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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 778 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Romano, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Emanuela Vitalone, giusta procura alle liti in atti;
Appellato
NONCHE' CONTRO
Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2118/2021 emessa dal Giudice di Pace di
IA ER il 30.11.2021 e depositata il 3.12.2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 5.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di IA ER la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore e la per Controparte_2 sentire dichiarare la responsabilità contrattuale di entrambe, in solido, per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà in conseguenza di un rifornimento di carburante difettoso con condanna al risarcimento dei danni medesimi, quantificati in complessivi euro 3.037,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Interveniva nel giudizio con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c. la in Parte_1
Pagina 1 di 14 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, precisato che il punto vendita carburanti per cui è causa era stato ceduto da alla eccepiva Controparte_3 Parte_1 in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di di cui chiedeva Controparte_3
l'estromissione dal giudizio;
nel merito, chiedeva accertarsi l'infondatezza della domanda, per insussistenza di alcun rapporto contrattuale del con le dette due convenute, con il CP_1 rigetto della pretesa risarcitoria di controparte e la vittoria delle spese di giudizio.
Non si costituivano in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, e la , rimanendo contumaci. Controparte_2
La controversia veniva quindi istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale autorizzata.
Con sentenza n. 2118/2021 emessa dal Giudice di Pace di IA ER il 30.11.2021 e depositata il 3.12.2021, il Giudice di Pace di IA ER, ritenuta la responsabilità contrattuale di tutte le convenute, accoglieva la domanda attorea e le condannava al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 2.550, oltre al pagamento delle spese processuali con distrazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, lamentando l'erroneità della pronuncia, in particolare, sotto quattro profili: 1) l'omesso esame di circostanze documentali decisive con conseguente erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di 2) Controparte_3
l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, non avendo l'attore assolto gli oneri di prova sullo stesso gravanti con riguardo alla responsabilità delle convenute;
3) insussistenza della responsabilità contrattuale ex adverso dedotta, non essendo mai intercorso alcun rapporto contrattuale tra l'attore ed;
4) erroneità̀ ed infondatezza della pretesa Controparte_5 risarcitoria avversaria anche sotto il profilo del quantum.
Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata con la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di e di e di Controparte_3 Parte_1 insussistenza in capo a quest'ultima di qualsivoglia responsabilità̀ in ordine ai fatti di cui è causa.
Si costituiva in giudizio il eccependo la nullità/inesistenza del mandato conferito al CP_1 procuratore di parte appellante, il passaggio in giudicato della sentenza gravata nei confronti delle altre parti che non l'hanno impugnata e, nel merito, l'infondatezza dell'appello del quale chiedeva il rigetto con conferma della pronuncia di primo grado.
Pagina 2 di 14 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con decreto del 23.09.2025, il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di e di Controparte_3
, che restavano contumaci anche in appello. Controparte_2
La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025, con concessione di termini ridotti per lo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine litis, deve essere innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare sollevata da parte appellata di inesistenza dei poteri di rappresentanza in capo al Dott. e di Controparte_6 conseguente nullità/inesistenza del mandato da quest'ultimo conferito all'avvocato di parte appellante.
In proposito basti osservare che sono state prodotte agli atti le procure attestanti i poteri rappresentativi della in capo al Dott. e, quindi, la validità del mandato Parte_1 CP_6 difensivo dallo stesso conferito al procuratore (cfr. all.ti alle note di trattazione scritta del
12.10.2022).
1.2 Ciò detto, come anticipato, l'attore in primo grado ha agito per ottenere il risarcimento dei danni provocati all'auto di sua proprietà da un rifornimento di gasolio, che sarebbe stato CP_ inquinato, effettuato il 13.09.2018 presso la stazione di servizio a marchio ” sita in via
IM di IA ER (CZ). Ha, quindi, evocato in giudizio Controparte_2 titolare del detto punto vendita, e la facendo valere nei loro confronti la Controparte_4 responsabilità del venditore secondo la disciplina delle norme generali in tema di adempimento del debitore (cfr. atto di citazione in primo grado).
1.3 Prima di scrutinare il merito del gravame, gioverà fare una breve ricognizione della normativa e dei principi giurisprudenziali rilevanti per la decisione.
Sul piano normativo, la disciplina di riferimento è quella contenuta nel Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206 del 2005), la quale, nel regolamentare le tutele previste in favore del consumatore, distingue, per quanto qui di interesse, la figure del venditore (art. 128, comma 1, lett. b), individuato nell'ambito della disciplina del contratto di vendita da quella del produttore (definito dal dall'art. 115, comma 2 bis).
Ebbene, la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al
Pagina 3 di 14 contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene.
In sostanza, se il venditore professionista consegna al consumatore acquirente un bene non conforme, quest'ultimo può chiedere la riparazione o la sostituzione o la riduzione del prezzo o la risoluzione del rapporto (art. 135 bis d.lg. n. 206 del 2005).
L'impianto della disciplina, quindi, si costruisce sulla fattispecie della conformità e sull'effetto dei rimedi, anche ripristinatori, a tutela della situazione giuridica soggettiva lesa dell'acquirente.
L'art. 131, al primo comma, stabilisce che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva;
al secondo comma stabilisce che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
E' previsto che la garanzia di legge in favore del consumatore abbia durata di due anni e, in forza del d.lgs. 170/2021, è venuto meno l'obbligo di denuncia dei vizi dei prodotti acquistati
(a far data dal 1 gennaio 2022 e con riguardo ai contratti conclusi successivamente a tale data) che prima era contemplato dall'art. 132 (secondo cui l'acquirente aveva fino a sessanta giorni come termine per formalizzare la detta denuncia).
Se i difetti si manifestano entro un anno dall'acquisto sussiste una presumptio juris che gli stessi esistano dalla consegna.
