CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/10/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2025 (+ N. R.G. 531/2025)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo 458/2025, promossa in grado d'Appello da Parte_1
, e con atto di citazione notificato il
[...] Parte_2 Parte_3
18/02/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7629/2024, pubblicata in data
08/08/2024, a cui è stata riunita la causa successivamente iscritta al numero di ruolo 531/2025, promossa in grado d'appello da ( Parte_4 CP_1
con atto di citazione notificato il 20/02/2025 avverso la medesima sentenza,
[...] tra le parti
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutte con il patrocinio dell'Avv. CAPUANO PAOLA (C.F. ), presso lo C.F._4
Studio della quale, sito in Via Carlo Poma, 2, 00195, Roma, sono elettivamente domiciliate, giusta delega in atti;
- APPELLANTI nella causa n.r.g. 458/2025 ed APPELLATE nella causa n.r.g. 531/2025 - contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. FUMAGALLI
TO (C.F. ), presso lo Studio del quale, sito in Via San Vittore, C.F._5
20123, Milano, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
- APPELLATA nella causa n.r.g. 458/2025 ed APPELLANTE nella causa n.r.g. 531/2025 -
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7629/2024, pubblicata in data 08/08/2024, in materia di “Factoring”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 23 Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
• nella causa rubricata al n.r.g. 458/2025:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
1) in via preliminare, sospendere la provvisoria ed immediata esecutorietà della appellata sentenza per i motivi sopra specificati;
2) nel merito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza 7629/2024, pubblicata l'08/08/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sezione 6° Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Massari, non notificata, con la quale il Giudice ha deciso le cause civili riunite R.G. 24017/2021 e 2030/2022, accogliere il seguente appello, rigettando ogni domanda di , siccome prescritta, Controparte_2 decaduta, non provata e infondata;
in via subordinata, previa ammissione di TU volta ad accertare l'andamento del Contratto di
Factoring, accertare l'effettivo saldo finale dei conti correnti, in applicazione della disciplina dell'onere della prova in materia bancaria.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
• nella causa rubricata al n.r.g. 531/2025:
“L'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
In via preliminare:
- disporre la riunione del giudizio in epigrafe RG n. 531/2025 al giudizio RG n. 458/2025; Par
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto da
- dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., ogni nuova domanda ed eccezione ex adverso formulata. Nel merito:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello proposti dalla;
Parte_6
- rigettare ogni avversa istanza istruttoria, alla luce dei motivi sopra argomentati.
Condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, come per legge, oltre accessori”.
Per : Parte_4 Controparte_1
• nella causa rubricata al n.r.g. 458/2025:
“Voglia la Corte di Appello:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non sussistendone i presupposti;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti”.
• nella causa rubricata al n.r.g. 531/2025:
“Voglia la Corte di Appello:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado e ferma restando la condanna già emessa dal Tribunale nei confronti delle opponenti al pagamento della somma di € 1.997.768,18 oltre
pagina 2 di 23 accessori, voglia condannare le signore (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_6
(C.F. , (C.F. ) al Parte_2 CodiceFiscale_7 Parte_3 C.F._8 pagamento in via tra loro solidale dell'ulteriore somma di € 2.131.161,57 ovvero del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 1.1.2019 al deposito del ricorso monitorio e al saggio di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
- condannare le appellate al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio e porre a loro carico integralmente le spese della TU.
In via istruttoria, per quanto possa occorrere, si insiste nell'accoglimento delle seguenti istanze:
A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova;
1) Vero che ha sempre inviato alla SI gli estratti conto e le fatture prodotte, che si CP_1 rammostrano (doc. da 19 a 44, da 64 a 219 e da 224 a 309), nonché l'ulteriore periodica documentazione fiscale e contabile e comunque informativa (lettere, contabili, fatture, report variamente denominati) con la quale si comunicava l'evoluzione del rapporto di factoring e le varie movimentazioni contabili e finanziarie, quali ad esempio la concessione di anticipazioni, gli incassi ricevuti dai debitori ceduti, gli addebiti delle spese e degli interessi, i bonifici effettuati a favore della cedente.
2) Vero che il principale debitore ceduto dalla SI era la ED;
3) Vero che nel febbraio del 2002, la ED sospese il pagamento dei debiti ceduti e nel luglio del 2002, propose nei confronti della SI un'azione penale avanti alla Magistratura francese, accusando la cedente di avere effettuato una doppia fatturazione falsa ed avere ceduto poi le fatture doppie a (e ad altra società di factoring). CP_1
4) Vero che scopriva che diverse fatture cedute erano state in precedenza pagate da CP_1
ED direttamente a SI, senza che questa provvedesse a trasmettere ad gli importi CP_1 ricevuti.
5) Vero che, il 22.5.2002, si teneva un incontro fra le parti per cercare un chiarimento, ma le accuse
contro
SI venivano ribadite da ED e, in conseguenza di ciò, , rilevando la CP_1 violazione dell'art. 3, primo comma lettere “a”, “b”, “d” ed “e” del contratto di factoring
(doc. 1) e comunque un grave inadempimento della cedente, lo risolveva (doc. da 9 a 14).
6) Vero che, oltre a risolvere il contratto, , da un lato, si costituiva parte civile nel CP_1 procedimento penale instaurato per la doppia fatturazione SI e, dall'altro lato, procedeva ad instaurare nei confronti di ED, avanti al Tribunale amministrativo francese competente, due cause dirette ad ottenere il pagamento delle fatture a lei cedute.
7) Vero che la SI si opponeva alla costituzione di parte civile di , ma l'opposizione CP_1 veniva respinta.
8) Vero che le cause instaurate da si concludevano, dopo vari anni, con il rigetto delle CP_1 domande attoree, perché il Tribunale accertava che ED avrebbe correttamente pagato a
SI le fatture oggetto di causa in quanto una parte delle fatture non contenevano l'indicazione di pagare ad (e pertanto ED non era a conoscenza della cessione al CP_1 momento dei pagamenti) e quelle che invece la contenevano sarebbero state la duplicazione di fatture già emesse precedentemente e già pagate da ED (si rammostra al teste il doc. 222).
pagina 3 di 23 9) Vero che decideva di non proporre appello perché non aveva la prova che la SI CP_1 avesse portato a conoscenza di ED la cessione dei crediti e pertanto si riteneva che l'appello non avesse possibilità di successo.
Si indicano a testi su tutti i capitoli:
- Dott. Via Risorgimento, 37, 29017 Fiorenzuola D'arda (PC); Testimone_1
- Dott.ssa c/o , Via Deruta n. 19, Milano;
Testimone_2 CP_1
- Avv. Francesco Loi, Via San Vittore n. 40, Milano. B) Per il caso in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga necessario, si chiede che venga disposta
l'esibizione o comunque l'acquisizione, da parte dell'Ufficio o del C.T.U. che ha redatto la perizia, dei documenti informatici archiviati nei sistemi informatici di Ifitalia e relativi al rapporto di factoring per cui è causa ed eventualmente disporre sugli stessi documenti un supplemento di perizia”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Su ricorso di ( di seguito, per brevità, Parte_4 Controparte_1
“ ”), il Tribunale di Milano emetteva in data 01/04/2021 il decreto ingiuntivo n. CP_1
5961/2021, con cui ingiungeva il pagamento dell'importo complessivo di € 4.131.655,19, oltre interessi e spese, nei confronti di , , e Parte_1 CP_3 Parte_3 Pt_2
, in solido tra loro, a titolo di escussione della fideiussione da essi rilasciata in data
[...]
16/12/1996 fino all'importo di Lit. 3.100.000.000.=(tremiliardicentomilioni) (doc. 6 fascicolo monitorio), aumentato in data 19/02/2001 sino alla concorrenza di Lit. 8.000.000.000.=(ottomiliardi) (docc.
7-8 fascicolo monitorio), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società SI S.p.a. verso derivanti dal contratto di factoring del CP_1
16/12/1996, dalle due lettere integrative in pari data e dall'ulteriore lettera integrativa del
27/02/2001 (cfr. docc.
1-5 fascicolo monitorio), dichiarati risolti da quest'ultima in data 29/05/2002 (docc.
9-14 fascicolo monitorio).
1.1 Avverso detto decreto proponevano opposizione (rubricata al n.r.g. 24017/2021) le sole e , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Milano in favore di quello di Roma, l'estinzione delle fideiussioni e degli atti integrativi ex art. 1957 c.c. e la prescrizione della pretesa creditoria;
nel merito, contestavano sia l'an che il quantum del credito azionato in via monitoria, evidenziando, in particolare, che:
- il contratto di factoring riguardava “in grandissima parte” crediti di SI verso l'Ente di Stato francese nei cui confronti non avrebbe tempestivamente e correttamente agito CP_1 anche omettendo di rendicontare l'attività di riscossione svolta;
- la “nullità” delle fideiussioni e degli atti integrativi ex art. 1956 c.c.;
- la mancata comunicazione alla SI e ai fideiussori della risoluzione del contratto e dei saldi dei sottoconti;
- la “nullità” delle fideiussioni redatte su moduli ABI ritenuti illegittimi;
- l'applicazione di interessi extra legali e di spese non pattuiti e capitalizzati trimestralmente, errato conteggio di giorni e valute.
Pertanto, chiedevano al Tribunale di: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Roma e, per l'effetto, revocare il decreto opposto;
nel merito, di dichiarare “nullo, errato, ingiusto, illegittimo” e, pertanto, revocare, il decreto pagina 4 di 23 ingiuntivo opposto per “nullità e/o inesistenza, decadenza e prescrizione” delle fideiussioni azionate e per infondatezza della pretesa creditoria, prescritta e non provata;
di accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi extra-legali, l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi, l'illegittima applicazione di CMS e la loro illegittima capitalizzazione trimestrale e, infine, l'illegittimo addebito di spese e altre commissioni arbitrariamente applicate.
1.2 Si costituiva regolarmente nel giudizio così promosso , chiedendo, previa CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione.
2. Nelle more del suddetto giudizio, l'ulteriore garante proponeva opposizione Parte_3 al medesimo decreto (rubricata al n.r.g. 2030/2022), eccependo le medesime questioni sollevate da e nel giudizio precedentemente instaurato (salvo l'eccezione Parte_1 Parte_2 preliminare di incompetenza territoriale) e proponendo le conclusioni già rassegnate da quest'ultime.
2.1 si costituiva regolarmente anche nel giudizio rubricato al n.r.g. 2030/2022, CP_1 proponendo difese e conclusioni analoghe a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta nella causa r.g.n. 24017/2021. 3. Riunita la causa r.g.n. 2030/2022, successivamente iscritta ruolo, alla causa r.g.n.
24017/2021, “per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva”, e, per altro verso, istruite le cause così riunite tramite TU (precisamente, sul seguente quesito: “Il consulente, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, proceda -se possibile- alla ricostruzione dei rapporti tra e la Sime s.p.a. relativamente al contratto di factoring CP_1 del 18.12.1996 e lettere integrative e dica se alla data del 1.3.2022 il credito di CP_1 ammontasse a € 4.131.655,19 (come da ricorso monitorio) o in quale altra diversa misura”, integrato all'udienza del 27/06/2023 con la richiesta di “estensione alla valutazione della eventuale applicazione di interessi di natura anatocistica da precisare e quantificare separatamente”), il Tribunale di Milano accoglieva le opposizioni sotto l'esclusivo profilo del quantum del credito azionato in via monitoria, rigettando, invece, tutte le eccezioni preliminari e le doglianze avanzate in ordine all'an.
In particolare, per quanto riguarda l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, rilevava come e non potessero essere qualificate quali “consumatrici” in Parte_1 Parte_2 quanto socie della SI (nella quale avevano anche ricoperto cariche societarie come allegato e documentato da e non contestato), e come, per l'effetto, non potessero invocare a loro CP_1 favore l'applicazione della disciplina consumeristica ai fini della competenza territoriale del
Tribunale di Roma quale loro luogo di residenza. Il primo Giudice rigettava anche l'eccezione sollevata dalle opponenti di nullità delle fideiussioni in quanto asseritamente redatte su modulo ABI censurato dalla CA di IT con provvedimento n. 55/2005 per violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a) della L. n. 287/1990 con riferimento agli artt. 2, 6 e 8, atteso che le opponenti non avevano indicato le clausole tacciate di nullità, né avevano allegato e provato che già al momento del rilascio delle fideiussioni in esame -sebbene precedenti a quella esaminata dalla CA di IT (il cui provvedimento non poteva pertanto valere come prova privilegiata)- sussisteva un'intesa tra più istituti bancari volta ad alterare la concorrenza. Esclusa dunque la nullità, anche solo parziale, delle garanzie prestate, il Tribunale riteneva che la deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. fosse stata pagina 5 di 23 validamente pattuita tra le parti e specificamente approvata. Era infondata, inoltre, secondo il primo Giudice, anche l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sotto il profilo della sua vessatorietà e con richiamo alla disciplina consumeristica, atteso il ruolo delle attrici che ne impediva l'applicazione.
Riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata sul presupposto della decorrenza del termine ordinario decennale dalla risoluzione del contratto di factoring (29/05/2002) senza il compimento di alcun atto interruttivo, rilevava come fosse documentato l'intervento di CP_1 nelle date del 10/02/2004 e del 23/11/2004 nei giudizi per revocatoria promossi da altri creditori nei confronti dei fideiussori di SI (docc. 52-53 ) e, per altro verso, come tale azione CP_1 producesse l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto di credito, “trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo, benché mediante l'attivazione preventiva di un altro giudizio, peraltro ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva” (cfr. Cass. n. 1084/2011,
Cass. n. 16293/2016, Cass. n. 20297/2014 e Cass. n. 8096/2022). Il Tribunale rilevava, altresì, che il richiamo all'art. 1956 c.c. per sostenere la liberazione dei fideiussori era “affatto generico e accompagnato solo da brevi considerazioni sul dovere del creditore di comportarsi secondo correttezza e buona fede senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta” (cfr. Cass. n. 23422/2016 e Cass. n. 34685/2022). Secondo il primo Giudice, inoltre, non era configurabile a carico di alcuna condotta CP_1 inadempiente per non aver provveduto -in tesi- con la dovuta diligenza alla riscossione dei crediti vantati da SI nei confronti del suo maggior debitore ED (Electricitè de France), tenuto conto che l'opposta aveva provato documentalmente di aver agito giudizialmente nei confronti della SI e che la mancata riscossione di asseriti debiti di ED era piuttosto riconducibile alla condotta di SI di “doppia fatturazione” (docc. 221, 222).
Invece, come anticipato, il Tribunale accoglieva parzialmente le opposizioni in relazione al quantum della pretesa creditoria in base alle risultanze della TU.
Al riguardo, la TU aveva rilevato che aveva addebitato interessi -qualificabili come CP_1
“moratori” - dalla comunicazione di risoluzione del contratto del 29/05/2002 conformemente al disposto di cui all'art. 20 delle condizioni generali del rapporto e del punto “f” delle condizioni della lettera integrativa del 27/02/2001, interessi sui quali non aveva effettuato alcuna capitalizzazione.
