Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 2
In tema di responsabilità del produttore di prodotti cosmetici, l'art. 7 della legge n. 713 del 1986, che stabilisce che detti prodotti siano fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego, non impone che il prodotto debba essere caratterizzato dalla più rigorosa innocuità, nè prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva assoluta, legata esclusivamente alla prova del nesso di causalità tra l'utilizzazione del prodotto e il danno alla salute che ne è seguito, atteso che la norma, con il riferimento alle normali condizioni di impiego del prodotto, delimita l'ambito del dovere di cautela del produttore, escludendo la garanzia di sicurezza in presenza di condizioni anomale di impiego. Queste ultime possono dipendere tanto dall'uso non consentito, quanto da anomale circostanze veicolo di danno, quali particolari condizioni di salute in cui versi il consumatore o anche la peculiare reattività immunitaria del suo organismo verso sostanze normalmente innocue. (Nella specie, relativa alla reazione allergica causata dall'applicazione di una tintura per capelli in commercio da circa un ventennio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento il solo parrucchiere e non il produttore, evidenziando come le reazioni allergiche fossero previste nelle istruzioni d'uso del prodotto, che prescrivevano la necessità di un preventivo controllo di tollerabilità).
In materia di responsabilità del produttore, la formulazione letterale dell'art 1 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, nel far dipendere la speciale responsabilità del produttore per prodotti difettosi dal nesso di causalità tra il danno ed il difetto del prodotto, pone un prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità di essa. Pertanto incombe sul danneggiato che chiede il risarcimento provare gli elementi costitutivi di tale diritto, senza che si possa affermare che la prova semplice del nesso di causalità fra il danno ed il prodotto sia sufficiente a trasferire sul produttore l'onere di dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre cause di esclusione della responsabilità.
Commentari • 4
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33984 del 23 dicembre 2024, è tornata ad occuparsi della responsabilità del produttore farmaceutico per i danni derivanti dall'utilizzo del farmaco. La vicenda processuale è originata dalla domanda di risarcimento dal danno patrimoniale e non patrimoniale causato dalla produzione e messa in commercio di una pasta dentaria da cui sarebbe derivata una grave patologia neurologica. I giudici del merito avevano escluso la sussistenza di una responsabilità in capo alla azienda farmaceutica sia da prodotto difettoso che ex art. 2043 c.c., ritenendo che la pasta dentaria non fosse un presidio medico e comunque accertando che la stessa non fosse difettosa, …
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Segnialiamo un'interessante sentenza della Cassazione, sul tema della reponsabilità del produttore per i prodotti difettosi (Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 15 marzo 2007, n. 6007), con cui il Giudice di legittimità ha stabilito i principi in base ai quali è possibile agire nei confronti della società produttrice. In particolare, la Corte si è occupata del caso di una Signora che aveva subito una reazione allergica per aver utilizzato una tintura per capelli e che ha agito in giudizio contro la società produttrice per il risarcimento del danno. La materia è disciplinata dal DPR 224/1988 e dalla legge 713/86. L'art. 1 del DPR 224/1988 stabilisce che “il produttore è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2007, n. 6007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6007 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2007 |
Testo completo
6007/ 07 -2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto respousserlite SEZIONE TERZA CIVILE del pesoculture یناد من اهدا مدار Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: feltori R.G.N. 8645/03 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Michele Consigliere - VARRONE Cron.6007 Dott. Mario Rep. 1736 FANTACCHIOTTI Rel. Consigliere - Ud. 13/02/07 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere contributo Dott. Camillo FILADORO Consigliere unificato ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IO IE, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI, difesa dall'avvocato BRUNO AIUDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