Pertanto, il Codice del consumo (e precedentemente l'art. 1519-sexies c.c.), prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 135 a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare
Pagina 4 di 14 la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 30 giugno 2020, n. 13148).
In generale, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento. Invero, l'art. 135 (Tutela in base ad altre disposizioni) del suddetto codice dispone che “Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita” e la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, evidenziato “la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica” (cfr. Cass. 30 giugno 2020 n. 13148 e Cass. 30 maggio 2019 n. 14775 secondo cui in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni, potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale. In senso conforme si vedano anche le più recenti: Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 3695 e Cass. Civ., Sez. II,
4 luglio 2022, n. 21084).
Il Codice del Consumo disciplina, altresì, la distinta responsabilità del produttore stabilendo, all'art. 114, che “Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
Il produttore è definito dall'art. 106 come “il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”.
Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere
Pagina 5 di 14 tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione (art. 117).
Ai sensi dell'art. 120, il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Invero, “sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato” (v. Cass.
Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n. 6007/2007, Cassazione n.
12665/2013).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “la prova della difettosità del prodotto può essere peraltro data anche per presunzioni” purchè abbiano “il requisito della gravità (il fatto ignoto deve cioè essere desunto con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il l'iter logico seguito non debbono essere vaghi ma ben determinati), della concordanza (la prova deve essere fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) (v.
Cass., 29/5/2013, n. 13458. Cfr. altresì Cass., 26/6/2008, n. 17535; Cass., 2/3/2012, n. 3281)”
(Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
Sul produttore incombe la restante parte dell'onere probatorio, essendo tenuto a fornire la prova liberatoria delle circostanze idonee ad escluderne la responsabilità previste dall'art. 118, ai sensi del quale tale responsabilità è, appunto, esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal
Pagina 6 di 14 produttore che la ha utilizzata.
Secondo quanto statuito dall'art. 123, è risarcibile in base alla disciplina in commento “a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile e si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (artt. 125 e 126).
Alla luce della sintetica ricognizione sopra riportata, è chiaro che la normativa consumeristica disciplina in modo separato e distinto la responsabilità del venditore e la responsabilità del produttore e, quindi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. 31/5/2005, n. 11612;Cass. 17/12/2009 n. 26514;Cass.
5/2/2015 n. 2115)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27/07/2017, n. 18610).
L'acquirente di un bene difettoso ha, pertanto, una doppia tutela, potendo agire sia nei confronti del suo diretto venditore a titolo contrattuale sia nei confronti del produttore a titolo extracontrattuale.
2. Ciò detto e venendo al caso che ci occupa, nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Parte attrice in primo grado ha agito contro e la CP_3 Controparte_2
in forza del ritenuto inadempimento contrattuale di entrambe per aver
[...] messo in vendita gasolio inquinato (cfr. pag. 2 atto di citazione in primo grado). Ha quindi agito per vedere accertata la responsabilità contrattuale delle convenute.
Sebbene con la comparsa conclusionale abbia evocato le norme del Codice del Consumo sulla responsabilità del produttore – che, per come si evince dalla ricognizione normativa sopra operata, erano quelle che andavano da principio poste a fondamento della domanda nei
Pagina 7 di 14 CP_ confronti di e poi dell'interveniente – il Giudice di prime cure ha Parte_1 espressamente qualificato la domanda come azione ex contractu e riconosciuto in capo a tutte le convenute una responsabilità solidale di natura contrattuale (cfr. sentenza impugnata).
E tuttavia, è chiaro, come ha rilevato parte appellante, che tra e l'attore in Controparte_7 primo grado non è intercorso alcun rapporto contrattuale, avendo il acquistato il CP_1 carburante (che si assume contaminato) dalla Stazione di Servizio di CP_2 CP_2 ed essendo quest'ultima l'unica obbligata ex contractu, con conseguente impossibilità per l'acquirente, per quanto sopra detto, di agire contro i precedenti venditori. CP_ Invero, l'attore in primo grado avrebbe dovuto agire nei confronti di e di per Parte_1 far valere la distinta responsabilità, di natura extracontrattuale, prevista dal Codice del
Consumo in capo al produttore.
A questo proposito, gioverà evidenziare che, per come dedotto dalla stessa appellante, “la
nell'ambito di un'ampia operazione di riorganizzazione aziendale, ha Controparte_3 ceduto alla mediante contratto di cessione di ramo d'azienda, un pacchetto Parte_1 di impianti di vendita carburanti, sulla base di un accordo in virtù del quale gli impianti CP_ ceduti sarebbero rimasti a marchio e la suddetta compagnia petrolifera cedente avrebbe venduto il carburante alla , che lo avrebbe a sua volta rivenduto ai singoli soggetti Parte_1 ai quali avrebbe affidato la gestione degli impianti oggetto di cessione. […] come può evincersi dal certificato di avvenuta stipula che si produce sub doc. 3 anche il Punto Vendita carburanti di cui è causa” ( ) “rientra tra quelli ceduti dalla Parte_2 CP_4 alla (cfr. comparsa di costituzione in primo grado pagg. 4-5).
[...] Parte_1
Ebbene, è doveroso precisare che il citato certificato di avvenuta stipula attesta effettivamente l'avvenuto trasferimento da a di un ramo di azienda Controparte_3 Controparte_8 comprensivo, tra gli altri, del Punto Vendita di Scarpino Non vi è traccia CP_2 documentale, invece, dell'accordo in virtù del quale gli impianti ceduti sarebbero rimasti a CP_ marchio e la suddetta compagnia petrolifera cedente avrebbe venduto il carburante alla
, che lo avrebbe a sua volta rivenduto ai singoli gestori. Parte_1
La circostanza, peraltro, è incontestata e, avendola allegata la stessa appellante, parte contrattuale della cessione, non vi è motivo di dubitare dei contenuti del detto accordo.