Esaminati i singoli conti, di tipo finanziario con il collegato di tipo moratorio, il perito aveva confermato i saldi a debito di SI indicati da per i conti nn. 29113, 43210, 51019, CP_1
43217 e 51020; mentre, per i restanti conti (nn. 54061, 54062, 54064 e 54065) aveva evidenziato l'assenza di estratti relativi a periodi precedenti il terzo trimestre 2003, cosicchè rilevava l'assenza di prova circa la formazione iniziale dei relativi saldi negativi.
Aveva provveduto, quindi, al ricalcolo dei relativi saldi assumendo come dato di partenza -in assenza di documentazione- l'azzeramento del saldo iniziale, dovendo ricadere sulla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) la rilevata carenza documentale. Inoltre, aveva quantificato in € 144.748,33 gli interessi anatocistici rilevabili e relativi ai conti
29113, 43210 e 43217, sicché, all'esito del complessivo ricalcolo, aveva rideterminato il credito di in € 1.997.768,18 alla data del 31/12/2018 (indicata nel ricorso monitorio). CP_1
pagina 6 di 23 Pertanto, il primo Giudice revocava il decreto opposto nei confronti delle opponenti Parte_1
, e e accoglieva parzialmente la domanda di nei
[...] Parte_3 Parte_2 CP_1 loro confronti per € 1.997.768,18, oltre interessi legali ex art. 1284 c.1 c.c. dall'01/01/2019 e al saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal deposito del ricorso monitorio, e comunque nei limiti della garanzia prestata. 4. Avverso detta sentenza hanno interposto appello , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
con atto di citazione regolarmente notificato il 18/02/2025 (causa iscritta al n.r.g.
[...]
458/2025), chiedendone, sulla base dei sei motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09/05/2025, si è regolarmente costituita nel giudizio così promosso , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
4.1 Al contempo, con atto di citazione notificato il 20/02/2025 anche ha proposto appello CP_1 avverso la medesima sentenza del Tribunale di Milano n. 7629/2024 (causa iscritta al n.r.g.
531/2025), chiedendo sulla base di quattro motivi -ferma la condanna già emessa nei confronti delle opponenti al pagamento della somma di € 1.997.768,18, oltre accessori -l'ulteriore condanna delle opponenti al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € 2.131.161,57 (pari a € 4.273.678,08 - € 144.748,33 - € 1.997.768,18), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, con conseguente integrale pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della TU disposta in primo grado.
Si sono regolarmente costituiti in quest'ultimo giudizio , e Parte_1 Parte_3
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09/05/2025, eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
All'udienza del 03/06/2025 è stata disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione della causa r.g.n. 531/2025, successivamente iscritta ruolo, alla causa r.g.n. 458/2025, trattandosi di cause aventi ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza del Tribunale di Milano, e, visto l'art. 350-bis c.p.c., è stata fissata l'odierna udienza per la discussione delle cause riunite avanti al Collegio, con concessione di termini alle parti sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive.
5. Si esaminano di seguito i motivi d'appello enucleati dalle appellanti nella causa iscritta al n.r.g. 458/2025. 5.1 Con il primo motivo, le appellanti censurano l'“erronea interpretazione della qualifica di
Consumatore ai fini della competenza territoriale”. Secondo la prospettazione d'appello, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, ai fini della qualificazione di “consumatore” occorrerebbe valutare “«se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia», indipendentemente dalla sua qualità di socio”. Nella specie, secondo le appellanti, “le fideiussori, persone fisiche, hanno agito per scopi di natura privata, ossia solo e unicamente in quanto moglie ( e figlie ( e Parte_2 Pt_1
dell'imprenditore della obbligata principale SI e il rapporto contrattuale Parte_3 di cui alla fideiussione non rientrava nell'ambito di qualsivoglia e ipotetica professione svolta dalle odierne appellanti”; ancora, secondo , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
“le fideiussori, indiscutibilmente persone fisiche, hanno dedotto di avere prestato la garanzia pagina 7 di 23 non nell'esercizio di una qualsivoglia ipotetica attività professionale;
non essendo stata mai stata contestata da tale deduzione, il Giudice avrebbe dovuto ritenere accertata tale Parte_6 circostanza”.
Assumono, altresì, le appellanti che “non essendo possibile la prova di una circostanza negativa, spettava a provare il contrario (ossia che le sig.re e CP_1 Pt_2 Pt_1 svolgessero, per professione, attività finanziaria e di prestazione garanzia)”.
Chiedono, quindi, l'applicazione della tutela consumeristica e, per l'effetto, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Roma.
5.1.1 Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che tale eccezione è stata formulata in primo grado dalle sole e , mentre è stata sollevata per la prima volta con Parte_1 Parte_2
l'atto d'appello da , cosicchè è inammissibile ex art. 345 c.p.c. relativamente a Parte_3 quest'ultima.
Il motivo è comunque infondato e non merita quindi accoglibile.
Invero, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che, in relazione al contratto di fideiussione, la qualifica di “consumatore” deve essere valutata con riferimento alle condizioni soggettive del fideiussore, e non alla natura del contratto principale. In tal senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Deve pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5868/2023).
Nella specie, dall'esame della documentazione prodotta da , non contestata dalle odierne CP_1 appellanti, risulta che e rivestivano la qualifica di socie della Parte_1 Parte_2
Società garantita SI S.p.a. (rispettivamente al 16,66 % e al 20%, e, al contempo, erano anche socie -rispettivamente al 30,67% e al 23,11%, insieme agli altri fideiussori e CP_3 della Società SAGEF, che possedeva a sua volta il 30% delle quote di SI;
Parte_3 doc. 51-ter), Inoltre, dall'esame della visura camerale risulta che le stesse erano state anche amministratrici della medesima Società garantita (in particolare, la Sig.ra fino al 31/08/1998, Parte_1 mentre la sig.ra fino al 02/05/1996; doc. 51 pag. 18 e 20). Pt_2
Orbene, l'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché la qualità di amministratore della società garantita assunta nel tempo dalle garanti, secondo l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte (v. Cass. ord. 1666/2020), escludono la possibilità di qualificare le appellanti come “consumatrici” ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto non agivano per scopi estranei all'attività imprenditoriale della Società garantita, bensì la fideiussione prestata risulta funzionalmente collegata a tale attività ed è quindi espressiva di un interesse imprenditoriale diretto.
Di conseguenza, non è possibile applicare la disciplina consumeristica, in particolare ai fini della competenza territoriale ex art. 33, c. 2, lett. u) del Codice del Consumo, e, per altro verso la clausola di competenza territoriale esclusiva (Tribunale di Milano) contenuta nel contratto di pagina 8 di 23 fidejussione risulta debitamente e specificamente sottoscritta, cosicchè la competenza del
Tribunale di Milano non può che ritenersi correttamente radicata. 5.2 Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, censurano l'“erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.”.
Secondo le appellanti, tenuto conto della loro asserita qualifica di “consumatore”, la clausola del contratto di fideiussione che deroga all'art. 1957, c. 1, c.c. in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, sarebbe “vessatoria” ai sensi dell'art. 1469-bis c.c.,
e, per l'effetto, “nulla”. Inoltre, tale clausola non sarebbe stata nemmeno specificatamente approvata per iscritto, considerato come in tesi non integri il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, c. 2 c.c. il richiamo in blocco di molteplici clausole “non essendo garantita con tale modalità l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole” (cfr. docc. 6 e
7). Pertanto, chiedono, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare la “nullità” della clausola di deroga citata ai sensi degli artt. 33, c. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, e, quindi, la decadenza di dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, di rigettare CP_1 integralmente ogni domanda formulata dalla medesima. 5.2.1 Anche questo motivo è infondato e non merita quindi accoglimento.
Invero, ferma l'impossibilità di qualificare le odierne appellanti quali “consumatrici” per quanto sopra esposto, e, quindi, esclusa ab origine la vessatorietà ex art. 1469-bis c.c. della clausola del contratto di fideiussione che deroga all'art. 1957, c. 1, c.c., la Suprema Corte ha affermato, in tema di derogabilità o meno di tale clausola ad opera delle parti, che “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass. Ord. n. 2683/2025).
Orbene, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto affermato dalle opponenti, tale clausola risulta anche essere stata specificatamente approvata con doppia sottoscrizione in calce al contratto, così da escludere anche la paventata nullità in virtù del disposto di cui all'art. 1341,
c. 2 c.c. 5.3 Con il terzo motivo, censurano l'“erroneo rigetto della eccezione di prescrizione”.
Secondo la prospettazione delle appellanti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'intervento di nei giudizi per revocatoria promossi da altri creditori nei confronti dei CP_1 fideiussori di SI non costituirebbe propriamente un “atto interruttivo” ex art. 2943 c.c., “in quanto, non essendo stato notificato alla parte personalmente e non contenendo una domanda di accertamento del credito, manca dei requisiti essenziali perché un atto possa produrre
l'effetto interruttivo”. Non essendoci, quindi, in tesi, atti interruttivi “validi” tra la risoluzione del contratto
(29/05/2002) e la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo (10/12/2021), la pretesa creditoria di sarebbe prescritta. CP_1
5.3.1 Il motivo è infondato. pagina 9 di 23 Dall'esame degli atti di causa risulta che nel corso del 2004 era intervenuta nei giudizi CP_1 ex art. 2901 c.c. promossi da altri creditori contro i garanti, volti ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei confronti dei creditori degli atti con cui -dopo che la debitrice garantita SI aveva cessato l'attività e trasferito la sede in Costa Rica (cfr. doc. 46) - i garanti avevano disposto i loro interi patrimoni a favore di alcune società di diritto inglese (cfr. doc. 47 e doc. 48).
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, la proposizione dell'azione revocatoria, anche se finalizzata indirettamente alla tutela di un diritto di credito che sarà azionato in un successivo autonomo giudizio, produce effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., trattandosi di un comportamento univocamente diretto a manifestare la volontà di esercitare il diritto, anche se attraverso un giudizio strumentale e teleologicamente connesso.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la proposizione dell'azione revocatoria, pur non contenendo una domanda diretta di condanna al pagamento, è univocamente finalizzata alla tutela del credito e quindi idonea a interrompere la prescrizione del diritto risarcitorio sottostante, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.” (Cass. n. 1084/2011); ancora, “la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile, sicché la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio” (Cass. n. 16293/2016). Allo stesso modo, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, anche l'intervento volontario nel giudizio interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto equiparabile alla
“domanda proposta nel corso di un giudizio” annoverata in tale disposizione tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione (Cass. n. 20297/2014), ciò anche con riferimento alla sede esecutiva sino all'approvazione del riparto (Cass. n. 14602/2020; Cass. n. 26929/2014).
In conclusione, affinché un atto produca l'effetto interruttivo ex art. 2943 c.c. occorre che l'azione manifesti chiaramente la volontà di esercitare il diritto di credito (univocità dell'intento), che il giudizio revocatorio sia strumentale alla futura azione di condanna
(connessione teleologica) e l'atto interruttivo sia stato notificato o che, in caso di domanda proposta dall'interventore volontario, “pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria” (Cass. n. 8096/2022), condizioni tutte presenti nella specie, che quindi depongono per il rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalle opponenti, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
5.4 Con il quarto motivo, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione a motivo della mera riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI censurate dalla CA d'IT in quanto contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 10 di 23 Sul punto, le appellanti reiterano tale eccezione, assumendo, in particolare, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, “dal confronto del testo dello schema ABI 2003 con quello delle fideiussioni omnibus sottoscritte dalle opponenti risulta l'inserimento di clausole esattamente corrispondenti a quelle, di cui agli articoli 2, 6 e 8 (…) La considerazione, poi, che le fideiussioni siano stilate su di un modulo precompilato “standard”, come appare, ad esempio, dalle ulteriori caselle vuote in relazione ad eventuali altri garanti, suggerisce che questo fosse il testo usualmente utilizzato dalla banca opposta”. Pertanto, secondo le appellanti “il giudice designato, stante le allegazioni delle parti, avrebbe ben potuto accertare -con un'agevole attività di comparazione- che le clausole negoziali contenute nell'accordo concretamente sottoscritto siano conformi a quelle censurate e dichiarare come fosse onere di IFI fornire la prova contraria rispetto alla sussistenza della condotta anticoncorrenziale”.
5.4.1 Come correttamente evidenziato dal primo giudice, le garanti si sono limitate ad invocare la nullità delle clausole contrattuali per asserita corrispondenza a quelle ritenute frutto dell'intesa concorrenziale dalla CA d'IT, senza però indicare e specificare quali clausole del contratto siano pedissequa riproduzione di quelle censurate dall'ABI. In secondo luogo, il provvedimento n. 55 del 02/05/2005 invocato dalle opponenti, intitolato:
“ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, al punto 2 fa espresso riferimento allo schema ABI di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione “omnibus”); al successivo punto 9 si legge: “L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto
(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”, ossia (ancora) le fideiussioni c.d. “omnibus”; all'esito dell'istruttoria la CA d'IT ha affermato nel dispositivo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Pertanto, il provvedimento citato dalle appellanti letteralmente fa riferimento al solo schema di fideiussione caratterizzato dalla clausola c.d. “omnibus” (ovvero la clausola volta a garantire tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche future), e, per altro verso, non è nemmeno estensibile analogicamente alle fideiussioni “specifiche” (rilasciate a garanzia di specifiche obbligazioni), quali quelle sottoscritte dalle odierne appellanti, considerato che l'esigenza di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali sussiste solo nel caso di garanzie “aperte” ed “omnicomprensive” (appunto della tipologia
“omnibus”).
Nella specie, invece, la fideiussione oggetto di giudizio -pacificamente rilasciata in data 16/12/1996 fino al solo importo di Lit. 3.100.000.000. =(tremiliardicentomilioni) (doc. 6,) aumentato in data 19/02/2001 sino alla concorrenza di Lit. 8.000.000.000. =(ottomiliardi) (docc. 7-8) - è un autonomo contratto di garanzia rilasciato dai Sig.ri , Parte_1 CP_3
, e a garanzia delle obbligazioni contratte o da contrarre da
[...] Parte_3 Parte_2
SI nei confronti di in relazione allo specifico contratto di factoring. CP_1
pagina 11 di 23 Ebbene, come risulta dal dispositivo del provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'IT, le disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI sono contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a), della L. n. 287/1990 solo “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”. Il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate è un elemento costitutivo della pretesa nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett. a), della L. n. 287/1990, essendo pacificamente previsto nel provvedimento della CA d'IT su cui l'opponente fonda la sua pretesa. Invero, la CA d'IT ha dato atto al punto 78 del citato provvedimento che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica, specificando che “ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che
l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
Pertanto, al fine di sostenere l'eccepita nullità della fideiussione rilasciata, le opponenti avrebbero dovuto provare ex art. 2967 c.c. che la riproduzione delle clausole “illecite” nel testo della fideiussione dalle stesse rilasciata costituisse attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, trattandosi di elemento costitutivo del diritto vantato (cfr. Cass. n. 30818/2018) la cui apposizione era espressione della posizione predominante ed anticoncorrenziale della banca, senza le quali la banca non avrebbe concluso il contratto, con ciò precludendo ogni possibilità di trattative da parte del fideiussore sul punto.