WELLA ITALIANA LABOCOS SPA, in persona del legale rappresentante, amministratore unico, sig. Franz Maier, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso 2007 SPADAFORA, che la lo studio dell'avvocato GIORGIO 222 difende, giusta delega in atti;
لالو controricorrente - nonchè
contro
TA JO SC DI SANSOLINI ALBERTO;
- intimata avverso la sentenza n. 243/02 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 22/01/02, depositata il 29/04/02, R.G. 523/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/07 dal Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI;
udito l'Avvocato Luciano Filippo BRACCI (per delega Avv. Bruno AIUDI, depositata in udienza); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Eduardo Vittorio SCARDACCIONE, che ha Generale Dott. l'accoglimento del 1° e 2° motivo e concluso per rigetto del 3° motivo di ricorso. Svolgimento del processo NT PI, avendo riportato lesioni a se- guito di reazione allergica alla tintura per capelli, denominata OL 2000, prodotta dalla società WE Italiana Labocos s.p.a., ad alla stessa applicata, in data 28 giugno 1989, nella parruccheria della TA Jo LI (titolare Alberto Sansolini), ha chiesto la condanna della società WE e di JoLI al risarci- mento dei danni addebitando al predetto produttore di 2 avere posto in commercio la tintura composta con ele- menti tossici e comunque pericolosi per la salute ed al Jo LI di avere applicato la tintura senza le pre- scritte cautele. Disattendendo le difese della società WE e di Jo LI, che avevano negato i presupposti della do- manda della PI, il tribunale di Ancona, con sen- tenza in data 6 luglio 1999, ha accolto la domanda con- dannando entrambi i convenuti, in solido, al pagamento della somma di lire dieci milioni. Pronunciando sull'appello della società WE, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la predetta sentenza rigettando la domanda proposta alla PI nei confronti della predetta società appellan- te. Dopo avere precisato che il rapporto di causalità l'utilizzazione del prodotto sulla persona della tra PI e le lesioni da questa subite deve considerar- si, in mancanza di gravame sul punto, definitivamente accertato dal giudice di primo grado, la Corte territo- riale ha evidenziato che la responsabilità del produt- tore, ai sensi della legge n. 224 del 1988, espressa- mente invocata dalla PI, presuppone la prova del difetto del prodotto, che a sua volta ricorre, per espressa disposizione della citata legge n. 224, oltre 3 - che della direttiva CEE n. 374 del 1985, solo nei casi in cui il prodotto non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le cir- costanze, tra cui il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue ca- ratteristiche palesi, le istruzioni, le avvertenze for- nite, l'uso al quale il prodotto può essere ragionevol- mente destinato ed i comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere. Tale prova, che, chiarisce la Corte territoriale, è onere dell'attore fornire, deve considerarsi mancata né può comunque presumersi dato che la tintura risulta ap- plicata da decenni senza effetti pregiudizievoli per la salute del consumatore e che neppure vi è allegazione e prova della violazione delle specifiche norme sulla produzione dei cosmetici dettate dalla legge n. 713 del 1986. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cas- sazione dalla PI. La società WE resiste con controricorso. La TA Jo LI non ha spiegato attività difen- siva. Sono state depositate memorie nell'intersse della ricorrente e della controricorrente. الو 4 Motivi 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la "violazione e falsa applicazione della disciplina sulla sicurezza dei prodotti ex d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 e legge 11 ottobre 1986 n. 713; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa della questione". Si sostiene che la Corte territoriale ha errato nell'escludere la responsabilità della società WE nonostante la accertata prova del nesso di causalità tra l'utilizzazione del prodotto e la reazione