Orbene, in ragione della detta circostanza (che il Punto Vendita della è rimasto a CP_2
CP_ marchio e ha continuato a distribuire, anche dopo la cessione, carburanti della suddetta compagnia petrolifera, sia pure acquistati per il tramite di ), alla luce della disciplina Parte_1
Pagina 8 di 14 sopra richiamata, è evidente che la avrebbe dovuto essere evocata in Controparte_3 giudizio in quanto produttrice del prodotto difettoso (non essendo, in linea di principio, la sua responsabilità esclusa dall'acquisto del Punto Vendita da parte di né dalla Parte_1
CP_ circostanza che sia quest'ultima a fornire il carburante al distributore della ). CP_2
La responsabilità del produttore dipende, infatti, dal solo fatto di essere “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente” ovvero “della materia prima” (cfr. art. 115 Codice del Consumo) e tale è, pacificamente, la a nulla rilevando la proprietà del Controparte_3 distributore in capo a ovvero il suo intervento nella catena di commercializzazione Parte_1 quale venditore intermedio.
Sempre quale produttore ai sensi dell'art. 114 Codice del Consumo, avrebbe poi dovuto invocarsi la responsabilità (anche) di (successivamente intervenuta), trattandosi di Parte_1 operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività (consistente, quanto meno, in trasporto e consegna del carburante con l'uso di mezzi propri, senza tenere CP_ conto del verosimile deposito in proprie cisterne del prodotto acquistato da , prima di rivenderlo) può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei carburanti (e da ritenersi, quindi, parimenti “produttore” secondo la definizione dell'art. 103) e disponendo espressamente il medesimo codice che “se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento” (cfr. art. 121).
Ebbene, come sopra detto, l'attore in primo grado ha dedotto come causa petendi della domanda di risarcimento il (ritenuto) inadempimento contrattuale da parte di tutti i convenuti e il Giudice a quo, nell'accogliere la richiesta attorea, ha qualificato la domanda, nei confronti di tutti, come azione ex art. 1218 c.c.
Alla luce di tutto quanto detto sopra, l'appello di volto a far dichiarare il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea in primo grado deve essere accolto, in quanto il giudice a quo non avrebbe potuto accogliere la domanda (ex contractu, per come formulata dall'attore in primo grado) nei suoi confronti se non (prima) riqualificandola in termini di azione extra contrattuale.
In proposito, non sarà inutile ricordare che, come noto, la domanda deve essere oggetto di apposita interpretazione da parte del Giudice, tendente a metterne a fuoco, aldilà delle letterali espressioni impiegate dalla parte istante, il contenuto sostanziale (ex multis Cass. Civ.
28.08.2009, n. 18783; Cass. Civ. 17.09.2007 n. 19331; Cass. Civ. 14.03.2006 n. 5442), ovverosia l'effettiva volontà coltivata dalla parte e gli scopi di utilità pratica da essa perseguiti
Pagina 9 di 14 tramite il ricorso all'autorità giurisdizionale, ergo il provvedimento richiesto in concreto (tra le moltissime indicazioni possibili, Cass. Civ. 26.09.2011 n. 19630; Cass. Civ.
9.09.2008 n.
22893; Cass. Civ.
4.08.2006 n. 17760) e, a tal fine, è consentito al Giudice di avvalersi dei più svariati elementi, dalla parte motiva-argomentativa dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. ad es. Cass. Civ. 21.07.2006 n. 1678; Cass. Civ.
4.05.2005 n. 8218) alle precisazioni via via svolte nel corso del procedimento (Cass. Civ. 20.12.2006 n.27285; 14.03.2006 n. 5442), dai mezzi istruttori offerti (Cass. Civ. 822/2004) fino allo stesso comportamento processuale tenuto vuoi da parte attrice (Cass. Civ. 822/2004 cit.; Cass. Civ. 5179/2001) vuoi dagli avversari (siccome idoneo, quest'ultimo a svelare la percezione che tali soggetti abbiano avuto della domanda proposta nei loro confronti, cfr. Cass. Civ. 10.12.2004 n. 23086; Cass.
Civ. 16.09.2004 n. 18653).
Conformemente al principio di legalità di cui all'art. 113 c.p.c., il Giudice deve altresì considerarsi totalmente affrancato dalle indicazioni contenute nella domanda relativamente alla qualificazione giuridica dei fatti allegati (cfr. ex multis Cass. Civ.
5.02.2018 n. 2669;
Cass. Civ. 19.04.2013 n. 9590; Cass. Civ. 11.12.2012 n. 22564) sicchè nulla impedisce a esso giudice di accordare la tutela richiesta in virtù dell'applicazione di norme diverse da quelle addotte dalla parte a fondamento della domanda o, a fortiori, in virtù di una loro differente interpretazione (ex multis, Cass. Civ. 13049/2016; Cass. Civ. 12943/2012; Cass. Civ.
25140/2010), purché sia rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, quindi, non si addivenga alla decisione su un'azione diversa, nei suoi elementi oggettivi di petitum o causa petendi, rispetto a quella che sia stata effettivamente proposta in giudizio (ex multis, Cass. Civ. 408/2018; Cass. Civ. 17075/2015).
Detta regola si presta quindi ad essere guardata sotto due distinti e complementari profili, a seconda che a venire in gioco sia l'esigenza di salvaguarda del petitum formulato dalla parte o quella di immutabilità della sottesa causa petendi.
