoratori che avessero principiato il proprio rapporto assicurativo dopo il primo gennaio 1996;
2) nei confronti di coloro, già iscritti ad un Fondo Pensioni obbligatorio, che avessero esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. pag. 19 di 22 23 della legge 335/1995 per i periodi successivi all'applicazione del massimale stesso. Il calcolo del massimale deve essere operato su base annua e prescinde dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell'anno medesimo, sia in caso di successione di differenti contratti sia in caso di simultaneità di diversi rapporti. Inoltre, l'importo de quo involge tutta la contribuzione, ancorché versata in differenti fondi di previdenza obbligatoria. Il massimale trova applicazione alla generalità dei lavoratori iscritti presso le forme di previdenza pubblica obbligatorie (AGO, Gestioni Speciali dei Lavori autonomi, Gestione Separata, Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'AGO) con inclusione anche dell'Inpgi. Le altre forme di previdenza obbligatorie (quali quelle private come le Casse Professionali), avendo mantenuto l'autonomia prevista ex lege, prevedono un massimale variabile in ogni regolamento. Orbene, come dal medesimo riconosciuto e reiteratamente ribadito, il sig.
[...]
sino alla fine del 2021 non ha mai esercitato l'opzione per il sistema Parte_1 contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 e la documentazione posseduta dall'Istituto, non smentita dalle allegazioni dell'allora ricorrente, all'uopo sfornite di qualsivoglia prova, conferma che l'odierno appellante può vantare contribuzione anteriore al 1995, pertanto è escluso dall'applicazione del massimale contributivo per il periodo dedotto in giudizio. Né rileva in senso contrario la circostanza più volte ribadita dalla difesa dell'odierno appellante secondo cui “una singola giornata lavorativa nel settore agricolo non fa sorgere il diritto a prestazioni previdenziali perché, allo scopo, sono richieste più giornate lavorative” (in tal senso, Cass. S.U. 26 ottobre 2000, n. 1133 e Cass. 16 ottobre 2019, n. 26230 cit.). Nel caso di specie, infatti, non si controverte del diritto dell'odierno appellante “a prestazione previdenziali” ma del fatto che la singola giornata di lavoro agricolo da lui compiuta nel lontano 1994 integri il requisito dell'anzianità contributiva ante 1996 di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335/1995. A conforto di quest'ultima conclusione, appare opportuno richiamare la recentissima Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2025 , n. 22060, ove in parte motiva si ha modo di leggere: “ (…) La disposizione richiamata è inequivocabile nel prevedere che il massimale annuo sulla base contributiva e pensionabile si pag. 20 di 22 applichi ai lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo. La previsione non richiede che l'anzianità contributiva sia contraddistinta da una peculiare durata e sia utile a rivendicare determinate prestazioni, che neppure identifica. Come l'Istituto ha evidenziato nel controricorso (pagina 8), con argomenti che la memoria illustrativa della ricorrente non confuta, l'ambito soggettivo della norma si correla alla mancanza di anzianità contributiva, all'insussistenza di un rapporto di lavoro "sul quale è sorto un rapporto previdenziale/contributivo con accredito di qualsivoglia tipo e numero di contribuzione;
restando del tutto irrilevante quale sia l'effetto di tale tipo e numero di contribuzione sul versante della prestazione previdenziale pensionistica o non pensionistica richiesta dal lavoratore". Non è senza significato che il legislatore non abbia aggiunto ulteriori specificazioni, tanto più necessarie in un sistema improntato a ineludibili esigenze di certezza, e che si sia limitato ad attribuire rilievo ad una qualsivoglia anzianità contributiva. L'assetto delineato dal legislatore risponde all'obiettivo di individuare un discrimine temporale univoco per l'applicazione del nuovo regime, allo scopo di fugare a tale riguardo ogni incertezza e d'imporre parametri oggettivi, e non subordina a ulteriori requisiti l'operatività della regola così sancita. Nessuna verifica s'impone circa l'utilità della contribuzione e un siffatto requisito avrebbe richiesto una puntuale specificazione dei criteri che presiedono a tale riscontro. 4.5.- Una conferma si trae anche dalla disposizione d'interpretazione autentica, dettata dalla legge n. 208 del 2015, che esclude l'applicazione della regola del "massimale", quando, su domanda dei lavoratori assunti dopo 31 dicembre 1995, siano accreditati contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996. L'esclusione della regola del massimale, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, discende dall'accredito di contributi, a prescindere dall'ammontare degli stessi e dalla loro concreta idoneità a determinare l'accesso a una prestazione previdenziale. (…) >>.
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Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, le domande proposte dal sig. nei confronti dell vanno respinte. Parte_1 CP_1
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, della complessità e delle controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate (suscettibili di divergenti valutazioni) e delle difficoltà ricostruttive dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ritiene la Corte sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig. , Parte_1 riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nella restanti statuizioni, rigetta nel merito le domande proposte dall'odierno appellante nei confronti dell' ; CP_1
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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