allergi- ca dalla quale la PI ha riportato lesioni. Infatti, si chiarisce nel motivo in esame, la pro- va del nesso di causalità, secondo le disposizioni del- la legge n. 224 del 1988, implica di per se responsabi- lità del produttore se questi non riesca a provare al- cuna delle circostanze esimenti indicate dall'art. 6 ella legge medesima, prova che, nel caso in esame non è stata affatto offerta e tanto meno fornita. L'errore, si aggiunge, è pertanto dipeso dalla vio- lazione delle norme che governano l'onere della prova dato che la Corte territoriale ha ritenuto che fosse onere dell'attrice provare non solo il nesso di causa- lità tra l'impiego del prodotto ed il danno ma anche il vizio del prodotto, in altri termini che lo stesso non presentava garanzie di sicurezza, quando deve inve- 5 ce ritenersi che accertato l'e vento dannoso, sia one- re del produttore dimostrare che il proprio prodotto era conforme alle norme di legge ed offriva quindi ade- guate garanzie di sicurezza. In ogni caso, si rileva, la Corte territoriale ha creduto di potere vincere la presunzione di pericolosi - tà del prodotto che logicamente avreb be dovuto e potuto trarre dal fatto che un danno si e ra in concreto veri- ficato a seguito e per effetto della utilizzazi one del- la tintura, servendosi, senza motivazione di sorta e con un iter logico irrazionale (donde il vizio di omes- sa e contraddittoria motivazione), di elementi di debo- le rilevanza, quale la circostanza che il rischio di allergie era stato indicato nelle istru zioni d'uso, ° di illazioni tratte da fatti del tutto privi di ogni prova, quale la assoluta assenza di analoghi eventi nel corso del ventennio in cui il prodotto sarebbe stato utilizzato in tutto il mondo о la circostanza che i componenti chimici del prodotto sono presenti nei li- miti delle percentuali ammesse dalla legge nonostante la indicazione di opposto tenore che avrebbe dovuto trarsi dal comportamento processuale della parte, che si è rifiutata di indicare la percentuale di resorcina, diamminotolueni, alfa naftolo e ammoniaca ch e compon- gono la tintura nonostante rispettivamente idonee a 6 provocare dermatiti, allergie, orticaria . Per altro, indipendentemente dalla prova desumibile dalla concreta esistenza del danno e dall'accertamento del nesso di causalità con l'utilizzazione del prodot- to, il difetto del prodotto avrebbe dovuto farsi auto- maticamente derivare dalla violazione della disposizio- ne dell'art. 7 della legge 11 ottobre 1986 n. 713 (di attuazione delle direttive CEE sulla produzione e la vendita dei cosmetici) che espressamente dispone che i prodotti cosmetici debbono essere fabbricati, manipola- ti, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impie- go.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.a. L'errore che caratterizza la prima delle due censure che lo compongono è quello di ritenere che la responsabilità del produttore introdotta dalla disposi- zione dell'art. 1 del d.p.r.24 maggio 1988 n. 224 , al fine di uniformare la legislazione nazionale alla di- rettiva Comunitaria del 25 luglio 1985 n. 374, presup- ponga solo la prova del nesso di causalità tra la de- tenzione del prodotto o la sua utilizzazione e l'evento e che accertato il predetto nesso, sia , quindi, a ca- rico del produttore che pretenda di sottrarsi alla pre- detta responsabilità l'onere di dedurre e provare che il prodotto non era difettoso o che ricorrono le altre causa di esclusione della responsabilità analiticamente indicate dall'art. 6 della medesima legge. E', invece, del tutto evidente dalla formulazion e letterale della norma, che l'art. 1 della legge lega la speciale responsabilità del produttore dalla stessa in- trodotta al nesso di causalità tra il danno ed i l di- fetto del prodotto al quale (difetto) viene così attri- buito il carattere di un prerequisito della responsabi- lità e la funzione delimitativa dell'ambito di applica- zione di tale responsabilità che, proprio perché tale, piuttosto che causa di esonero della responsabilità, spetta al danneggiato provare secondo il principio ge- nerale sull'onere della prova stabilito dall'art. 2697 C.C. e la regola, quindi, che pone a carico di colui che intende fare valere un diritto l' onere di provare gli elementi costitutivi di tale diritto.