Sotto il primo di tali profili, deve escludersi che, avendo la parte errato nella qualificazione giuridica dei fatti dedotti in causa sì da ritrarne conseguenze, sul piano dei rapporti sostanziali, diverse da quelle effettivamente volute dalla legge, possa il giudice anziché respingere la domanda come infondata (come fatto ad es. da Cass. Civ. 28.05.2007 n. 12402 che ha escluso potersi qualificare e accogliere come istanza di riduzione per lesione di legittima una domanda qualificata dalla parte come petizione di eredità e, in secondo grado,
Pagina 10 di 14 come rivendicazione) definirla, in via di almeno parziale accoglimento, con pronuncia dichiarativa degli effetti consentanei alla corretta qualificazione di quei fatti medesimi.
Sotto il secondo dei suddetti profili, invece, il problema attiene essenzialmente alle ipotesi in cui un medesimo effetto giuridico appare autonomamente ricollegabile a più distinte fattispecie, tra loro evidenzianti un nucleo più o meno esteso di elementi in comune. In tal caso, a differenza di quello precedentemente illustrato, la sussunzione dei fatti di causa sotto una fattispecie astratta diversa da quella indicata nella domanda sarà senz'altro consentita, ma solamente ove si tratti di porre rimedio ad un mero errore di denominazione giuridica degli stessi (per un'espressa formulazione di questo principio con riguardo ad istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c., Cass. Civ. 3.03.1997, n. 1859, ove pure la precisazione circa la necessità di sollecitare il contradittorio delle parti sul punto). Qualora invece il nomen iuris dalla parte prescelto corrisponda ai fatti da essa narrati ma l'istruttoria compiuta al riguardo dimostri che essi si sono avverati in modo differente, integrando una fattispecie concorrente agli stessi effetti ma distinta, allora detta operazione “riqualificatoria” non sarà più possibile e la domanda non potrà che essere rigettata (cfr. Cass. Civ. 26.06.2012 n. 10617), a meno che la fattispecie enucleata dal Giudice in luogo di quella mobilitata ex parte actoris non denoti, rispetto a quest'ultima, un carattere generale o sussidiario, sì da esservi, praticamente, ricompresa in ogni suo elemento.
Così, ad esempio, è stata negata la extrapetizione nei casi di accertata responsabilità extracontrattuale a fronte di una domanda imperniata su un illecito contrattuale (Cass. Civ.
8.02.2007 n. 2746; Cass. Civ. 20.03.1999, n. 2574; Cass. Civ. 15.06.1964 n. 1496; contra però
Cass. Civ.
7.10.1998 n. 9911 e per la generale inammissibilità del passaggio dall'un titolo di responsabilità all'altro, Cass. Civ. 3.10.1996, n. 8356) laddove per le ragioni anzidette, è da escludere la riqualificazione d'ufficio in termini contrattuali di una domanda risarcitoria spiegata in via extra contrattuale (cfr. Cass. Civ. 29.01.2004, n. 1547, contra C.App. Firenze
12.02.2013; Tribunale Frosinone Sent., 27/01/2021).
Più in particolare, per quel che può interessare nel presente giudizio, è stato affermato che “In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione
Pagina 11 di 14 giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
08/02/2007, n. 2746; Cass. civ., Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Ora, come noto, tale potere di esatta qualificazione giuridica della fattispecie è da riconoscersi pure in capo al giudice d'appello, salvo il limite costituito dal giudicato implicito.
Invero, “anche in appello il giudice ha il potere-dovere di qualificazione giuridica della domanda, alla duplice condizione che quella ritenuta in primo grado sia stata oggetto di gravame e che resti invariato il "nucleo essenziale" della domanda stessa, ovverosia la concreta relazione di interesse tra il soggetto e il bene della vita” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
15/09/2020, n. 19186). Invero, “il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda, nei gradi successivi al primo va, infatti, coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè deve ritenersi precluso al Giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - la qualificazione ritenuta dal primo Giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8082 del
18/04/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 14573 del 12/07/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 7620 del
31/03/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del
03/07/2014)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2020, n. 19186 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, volendo assumere l'ammissibilità del passaggio da un titolo di responsabilità all'altro (da contrattuale a extracontrattuale) la riqualificazione della domanda attorea in questa sede è impedita dal giudicato sulla relativa statuizione del Giudice a quo la cui decisione in punto di qualificazione della domanda (come azione contrattuale) non è stata oggetto di specifica impugnazione incidentale del che, a fronte del gravame CP_1 principale di , ne avrebbe avuto l'interesse al fine di non vedere esclusa in appello la Parte_1 sua responsabilità e sentire confermato l'accoglimento della domanda di risarcimento anche nei suoi confronti (previa sua riqualificazione come azione extracontrattuale).
Diversamente, come detto, la domanda ex art. 1218 c.c. avanzata dall'attore in prime cure non può essere accolta nei confronti di , non essendo all'evidenza intercorsa con la stessa Parte_1 alcuna obbligazione contrattuale.
Pagina 12 di 14 Per tutti questi motivi, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la domanda spiegata in prime cure rigettata nei confronti di , ferme tutte le statuizioni rese nei confronti di Parte_1
e di rispetto alle quali la Controparte_3 Controparte_2 sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato (cfr. Cass. Civ. n. 12435/2021; Cass. Civ.
n. 542/2020).
3. Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale osserva quanto segue.