Tali considerazioni valgono ancor di più nel caso come quello di specie in cui il contratto di fideiussione è stato concluso in epoca precedente alla diffusione del modello ABI e all'accertamento da parte dell'Autorità di Vigilanza dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, considerato che secondo la Suprema Corte “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato, a condizione che l'intesa sia stata posta in essere prima del negozio denunciato come nullo” (Cass. n. 17108/2024).
L'eccezione di nullità, nei termini formulati dalle appellanti, quindi, è apodittica ed è espressione dell'errata convinzione della derivazione automatica di nullità del contratto di fideiussione per la mera riproduzione delle clausole ritenute possibile espressione di violazione della normativa anticoncorrenziale da parte dall'ABI.
In ogni caso, come affermato di recente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con pronuncia resa a Sezioni Unite, l'eventuale nullità delle clausole ritenute anticoncorrenziali non determinerebbe automaticamente la nullità del negozio di garanzia nella sua interezza come preteso dalle appellanti, bensì, in applicazione del “principio di conservazione” degli atti negoziali, la sola caducazione delle singole clausole riproduttive delle intese vietate, salvo che emerga una diversa volontà dei contraenti. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del pagina 12 di 23 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza
-, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (n.d.r. nel senso dell'“essenzialità” per entrambi i contraenti della parte del contratto colpita da nullità)” (Cass. SS.UU. n. 41994/2021, Cass. n. 26957/2023).
Nella specie, le opponenti si sono limitate a dedurre la nullità della fideiussione in ragione della mera riproduzione in essa delle clausole di cui allo “schema ABI”, senza dimostrare che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che entrambi i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr. Cass. n. 18794/2023).
D'altronde, è logicamente presumibile che avesse interesse a concludere il contratto di CP_1 fideiussione di cui si discute anche in assenza delle clausole censurate, in quanto esso forniva comunque una garanzia aggiuntiva del credito. Per altro verso, le opponenti non hanno nemmeno allegato, prima che dimostrato, che si sia “avvalsa” delle clausole CP_1 asseritamente riproducenti lo schema ABI e che, pertanto, abbiano sofferto un pregiudizio a causa dell'applicazione delle medesime, con conseguente irrilevanza -in ogni caso- di una eventuale relativa declaratoria di nullità (parziale) del contratto.
Per tutto quanto rilevato, la domanda delle odierne appellanti di accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione rilasciata è infondata, atteso che:
- la nullità delle clausole riportate nella fideiussione oggetto di causa non può dedursi automaticamente dalla mera riproduzione delle clausole contenute nello schema contrattuale ABI ritenuto dalla CA d'IT contrario alla normativa anticoncorrenziale;
- l'eventuale nullità delle clausole ritenute anticoncorrenziali non determinerebbe la nullità del negozio di garanzia nella sua interezza;
- il contratto di garanzia posto a base della procedura monitoria rimarrebbe pertanto valido ed efficace.
5.5 Con il quinto motivo, le appellanti censurano l'“erroneo rigetto della eccezione di nullità della fideiussione e liberazione delle opponenti ex art. 1956 c.c.”. Secondo le appellanti, avrebbe continuato a concedere credito alla Società garantita pur CP_1 conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, senza informare od ottenere la relativa autorizzazione dai fideiussori.
In particolare, assumono che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, non avrebbero dovuto dimostrare alcunché, configurandosi in caso contrario una probatio diabolica, bensì sarebbe stato onere di “provare di avere informato i fideiussori circa il CP_1 mancato assolvimento da parte dell'obbligata principale”. 5.5.1 Il motivo è infondato.
Le odierne appellanti non hanno contrapposto argomenti idonei a confutare i passaggi motivazionali della sentenza relativi al rigetto di tale eccezione.
Invero, come correttamente affermato dal primo Giudice, le opponenti non hanno assolto all'onere probatorio a loro carico, ossia di “provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., (...) che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza pagina 13 di 23 la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 23422 del 17/11/2016; anche Cass. n. 34685 del 24/11/2022: Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito. Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche)” (cfr. pag. 9 sent. imp.).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di cui si discute. 5.6 Con il sesto motivo d'appello, le appellanti censurano l'“erronea valutazione delle risultanze della TU;
erronea interpretazione della normativa sul Factoring e sulla ripartizione dell'onere della prova in materia bancaria”.
Sul punto, le opponenti contestano la TU per non aver ricostruito correttamente i rapporti di factoring, atteso che si sarebbe “limitata -semplicemente- a esaminare gli estratti conto esibiti P dalla e a controllare che il saldo passivo corrispondesse a quello esposto nei suddetti saldi
(come se si trattasse di una semplice causa di anatocismo)” e, per altro verso, avrebbe effettuato l'indagine peritale “in mancanza di estratti relativi ad alcuni periodi”.
In particolare, eccepiscono che “l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione” e che, in ogni caso, gli estratti conto sarebbero stati privi di autentica notarile.
Quanto al c/c n. 29113, eccepiscono che “laddove il TU scrive: “La prima data a partire dalla quale si rilevano documenti riferibili al conto n. 29113 è il 30.4.1999... Pur in presenza di tutti gli estratti conto relativi al periodo successivo a tale data, è però solo dal primo trimestre 2000 che appare possibile individuare gli allegati di staffa”, non sono presenti, né gli estratti conto dall'inizio del rapporto né quelli fino al 30.4.1999”.
Quanto ai c/c nn. 43210, 43217, 51019 e 51020, rilevano come mancassero “i contratti iniziali e gli estratti conto dalla data di inizio del rapporto (…) per il periodo dal 01/06/2002 al
30/06/2003”, e come, per l'effetto, tale circostanza avrebbe dovuto imporre l'applicazione del c.d. “saldo zero” o il rigetto integrale della domanda.
In conclusione, assumono che il TU non abbia chiarito di quale documentazione si sarebbe servito per addivenire alla quantificazione del saldo e, per altro verso, che il Tribunale abbia
“aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico, senza esaminare e dare conto di tutta la serie di rilievi mossi in modo specifico e dettagliato dal consulente di parte”. Pertanto, qualora la Corte decidesse di non revocare il decreto opposto e di non rigettare integralmente le domande di , chiedono alla Corte di disporre la rinnovazione della TU CP_1 affinché applichi il “principio secondo cui, in mancanza degli estratti conto il saldo non può ritenersi attendibile ovvero si deve considerare il primo estratto conto con saldo pari a zero”. pagina 14 di 23 5.6.1 Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Sul punto, possono applicarsi analogicamente i principi di legittimità affermati in relazione ai rapporti bancari, atteso che anche il rapporto di factoring si caratterizza per una contabilizzazione dei rapporti dare-avere tra le parti analoga.
A tal proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. -che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. n. 12818/2024). Nella specie, nell'art. 15, rubricato “Contabilizzazione”, del contratto di factoring era stato specificato che “Il Factor invierà periodicamente al Fornitore [SI] gli estratti conto;
in mancanza di contestazioni specifiche da parte del Fornitore [SI] a mezzo lettera raccomandata, gli estratti conto si intenderanno approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi”. Era stato previsto, altresì, che tale efficacia si sarebbe estesa anche alle odierne opponenti, atteso che i fideiussori avevano espressamente convenuto con all'art. 3 che “le scritture CP_1
e gli altri documenti contabili di Ifitalia relativi al debitore [SI] avranno, nei confronti dei fideiussori, la stessa efficacia probatoria che nei confronti dell'affidato [SI] medesimo”
(cfr. docc. 6, 7). Orbene, in relazione agli estratti conto oggetto di giudizio, SI e le sue garanti -che, si ribadisce, erano socie e avevano avuto persino cariche societarie in SI- non risulta abbiano mai contestato la ricezione degli estratti conto o, per altro verso, le singole annotazioni o le risultanze. Invero, i fideiussori, ricevuta la raccomandata del 29/05/2002 -con cui aveva comunicato CP_1 la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19 delle Condizioni Generali e aveva chiesto anche ai garanti la restituzione delle anticipazioni relative alle fatture rimaste impagate, allora ammontanti a complessivi € 1.969.293,19, comprensivi di interessi al 31/05/2002 (cfr. doc. 9-
14)-, non hanno mai sollevato alcuna contestazione in merito al credito vantato da , né CP_1 in ordine alla conformità degli estratti conti alle scritture contabili della banca;
lo stesso dicasi anche dopo la ricezione della successiva diffida stragiudiziale del 28/06/2002 trasmessa anche ai garanti (cfr. docc.
9-14 e 327).
Ebbene, si ritiene che la TU, nell'elaborato peritale, ha correttamente svolto l'incarico tenuto conto delle clausole negoziali e dei principi giurisprudenziali su richiamati, ed ha espressamente premesso che “la verifica della correttezza dei saldi vantati a credito di , richiesta con CP_1 il quesito peritale, secondo il proprio parere e salvo diversa indicazione del Giudice, non potrebbe mai presupporre la verifica di ogni singolo movimento di addebito o accredito riportati dai documenti agli atti, verifica che sarebbe impossibile nel caso di rapporti con numerose operazioni”, evidenziando chiaramente che “il presupposto necessario per questo tipo di verifiche è infatti l'assunzione della validità di tutti i documenti prodotti, dei quali viene verificata la congruenza, la continuità e la completezza necessarie per giustificare la
pagina 15 di 23 formazione del saldo oggetto di esame, senza che questo richieda la verifica della prova di ciascun movimento registrato”. Pertanto, del tutto correttamente, la TU e il primo giudice hanno ritenuto gli estratti conto prodotti da idonei a dimostrare il credito azionato, riconoscendo agli stessi -in quanto CP_1 non specificamente contestati- l'efficacia probatoria presuntiva tra le parti. Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione che le garanti avevano convenuto con
, da una parte, che “in deroga all'art. 1939 cod. civ. la fidejussione mantiene tutti i suoi CP_1 effetti anche se le obbligazioni principali sono, per qualsiasi motivo, invalide, intendendo i fidejussori, per l'ipotesi di dichiarata nullità o annullamento delle obbligazioni principali, rendersi obbligati, come se le stesse fossero state da essi assunte in proprio con la sottoscrizione della presente” (art. 7), e, per altro verso, che “i fidejussori sono obbligati all'immediato versamento di quanto (...) sarà loro richiesto anche per semplice lettera raccomandata, in dipendenza della prestata garanzia, ed anche in caso di opposizione da parte dell' : ogni eccezione di qualsiasi natura potrà essere fatta valere soltanto dopo Pt_7
1'integrale versamento di quanto (...) richiesto” (art. 9).
Con la produzione degli estratti conto (riferiti a quelli pacificamente inviati, come da disposizioni contrattuali, ai destinatari in costanza di rapporto) -ritenuta dal TU completa e congruente per alcuni conti (in particolare quelli operativi nel corso del rapporto) e, comunque idonea a consentire la verifica della correttezza della formazione del credito del factor- CP_1 ha quindi adempiuto all'onere probatorio su essa incombente di fornire riscontro del saldo debitorio riportato nella suddetta documentazione. Come verrà meglio chiarito nell'esaminare i motivi d'appello incidentale, stessa conclusione non può valere per gli estratti conto relativi ai sottoconti creati dal factor dopo la risoluzione del contratto per mere esigenze contabili interne che, privi di riscontro quanto al saldo negativo riportato all'inizio e che non risulta siano stati mai inviati al debitore, non possono avere la stessa valenza probatoria presuntiva.
Per tutto quanto esposto, il sesto motivo d'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza di grado per quanto di ragione.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto dalle Sig.re , Parte_1 Parte_3
e nell'ambito della causa iscritta al n.r.g. 458/2025.
[...] Parte_2
6. Passando all'esame dell'appello di proposto nell'ambito della causa riunita iscritta al CP_1
n.r.g. 531/2025, occorre preliminarmente osservare che l'eccezione svolta dalla difesa delle opponenti nell'ambito di tale causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è destituita di fondamento. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti pagina 16 di 23 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nell'atto d'appello di , le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della CP_1 causa petendi ed il petitum consentono di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
6.1 Passando al merito dell'appello, i primi due motivi sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente.
6.2 Con il primo motivo censura l'“erroneità della sentenza che ha pronunciato CP_1 sull'ammontare del credito in assenza di eccezioni specifiche delle opponenti sulla somma richiesta in sede monitoria”.
Secondo l'appellante, le opponenti non avrebbero contestato specificatamente il quantum del credito (salvo eccepire l'anatocismo), cosicché, in tesi, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., dovrebbe trattarsi di un fatto non contestato. Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto ricalcolare l'importo azionato in via monitoria, bensì avrebbe dovuto “ritenere incontestato l'ammontare del credito e confermare il decreto/condannare le opponenti al pagamento dell'intero credito, al netto, semmai, dell'anatocismo”.
6.3 Con il secondo motivo, censura l'“erroneità della sentenza che non ha tenuto conto della mancata contestazione degli estratti”.
Secondo la prospettazione d'appello, all'art. 15 del contratto di factoring sarebbe stato previsto che, in assenza di contestazione entro 60 giorni, gli estratti conto inviati si sarebbero dovuti intendere approvati dal cedente. Orbene, tale efficacia si estenderebbe anche alle opponenti in quanto “con la firma della fideiussione, hanno convenuto con che “le scritture e gli altri documenti contabili di CP_1
relativi al debitore [SI] avranno, nei confronti dei fideiussori, la stessa efficacia CP_1 probatoria che nei confronti dell'affidato [SI] medesimo” (doc. 6 e 7, clausola 3)” e, al riguardo, “né SI né le sue garanti (che, lo si ricorda, erano socie e avevano avuto cariche societarie in SI) hanno mai contestato di aver ricevuto gli estratti né il loro contenuto o le loro risultanze”. Pertanto, la TU avrebbe errato a ricalcolare alcuni saldi partendo da zero, attesa in tesi la
“validità” dei saldi iniziali “non contestati”. Invero, secondo la giurisprudenza citata dall'appellante, “l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale” (Cass. n. 7172/2023).
Per quanto esposto, assume che, in base all'orientamento citato e sulla premessa CP_1 dell'assenza di contestazioni della controparte circa il saldo negativo iniziale, il primo Giudice avrebbe dovuto limitarsi a confermare il credito. pagina 17 di 23 6.4 Entrambi i motivi sono infondati e non meritano quindi accoglimento.
Non sembra superfluo sottolineare, in primo luogo, che era stata proprio a richiedere CP_1 insistentemente l'espletamento di una TU volta “ad esaminare la documentazione prodotta da e quella che verrà messa a disposizione del Consulente in sede di ispezione presso i CP_1 sistemi informatici …. e conseguentemente determinare il credito di nonché la sua CP_1 conformità alle disposizioni contrattuali e di legge o, in subordine, verificare se la documentazione depositata e/o acquisita conferma i saldi risultanti dagli estratti notarili prodotti (cfr. memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 del 14/02/2022 e del 29/01/2023 depositate nelle due cause in primo grado prima della disposta riunione), così da risultare le doglianze mosse pretestuose e contraddittorie rispetto alle difese espletate in primo grado.