1.1.b. Non è molto diversa la conclusione all a qua- le si deve approdare nei casi in cui, come quello in il danno (alla salute) sia stato prodotto dallaesame, applicazione di un cosmetico, quale è la tintura per capelli ai sensi dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1986 n. 713 e del relativo allegato 1. E' vero, infatti, che l'art. 7 della legge 11 otto- bre 1986 n. 713 impone che i prodotti cosmetici siano 8 fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego ma tale norma, sia essa letta con riferimento al contesto normativo della legge di cui fa parte, sia essa letta in coordinamento con quelle della sopra citata legge n. 224, non conduce al- la conclusione che, per i prodotti cosmetici, il livel- lo di sicurezza prescritto, ed al di sotto del quale il prodotto deve, perciò, considerarsi difettoso, sia quello della sua più rigorosa innocuità e che per i predetti prodotti, la responsabilità del produttore as- suma, quindi, i caratteri propri di una responsabilità oggettiva assoluta in quanto esclusivamente legata alla prova del nesso di causalità tra l'utilizzazione del prodotto ed il danno alla salute che ne è seguito. La rigidità della enunciazione iniziale contenuta nella predetta disposizione è, infatti, espressamente attenuata dal riferimento alle normali condizioni di impiego che delimita l'ambito del dovere di cautela del produttore escludendo la garanzia di sicurezza in pre- senza di anormali condizioni di impiego le quali posso- no logicamente dipendere non solo dall'abuso o dall'uso non consentito, come potrebbe ritenersi ad una più som- maria lettura, ma anche da circostanze anomale che, rendano il ancorché non imputabili al consumatore, 9 prodotto, altrimenti innocu o, veicolo di danno (alla salute); tra queste circostanze possono e debbono ricom- prendersi le particolari proibitive condizioni di salu- te in cui versi il consumatore, anche solo temporanea- mente, nel momento in cui utilizza il prodotto ed, in particolare, l'anomala reattività immunit aria del suo organismo verso sostanze estranee normal mente innocue, che appunto rende il prodotto, o alcuno dei suoi compo- nenti, un imprevisto allergene per il consumatore.
1.1. C. L'errore che caratterizza la seconda c en- sura è quello di ritenere che la prova de l nesso di causalità tra il danno e l'utilizzazione o la detenzio- ne del prodotto da parte del consumatore dan neggiato sia inequivoco elemento di prova indiretta del difetto del prodotto secondo una sequenza deduttiva che , consi- derando difettoso ogni prodotto che di per se presenti una qualsiasi attitudine a produrre un danno, trae la certezza di questa attitudine dalla circostanza che un danno è in concreto derivato dalla utili zzazione ° dalla detenzione del prodotto. Solo in questa prospettiva è, infatti logicamente ' possibile riconoscere che il danno necessariamente rivelatore della insicurezza del prodotto o, più pre- cisamente, della carenza del requisito della sicurezza assoluta, che, di per se, escluderebbe la astratta pos- 10 sibilità del danno che si è, invece, verificato. Senonchè, l'art. 5 della legge definisce difettoso non ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non of- fra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue ca- ratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ed ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevede- re, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circo- lazione. Il difetto del prodotto non si identifica, dunque, con la mancanza di una assoluta certezza o di una og- gettiva condizione di innocuità dello stesso, ma con la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente ri- chiesti dall'utenza in relazione alle circostanze spe- cificamente indicate dall'art. 5 o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudi- ce di merito , nell'ambito dei quali, ovviamente, pos- sono e debbono farsi rientrare gli standards di sicu- rezza eventualmente imposti dalle norme in materia. Per i cosmetici la norma deve essere coordinata, ovviamente, con le disposizioni della legge 1 ottobre 1986 n. 713 sopra citata (non anche, nel caso in esame, 11 con le successive direttive CEE sulla sicurezza dei prodotti - n. 59 del 29 giugno 1992 e n . 