Per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Tanto chiarito, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della particolarità della vicenda sottoposta allo scrutinio del Tribunale e della presenza di variegata giurisprudenza di legittimità e di merito sulla qualificazione della domanda anche in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA ER, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel
Pagina 13 di 14 contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2118/2021 emessa dal Giudice di Pace di IA ER il 30.11.2021 e depositata il 3.12.2021, rigetta la domanda attorea in primo grado nei confronti di ferme le residue statuizioni;
Parte_1
- compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
IA ER, 15.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 778 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Romano, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Emanuela Vitalone, giusta procura alle liti in atti;
Appellato
NONCHE' CONTRO
Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2118/2021 emessa dal Giudice di Pace di
IA ER il 30.11.2021 e depositata il 3.12.2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 5.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di IA ER la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore e la per Controparte_2 sentire dichiarare la responsabilità contrattuale di entrambe, in solido, per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà in conseguenza di un rifornimento di carburante difettoso con condanna al risarcimento dei danni medesimi, quantificati in complessivi euro 3.037,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Interveniva nel giudizio con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c. la in Parte_1
Pagina 1 di 14 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, precisato che il punto vendita carburanti per cui è causa era stato ceduto da alla eccepiva Controparte_3 Parte_1 in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di di cui chiedeva Controparte_3
l'estromissione dal giudizio;
nel merito, chiedeva accertarsi l'infondatezza della domanda, per insussistenza di alcun rapporto contrattuale del con le dette due convenute, con il CP_1 rigetto della pretesa risarcitoria di controparte e la vittoria delle spese di giudizio.
Non si costituivano in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, e la , rimanendo contumaci. Controparte_2
La controversia veniva quindi istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale autorizzata.
Con sentenza n. 2118/2021 emessa dal Giudice di Pace di IA ER il 30.11.2021 e depositata il 3.12.2021, il Giudice di Pace di IA ER, ritenuta la responsabilità contrattuale di tutte le convenute, accoglieva la domanda attorea e le condannava al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 2.550, oltre al pagamento delle spese processuali con distrazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, lamentando l'erroneità della pronuncia, in particolare, sotto quattro profili: 1) l'omesso esame di circostanze documentali decisive con conseguente erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di 2) Controparte_3
l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, non avendo l'attore assolto gli oneri di prova sullo stesso gravanti con riguardo alla responsabilità delle convenute;
3) insussistenza della responsabilità contrattuale ex adverso dedotta, non essendo mai intercorso alcun rapporto contrattuale tra l'attore ed;
4) erroneità̀ ed infondatezza della pretesa Controparte_5 risarcitoria avversaria anche sotto il profilo del quantum.
Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata con la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di e di e di Controparte_3 Parte_1 insussistenza in capo a quest'ultima di qualsivoglia responsabilità̀ in ordine ai fatti di cui è causa.
Si costituiva in giudizio il eccependo la nullità/inesistenza del mandato conferito al CP_1 procuratore di parte appellante, il passaggio in giudicato della sentenza gravata nei confronti delle altre parti che non l'hanno impugnata e, nel merito, l'infondatezza dell'appello del quale chiedeva il rigetto con conferma della pronuncia di primo grado.
Pagina 2 di 14 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con decreto del 23.09.2025, il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di e di Controparte_3
, che restavano contumaci anche in appello. Controparte_2
La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025, con concessione di termini ridotti per lo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine litis, deve essere innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare sollevata da parte appellata di inesistenza dei poteri di rappresentanza in capo al Dott. e di Controparte_6 conseguente nullità/inesistenza del mandato da quest'ultimo conferito all'avvocato di parte appellante.
In proposito basti osservare che sono state prodotte agli atti le procure attestanti i poteri rappresentativi della in capo al Dott. e, quindi, la validità del mandato Parte_1 CP_6 difensivo dallo stesso conferito al procuratore (cfr. all.ti alle note di trattazione scritta del
12.10.2022).
1.2 Ciò detto, come anticipato, l'attore in primo grado ha agito per ottenere il risarcimento dei danni provocati all'auto di sua proprietà da un rifornimento di gasolio, che sarebbe stato CP_ inquinato, effettuato il 13.09.2018 presso la stazione di servizio a marchio ” sita in via
IM di IA ER (CZ). Ha, quindi, evocato in giudizio Controparte_2 titolare del detto punto vendita, e la facendo valere nei loro confronti la Controparte_4 responsabilità del venditore secondo la disciplina delle norme generali in tema di adempimento del debitore (cfr. atto di citazione in primo grado).
1.3 Prima di scrutinare il merito del gravame, gioverà fare una breve ricognizione della normativa e dei principi giurisprudenziali rilevanti per la decisione.
Sul piano normativo, la disciplina di riferimento è quella contenuta nel Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206 del 2005), la quale, nel regolamentare le tutele previste in favore del consumatore, distingue, per quanto qui di interesse, la figure del venditore (art. 128, comma 1, lett. b), individuato nell'ambito della disciplina del contratto di vendita da quella del produttore (definito dal dall'art. 115, comma 2 bis).
Ebbene, la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al
Pagina 3 di 14 contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene.
In sostanza, se il venditore professionista consegna al consumatore acquirente un bene non conforme, quest'ultimo può chiedere la riparazione o la sostituzione o la riduzione del prezzo o la risoluzione del rapporto (art. 135 bis d.lg. n. 206 del 2005).
L'impianto della disciplina, quindi, si costruisce sulla fattispecie della conformità e sull'effetto dei rimedi, anche ripristinatori, a tutela della situazione giuridica soggettiva lesa dell'acquirente.
L'art. 131, al primo comma, stabilisce che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva;
al secondo comma stabilisce che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
E' previsto che la garanzia di legge in favore del consumatore abbia durata di due anni e, in forza del d.lgs. 170/2021, è venuto meno l'obbligo di denuncia dei vizi dei prodotti acquistati
(a far data dal 1 gennaio 2022 e con riguardo ai contratti conclusi successivamente a tale data) che prima era contemplato dall'art. 132 (secondo cui l'acquirente aveva fino a sessanta giorni come termine per formalizzare la detta denuncia).
Se i difetti si manifestano entro un anno dall'acquisto sussiste una presumptio juris che gli stessi esistano dalla consegna.