Fatta questa doverosa premessa, l'assunto di partenza dell'odierna appellante quanto all'omessa contestazione ad opera delle garanti dell'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo
è errato e sconfessato dalla lettura degli atti di primo grado. Invero, seppure le allora opponenti non abbiano svolto specifiche contestazioni in merito alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli addebiti iscritti nell'estratto conto, nelle difese svolte avevano contestato il quantum del credito in relazione all'illegittima applicazione di anatocismo, interessi ultra-legali e spese e commissioni mai pattuite, applicate e capitalizzate anch'esse trimestralmente. Infatti, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo le garanti avevano formalmente contestato, sia pur genericamente, “la quantificazione delle somme asseritamente anticipate da alla CP_4
SI spa,…la congruità delle somme incassate da (a seguito della cessione dei crediti CP_5 di cui al contratto di Factoring)… l'effettiva quantità di dare-avere, in relazione alla illegittima applicazione di anatocismo, interessi ultra legali e spese e commissioni mai pattuite, applicate e capitalizzate anch'esse trimestralmente” (cfr. pag. 6 citaz. in opp. a d.i.) e nelle note depositate il 22/06/2023 (preverbale in vista della udienza del 27/06/2023 fissata per la nomina del TU) avevano eccepito la carenza documentale e la mancanza degli estratti conto antecedenti al 2018, a fronte del saldo passivo di SI Spa aumentato al 31/12/2018 a ben € 4.273.678,08, rilevando che il quantum così richiesto era “composto dai saldi dei seguenti sottoconti” (cfr. pag. 3 del ricorso monitorio) e i sopra indicati saldi a debito risultavano documentati dai soli estratti conti notarili al libro giornale, e che, pertanto, da tale documentazione non era possibile verificare gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale” (cfr. pag. 2 note preverbale 22/06/2023). Orbene, a fronte di tali contestazioni, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, era certamente onere della creditrice fornire riscontri quanto alla formazione dei crediti riportati nei saldaconto, onere solo parzialmente adempiuto da con la produzione degli estratti CP_1 conto a scalare volti a dimostrare la continuità e la formazione delle poste passive riportate nei saldi ma, dall'altra parte, era dovere del giudicante verificare la correttezza della quantificazione del credito, la conseguenzialità e la completezza della documentazione prodotta necessaria a giustificare la formazione del saldo, provvedendo -nel caso- a depurare il saldo conto dalle poste illegittimamente annotate, come avvenuto nella specie relativamente agli interessi anatocistici illegittimamente applicati da . CP_1
All'esito dell'effettuata verifica, del tutto coerentemente con i principi richiamati in merito al riparto dell'onere probatorio, il primo giudice ha provveduto al ricalcolo dei 4 sottoconti (n. pagina 18 di 23 54061 e 54062, 54064 e 54065) in relazione ai quali il TU non ha rinvenuto estratti relativi a periodi precedenti il terzo trimestre 2003, e per i quali non era stata pertanto dimostrata la formazione iniziale dei relativi saldi negativi.
Il primo giudice ha operato conformemente all'orientamento espresso anche dalla Corte di
Cassazione, condiviso da questo Collegio, laddove nella motivazione dell'ordinanza n. 18352/2023 ha affermato, in merito all'illeceità e validità degli estratti conto, che “può ritenersi che l'onere della banca di fornire riscontri atti a giustificare il saldo debitore iniziale si delinei, pur in mancanza di una specifica contestazione del saldo stesso, allorquando il sistema difensivo della controparte risulti logicamente incompatibile col riconoscimento della spettanza della somma che ne costituisce espressione: il che accade allorquando il correntista denunci che nel periodo non documentato da estratti conto siano stati operati addebiti illegittimi - come appunto gli interessi anatocistici”.
Per quanto esposto, del tutto correttamente il primo Giudice ha disposto la TU ed effettuato le dovute verifiche di correttezza del saldo creditorio azionato, con conseguente infondatezza dei due motivi d'appello proposti da . CP_1
6.5 Con il terzo motivo d'appello censura l'“erroneità nel merito della sentenza”. CP_1
Secondo la prospettazione d'appello, la TU avrebbe fatto un'errata valutazione circa la pretesa impossibilità di individuare l'origine del saldo negativo iniziale dei sottoconti 54061, 54062, 54064, 54065.
In particolare, la TU avrebbe errato a “ricercare estratti conto autonomi per ciascun sottoconto, senza avvedersi che nel corso del rapporto vi è stato un unico estratto conto che riporta tutti i sottoconti. La circostanza che prima di un dato momento nell'estratto conto non vi fosse l'indicazione dei sottoconti in questione deriva dal fatto che essi non esistevano in quanto sono stati costituiti (per ragioni contabili interne) solo dopo la risoluzione del contratto di factoring”. Inoltre, la TU non si sarebbe avveduta del fatto che i sottoconti derivavano dalla suddivisione del credito preesistente (cioè, quello di € 2.000.000,00 del 2022): “L'origine del saldo negativo dei sottoconti si rinviene con chiarezza dal confronto tra l'estratto al 31.5.2002 (prodotto sub doc. 119) e quello al 31.7.2023 (prodotto sub. doc. 224) dai quali risulta che il credito già esistente di a seguito della creazione dei sottoconti è stato suddiviso tra di essi al 50%. CP_1
Nell'estratto al 31.5.2002 risulta che il sottoconto 43120 (capitale) presenta un saldo di € -
1.769.127,03. Dall'estratto al 31.7.2003 risulta che, nelle more, è stato costituito il sottoconto 54061 e che il credito di € 1.769.127,03 (di cui al precedente estratto) è stato suddiviso tra il sottoconto 43120 (ora a debito per € 918.978,79) e il nuovo sottoconto 54061 (a debito di € 890.743,35). Al netto di una minima differenza dovuta all'evoluzione fisiologica del rapporto, dal semplice esame di due estratti (entrambi prodotti in atti) emerge con chiarezza l'origine del saldo iniziale negativo del sottoconto 54061 (…) La medesima situazione si ripropone per gli altri sottoconti;
sempre ad esempio, nel sottoconto 54064 è stato trasferito il 50 % del saldo del sottoconto 43217 (nell'estratto al 31.5.2002 questo conto presenta un saldo pari a € - 203.346,16, nell'estratto al 31.7.2003 risulta il nuovo sottoconto 54064 con un saldo € -
102.383 mentre il sottoconto 43217 riporta un saldo di € - 105.272)”.
pagina 19 di 23 In conclusione, il Tribunale avrebbe richiamato in modo del tutto acritico le conclusioni della
TU, senza esaminare gli estratti conto richiamati e prodotti, il che costituirebbe un vizio della sentenza suscettibile di censura in Cassazione.
6.5.1 Il motivo è infondato.
La tesi esposta dall'appellante -circa la derivazione dei sottoconti 54061, 54062, 54064 e 54065 dalla suddivisione del credito preesistente (cioè, quello di € 2.000.000,00 del 2022) - non risulta corroborata da alcuna documentazione, né è desumibile dall'analisi degli estratti conto come sostiene la difesa di . CP_1
Invero, dall'esame del fascicolo di parte non risultano presenti gli estratti relativi ai periodi precedenti il terzo trimestre 2003, cosicché non è dimostrata documentalmente la formazione iniziale dei relativi saldi negativi (€ -890.743,35 per il conto 54061, € -38.123,13 per il conto 54062, € -102.383,40 per il conto 54064 ed € -4.381,93 per il conto 54065).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa , non c'è la coincidenza immediata tra i CP_1 saldi negativi dei sottoconti 54061 e 54062 al 30.6.2003 e il conto 43210 al 29.5.2002 (data di risoluzione del contratto) e non possono liquidarsi come “minimali” le divergenze degli importi risultanti dal raffronto, non giustificabili con una non meglio motivata “evoluzione fisiologica del rapporto”.
Pertanto, in totale assenza di supporti documentali relativi al periodo precedente il terzo trimestre 2003, l'operazione contabile dedotta da è del tutto priva di riscontro probatorio CP_1
e meramente “teorica”.
Peraltro, anche a voler prescindere dalla totale assenza di documentazione a sostegno della tesi dell'appellante ed entrando quindi nel merito di tale doglianza, la TU ha correttamente osservato che “sono stati inoltre introdotti prospetti di riconciliazione del tutto privi di alcuna possibilità di verifica ed i cui risultati sembrano piuttosto esito di coincidenze numeriche che di qualcosa di sicuro fondamento. Al riguardo, per esempio, si rileva come, allo scopo di giustificare alcune differenze, vengono sommati gli importi di note di credito e di fatture (n.d.r. come nel caso della fattura n. 2610 del 25/03/2004 e della corrispondente nota di credito n. 2610 emessa per lo stesso importo in pari data o della fattura n. 2611 sempre del 25/03/2004 e della corrispondente nota di credito n. 2605, emesse anche in questo caso per lo stesso importo e nella stessa data), invece di considerare come le seconde annullino le prime portando all'azzeramento della rispettiva somma algebrica”.
Non da ultimo, per i quattro sottoconti in contestazione non può valere neppure il principio di prova presuntiva riconosciuto agli estratti conto prodotti per tutti gli altri conti richiamati da a riprova del credito azionato, atteso che per stessa ammissione di i sottoconti CP_1 CP_1 dal n. 54061 al 54065 “sono stati costituiti (per ragioni contabili interne) solo dopo la risoluzione del contratto di factoring”. Si tratta all'evidenza di conti che esulano dal rapporto di factoring, costituiti da quando il rapporto con SI era risolto, che non risulta siano CP_1 stati mai comunicati al debitore principale o ai garanti, riguardo ai quali non può pertanto valere alcun principio di non contestazione. Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo d'appello di , con conseguente conferma CP_1 integrale della sentenza di grado per quanto di ragione.
pagina 20 di 23 6.6 Con il quarto motivo, censura l'“erroneità della compensazione delle spese” del CP_1 grado e della TU, atteso che -in tesi- non vi sarebbe comunque stata soccombenza reciproca, ma solo accoglimento parziale della domanda di condanna al pagamento dell'importo ingiunto.
Chiede, quindi, anche in caso di rigetto dell'appello proposto, la condanna delle opponenti al pagamento integrale delle spese legali e della TU. 6.6.1 Tale doglianza, relativa all'erroneità della compensazione delle spese, deve essere analizzata alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32061/2022, che ha chiarito in modo definitivo il regime della compensazione delle spese in caso di accoglimento parziale della domanda. Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che, “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (…) e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”.
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ridotto de facto l'ambito di discrezionalità del Giudice ai fini della dichiarazione di compensazione delle spese del grado, richiedendo necessariamente una motivazione rigorosa sul punto. Tale orientamento, d'altronde, è conforme al principio “victus victori” (chi vince, anche parzialmente, ha diritto al rimborso delle spese, salvo eccezioni motivate) e al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost. (infatti, penalizzare chi agisce per far valere un diritto potrebbe disincentivare l'accesso alla giustizia).
Nella specie, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha condannato le opponenti al pagamento di complessivi € 1.997.768,18, a fronte di una richiesta di pari a € CP_1
4.131.655,19, e, per altro verso, ha compensato integralmente le spese del grado tra le parti, senza indicare al riguardo le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato, quindi, non si configura una soccombenza reciproca, poiché ha proposto un'unica domanda di condanna al CP_1 pagamento e ha ottenuto accoglimento, seppur parziale, e, per altro verso, non risultano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese tra le parti ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, le Sig.re , e Parte_1 Parte_3
devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del primo Parte_2 grado, che in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del decisum (€ 1.997.768,18), con riferimento all'attività difensiva svolta in ciascuno dei due giudizi di opposizione instaurati (rubricati, rispettivamente, al n.r.g.
24017/2021 e n.r.g. 2030/2022) e dell'attività svolta in seguito alla loro riunione (avvenuta in data 21/06/2022, dopo la concessione dei termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi (ad esclusione della fase istruttoria/trattazione nella causa r.g.n. 2030/22 che viene liquidata nei minimi, poiché consistita nella sola redazione delle memorie scritte senza espletamento di attività istruttoria) vengono così liquidate: complessivi € 18.737,00 per la causa r.g.n. 2030/22 (di cui € 5.989,00 per la fase di studio, €
3.951,00 per la fase introduttiva ed € 8.797,00 per la trattazione); complessivi € 37.951,00 per pagina 21 di 23 le spese del giudizio iscritto al RGN. 24017/2021 (di cui € 5.989,00 per la fase di studio, €
3.951,00 per la fase introduttiva, € 17.594,00 per la fase istruttoria ed € 10.417,00 per la fase decisionale); il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Per quanto riguarda, invece, le spese della TU, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto di compensarle integralmente tra le parti, tenuto conto della complessità tecnica della vicenda che ha richiesto, ai fini della decisione, l'espletamento di tale accertamento istruttorio e l'analisi di documentazione contabile rivelatasi lacunosa. 7. All'integrale rigetto dell'appello proposto dalle Sig.re , e Parte_1 Parte_3
e all'accoglimento parziale dell'appello proposto da , tenuto conto Parte_2 CP_1 dell'esito complessivo del giudizio, consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna delle Sig.re , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 Parte_2 pagamento delle spese anche del presente grado che, in applicazione del D.M. 55/2014
(modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del decisum (€ 1.997.768,18), con riferimento all'attività difensiva svolta in ciascuno dei due giudizi di appello instaurati (rubricati, rispettivamente, al n.r.g. 458/2025 e n.r.g. 531/2025) e dell'attività svolta in seguito alla loro riunione, tenuto conto dei valori medi per tutte le fasi di giudizio, attesa anche l'avvenuta trattazione dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 351 c.p.c., e della nota spese prodotta da , CP_1 vengono liquidate nei seguenti termini:
- € 9.000,00 per la difesa espletata nel giudizio n.r.g. 458/2025 (come da nota spese della parte), di cui € 5.000,00 per la fase di studio ed € 4.000,00 per la fase introduttiva;
- € 11.731,00 per l'attività svolta nel giudizio n.r.g. 531/2025, di cui € 7.418,00 per la fase di studio ed € 4.313,00 per la fase introduttiva;
- € 20.733,00 per l'attività difensiva svolta a seguito della riunione dei giudizi, di cui € 8.400,00 per la trattazione ed € 12.333,00 per la fase decisionale. Il tutto oltre spese generali, Iva e CPA.
7.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico delle Sig.re , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
, in solido tra loro, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per
[...]
l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n.r.g. 458/2025, promossa da , e , e al n.r.g. 531/2025, Parte_1 Parte_2 Parte_3 promossa da ( , avverso la medesima sentenza Parte_4 Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 7629/2024, pubblicata in data 08/08/2024, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
2. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e conseguente parziale riforma CP_1 della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali sostenute da Parte_3
per il primo grado di giudizio come sopra liquidate in complessivi € 18.737,00 per CP_1 la causa r.g.n. 2030/22 ed € 37.951,00 per le spese del giudizio iscritto al r.g.n.
24017/2021; il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
pagina 22 di 23 3. condanna , e , in solido tra loro, al rimborso Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di delle spese del presente grado di giudizio, come sopra liquidate in CP_1 complessivi € 41.464,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di , Parte_1
e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo pari al Parte_3 Parte_2 contributo unificato versato per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n.