95 del 3 di- cembre 2001- o i decreti legislativi che ad esse hanno dato attuazione - rispettivamente decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 115 e decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 172 siccome successivi all'ev ento subito dalla PI). Ma anche per questa categoria di prodotti la con- clusione non è radicalmente capovolta dalla disposizio- ne dell'art. 7 che vieta la fabbricazione e vendit a di prodotti insicuri per la salute se è vero che, per espressa disposizione normativa, la garanzia di sicu- rezza attiene, come si è detto, alle normali condizioni di impiego. Dalla predetta disposizione, e dalla lettura coor- dinata con la disposizione dell'art. 5 della legge sul- la responsabilità del produttore, deriva, infatti, che il requisito di sicurezza che, per i cosmetici, il pro- duttore è tenuto a garantire, ed in mancanza del quale il prodotto deve ritenersi difettoso, si pone solo in relazione alle "normali condizioni di impiego" del pro- dotto medesimo (nel medesimo senso, è appena il caso di evidenziare, dispongono le norme successive sulla sicu- rezza generale dei prodotti sopra richiamate). Il danno non prova indirettamente, di per se, la 12 TIT pericolosità del prodotto in condizioni normali di im- piego ma solo una più indefinita pericolosità del pro- dotto di per se insufficiente per istituire la respon- sabilità del produttore se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurez- za del prodotto si pone al di sotto del livello di ga- ranzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia. Nel caso in esame il giudice di merito, accertato che la tintura era astrattamente idonea a provocare re- azioni allergiche, dato che tale effetto si era in con- creto prodotto sulla persona della PI, e che il prodotto, quindi, non presentava una garanzia di si- curezza assoluta, ha, appunto, negato la prova che quella insicurezza dipendesse dal superamento degli standard esigibili, anche alla luce della specifica di- sciplina della legge n. 713, evidenziando come le pos- sibilità di reazioni allergiche, notoriamente dipenden- ti solo o prevalentemente dalle condizioni individuali del soggetto che entra in contatto con la sostanza, di per se normalmente innocua, fossero specificamente in- dicate nelle istruzioni per l'uso del prodotto, come nelle predette istruzioni fosse anche espressamente prescritta la necessità che l'applicazione del prodotto fosse preceduta da un controllo di tollerabilità me- 13 diante applicazione di modesto quantitativo sulla cute del cliente, come queste istruzioni dovessero conside- rarsi sufficienti dato che il prodotto era destinato "ad uso professionale" e, perciò, "distribuito solo attraverso una rete di professionisti notoriamente qua- lificati" (i gestori, in altri termini, delle parruc- cherie) come non vi fosse prova alcuna della viola- zione di specifiche norme di sicurezza e delle norme, in particolare, della legge 11 ottobre 1986 n. 713 sul- la produzione e vendita dei cosmetici, dato che tutti componenti della tintura erano ammessi (sia pure con limitazioni quantitative). La Corte territoriale non ha, così, negato che la prova del danno e della relazione causale con l'utilizzazione del prodotto potesse essere indizio inequivoco della presenza di una qualche attitudine del prodotto a provocare, in certi soggetti predisposti, delle reazioni allergiche e di un certo grado, quindi, di insicurezza del prodotto medesimo, ove applicato nei confronti di soggetti con reattività immunitaria ai componenti della tintura, ma ha negato che il predetto rapporto di causalità potesse anche provare che quel livello di insicurezza fosse tale da rendere il prodot- to difettoso ai sensi e per gli effetti della legge n, 224 del 1988; non, dunque, un argomento che irrazional- 14 mente nega una illazione logicamente obbligata ma un argomento che, pur secondando il procedimento deduttivo che conduce alla prova della non assoluta sicurezza del prodotto, evidenzia come la prova offerta da questa il- lazione non sia ancora sufficiente per giustificare la responsabilità del produttore.