Pertanto, il Codice del consumo (e precedentemente l'art. 1519-sexies c.c.), prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 135 a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare
Pagina 4 di 14 la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 30 giugno 2020, n. 13148).
In generale, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento. Invero, l'art. 135 (Tutela in base ad altre disposizioni) del suddetto codice dispone che “Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita” e la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, evidenziato “la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica” (cfr. Cass. 30 giugno 2020 n. 13148 e Cass. 30 maggio 2019 n. 14775 secondo cui in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni, potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale. In senso conforme si vedano anche le più recenti: Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 3695 e Cass. Civ., Sez. II,
4 luglio 2022, n. 21084).
Il Codice del Consumo disciplina, altresì, la distinta responsabilità del produttore stabilendo, all'art. 114, che “Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
Il produttore è definito dall'art. 106 come “il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”.
Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere
Pagina 5 di 14 tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione (art. 117).
Ai sensi dell'art. 120, il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Invero, “sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato” (v. Cass.
Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n. 6007/2007, Cassazione n.
12665/2013).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “la prova della difettosità del prodotto può essere peraltro data anche per presunzioni” purchè abbiano “il requisito della gravità (il fatto ignoto deve cioè essere desunto con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il l'iter logico seguito non debbono essere vaghi ma ben determinati), della concordanza (la prova deve essere fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) (v.
Cass., 29/5/2013, n. 13458. Cfr. altresì Cass., 26/6/2008, n. 17535; Cass., 2/3/2012, n. 3281)”
(Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
Sul produttore incombe la restante parte dell'onere probatorio, essendo tenuto a fornire la prova liberatoria delle circostanze idonee ad escluderne la responsabilità previste dall'art. 118, ai sensi del quale tale responsabilità è, appunto, esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal
Pagina 6 di 14 produttore che la ha utilizzata.
Secondo quanto statuito dall'art. 123, è risarcibile in base alla disciplina in commento “a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile e si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (artt. 125 e 126).
Alla luce della sintetica ricognizione sopra riportata, è chiaro che la normativa consumeristica disciplina in modo separato e distinto la responsabilità del venditore e la responsabilità del produttore e, quindi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. 31/5/2005, n. 11612;Cass. 17/12/2009 n. 26514;Cass.
5/2/2015 n. 2115)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27/07/2017, n. 18610).
L'acquirente di un bene difettoso ha, pertanto, una doppia tutela, potendo agire sia nei confronti del suo diretto venditore a titolo contrattuale sia nei confronti del produttore a titolo extracontrattuale.
2. Ciò detto e venendo al caso che ci occupa, nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Parte attrice in primo grado ha agito contro e la CP_3 Controparte_2
in forza del ritenuto inadempimento contrattuale di entrambe per aver
[...] messo in vendita gasolio inquinato (cfr. pag. 2 atto di citazione in primo grado). Ha quindi agito per vedere accertata la responsabilità contrattuale delle convenute.
Sebbene con la comparsa conclusionale abbia evocato le norme del Codice del Consumo sulla responsabilità del produttore – che, per come si evince dalla ricognizione normativa sopra operata, erano quelle che andavano da principio poste a fondamento della domanda nei
Pagina 7 di 14 CP_ confronti di e poi dell'interveniente – il Giudice di prime cure ha Parte_1 espressamente qualificato la domanda come azione ex contractu e riconosciuto in capo a tutte le convenute una responsabilità solidale di natura contrattuale (cfr. sentenza impugnata).
E tuttavia, è chiaro, come ha rilevato parte appellante, che tra e l'attore in Controparte_7 primo grado non è intercorso alcun rapporto contrattuale, avendo il acquistato il CP_1 carburante (che si assume contaminato) dalla Stazione di Servizio di CP_2 CP_2 ed essendo quest'ultima l'unica obbligata ex contractu, con conseguente impossibilità per l'acquirente, per quanto sopra detto, di agire contro i precedenti venditori. CP_ Invero, l'attore in primo grado avrebbe dovuto agire nei confronti di e di per Parte_1 far valere la distinta responsabilità, di natura extracontrattuale, prevista dal Codice del
Consumo in capo al produttore.
A questo proposito, gioverà evidenziare che, per come dedotto dalla stessa appellante, “la
nell'ambito di un'ampia operazione di riorganizzazione aziendale, ha Controparte_3 ceduto alla mediante contratto di cessione di ramo d'azienda, un pacchetto Parte_1 di impianti di vendita carburanti, sulla base di un accordo in virtù del quale gli impianti CP_ ceduti sarebbero rimasti a marchio e la suddetta compagnia petrolifera cedente avrebbe venduto il carburante alla , che lo avrebbe a sua volta rivenduto ai singoli soggetti Parte_1 ai quali avrebbe affidato la gestione degli impianti oggetto di cessione. […] come può evincersi dal certificato di avvenuta stipula che si produce sub doc. 3 anche il Punto Vendita carburanti di cui è causa” ( ) “rientra tra quelli ceduti dalla Parte_2 CP_4 alla (cfr. comparsa di costituzione in primo grado pagg. 4-5).
[...] Parte_1
Ebbene, è doveroso precisare che il citato certificato di avvenuta stipula attesta effettivamente l'avvenuto trasferimento da a di un ramo di azienda Controparte_3 Controparte_8 comprensivo, tra gli altri, del Punto Vendita di Scarpino Non vi è traccia CP_2 documentale, invece, dell'accordo in virtù del quale gli impianti ceduti sarebbero rimasti a CP_ marchio e la suddetta compagnia petrolifera cedente avrebbe venduto il carburante alla
, che lo avrebbe a sua volta rivenduto ai singoli gestori. Parte_1
La circostanza, peraltro, è incontestata e, avendola allegata la stessa appellante, parte contrattuale della cessione, non vi è motivo di dubitare dei contenuti del detto accordo.
