Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03266/2026REG.PROV.COLL.
N. 02790/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2790 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Forlì Cesena, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 178/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e di relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Forlì Cesena e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. LL RP e udito per le parti il difensore dell’appellante, presente in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Il sig. -OMISSIS-, straniero di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, emanato dal Questore di Forlì in ragione della riscontrata pericolosità sociale dell’istante (desunta dai precedenti penali in tema di stupefacenti e da una denuncia ai sensi dell’art. 73 co. 1, d.P.R. 309/90), ritenendo tali elementi prevalenti rispetto ai legami familiari del richiedente con altri soggetti residenti in Italia.
2. A fondamento del gravame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 ed i vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione, non avendo la Questura adeguatamente considerato e valutato che la sentenza di condanna risalente all’anno 2018, citata nel provvedimento impugnato, non era ancora definitiva, e che l’Amministrazione non aveva tenuto in considerazione l’inserimento socio economico e familiare dell’istante.
3. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, evidenziando che la pericolosità sociale del ricorrente era risultata comprovata alla luce dei comportamenti serbati anche dopo la condanna riportata nel 2018, espressivi di una reiterata violazione della normativa sugli stupefacenti.
4. Lo straniero ha impugnato la decisione riproponendo in chiave critica le censure già respinte dal primo giudice.
5. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Forlì Cesana si sono costituiti in giudizio con memoria di stile.
6. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello non è fondato.
8. E’ opportuno premettere che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88 - con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con agli artt. 3, 117, comma 1, Cost. in riferimento all'art. 8 Cedu nella parte in cui, richiamando tutti “i reati inerenti gli stupefacenti” prevedeva che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fosse automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno - l'Amministrazione è tenuta a valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero, tenendo conto della tipologia del reato commesso, della sua condizione familiare e lavorativa ed operando, quindi, il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi, fornendo un'adeguata motivazione sulla scelta operata (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato Sez. III, 10 novembre 2023, n. 9667).
9. Nel caso di specie detta valutazione risulta legittimamente eseguita ed il provvedimento ostativo correttamente motivato.
10. Gli elementi ostativi, valorizzati dalla Questura nel provvedimento impugnato, sono costituiti:
i. dalla condanna riportata dallo straniero in data 9 maggio 2018 alla pena di anni 1 di reclusione e 1.400 euro di multa, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità), con pena sospesa e reato successivamente estinto ai sensi degli articoli 165 e 167 c.p. (cfr. decreto del tribunale di Forlì del 12 luglio 2023, in atti);
ii. dalla segnalazione datata 3 ottobre 2016 per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/90, relativa al possesso di bilancini di precisione e di materiale per il confezionamento di stupefacenti, oltre a 20.000 euro in contanti, oggetto del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR – Tribunale di Forlì, conclusosi con sentenza di assoluzione n. -OMISSIS- per insussistenza del fatto (in atti), nella quale tuttavia viene dato atto del possesso, da parte dell’appellante, di cocaina;
iii. dalla denuncia del 19 gennaio 2021, attinente al reato di cui all’articolo 73, co. 5, del T.U. sugli stupefacenti, relativa al possesso di 20 confezioni contenenti cocaina, oggetto di successivo avviso di conclusioni delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì in data 18 febbraio 2022, in atti.
11. Alla luce di tale incontestato quadro fattuale, se è vero che a fronte dell’episodio più risalente può trovare applicazione l’insegnamento di C. Cost. n. 88/2023 sopra citata, non potendosi ritenere l’ipotesi di lieve entità automaticamente preclusiva alla concessione (o al rinnovo) del permesso di soggiorno, i successivi episodi sono stati legittimamente inseriti dalla Questura nel novero delle circostanze da considerare ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero e correttamente ritenuti espressivi di una pervicace inosservanza delle regola di civile convivenza, stante l’evidente allarme sociale riconnesso allo spaccio delle sostanze stupefacenti.