1.1.d. Le altre censure del motivo in esame inve- stono confusamente l'apprezzamento del giudice di me- rito sulle prove di alcune circostanze di fatto consi- derate dal giudice di merito nella valutazione del ca- rattere difettoso del prodotto e sulla rilevanza di queste circostanze ai fini del giudizio sulla respon- sabilità della società produttrice del prodotto cosme- tico. Ma alcune di queste censure si pongono in una erra- ta prospettiva, altre muovono da una errata lettura della motivazione della sentenza impugnata, altre si basano su presupposti di fatto non accertati in sede di merito L'errore di prospettiva caratterizza, infatti, la censura relativa alla importanza assegnata, nella sen- tenza impugnata, al contenuto delle istruzioni d'uso del prodotto dato che la Corte di merito non considera affatto l'indicazione, nelle istruzioni d'uso, della possibilità di reazioni allergiche una causa di esonero 15 della responsabilità ma elemento di valutazione del di- fetto del prodotto, secondo le prescrizioni dell'art. 5 della legge n. 224 del 1988 che appunto annovera la "presentazione " del prodotto tra gli elementi di valu- tazione del livello di sicurezza offerto dal prodotto, in relazione alle aspettative legittime del consumatore (medio). Dalla errata lettura della sentenza muove la cen- sura che addebita alla Corte territoriale di avere ri- tenuto del tutto pacifico che il prodotto è usato da molti anni in tutto il mondo senza provocare danno ai consumatori atteso che nella sentenza impugnata la predetta conclusione è tratta non solo dal silenzio serbato, in proposito, dalla PI a fronte delle affermazioni contenute nella ordinanza del tribunale di nomina del consulente tecnico di ufficio (ove, appunto, si evidenzia come il prodotto debba ritenersi in com- mercio da oltre dieci anni data la esistenza di una an- tica WE percontroversia promossa dalla società inibire ad altra società commerciale l'uso di un pro- dotto analogo con denominazione atta ad ingenerare con- fusione e come non vi sia traccia alcuna, in questo lungo periodo di presenza del prodotto sul mercato, di conseguenze nocive per la salute di quanti lo abbiano utilizzato) ma anche e soprattutto dal ragionamento lo- 16 gico che sostiene le predette conclusioni e che la Sci- pioni non ha sotto alcun profilo criticato. La conclusione predetta assume, per altro, margina- le rilevanza nella economia complessiva della motiva- zione che, come si è detto, fa leva, principalmente, sul principio che pone sulla PI l'onere di prova del difetto del prodotto e sulla mancanza di una suffi- ciente prova al riguardo. Muove, infine, dalla affermazione di un fatto che non risulta accertato dal giudice di merito la cen- sura che fa leva sulla presenza nella composizione ' del prodotto, di alcune sostanze chimiche dannose per la salute. Nella sentenza impugnata si chiarisce, infatti, che nel parere del consulente tecnico di ufficio la presen- za di sostanze proibite è stata puntualmente esclusa, che la presenza di sostanze potenzialmente nocive in percentuale eccedenti i limiti autorizzati dalla legge è stata solo genericamente dedotta, che non vi è rife- rimento di sorta nelle difese della PI, alla pre - senza di ulteriori sostanze che, ancorché non vietate specificamente dalla legge n. 713, possano considerarsi nocive. Ciò di per se esclude la possibilità di addebitare alla Corte di merito il vizio di motivazione dedotto 17 con la censura in esame. Per altro, nonostante l'assenza, nella epigrafe, di ogni riferimento ai principi dell'art. 116 c.p.c., la censura predetta si risolve nell'addebito di non avere valorizzato il rifiuto, da parte della società WE, di fornire indicazioni sulle percentuali dei componen- ti della tintura e di non avere, perciò tratto da que- sto rifiuto la prova della illegalità delle percentuali presenti. Essa si rivela, così, inammissibile non solo perché non indica (come l'esigenza di autosufficienza dei mo- tivi di ricorso impone) se quel rifiuto sia da porsi in relazione ad una richiesta di informazioni del giudice o del suo perito o solo ad una sollecitazione di parte ma soprattutto perché , come questa Corte ha ripetuta- mente chiarito, l'art. 116 cod. proc. civ. conferisce al giudice di merito solo un potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti per cui il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidia- rio, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria (sent. n.18128 del 10/08/2006 (Rv. 592679). 