115/2022. Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo 458/2025, promossa in grado d'Appello da Parte_1
, e con atto di citazione notificato il
[...] Parte_2 Parte_3
18/02/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7629/2024, pubblicata in data
08/08/2024, a cui è stata riunita la causa successivamente iscritta al numero di ruolo 531/2025, promossa in grado d'appello da ( Parte_4 CP_1
con atto di citazione notificato il 20/02/2025 avverso la medesima sentenza,
[...] tra le parti
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutte con il patrocinio dell'Avv. CAPUANO PAOLA (C.F. ), presso lo C.F._4
Studio della quale, sito in Via Carlo Poma, 2, 00195, Roma, sono elettivamente domiciliate, giusta delega in atti;
- APPELLANTI nella causa n.r.g. 458/2025 ed APPELLATE nella causa n.r.g. 531/2025 - contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. FUMAGALLI
TO (C.F. ), presso lo Studio del quale, sito in Via San Vittore, C.F._5
20123, Milano, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
- APPELLATA nella causa n.r.g. 458/2025 ed APPELLANTE nella causa n.r.g. 531/2025 -
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7629/2024, pubblicata in data 08/08/2024, in materia di “Factoring”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 23 Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
• nella causa rubricata al n.r.g. 458/2025:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
1) in via preliminare, sospendere la provvisoria ed immediata esecutorietà della appellata sentenza per i motivi sopra specificati;
2) nel merito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza 7629/2024, pubblicata l'08/08/2024, resa dal Tribunale di Milano, Sezione 6° Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Massari, non notificata, con la quale il Giudice ha deciso le cause civili riunite R.G. 24017/2021 e 2030/2022, accogliere il seguente appello, rigettando ogni domanda di , siccome prescritta, Controparte_2 decaduta, non provata e infondata;
in via subordinata, previa ammissione di TU volta ad accertare l'andamento del Contratto di
Factoring, accertare l'effettivo saldo finale dei conti correnti, in applicazione della disciplina dell'onere della prova in materia bancaria.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
• nella causa rubricata al n.r.g. 531/2025:
“L'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
In via preliminare:
- disporre la riunione del giudizio in epigrafe RG n. 531/2025 al giudizio RG n. 458/2025; Par
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto da
- dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., ogni nuova domanda ed eccezione ex adverso formulata. Nel merito:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello proposti dalla;
Parte_6
- rigettare ogni avversa istanza istruttoria, alla luce dei motivi sopra argomentati.
Condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, come per legge, oltre accessori”.
Per : Parte_4 Controparte_1
• nella causa rubricata al n.r.g. 458/2025:
“Voglia la Corte di Appello:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non sussistendone i presupposti;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti”.
• nella causa rubricata al n.r.g. 531/2025:
“Voglia la Corte di Appello:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado e ferma restando la condanna già emessa dal Tribunale nei confronti delle opponenti al pagamento della somma di € 1.997.768,18 oltre
pagina 2 di 23 accessori, voglia condannare le signore (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_6
(C.F. , (C.F. ) al Parte_2 CodiceFiscale_7 Parte_3 C.F._8 pagamento in via tra loro solidale dell'ulteriore somma di € 2.131.161,57 ovvero del diverso importo ritenuto dovuto, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 1.1.2019 al deposito del ricorso monitorio e al saggio di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
- condannare le appellate al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio e porre a loro carico integralmente le spese della TU.
In via istruttoria, per quanto possa occorrere, si insiste nell'accoglimento delle seguenti istanze:
A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova;
1) Vero che ha sempre inviato alla SI gli estratti conto e le fatture prodotte, che si CP_1 rammostrano (doc. da 19 a 44, da 64 a 219 e da 224 a 309), nonché l'ulteriore periodica documentazione fiscale e contabile e comunque informativa (lettere, contabili, fatture, report variamente denominati) con la quale si comunicava l'evoluzione del rapporto di factoring e le varie movimentazioni contabili e finanziarie, quali ad esempio la concessione di anticipazioni, gli incassi ricevuti dai debitori ceduti, gli addebiti delle spese e degli interessi, i bonifici effettuati a favore della cedente.
2) Vero che il principale debitore ceduto dalla SI era la ED;
3) Vero che nel febbraio del 2002, la ED sospese il pagamento dei debiti ceduti e nel luglio del 2002, propose nei confronti della SI un'azione penale avanti alla Magistratura francese, accusando la cedente di avere effettuato una doppia fatturazione falsa ed avere ceduto poi le fatture doppie a (e ad altra società di factoring). CP_1
4) Vero che scopriva che diverse fatture cedute erano state in precedenza pagate da CP_1
ED direttamente a SI, senza che questa provvedesse a trasmettere ad gli importi CP_1 ricevuti.
5) Vero che, il 22.5.2002, si teneva un incontro fra le parti per cercare un chiarimento, ma le accuse
contro
SI venivano ribadite da ED e, in conseguenza di ciò, , rilevando la CP_1 violazione dell'art. 3, primo comma lettere “a”, “b”, “d” ed “e” del contratto di factoring
(doc. 1) e comunque un grave inadempimento della cedente, lo risolveva (doc. da 9 a 14).
6) Vero che, oltre a risolvere il contratto, , da un lato, si costituiva parte civile nel CP_1 procedimento penale instaurato per la doppia fatturazione SI e, dall'altro lato, procedeva ad instaurare nei confronti di ED, avanti al Tribunale amministrativo francese competente, due cause dirette ad ottenere il pagamento delle fatture a lei cedute.
7) Vero che la SI si opponeva alla costituzione di parte civile di , ma l'opposizione CP_1 veniva respinta.
8) Vero che le cause instaurate da si concludevano, dopo vari anni, con il rigetto delle CP_1 domande attoree, perché il Tribunale accertava che ED avrebbe correttamente pagato a
SI le fatture oggetto di causa in quanto una parte delle fatture non contenevano l'indicazione di pagare ad (e pertanto ED non era a conoscenza della cessione al CP_1 momento dei pagamenti) e quelle che invece la contenevano sarebbero state la duplicazione di fatture già emesse precedentemente e già pagate da ED (si rammostra al teste il doc. 222).
pagina 3 di 23 9) Vero che decideva di non proporre appello perché non aveva la prova che la SI CP_1 avesse portato a conoscenza di ED la cessione dei crediti e pertanto si riteneva che l'appello non avesse possibilità di successo.
Si indicano a testi su tutti i capitoli:
- Dott. Via Risorgimento, 37, 29017 Fiorenzuola D'arda (PC); Testimone_1
- Dott.ssa c/o , Via Deruta n. 19, Milano;
Testimone_2 CP_1
- Avv. Francesco Loi, Via San Vittore n. 40, Milano. B) Per il caso in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga necessario, si chiede che venga disposta
l'esibizione o comunque l'acquisizione, da parte dell'Ufficio o del C.T.U. che ha redatto la perizia, dei documenti informatici archiviati nei sistemi informatici di Ifitalia e relativi al rapporto di factoring per cui è causa ed eventualmente disporre sugli stessi documenti un supplemento di perizia”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Su ricorso di ( di seguito, per brevità, Parte_4 Controparte_1
“ ”), il Tribunale di Milano emetteva in data 01/04/2021 il decreto ingiuntivo n. CP_1
5961/2021, con cui ingiungeva il pagamento dell'importo complessivo di € 4.131.655,19, oltre interessi e spese, nei confronti di , , e Parte_1 CP_3 Parte_3 Pt_2
, in solido tra loro, a titolo di escussione della fideiussione da essi rilasciata in data
[...]
16/12/1996 fino all'importo di Lit. 3.100.000.000.=(tremiliardicentomilioni) (doc. 6 fascicolo monitorio), aumentato in data 19/02/2001 sino alla concorrenza di Lit. 8.000.000.000.=(ottomiliardi) (docc.
7-8 fascicolo monitorio), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società SI S.p.a. verso derivanti dal contratto di factoring del CP_1
16/12/1996, dalle due lettere integrative in pari data e dall'ulteriore lettera integrativa del
27/02/2001 (cfr. docc.
1-5 fascicolo monitorio), dichiarati risolti da quest'ultima in data 29/05/2002 (docc.
9-14 fascicolo monitorio).
1.1 Avverso detto decreto proponevano opposizione (rubricata al n.r.g. 24017/2021) le sole e , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Milano in favore di quello di Roma, l'estinzione delle fideiussioni e degli atti integrativi ex art. 1957 c.c. e la prescrizione della pretesa creditoria;
nel merito, contestavano sia l'an che il quantum del credito azionato in via monitoria, evidenziando, in particolare, che:
- il contratto di factoring riguardava “in grandissima parte” crediti di SI verso l'Ente di Stato francese nei cui confronti non avrebbe tempestivamente e correttamente agito CP_1 anche omettendo di rendicontare l'attività di riscossione svolta;
- la “nullità” delle fideiussioni e degli atti integrativi ex art. 1956 c.c.;
- la mancata comunicazione alla SI e ai fideiussori della risoluzione del contratto e dei saldi dei sottoconti;
- la “nullità” delle fideiussioni redatte su moduli ABI ritenuti illegittimi;
- l'applicazione di interessi extra legali e di spese non pattuiti e capitalizzati trimestralmente, errato conteggio di giorni e valute.
Pertanto, chiedevano al Tribunale di: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Roma e, per l'effetto, revocare il decreto opposto;
nel merito, di dichiarare “nullo, errato, ingiusto, illegittimo” e, pertanto, revocare, il decreto pagina 4 di 23 ingiuntivo opposto per “nullità e/o inesistenza, decadenza e prescrizione” delle fideiussioni azionate e per infondatezza della pretesa creditoria, prescritta e non provata;
di accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi extra-legali, l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi, l'illegittima applicazione di CMS e la loro illegittima capitalizzazione trimestrale e, infine, l'illegittimo addebito di spese e altre commissioni arbitrariamente applicate.
1.2 Si costituiva regolarmente nel giudizio così promosso , chiedendo, previa CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione.
2. Nelle more del suddetto giudizio, l'ulteriore garante proponeva opposizione Parte_3 al medesimo decreto (rubricata al n.r.g. 2030/2022), eccependo le medesime questioni sollevate da e nel giudizio precedentemente instaurato (salvo l'eccezione Parte_1 Parte_2 preliminare di incompetenza territoriale) e proponendo le conclusioni già rassegnate da quest'ultime.
2.1 si costituiva regolarmente anche nel giudizio rubricato al n.r.g. 2030/2022, CP_1 proponendo difese e conclusioni analoghe a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta nella causa r.g.n. 24017/2021. 3. Riunita la causa r.g.n. 2030/2022, successivamente iscritta ruolo, alla causa r.g.n.
24017/2021, “per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva”, e, per altro verso, istruite le cause così riunite tramite TU (precisamente, sul seguente quesito: “Il consulente, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, proceda -se possibile- alla ricostruzione dei rapporti tra e la Sime s.p.a. relativamente al contratto di factoring CP_1 del 18.12.1996 e lettere integrative e dica se alla data del 1.3.2022 il credito di CP_1 ammontasse a € 4.131.655,19 (come da ricorso monitorio) o in quale altra diversa misura”, integrato all'udienza del 27/06/2023 con la richiesta di “estensione alla valutazione della eventuale applicazione di interessi di natura anatocistica da precisare e quantificare separatamente”), il Tribunale di Milano accoglieva le opposizioni sotto l'esclusivo profilo del quantum del credito azionato in via monitoria, rigettando, invece, tutte le eccezioni preliminari e le doglianze avanzate in ordine all'an.
In particolare, per quanto riguarda l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, rilevava come e non potessero essere qualificate quali “consumatrici” in Parte_1 Parte_2 quanto socie della SI (nella quale avevano anche ricoperto cariche societarie come allegato e documentato da e non contestato), e come, per l'effetto, non potessero invocare a loro CP_1 favore l'applicazione della disciplina consumeristica ai fini della competenza territoriale del
Tribunale di Roma quale loro luogo di residenza. Il primo Giudice rigettava anche l'eccezione sollevata dalle opponenti di nullità delle fideiussioni in quanto asseritamente redatte su modulo ABI censurato dalla CA di IT con provvedimento n. 55/2005 per violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a) della L. n. 287/1990 con riferimento agli artt. 2, 6 e 8, atteso che le opponenti non avevano indicato le clausole tacciate di nullità, né avevano allegato e provato che già al momento del rilascio delle fideiussioni in esame -sebbene precedenti a quella esaminata dalla CA di IT (il cui provvedimento non poteva pertanto valere come prova privilegiata)- sussisteva un'intesa tra più istituti bancari volta ad alterare la concorrenza. Esclusa dunque la nullità, anche solo parziale, delle garanzie prestate, il Tribunale riteneva che la deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. fosse stata pagina 5 di 23 validamente pattuita tra le parti e specificamente approvata. Era infondata, inoltre, secondo il primo Giudice, anche l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sotto il profilo della sua vessatorietà e con richiamo alla disciplina consumeristica, atteso il ruolo delle attrici che ne impediva l'applicazione.
Riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata sul presupposto della decorrenza del termine ordinario decennale dalla risoluzione del contratto di factoring (29/05/2002) senza il compimento di alcun atto interruttivo, rilevava come fosse documentato l'intervento di CP_1 nelle date del 10/02/2004 e del 23/11/2004 nei giudizi per revocatoria promossi da altri creditori nei confronti dei fideiussori di SI (docc. 52-53 ) e, per altro verso, come tale azione CP_1 producesse l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto di credito, “trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo, benché mediante l'attivazione preventiva di un altro giudizio, peraltro ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva” (cfr. Cass. n. 1084/2011,
Cass. n. 16293/2016, Cass. n. 20297/2014 e Cass. n. 8096/2022). Il Tribunale rilevava, altresì, che il richiamo all'art. 1956 c.c. per sostenere la liberazione dei fideiussori era “affatto generico e accompagnato solo da brevi considerazioni sul dovere del creditore di comportarsi secondo correttezza e buona fede senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta” (cfr. Cass. n. 23422/2016 e Cass. n. 34685/2022). Secondo il primo Giudice, inoltre, non era configurabile a carico di alcuna condotta CP_1 inadempiente per non aver provveduto -in tesi- con la dovuta diligenza alla riscossione dei crediti vantati da SI nei confronti del suo maggior debitore ED (Electricitè de France), tenuto conto che l'opposta aveva provato documentalmente di aver agito giudizialmente nei confronti della SI e che la mancata riscossione di asseriti debiti di ED era piuttosto riconducibile alla condotta di SI di “doppia fatturazione” (docc. 221, 222).
Invece, come anticipato, il Tribunale accoglieva parzialmente le opposizioni in relazione al quantum della pretesa creditoria in base alle risultanze della TU.
Al riguardo, la TU aveva rilevato che aveva addebitato interessi -qualificabili come CP_1
“moratori” - dalla comunicazione di risoluzione del contratto del 29/05/2002 conformemente al disposto di cui all'art. 20 delle condizioni generali del rapporto e del punto “f” delle condizioni della lettera integrativa del 27/02/2001, interessi sui quali non aveva effettuato alcuna capitalizzazione.