12. Come è stato opportunamente evidenziato nella parte motiva del provvedimento impugnato, l’odierno appellante è risultato dedito, anche dopo la prima condanna, alla commissione di reati in tema di stupefacenti, e ciò nonostante la concessione di un permesso di soggiorno per protezione sociale a seguito di reati commessi in età minore (tentato furto e tentata rapina impropria).
13. Sebbene, infatti, il primo reato in tema di stupefacenti sia risalente, concerna un’ipotesi di lieve entità e si sia successivamente estinto, esso è stato seguito, in data 3 ottobre 2016, da una denuncia per reati in materia di stupefacenti, esitata nel procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR – Tribunale di Forlì, conclusosi con sentenza di assoluzione n. -OMISSIS- per insussistenza del fatto. La suddetta pronuncia, tuttavia, è motivata dall’insufficienza di prove a carico dell’imputato relativamente al reato di cessione, mentre risulta accertato il fatto storico del possesso di cocaina.
14. Anche l’episodio relativo alla denuncia del 19 gennaio 2021, sebbene rientrante nel novero dei fatti di lieve entità di cui al comma 5 dell’articolo 73, del T.U. sugli stupefacenti, costituisce un rilevante elemento indiziario a carico dello straniero, che nella fattispecie è stato trovato in possesso di 20 confezioni contenenti cocaina.
15. Alla luce di tali evidenze, risultano destituite di fondamento le deduzioni dell’appellante fondate sull’asserita natura episodica delle condotte illecite. Queste ultime infatti, a prescindere dall’estinzione del primo reato, dall’assoluzione in relazione al secondo e dalla mancata definizione del terzo giudizio, denotano, sul piano storico, una contiguità con ambienti riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti ed allo svolgimento di attività illecite. Ciò rende verosimile quanto rilevato dall’Amministrazione in merito alla possibilità che lo straniero tragga il proprio sostentamento, almeno in parte, con redditi derivanti da attività illecite, pur in presenza dei requisiti reddituali evocati nell’atto di gravame.
16. Risulta pertanto condivisibile il giudizio di complessiva pericolosità sociale espresso dalla Questura, specificamente riferito al fatto che lo straniero, presente sul territorio nazionale dall’anno 2012, nonostante la prima condanna riportata quando ancora era minorenne, abbia continuato a delinquere, reiterando peraltro le medesime condotte nel tempo e denotando, pertanto, una mancata volontà di integrazione sociale, mettendo concretamente a repentaglio la sicurezza pubblica.
17. Contrariamente a quanto evidenziato dall’appellante, peraltro, l’Amministrazione ha considerato anche i legami familiari dello straniero sul territorio nazionale, in specie con il fratello, ritenendoli tuttavia recessivi rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, che, come si è visto, risultano concretamente compromesse dalla reiterazione delle condotte delittuose sopra richiamate.
18. A tal riguardo, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il rispetto della vita familiare non può reputarsi aprioristicamente prevalente, alla stregua di un diritto tiranno non certo rinvenibile nella nostra Carta costituzionale (Corte Costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85 a proposito del diritto alla salute) poiché diversamente opinando la formazione di una famiglia in Italia diverrebbe per assurdo una sorta di “scudo” per la permanenza nel territorio italiano (Consiglio di Stato sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654; id. sez. III, 5 giugno 2020, n. 3204; id. sez. III, 27 novembre 2018, n. 6700).
19. Infine, non è fondata nemmeno la censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, poiché, in disparte le questioni afferenti la corretta notifica della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – oggetto di contrasto tra le parti - l’Amministrazione ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a non condividere gli elementi rappresentati dal destinatario in corso di procedimento, mentre l’appellante non ha chiarito quali fatti nuovi e diversi – in tesi idonei a modificare l’orientamento dell’Amministrazione - egli avrebbe potuto rappresentare, laddove fosse venuto tempestivamente a conoscenza della suddetta comunicazione.
20. Per questi motivi l’appello deve essere respinto.
21. Le spese del grado possono essere compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
LL RP, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LL RP | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.