18 se, poi, specificando, attraverso l'elencazione delle sostanze, il contenuto della allegazione generi- camente prospettata dinnanzi al giudice di merito, la censura volesse addebitare alla Corte territoriale l'omesso accertamento specifico delle percentuali delle predette sostanze chimiche, che asserisce presenti nella tintura, in funzione della possibilità che alcuna di queste percentuali eccedesse i limiti consentiti, essa si rivelerebbe egualmente inammissibile siccome sostanzialmente diretta a criticare l'apprezzamento del giudice di merito sulla opportunità di avvalersi, di ufficio, dell'ausilio del consulente tecnico per un ac- certamento che neppure la parte gli avrebbe sollecitato e che, per di più, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
2. Con il secondo motivo si denuncia "omessa, in- sufficiente e contradditoria motivazione circa la ri- forma della condanna alle spese del giudizio di primo grado a favore della TA WE". Si afferma che la Corte territoriale ha errato nel porre interamente a carico della PI le spese ei due gradi di giudizio sulla base di una asserita SOC- combenza della predetta parte senza accorgersi che, invece, la soccombenza avrebbe dovuto considerarsi solo parziale dato che la società WE aveva senza successo 19 contestato il rapporto di causalità tra l'utilizzazione del suo prodotto ed il danno.
2.1 Anche questo motivo è manifestamente infondato dato che il rigetto di una domanda per l'accertata ca- renza di una delle necessarie condizioni dell'azione implica comunque soccombenza della parte attrice indi- pendentemente dalla astratta fondatezza delle altre condizioni e che, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta dalla PI contro la società WE per l'assenza di prova del difetto del prodotto, che, come si è detto, deve considerarsi condizione dell'azione risarcitoria contro il produttore prevista dalla legge n. 224 del 1988, determina, comunque, la soccombenza della predetta parte indipendentemente dal - la fondatezza, o meno, della altre condizioni della do- manda.
3. Con il terzo motivo si denuncia la "violazione e falsa applicazione egli artt. 323 e ss. C.p.c., omessa, insufficiente ○ circacontraddittoria motivazione la riduzione del quantum della condanna". La Corte territoriale ha arbitrariamente ridotto . la condanna della TA Jo LI, rili- nel quantum, quidando il danno in lire 4.000.000, nonostante fosse del tutto mancato un appello sul punto della predetta TA, che si era solo limitata, come espressamente 20 ہ و chiarito dal giudice di merito, a sollecitare una ridu- zione dell'ammontare complessivo del danno.
3.1. Il motivo trae alimento da un evidente errore della ricorrente perché non tiene conto che l'adesione, da parte della TA Jo LI, al motivo della WE sul quantum del danno ha dato luogo ad un appello incidentale adesivo (sent.3295/93; sent. 5601/90) legittimamente proposto con comparsa di rispo- sta ai sensi dell'art. 343 c.p.c. senza necessità di notificazione alle parti costituite (sent. 4747 del 2000). Esso deve ritenersi pertanto infondato, al pari dei precedenti motivi.
4. La rilevata infondatezza dei motivi che lo SO- stengono conduce al rigetto del ricorso.
5. Le particolarità della vicenda che ha dato luogo alla controversia e le ragioni del rigetto del ricorso giustificano la compensazione delle spese del giudizio in cassazione tra la ricorrente e la controricorren- te.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio in cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile ella Corte il 13 febbraio 2007. 21 софа.Il cons. M est. Il Presidente lakker IL CANCE T DEPOSITATO IN CANCELLERIA LLIEREC NO Battista 15 MAR. 2007 Oggi. IL CANCELLIERE 01 NO Battistę AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 7/7/2010 serie 4 al n. 2014 versate € 180,00 (euro 22