Esaminati i singoli conti, di tipo finanziario con il collegato di tipo moratorio, il perito aveva confermato i saldi a debito di SI indicati da per i conti nn. 29113, 43210, 51019, CP_1
43217 e 51020; mentre, per i restanti conti (nn. 54061, 54062, 54064 e 54065) aveva evidenziato l'assenza di estratti relativi a periodi precedenti il terzo trimestre 2003, cosicchè rilevava l'assenza di prova circa la formazione iniziale dei relativi saldi negativi.
Aveva provveduto, quindi, al ricalcolo dei relativi saldi assumendo come dato di partenza -in assenza di documentazione- l'azzeramento del saldo iniziale, dovendo ricadere sulla convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) la rilevata carenza documentale. Inoltre, aveva quantificato in € 144.748,33 gli interessi anatocistici rilevabili e relativi ai conti
29113, 43210 e 43217, sicché, all'esito del complessivo ricalcolo, aveva rideterminato il credito di in € 1.997.768,18 alla data del 31/12/2018 (indicata nel ricorso monitorio). CP_1
pagina 6 di 23 Pertanto, il primo Giudice revocava il decreto opposto nei confronti delle opponenti Parte_1
, e e accoglieva parzialmente la domanda di nei
[...] Parte_3 Parte_2 CP_1 loro confronti per € 1.997.768,18, oltre interessi legali ex art. 1284 c.1 c.c. dall'01/01/2019 e al saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal deposito del ricorso monitorio, e comunque nei limiti della garanzia prestata. 4. Avverso detta sentenza hanno interposto appello , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
con atto di citazione regolarmente notificato il 18/02/2025 (causa iscritta al n.r.g.
[...]
458/2025), chiedendone, sulla base dei sei motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09/05/2025, si è regolarmente costituita nel giudizio così promosso , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
4.1 Al contempo, con atto di citazione notificato il 20/02/2025 anche ha proposto appello CP_1 avverso la medesima sentenza del Tribunale di Milano n. 7629/2024 (causa iscritta al n.r.g.
531/2025), chiedendo sulla base di quattro motivi -ferma la condanna già emessa nei confronti delle opponenti al pagamento della somma di € 1.997.768,18, oltre accessori -l'ulteriore condanna delle opponenti al pagamento, in solido tra loro, dell'importo di € 2.131.161,57 (pari a € 4.273.678,08 - € 144.748,33 - € 1.997.768,18), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, con conseguente integrale pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della TU disposta in primo grado.
Si sono regolarmente costituiti in quest'ultimo giudizio , e Parte_1 Parte_3
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09/05/2025, eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
All'udienza del 03/06/2025 è stata disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione della causa r.g.n. 531/2025, successivamente iscritta ruolo, alla causa r.g.n. 458/2025, trattandosi di cause aventi ad oggetto appelli avverso la medesima sentenza del Tribunale di Milano, e, visto l'art. 350-bis c.p.c., è stata fissata l'odierna udienza per la discussione delle cause riunite avanti al Collegio, con concessione di termini alle parti sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusive.
5. Si esaminano di seguito i motivi d'appello enucleati dalle appellanti nella causa iscritta al n.r.g. 458/2025. 5.1 Con il primo motivo, le appellanti censurano l'“erronea interpretazione della qualifica di
Consumatore ai fini della competenza territoriale”. Secondo la prospettazione d'appello, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, ai fini della qualificazione di “consumatore” occorrerebbe valutare “«se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia», indipendentemente dalla sua qualità di socio”. Nella specie, secondo le appellanti, “le fideiussori, persone fisiche, hanno agito per scopi di natura privata, ossia solo e unicamente in quanto moglie ( e figlie ( e Parte_2 Pt_1
dell'imprenditore della obbligata principale SI e il rapporto contrattuale Parte_3 di cui alla fideiussione non rientrava nell'ambito di qualsivoglia e ipotetica professione svolta dalle odierne appellanti”; ancora, secondo , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
“le fideiussori, indiscutibilmente persone fisiche, hanno dedotto di avere prestato la garanzia pagina 7 di 23 non nell'esercizio di una qualsivoglia ipotetica attività professionale;
non essendo stata mai stata contestata da tale deduzione, il Giudice avrebbe dovuto ritenere accertata tale Parte_6 circostanza”.
Assumono, altresì, le appellanti che “non essendo possibile la prova di una circostanza negativa, spettava a provare il contrario (ossia che le sig.re e CP_1 Pt_2 Pt_1 svolgessero, per professione, attività finanziaria e di prestazione garanzia)”.
Chiedono, quindi, l'applicazione della tutela consumeristica e, per l'effetto, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Roma.
5.1.1 Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che tale eccezione è stata formulata in primo grado dalle sole e , mentre è stata sollevata per la prima volta con Parte_1 Parte_2
l'atto d'appello da , cosicchè è inammissibile ex art. 345 c.p.c. relativamente a Parte_3 quest'ultima.
Il motivo è comunque infondato e non merita quindi accoglibile.
Invero, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che, in relazione al contratto di fideiussione, la qualifica di “consumatore” deve essere valutata con riferimento alle condizioni soggettive del fideiussore, e non alla natura del contratto principale. In tal senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Deve pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5868/2023).
Nella specie, dall'esame della documentazione prodotta da , non contestata dalle odierne CP_1 appellanti, risulta che e rivestivano la qualifica di socie della Parte_1 Parte_2
Società garantita SI S.p.a. (rispettivamente al 16,66 % e al 20%, e, al contempo, erano anche socie -rispettivamente al 30,67% e al 23,11%, insieme agli altri fideiussori e CP_3 della Società SAGEF, che possedeva a sua volta il 30% delle quote di SI;
Parte_3 doc. 51-ter), Inoltre, dall'esame della visura camerale risulta che le stesse erano state anche amministratrici della medesima Società garantita (in particolare, la Sig.ra fino al 31/08/1998, Parte_1 mentre la sig.ra fino al 02/05/1996; doc. 51 pag. 18 e 20). Pt_2
Orbene, l'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché la qualità di amministratore della società garantita assunta nel tempo dalle garanti, secondo l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte (v. Cass. ord. 1666/2020), escludono la possibilità di qualificare le appellanti come “consumatrici” ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto non agivano per scopi estranei all'attività imprenditoriale della Società garantita, bensì la fideiussione prestata risulta funzionalmente collegata a tale attività ed è quindi espressiva di un interesse imprenditoriale diretto.
Di conseguenza, non è possibile applicare la disciplina consumeristica, in particolare ai fini della competenza territoriale ex art. 33, c. 2, lett. u) del Codice del Consumo, e, per altro verso la clausola di competenza territoriale esclusiva (Tribunale di Milano) contenuta nel contratto di pagina 8 di 23 fidejussione risulta debitamente e specificamente sottoscritta, cosicchè la competenza del
Tribunale di Milano non può che ritenersi correttamente radicata. 5.2 Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, censurano l'“erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.”.
Secondo le appellanti, tenuto conto della loro asserita qualifica di “consumatore”, la clausola del contratto di fideiussione che deroga all'art. 1957, c. 1, c.c. in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, sarebbe “vessatoria” ai sensi dell'art. 1469-bis c.c.,
e, per l'effetto, “nulla”. Inoltre, tale clausola non sarebbe stata nemmeno specificatamente approvata per iscritto, considerato come in tesi non integri il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, c. 2 c.c. il richiamo in blocco di molteplici clausole “non essendo garantita con tale modalità l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole” (cfr. docc. 6 e
7). Pertanto, chiedono, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare la “nullità” della clausola di deroga citata ai sensi degli artt. 33, c. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, e, quindi, la decadenza di dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, di rigettare CP_1 integralmente ogni domanda formulata dalla medesima. 5.2.1 Anche questo motivo è infondato e non merita quindi accoglimento.
Invero, ferma l'impossibilità di qualificare le odierne appellanti quali “consumatrici” per quanto sopra esposto, e, quindi, esclusa ab origine la vessatorietà ex art. 1469-bis c.c. della clausola del contratto di fideiussione che deroga all'art. 1957, c. 1, c.c., la Suprema Corte ha affermato, in tema di derogabilità o meno di tale clausola ad opera delle parti, che “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass. Ord. n. 2683/2025).
Orbene, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto affermato dalle opponenti, tale clausola risulta anche essere stata specificatamente approvata con doppia sottoscrizione in calce al contratto, così da escludere anche la paventata nullità in virtù del disposto di cui all'art. 1341,
c. 2 c.c. 5.3 Con il terzo motivo, censurano l'“erroneo rigetto della eccezione di prescrizione”.
Secondo la prospettazione delle appellanti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'intervento di nei giudizi per revocatoria promossi da altri creditori nei confronti dei CP_1 fideiussori di SI non costituirebbe propriamente un “atto interruttivo” ex art. 2943 c.c., “in quanto, non essendo stato notificato alla parte personalmente e non contenendo una domanda di accertamento del credito, manca dei requisiti essenziali perché un atto possa produrre
l'effetto interruttivo”. Non essendoci, quindi, in tesi, atti interruttivi “validi” tra la risoluzione del contratto
(29/05/2002) e la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo (10/12/2021), la pretesa creditoria di sarebbe prescritta. CP_1
5.3.1 Il motivo è infondato. pagina 9 di 23 Dall'esame degli atti di causa risulta che nel corso del 2004 era intervenuta nei giudizi CP_1 ex art. 2901 c.c. promossi da altri creditori contro i garanti, volti ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei confronti dei creditori degli atti con cui -dopo che la debitrice garantita SI aveva cessato l'attività e trasferito la sede in Costa Rica (cfr. doc. 46) - i garanti avevano disposto i loro interi patrimoni a favore di alcune società di diritto inglese (cfr. doc. 47 e doc. 48).
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, la proposizione dell'azione revocatoria, anche se finalizzata indirettamente alla tutela di un diritto di credito che sarà azionato in un successivo autonomo giudizio, produce effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., trattandosi di un comportamento univocamente diretto a manifestare la volontà di esercitare il diritto, anche se attraverso un giudizio strumentale e teleologicamente connesso.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la proposizione dell'azione revocatoria, pur non contenendo una domanda diretta di condanna al pagamento, è univocamente finalizzata alla tutela del credito e quindi idonea a interrompere la prescrizione del diritto risarcitorio sottostante, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.” (Cass. n. 1084/2011); ancora, “la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile, sicché la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio” (Cass. n. 16293/2016). Allo stesso modo, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, anche l'intervento volontario nel giudizio interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto equiparabile alla
“domanda proposta nel corso di un giudizio” annoverata in tale disposizione tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione (Cass. n. 20297/2014), ciò anche con riferimento alla sede esecutiva sino all'approvazione del riparto (Cass. n. 14602/2020; Cass. n. 26929/2014).
In conclusione, affinché un atto produca l'effetto interruttivo ex art. 2943 c.c. occorre che l'azione manifesti chiaramente la volontà di esercitare il diritto di credito (univocità dell'intento), che il giudizio revocatorio sia strumentale alla futura azione di condanna
(connessione teleologica) e l'atto interruttivo sia stato notificato o che, in caso di domanda proposta dall'interventore volontario, “pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria” (Cass. n. 8096/2022), condizioni tutte presenti nella specie, che quindi depongono per il rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalle opponenti, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
5.4 Con il quarto motivo, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione a motivo della mera riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI censurate dalla CA d'IT in quanto contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 10 di 23 Sul punto, le appellanti reiterano tale eccezione, assumendo, in particolare, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, “dal confronto del testo dello schema ABI 2003 con quello delle fideiussioni omnibus sottoscritte dalle opponenti risulta l'inserimento di clausole esattamente corrispondenti a quelle, di cui agli articoli 2, 6 e 8 (…) La considerazione, poi, che le fideiussioni siano stilate su di un modulo precompilato “standard”, come appare, ad esempio, dalle ulteriori caselle vuote in relazione ad eventuali altri garanti, suggerisce che questo fosse il testo usualmente utilizzato dalla banca opposta”. Pertanto, secondo le appellanti “il giudice designato, stante le allegazioni delle parti, avrebbe ben potuto accertare -con un'agevole attività di comparazione- che le clausole negoziali contenute nell'accordo concretamente sottoscritto siano conformi a quelle censurate e dichiarare come fosse onere di IFI fornire la prova contraria rispetto alla sussistenza della condotta anticoncorrenziale”.
5.4.1 Come correttamente evidenziato dal primo giudice, le garanti si sono limitate ad invocare la nullità delle clausole contrattuali per asserita corrispondenza a quelle ritenute frutto dell'intesa concorrenziale dalla CA d'IT, senza però indicare e specificare quali clausole del contratto siano pedissequa riproduzione di quelle censurate dall'ABI. In secondo luogo, il provvedimento n. 55 del 02/05/2005 invocato dalle opponenti, intitolato:
“ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, al punto 2 fa espresso riferimento allo schema ABI di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione “omnibus”); al successivo punto 9 si legge: “L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto
(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”, ossia (ancora) le fideiussioni c.d. “omnibus”; all'esito dell'istruttoria la CA d'IT ha affermato nel dispositivo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Pertanto, il provvedimento citato dalle appellanti letteralmente fa riferimento al solo schema di fideiussione caratterizzato dalla clausola c.d. “omnibus” (ovvero la clausola volta a garantire tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche future), e, per altro verso, non è nemmeno estensibile analogicamente alle fideiussioni “specifiche” (rilasciate a garanzia di specifiche obbligazioni), quali quelle sottoscritte dalle odierne appellanti, considerato che l'esigenza di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali sussiste solo nel caso di garanzie “aperte” ed “omnicomprensive” (appunto della tipologia
“omnibus”).
Nella specie, invece, la fideiussione oggetto di giudizio -pacificamente rilasciata in data 16/12/1996 fino al solo importo di Lit. 3.100.000.000. =(tremiliardicentomilioni) (doc. 6,) aumentato in data 19/02/2001 sino alla concorrenza di Lit. 8.000.000.000. =(ottomiliardi) (docc. 7-8) - è un autonomo contratto di garanzia rilasciato dai Sig.ri , Parte_1 CP_3
, e a garanzia delle obbligazioni contratte o da contrarre da
[...] Parte_3 Parte_2
SI nei confronti di in relazione allo specifico contratto di factoring. CP_1
pagina 11 di 23 Ebbene, come risulta dal dispositivo del provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'IT, le disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI sono contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a), della L. n. 287/1990 solo “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”. Il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate è un elemento costitutivo della pretesa nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett. a), della L. n. 287/1990, essendo pacificamente previsto nel provvedimento della CA d'IT su cui l'opponente fonda la sua pretesa. Invero, la CA d'IT ha dato atto al punto 78 del citato provvedimento che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica, specificando che “ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che
l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
Pertanto, al fine di sostenere l'eccepita nullità della fideiussione rilasciata, le opponenti avrebbero dovuto provare ex art. 2967 c.c. che la riproduzione delle clausole “illecite” nel testo della fideiussione dalle stesse rilasciata costituisse attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, trattandosi di elemento costitutivo del diritto vantato (cfr. Cass. n. 30818/2018) la cui apposizione era espressione della posizione predominante ed anticoncorrenziale della banca, senza le quali la banca non avrebbe concluso il contratto, con ciò precludendo ogni possibilità di trattative da parte del fideiussore sul punto.