Orbene, in ragione della detta circostanza (che il Punto Vendita della è rimasto a CP_2
CP_ marchio e ha continuato a distribuire, anche dopo la cessione, carburanti della suddetta compagnia petrolifera, sia pure acquistati per il tramite di ), alla luce della disciplina Parte_1
Pagina 8 di 14 sopra richiamata, è evidente che la avrebbe dovuto essere evocata in Controparte_3 giudizio in quanto produttrice del prodotto difettoso (non essendo, in linea di principio, la sua responsabilità esclusa dall'acquisto del Punto Vendita da parte di né dalla Parte_1
CP_ circostanza che sia quest'ultima a fornire il carburante al distributore della ). CP_2
La responsabilità del produttore dipende, infatti, dal solo fatto di essere “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente” ovvero “della materia prima” (cfr. art. 115 Codice del Consumo) e tale è, pacificamente, la a nulla rilevando la proprietà del Controparte_3 distributore in capo a ovvero il suo intervento nella catena di commercializzazione Parte_1 quale venditore intermedio.
Sempre quale produttore ai sensi dell'art. 114 Codice del Consumo, avrebbe poi dovuto invocarsi la responsabilità (anche) di (successivamente intervenuta), trattandosi di Parte_1 operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività (consistente, quanto meno, in trasporto e consegna del carburante con l'uso di mezzi propri, senza tenere CP_ conto del verosimile deposito in proprie cisterne del prodotto acquistato da , prima di rivenderlo) può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei carburanti (e da ritenersi, quindi, parimenti “produttore” secondo la definizione dell'art. 103) e disponendo espressamente il medesimo codice che “se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento” (cfr. art. 121).
Ebbene, come sopra detto, l'attore in primo grado ha dedotto come causa petendi della domanda di risarcimento il (ritenuto) inadempimento contrattuale da parte di tutti i convenuti e il Giudice a quo, nell'accogliere la richiesta attorea, ha qualificato la domanda, nei confronti di tutti, come azione ex art. 1218 c.c.
Alla luce di tutto quanto detto sopra, l'appello di volto a far dichiarare il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea in primo grado deve essere accolto, in quanto il giudice a quo non avrebbe potuto accogliere la domanda (ex contractu, per come formulata dall'attore in primo grado) nei suoi confronti se non (prima) riqualificandola in termini di azione extra contrattuale.
In proposito, non sarà inutile ricordare che, come noto, la domanda deve essere oggetto di apposita interpretazione da parte del Giudice, tendente a metterne a fuoco, aldilà delle letterali espressioni impiegate dalla parte istante, il contenuto sostanziale (ex multis Cass. Civ.
28.08.2009, n. 18783; Cass. Civ. 17.09.2007 n. 19331; Cass. Civ. 14.03.2006 n. 5442), ovverosia l'effettiva volontà coltivata dalla parte e gli scopi di utilità pratica da essa perseguiti
Pagina 9 di 14 tramite il ricorso all'autorità giurisdizionale, ergo il provvedimento richiesto in concreto (tra le moltissime indicazioni possibili, Cass. Civ. 26.09.2011 n. 19630; Cass. Civ.
9.09.2008 n.
22893; Cass. Civ.
4.08.2006 n. 17760) e, a tal fine, è consentito al Giudice di avvalersi dei più svariati elementi, dalla parte motiva-argomentativa dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. ad es. Cass. Civ. 21.07.2006 n. 1678; Cass. Civ.
4.05.2005 n. 8218) alle precisazioni via via svolte nel corso del procedimento (Cass. Civ. 20.12.2006 n.27285; 14.03.2006 n. 5442), dai mezzi istruttori offerti (Cass. Civ. 822/2004) fino allo stesso comportamento processuale tenuto vuoi da parte attrice (Cass. Civ. 822/2004 cit.; Cass. Civ. 5179/2001) vuoi dagli avversari (siccome idoneo, quest'ultimo a svelare la percezione che tali soggetti abbiano avuto della domanda proposta nei loro confronti, cfr. Cass. Civ. 10.12.2004 n. 23086; Cass.
Civ. 16.09.2004 n. 18653).
Conformemente al principio di legalità di cui all'art. 113 c.p.c., il Giudice deve altresì considerarsi totalmente affrancato dalle indicazioni contenute nella domanda relativamente alla qualificazione giuridica dei fatti allegati (cfr. ex multis Cass. Civ.
5.02.2018 n. 2669;
Cass. Civ. 19.04.2013 n. 9590; Cass. Civ. 11.12.2012 n. 22564) sicchè nulla impedisce a esso giudice di accordare la tutela richiesta in virtù dell'applicazione di norme diverse da quelle addotte dalla parte a fondamento della domanda o, a fortiori, in virtù di una loro differente interpretazione (ex multis, Cass. Civ. 13049/2016; Cass. Civ. 12943/2012; Cass. Civ.
25140/2010), purché sia rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, quindi, non si addivenga alla decisione su un'azione diversa, nei suoi elementi oggettivi di petitum o causa petendi, rispetto a quella che sia stata effettivamente proposta in giudizio (ex multis, Cass. Civ. 408/2018; Cass. Civ. 17075/2015).
Detta regola si presta quindi ad essere guardata sotto due distinti e complementari profili, a seconda che a venire in gioco sia l'esigenza di salvaguarda del petitum formulato dalla parte o quella di immutabilità della sottesa causa petendi.
