Art. 24.
Il notaro deve entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalita' stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli. (25) ((31))
Tale termine puo' essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come puo' essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi. (25) ((31))
Adempiuto quanto e' innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato puo' reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro e' investito nell'esercizio delle sue funzioni.
(7)
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 267 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Pei notari richiamati in servizio militare e', durante la guerra e per tutto il tempo in cui rimarranno sotto le armi, sospeso il termine prefisso dall' art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per la presa di possesso delle sedi alle quali siano stati nominati e trasferiti". --------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ha dispoto (con l'art. 50, comma 1) che "Il termine stabilito nell' art. 24, commi 1° e 2°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , decorre dalla data del Bollettino ufficiale nel quale viene pubblicato il decreto ministeriale di trasferimento o la notizia della registrazione del decreto Reale di nomina". --------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine stabilito nell' art. 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nell' art. 50 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , rimane sospeso durante il periodo di permanenza dei notari sotto le armi nelle circostanze previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019 ".
Il notaro deve entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalita' stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli. (25) ((31))
Tale termine puo' essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come puo' essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi. (25) ((31))
Adempiuto quanto e' innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato puo' reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro e' investito nell'esercizio delle sue funzioni.
(7)
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 267 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Pei notari richiamati in servizio militare e', durante la guerra e per tutto il tempo in cui rimarranno sotto le armi, sospeso il termine prefisso dall' art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per la presa di possesso delle sedi alle quali siano stati nominati e trasferiti". --------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ha dispoto (con l'art. 50, comma 1) che "Il termine stabilito nell' art. 24, commi 1° e 2°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , decorre dalla data del Bollettino ufficiale nel quale viene pubblicato il decreto ministeriale di trasferimento o la notizia della registrazione del decreto Reale di nomina". --------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163 , convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine stabilito nell' art. 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nell' art. 50 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , rimane sospeso durante il periodo di permanenza dei notari sotto le armi nelle circostanze previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019 ".