Tali considerazioni valgono ancor di più nel caso come quello di specie in cui il contratto di fideiussione è stato concluso in epoca precedente alla diffusione del modello ABI e all'accertamento da parte dell'Autorità di Vigilanza dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, considerato che secondo la Suprema Corte “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato, a condizione che l'intesa sia stata posta in essere prima del negozio denunciato come nullo” (Cass. n. 17108/2024).
L'eccezione di nullità, nei termini formulati dalle appellanti, quindi, è apodittica ed è espressione dell'errata convinzione della derivazione automatica di nullità del contratto di fideiussione per la mera riproduzione delle clausole ritenute possibile espressione di violazione della normativa anticoncorrenziale da parte dall'ABI.
In ogni caso, come affermato di recente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con pronuncia resa a Sezioni Unite, l'eventuale nullità delle clausole ritenute anticoncorrenziali non determinerebbe automaticamente la nullità del negozio di garanzia nella sua interezza come preteso dalle appellanti, bensì, in applicazione del “principio di conservazione” degli atti negoziali, la sola caducazione delle singole clausole riproduttive delle intese vietate, salvo che emerga una diversa volontà dei contraenti. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del pagina 12 di 23 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza
-, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (n.d.r. nel senso dell'“essenzialità” per entrambi i contraenti della parte del contratto colpita da nullità)” (Cass. SS.UU. n. 41994/2021, Cass. n. 26957/2023).
Nella specie, le opponenti si sono limitate a dedurre la nullità della fideiussione in ragione della mera riproduzione in essa delle clausole di cui allo “schema ABI”, senza dimostrare che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che entrambi i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr. Cass. n. 18794/2023).
D'altronde, è logicamente presumibile che avesse interesse a concludere il contratto di CP_1 fideiussione di cui si discute anche in assenza delle clausole censurate, in quanto esso forniva comunque una garanzia aggiuntiva del credito. Per altro verso, le opponenti non hanno nemmeno allegato, prima che dimostrato, che si sia “avvalsa” delle clausole CP_1 asseritamente riproducenti lo schema ABI e che, pertanto, abbiano sofferto un pregiudizio a causa dell'applicazione delle medesime, con conseguente irrilevanza -in ogni caso- di una eventuale relativa declaratoria di nullità (parziale) del contratto.
Per tutto quanto rilevato, la domanda delle odierne appellanti di accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione rilasciata è infondata, atteso che:
- la nullità delle clausole riportate nella fideiussione oggetto di causa non può dedursi automaticamente dalla mera riproduzione delle clausole contenute nello schema contrattuale ABI ritenuto dalla CA d'IT contrario alla normativa anticoncorrenziale;
- l'eventuale nullità delle clausole ritenute anticoncorrenziali non determinerebbe la nullità del negozio di garanzia nella sua interezza;
- il contratto di garanzia posto a base della procedura monitoria rimarrebbe pertanto valido ed efficace.
5.5 Con il quinto motivo, le appellanti censurano l'“erroneo rigetto della eccezione di nullità della fideiussione e liberazione delle opponenti ex art. 1956 c.c.”. Secondo le appellanti, avrebbe continuato a concedere credito alla Società garantita pur CP_1 conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, senza informare od ottenere la relativa autorizzazione dai fideiussori.
In particolare, assumono che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, non avrebbero dovuto dimostrare alcunché, configurandosi in caso contrario una probatio diabolica, bensì sarebbe stato onere di “provare di avere informato i fideiussori circa il CP_1 mancato assolvimento da parte dell'obbligata principale”. 5.5.1 Il motivo è infondato.
Le odierne appellanti non hanno contrapposto argomenti idonei a confutare i passaggi motivazionali della sentenza relativi al rigetto di tale eccezione.
Invero, come correttamente affermato dal primo Giudice, le opponenti non hanno assolto all'onere probatorio a loro carico, ossia di “provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., (...) che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza pagina 13 di 23 la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 23422 del 17/11/2016; anche Cass. n. 34685 del 24/11/2022: Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito. Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche)” (cfr. pag. 9 sent. imp.).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di cui si discute. 5.6 Con il sesto motivo d'appello, le appellanti censurano l'“erronea valutazione delle risultanze della TU;
erronea interpretazione della normativa sul Factoring e sulla ripartizione dell'onere della prova in materia bancaria”.
Sul punto, le opponenti contestano la TU per non aver ricostruito correttamente i rapporti di factoring, atteso che si sarebbe “limitata -semplicemente- a esaminare gli estratti conto esibiti P dalla e a controllare che il saldo passivo corrispondesse a quello esposto nei suddetti saldi
(come se si trattasse di una semplice causa di anatocismo)” e, per altro verso, avrebbe effettuato l'indagine peritale “in mancanza di estratti relativi ad alcuni periodi”.
In particolare, eccepiscono che “l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione” e che, in ogni caso, gli estratti conto sarebbero stati privi di autentica notarile.
Quanto al c/c n. 29113, eccepiscono che “laddove il TU scrive: “La prima data a partire dalla quale si rilevano documenti riferibili al conto n. 29113 è il 30.4.1999... Pur in presenza di tutti gli estratti conto relativi al periodo successivo a tale data, è però solo dal primo trimestre 2000 che appare possibile individuare gli allegati di staffa”, non sono presenti, né gli estratti conto dall'inizio del rapporto né quelli fino al 30.4.1999”.
Quanto ai c/c nn. 43210, 43217, 51019 e 51020, rilevano come mancassero “i contratti iniziali e gli estratti conto dalla data di inizio del rapporto (…) per il periodo dal 01/06/2002 al
30/06/2003”, e come, per l'effetto, tale circostanza avrebbe dovuto imporre l'applicazione del c.d. “saldo zero” o il rigetto integrale della domanda.
In conclusione, assumono che il TU non abbia chiarito di quale documentazione si sarebbe servito per addivenire alla quantificazione del saldo e, per altro verso, che il Tribunale abbia
“aderito in modo acritico alle conclusioni del consulente tecnico, senza esaminare e dare conto di tutta la serie di rilievi mossi in modo specifico e dettagliato dal consulente di parte”. Pertanto, qualora la Corte decidesse di non revocare il decreto opposto e di non rigettare integralmente le domande di , chiedono alla Corte di disporre la rinnovazione della TU CP_1 affinché applichi il “principio secondo cui, in mancanza degli estratti conto il saldo non può ritenersi attendibile ovvero si deve considerare il primo estratto conto con saldo pari a zero”. pagina 14 di 23 5.6.1 Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Sul punto, possono applicarsi analogicamente i principi di legittimità affermati in relazione ai rapporti bancari, atteso che anche il rapporto di factoring si caratterizza per una contabilizzazione dei rapporti dare-avere tra le parti analoga.
A tal proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. -che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. n. 12818/2024). Nella specie, nell'art. 15, rubricato “Contabilizzazione”, del contratto di factoring era stato specificato che “Il Factor invierà periodicamente al Fornitore [SI] gli estratti conto;
in mancanza di contestazioni specifiche da parte del Fornitore [SI] a mezzo lettera raccomandata, gli estratti conto si intenderanno approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi”. Era stato previsto, altresì, che tale efficacia si sarebbe estesa anche alle odierne opponenti, atteso che i fideiussori avevano espressamente convenuto con all'art. 3 che “le scritture CP_1
e gli altri documenti contabili di Ifitalia relativi al debitore [SI] avranno, nei confronti dei fideiussori, la stessa efficacia probatoria che nei confronti dell'affidato [SI] medesimo”
(cfr. docc. 6, 7). Orbene, in relazione agli estratti conto oggetto di giudizio, SI e le sue garanti -che, si ribadisce, erano socie e avevano avuto persino cariche societarie in SI- non risulta abbiano mai contestato la ricezione degli estratti conto o, per altro verso, le singole annotazioni o le risultanze. Invero, i fideiussori, ricevuta la raccomandata del 29/05/2002 -con cui aveva comunicato CP_1 la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19 delle Condizioni Generali e aveva chiesto anche ai garanti la restituzione delle anticipazioni relative alle fatture rimaste impagate, allora ammontanti a complessivi € 1.969.293,19, comprensivi di interessi al 31/05/2002 (cfr. doc. 9-
14)-, non hanno mai sollevato alcuna contestazione in merito al credito vantato da , né CP_1 in ordine alla conformità degli estratti conti alle scritture contabili della banca;
lo stesso dicasi anche dopo la ricezione della successiva diffida stragiudiziale del 28/06/2002 trasmessa anche ai garanti (cfr. docc.
9-14 e 327).
Ebbene, si ritiene che la TU, nell'elaborato peritale, ha correttamente svolto l'incarico tenuto conto delle clausole negoziali e dei principi giurisprudenziali su richiamati, ed ha espressamente premesso che “la verifica della correttezza dei saldi vantati a credito di , richiesta con CP_1 il quesito peritale, secondo il proprio parere e salvo diversa indicazione del Giudice, non potrebbe mai presupporre la verifica di ogni singolo movimento di addebito o accredito riportati dai documenti agli atti, verifica che sarebbe impossibile nel caso di rapporti con numerose operazioni”, evidenziando chiaramente che “il presupposto necessario per questo tipo di verifiche è infatti l'assunzione della validità di tutti i documenti prodotti, dei quali viene verificata la congruenza, la continuità e la completezza necessarie per giustificare la
pagina 15 di 23 formazione del saldo oggetto di esame, senza che questo richieda la verifica della prova di ciascun movimento registrato”. Pertanto, del tutto correttamente, la TU e il primo giudice hanno ritenuto gli estratti conto prodotti da idonei a dimostrare il credito azionato, riconoscendo agli stessi -in quanto CP_1 non specificamente contestati- l'efficacia probatoria presuntiva tra le parti. Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione che le garanti avevano convenuto con
, da una parte, che “in deroga all'art. 1939 cod. civ. la fidejussione mantiene tutti i suoi CP_1 effetti anche se le obbligazioni principali sono, per qualsiasi motivo, invalide, intendendo i fidejussori, per l'ipotesi di dichiarata nullità o annullamento delle obbligazioni principali, rendersi obbligati, come se le stesse fossero state da essi assunte in proprio con la sottoscrizione della presente” (art. 7), e, per altro verso, che “i fidejussori sono obbligati all'immediato versamento di quanto (...) sarà loro richiesto anche per semplice lettera raccomandata, in dipendenza della prestata garanzia, ed anche in caso di opposizione da parte dell' : ogni eccezione di qualsiasi natura potrà essere fatta valere soltanto dopo Pt_7
1'integrale versamento di quanto (...) richiesto” (art. 9).
Con la produzione degli estratti conto (riferiti a quelli pacificamente inviati, come da disposizioni contrattuali, ai destinatari in costanza di rapporto) -ritenuta dal TU completa e congruente per alcuni conti (in particolare quelli operativi nel corso del rapporto) e, comunque idonea a consentire la verifica della correttezza della formazione del credito del factor- CP_1 ha quindi adempiuto all'onere probatorio su essa incombente di fornire riscontro del saldo debitorio riportato nella suddetta documentazione. Come verrà meglio chiarito nell'esaminare i motivi d'appello incidentale, stessa conclusione non può valere per gli estratti conto relativi ai sottoconti creati dal factor dopo la risoluzione del contratto per mere esigenze contabili interne che, privi di riscontro quanto al saldo negativo riportato all'inizio e che non risulta siano stati mai inviati al debitore, non possono avere la stessa valenza probatoria presuntiva.
Per tutto quanto esposto, il sesto motivo d'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza di grado per quanto di ragione.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto dalle Sig.re , Parte_1 Parte_3
e nell'ambito della causa iscritta al n.r.g. 458/2025.
[...] Parte_2
6. Passando all'esame dell'appello di proposto nell'ambito della causa riunita iscritta al CP_1
n.r.g. 531/2025, occorre preliminarmente osservare che l'eccezione svolta dalla difesa delle opponenti nell'ambito di tale causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è destituita di fondamento. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti pagina 16 di 23 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nell'atto d'appello di , le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della CP_1 causa petendi ed il petitum consentono di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
6.1 Passando al merito dell'appello, i primi due motivi sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente.
6.2 Con il primo motivo censura l'“erroneità della sentenza che ha pronunciato CP_1 sull'ammontare del credito in assenza di eccezioni specifiche delle opponenti sulla somma richiesta in sede monitoria”.
Secondo l'appellante, le opponenti non avrebbero contestato specificatamente il quantum del credito (salvo eccepire l'anatocismo), cosicché, in tesi, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., dovrebbe trattarsi di un fatto non contestato. Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto ricalcolare l'importo azionato in via monitoria, bensì avrebbe dovuto “ritenere incontestato l'ammontare del credito e confermare il decreto/condannare le opponenti al pagamento dell'intero credito, al netto, semmai, dell'anatocismo”.
6.3 Con il secondo motivo, censura l'“erroneità della sentenza che non ha tenuto conto della mancata contestazione degli estratti”.
Secondo la prospettazione d'appello, all'art. 15 del contratto di factoring sarebbe stato previsto che, in assenza di contestazione entro 60 giorni, gli estratti conto inviati si sarebbero dovuti intendere approvati dal cedente. Orbene, tale efficacia si estenderebbe anche alle opponenti in quanto “con la firma della fideiussione, hanno convenuto con che “le scritture e gli altri documenti contabili di CP_1
relativi al debitore [SI] avranno, nei confronti dei fideiussori, la stessa efficacia CP_1 probatoria che nei confronti dell'affidato [SI] medesimo” (doc. 6 e 7, clausola 3)” e, al riguardo, “né SI né le sue garanti (che, lo si ricorda, erano socie e avevano avuto cariche societarie in SI) hanno mai contestato di aver ricevuto gli estratti né il loro contenuto o le loro risultanze”. Pertanto, la TU avrebbe errato a ricalcolare alcuni saldi partendo da zero, attesa in tesi la
“validità” dei saldi iniziali “non contestati”. Invero, secondo la giurisprudenza citata dall'appellante, “l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale” (Cass. n. 7172/2023).
Per quanto esposto, assume che, in base all'orientamento citato e sulla premessa CP_1 dell'assenza di contestazioni della controparte circa il saldo negativo iniziale, il primo Giudice avrebbe dovuto limitarsi a confermare il credito. pagina 17 di 23 6.4 Entrambi i motivi sono infondati e non meritano quindi accoglimento.
Non sembra superfluo sottolineare, in primo luogo, che era stata proprio a richiedere CP_1 insistentemente l'espletamento di una TU volta “ad esaminare la documentazione prodotta da e quella che verrà messa a disposizione del Consulente in sede di ispezione presso i CP_1 sistemi informatici …. e conseguentemente determinare il credito di nonché la sua CP_1 conformità alle disposizioni contrattuali e di legge o, in subordine, verificare se la documentazione depositata e/o acquisita conferma i saldi risultanti dagli estratti notarili prodotti (cfr. memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 del 14/02/2022 e del 29/01/2023 depositate nelle due cause in primo grado prima della disposta riunione), così da risultare le doglianze mosse pretestuose e contraddittorie rispetto alle difese espletate in primo grado.