Sotto il primo di tali profili, deve escludersi che, avendo la parte errato nella qualificazione giuridica dei fatti dedotti in causa sì da ritrarne conseguenze, sul piano dei rapporti sostanziali, diverse da quelle effettivamente volute dalla legge, possa il giudice anziché respingere la domanda come infondata (come fatto ad es. da Cass. Civ. 28.05.2007 n. 12402 che ha escluso potersi qualificare e accogliere come istanza di riduzione per lesione di legittima una domanda qualificata dalla parte come petizione di eredità e, in secondo grado,
Pagina 10 di 14 come rivendicazione) definirla, in via di almeno parziale accoglimento, con pronuncia dichiarativa degli effetti consentanei alla corretta qualificazione di quei fatti medesimi.
Sotto il secondo dei suddetti profili, invece, il problema attiene essenzialmente alle ipotesi in cui un medesimo effetto giuridico appare autonomamente ricollegabile a più distinte fattispecie, tra loro evidenzianti un nucleo più o meno esteso di elementi in comune. In tal caso, a differenza di quello precedentemente illustrato, la sussunzione dei fatti di causa sotto una fattispecie astratta diversa da quella indicata nella domanda sarà senz'altro consentita, ma solamente ove si tratti di porre rimedio ad un mero errore di denominazione giuridica degli stessi (per un'espressa formulazione di questo principio con riguardo ad istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c., Cass. Civ. 3.03.1997, n. 1859, ove pure la precisazione circa la necessità di sollecitare il contradittorio delle parti sul punto). Qualora invece il nomen iuris dalla parte prescelto corrisponda ai fatti da essa narrati ma l'istruttoria compiuta al riguardo dimostri che essi si sono avverati in modo differente, integrando una fattispecie concorrente agli stessi effetti ma distinta, allora detta operazione “riqualificatoria” non sarà più possibile e la domanda non potrà che essere rigettata (cfr. Cass. Civ. 26.06.2012 n. 10617), a meno che la fattispecie enucleata dal Giudice in luogo di quella mobilitata ex parte actoris non denoti, rispetto a quest'ultima, un carattere generale o sussidiario, sì da esservi, praticamente, ricompresa in ogni suo elemento.
Così, ad esempio, è stata negata la extrapetizione nei casi di accertata responsabilità extracontrattuale a fronte di una domanda imperniata su un illecito contrattuale (Cass. Civ.
8.02.2007 n. 2746; Cass. Civ. 20.03.1999, n. 2574; Cass. Civ. 15.06.1964 n. 1496; contra però
Cass. Civ.
7.10.1998 n. 9911 e per la generale inammissibilità del passaggio dall'un titolo di responsabilità all'altro, Cass. Civ. 3.10.1996, n. 8356) laddove per le ragioni anzidette, è da escludere la riqualificazione d'ufficio in termini contrattuali di una domanda risarcitoria spiegata in via extra contrattuale (cfr. Cass. Civ. 29.01.2004, n. 1547, contra C.App. Firenze
12.02.2013; Tribunale Frosinone Sent., 27/01/2021).
Più in particolare, per quel che può interessare nel presente giudizio, è stato affermato che “In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione
Pagina 11 di 14 giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
08/02/2007, n. 2746; Cass. civ., Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Ora, come noto, tale potere di esatta qualificazione giuridica della fattispecie è da riconoscersi pure in capo al giudice d'appello, salvo il limite costituito dal giudicato implicito.
Invero, “anche in appello il giudice ha il potere-dovere di qualificazione giuridica della domanda, alla duplice condizione che quella ritenuta in primo grado sia stata oggetto di gravame e che resti invariato il "nucleo essenziale" della domanda stessa, ovverosia la concreta relazione di interesse tra il soggetto e il bene della vita” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
15/09/2020, n. 19186). Invero, “il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda, nei gradi successivi al primo va, infatti, coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè deve ritenersi precluso al Giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - la qualificazione ritenuta dal primo Giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8082 del
18/04/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 14573 del 12/07/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 7620 del
31/03/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del
03/07/2014)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2020, n. 19186 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, volendo assumere l'ammissibilità del passaggio da un titolo di responsabilità all'altro (da contrattuale a extracontrattuale) la riqualificazione della domanda attorea in questa sede è impedita dal giudicato sulla relativa statuizione del Giudice a quo la cui decisione in punto di qualificazione della domanda (come azione contrattuale) non è stata oggetto di specifica impugnazione incidentale del che, a fronte del gravame CP_1 principale di , ne avrebbe avuto l'interesse al fine di non vedere esclusa in appello la Parte_1 sua responsabilità e sentire confermato l'accoglimento della domanda di risarcimento anche nei suoi confronti (previa sua riqualificazione come azione extracontrattuale).
Diversamente, come detto, la domanda ex art. 1218 c.c. avanzata dall'attore in prime cure non può essere accolta nei confronti di , non essendo all'evidenza intercorsa con la stessa Parte_1 alcuna obbligazione contrattuale.
Pagina 12 di 14 Per tutti questi motivi, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la domanda spiegata in prime cure rigettata nei confronti di , ferme tutte le statuizioni rese nei confronti di Parte_1
e di rispetto alle quali la Controparte_3 Controparte_2 sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato (cfr. Cass. Civ. n. 12435/2021; Cass. Civ.
n. 542/2020).
3. Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale osserva quanto segue.
Per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Tanto chiarito, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della particolarità della vicenda sottoposta allo scrutinio del Tribunale e della presenza di variegata giurisprudenza di legittimità e di merito sulla qualificazione della domanda anche in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA ER, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel
Pagina 13 di 14 contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2118/2021 emessa dal Giudice di Pace di IA ER il 30.11.2021 e depositata il 3.12.2021, rigetta la domanda attorea in primo grado nei confronti di ferme le residue statuizioni;
Parte_1
- compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
IA ER, 15.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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