Fatta questa doverosa premessa, l'assunto di partenza dell'odierna appellante quanto all'omessa contestazione ad opera delle garanti dell'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo
è errato e sconfessato dalla lettura degli atti di primo grado. Invero, seppure le allora opponenti non abbiano svolto specifiche contestazioni in merito alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli addebiti iscritti nell'estratto conto, nelle difese svolte avevano contestato il quantum del credito in relazione all'illegittima applicazione di anatocismo, interessi ultra-legali e spese e commissioni mai pattuite, applicate e capitalizzate anch'esse trimestralmente. Infatti, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo le garanti avevano formalmente contestato, sia pur genericamente, “la quantificazione delle somme asseritamente anticipate da alla CP_4
SI spa,…la congruità delle somme incassate da (a seguito della cessione dei crediti CP_5 di cui al contratto di Factoring)… l'effettiva quantità di dare-avere, in relazione alla illegittima applicazione di anatocismo, interessi ultra legali e spese e commissioni mai pattuite, applicate e capitalizzate anch'esse trimestralmente” (cfr. pag. 6 citaz. in opp. a d.i.) e nelle note depositate il 22/06/2023 (preverbale in vista della udienza del 27/06/2023 fissata per la nomina del TU) avevano eccepito la carenza documentale e la mancanza degli estratti conto antecedenti al 2018, a fronte del saldo passivo di SI Spa aumentato al 31/12/2018 a ben € 4.273.678,08, rilevando che il quantum così richiesto era “composto dai saldi dei seguenti sottoconti” (cfr. pag. 3 del ricorso monitorio) e i sopra indicati saldi a debito risultavano documentati dai soli estratti conti notarili al libro giornale, e che, pertanto, da tale documentazione non era possibile verificare gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale” (cfr. pag. 2 note preverbale 22/06/2023). Orbene, a fronte di tali contestazioni, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, era certamente onere della creditrice fornire riscontri quanto alla formazione dei crediti riportati nei saldaconto, onere solo parzialmente adempiuto da con la produzione degli estratti CP_1 conto a scalare volti a dimostrare la continuità e la formazione delle poste passive riportate nei saldi ma, dall'altra parte, era dovere del giudicante verificare la correttezza della quantificazione del credito, la conseguenzialità e la completezza della documentazione prodotta necessaria a giustificare la formazione del saldo, provvedendo -nel caso- a depurare il saldo conto dalle poste illegittimamente annotate, come avvenuto nella specie relativamente agli interessi anatocistici illegittimamente applicati da . CP_1
All'esito dell'effettuata verifica, del tutto coerentemente con i principi richiamati in merito al riparto dell'onere probatorio, il primo giudice ha provveduto al ricalcolo dei 4 sottoconti (n. pagina 18 di 23 54061 e 54062, 54064 e 54065) in relazione ai quali il TU non ha rinvenuto estratti relativi a periodi precedenti il terzo trimestre 2003, e per i quali non era stata pertanto dimostrata la formazione iniziale dei relativi saldi negativi.
Il primo giudice ha operato conformemente all'orientamento espresso anche dalla Corte di
Cassazione, condiviso da questo Collegio, laddove nella motivazione dell'ordinanza n. 18352/2023 ha affermato, in merito all'illeceità e validità degli estratti conto, che “può ritenersi che l'onere della banca di fornire riscontri atti a giustificare il saldo debitore iniziale si delinei, pur in mancanza di una specifica contestazione del saldo stesso, allorquando il sistema difensivo della controparte risulti logicamente incompatibile col riconoscimento della spettanza della somma che ne costituisce espressione: il che accade allorquando il correntista denunci che nel periodo non documentato da estratti conto siano stati operati addebiti illegittimi - come appunto gli interessi anatocistici”.
Per quanto esposto, del tutto correttamente il primo Giudice ha disposto la TU ed effettuato le dovute verifiche di correttezza del saldo creditorio azionato, con conseguente infondatezza dei due motivi d'appello proposti da . CP_1
6.5 Con il terzo motivo d'appello censura l'“erroneità nel merito della sentenza”. CP_1
Secondo la prospettazione d'appello, la TU avrebbe fatto un'errata valutazione circa la pretesa impossibilità di individuare l'origine del saldo negativo iniziale dei sottoconti 54061, 54062, 54064, 54065.
In particolare, la TU avrebbe errato a “ricercare estratti conto autonomi per ciascun sottoconto, senza avvedersi che nel corso del rapporto vi è stato un unico estratto conto che riporta tutti i sottoconti. La circostanza che prima di un dato momento nell'estratto conto non vi fosse l'indicazione dei sottoconti in questione deriva dal fatto che essi non esistevano in quanto sono stati costituiti (per ragioni contabili interne) solo dopo la risoluzione del contratto di factoring”. Inoltre, la TU non si sarebbe avveduta del fatto che i sottoconti derivavano dalla suddivisione del credito preesistente (cioè, quello di € 2.000.000,00 del 2022): “L'origine del saldo negativo dei sottoconti si rinviene con chiarezza dal confronto tra l'estratto al 31.5.2002 (prodotto sub doc. 119) e quello al 31.7.2023 (prodotto sub. doc. 224) dai quali risulta che il credito già esistente di a seguito della creazione dei sottoconti è stato suddiviso tra di essi al 50%. CP_1
Nell'estratto al 31.5.2002 risulta che il sottoconto 43120 (capitale) presenta un saldo di € -
1.769.127,03. Dall'estratto al 31.7.2003 risulta che, nelle more, è stato costituito il sottoconto 54061 e che il credito di € 1.769.127,03 (di cui al precedente estratto) è stato suddiviso tra il sottoconto 43120 (ora a debito per € 918.978,79) e il nuovo sottoconto 54061 (a debito di € 890.743,35). Al netto di una minima differenza dovuta all'evoluzione fisiologica del rapporto, dal semplice esame di due estratti (entrambi prodotti in atti) emerge con chiarezza l'origine del saldo iniziale negativo del sottoconto 54061 (…) La medesima situazione si ripropone per gli altri sottoconti;
sempre ad esempio, nel sottoconto 54064 è stato trasferito il 50 % del saldo del sottoconto 43217 (nell'estratto al 31.5.2002 questo conto presenta un saldo pari a € - 203.346,16, nell'estratto al 31.7.2003 risulta il nuovo sottoconto 54064 con un saldo € -
102.383 mentre il sottoconto 43217 riporta un saldo di € - 105.272)”.
pagina 19 di 23 In conclusione, il Tribunale avrebbe richiamato in modo del tutto acritico le conclusioni della
TU, senza esaminare gli estratti conto richiamati e prodotti, il che costituirebbe un vizio della sentenza suscettibile di censura in Cassazione.
6.5.1 Il motivo è infondato.
La tesi esposta dall'appellante -circa la derivazione dei sottoconti 54061, 54062, 54064 e 54065 dalla suddivisione del credito preesistente (cioè, quello di € 2.000.000,00 del 2022) - non risulta corroborata da alcuna documentazione, né è desumibile dall'analisi degli estratti conto come sostiene la difesa di . CP_1
Invero, dall'esame del fascicolo di parte non risultano presenti gli estratti relativi ai periodi precedenti il terzo trimestre 2003, cosicché non è dimostrata documentalmente la formazione iniziale dei relativi saldi negativi (€ -890.743,35 per il conto 54061, € -38.123,13 per il conto 54062, € -102.383,40 per il conto 54064 ed € -4.381,93 per il conto 54065).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa , non c'è la coincidenza immediata tra i CP_1 saldi negativi dei sottoconti 54061 e 54062 al 30.6.2003 e il conto 43210 al 29.5.2002 (data di risoluzione del contratto) e non possono liquidarsi come “minimali” le divergenze degli importi risultanti dal raffronto, non giustificabili con una non meglio motivata “evoluzione fisiologica del rapporto”.
Pertanto, in totale assenza di supporti documentali relativi al periodo precedente il terzo trimestre 2003, l'operazione contabile dedotta da è del tutto priva di riscontro probatorio CP_1
e meramente “teorica”.
Peraltro, anche a voler prescindere dalla totale assenza di documentazione a sostegno della tesi dell'appellante ed entrando quindi nel merito di tale doglianza, la TU ha correttamente osservato che “sono stati inoltre introdotti prospetti di riconciliazione del tutto privi di alcuna possibilità di verifica ed i cui risultati sembrano piuttosto esito di coincidenze numeriche che di qualcosa di sicuro fondamento. Al riguardo, per esempio, si rileva come, allo scopo di giustificare alcune differenze, vengono sommati gli importi di note di credito e di fatture (n.d.r. come nel caso della fattura n. 2610 del 25/03/2004 e della corrispondente nota di credito n. 2610 emessa per lo stesso importo in pari data o della fattura n. 2611 sempre del 25/03/2004 e della corrispondente nota di credito n. 2605, emesse anche in questo caso per lo stesso importo e nella stessa data), invece di considerare come le seconde annullino le prime portando all'azzeramento della rispettiva somma algebrica”.
Non da ultimo, per i quattro sottoconti in contestazione non può valere neppure il principio di prova presuntiva riconosciuto agli estratti conto prodotti per tutti gli altri conti richiamati da a riprova del credito azionato, atteso che per stessa ammissione di i sottoconti CP_1 CP_1 dal n. 54061 al 54065 “sono stati costituiti (per ragioni contabili interne) solo dopo la risoluzione del contratto di factoring”. Si tratta all'evidenza di conti che esulano dal rapporto di factoring, costituiti da quando il rapporto con SI era risolto, che non risulta siano CP_1 stati mai comunicati al debitore principale o ai garanti, riguardo ai quali non può pertanto valere alcun principio di non contestazione. Ne consegue il rigetto anche del terzo motivo d'appello di , con conseguente conferma CP_1 integrale della sentenza di grado per quanto di ragione.
pagina 20 di 23 6.6 Con il quarto motivo, censura l'“erroneità della compensazione delle spese” del CP_1 grado e della TU, atteso che -in tesi- non vi sarebbe comunque stata soccombenza reciproca, ma solo accoglimento parziale della domanda di condanna al pagamento dell'importo ingiunto.
Chiede, quindi, anche in caso di rigetto dell'appello proposto, la condanna delle opponenti al pagamento integrale delle spese legali e della TU. 6.6.1 Tale doglianza, relativa all'erroneità della compensazione delle spese, deve essere analizzata alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32061/2022, che ha chiarito in modo definitivo il regime della compensazione delle spese in caso di accoglimento parziale della domanda. Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che, “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (…) e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”.
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ridotto de facto l'ambito di discrezionalità del Giudice ai fini della dichiarazione di compensazione delle spese del grado, richiedendo necessariamente una motivazione rigorosa sul punto. Tale orientamento, d'altronde, è conforme al principio “victus victori” (chi vince, anche parzialmente, ha diritto al rimborso delle spese, salvo eccezioni motivate) e al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost. (infatti, penalizzare chi agisce per far valere un diritto potrebbe disincentivare l'accesso alla giustizia).
Nella specie, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha condannato le opponenti al pagamento di complessivi € 1.997.768,18, a fronte di una richiesta di pari a € CP_1
4.131.655,19, e, per altro verso, ha compensato integralmente le spese del grado tra le parti, senza indicare al riguardo le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato, quindi, non si configura una soccombenza reciproca, poiché ha proposto un'unica domanda di condanna al CP_1 pagamento e ha ottenuto accoglimento, seppur parziale, e, per altro verso, non risultano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese tra le parti ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, le Sig.re , e Parte_1 Parte_3
devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del primo Parte_2 grado, che in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del decisum (€ 1.997.768,18), con riferimento all'attività difensiva svolta in ciascuno dei due giudizi di opposizione instaurati (rubricati, rispettivamente, al n.r.g.
24017/2021 e n.r.g. 2030/2022) e dell'attività svolta in seguito alla loro riunione (avvenuta in data 21/06/2022, dopo la concessione dei termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi (ad esclusione della fase istruttoria/trattazione nella causa r.g.n. 2030/22 che viene liquidata nei minimi, poiché consistita nella sola redazione delle memorie scritte senza espletamento di attività istruttoria) vengono così liquidate: complessivi € 18.737,00 per la causa r.g.n. 2030/22 (di cui € 5.989,00 per la fase di studio, €
3.951,00 per la fase introduttiva ed € 8.797,00 per la trattazione); complessivi € 37.951,00 per pagina 21 di 23 le spese del giudizio iscritto al RGN. 24017/2021 (di cui € 5.989,00 per la fase di studio, €
3.951,00 per la fase introduttiva, € 17.594,00 per la fase istruttoria ed € 10.417,00 per la fase decisionale); il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Per quanto riguarda, invece, le spese della TU, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto di compensarle integralmente tra le parti, tenuto conto della complessità tecnica della vicenda che ha richiesto, ai fini della decisione, l'espletamento di tale accertamento istruttorio e l'analisi di documentazione contabile rivelatasi lacunosa. 7. All'integrale rigetto dell'appello proposto dalle Sig.re , e Parte_1 Parte_3
e all'accoglimento parziale dell'appello proposto da , tenuto conto Parte_2 CP_1 dell'esito complessivo del giudizio, consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna delle Sig.re , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 Parte_2 pagamento delle spese anche del presente grado che, in applicazione del D.M. 55/2014
(modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del decisum (€ 1.997.768,18), con riferimento all'attività difensiva svolta in ciascuno dei due giudizi di appello instaurati (rubricati, rispettivamente, al n.r.g. 458/2025 e n.r.g. 531/2025) e dell'attività svolta in seguito alla loro riunione, tenuto conto dei valori medi per tutte le fasi di giudizio, attesa anche l'avvenuta trattazione dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 351 c.p.c., e della nota spese prodotta da , CP_1 vengono liquidate nei seguenti termini:
- € 9.000,00 per la difesa espletata nel giudizio n.r.g. 458/2025 (come da nota spese della parte), di cui € 5.000,00 per la fase di studio ed € 4.000,00 per la fase introduttiva;
- € 11.731,00 per l'attività svolta nel giudizio n.r.g. 531/2025, di cui € 7.418,00 per la fase di studio ed € 4.313,00 per la fase introduttiva;
- € 20.733,00 per l'attività difensiva svolta a seguito della riunione dei giudizi, di cui € 8.400,00 per la trattazione ed € 12.333,00 per la fase decisionale. Il tutto oltre spese generali, Iva e CPA.
7.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico delle Sig.re , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
, in solido tra loro, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per
[...]
l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n.r.g. 458/2025, promossa da , e , e al n.r.g. 531/2025, Parte_1 Parte_2 Parte_3 promossa da ( , avverso la medesima sentenza Parte_4 Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 7629/2024, pubblicata in data 08/08/2024, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
2. in parziale accoglimento dell'appello proposto da e conseguente parziale riforma CP_1 della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali sostenute da Parte_3
per il primo grado di giudizio come sopra liquidate in complessivi € 18.737,00 per CP_1 la causa r.g.n. 2030/22 ed € 37.951,00 per le spese del giudizio iscritto al r.g.n.
24017/2021; il tutto oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
pagina 22 di 23 3. condanna , e , in solido tra loro, al rimborso Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di delle spese del presente grado di giudizio, come sopra liquidate in CP_1 complessivi € 41.464,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di , Parte_1
e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo pari al Parte_3 Parte_2 contributo unificato versato per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n.
115/2022. Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 23 di 23