Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2007, n. 6007
CASS
Sentenza 15 marzo 2007

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In tema di responsabilità del produttore di prodotti cosmetici, l'art. 7 della legge n. 713 del 1986, che stabilisce che detti prodotti siano fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego, non impone che il prodotto debba essere caratterizzato dalla più rigorosa innocuità, nè prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva assoluta, legata esclusivamente alla prova del nesso di causalità tra l'utilizzazione del prodotto e il danno alla salute che ne è seguito, atteso che la norma, con il riferimento alle normali condizioni di impiego del prodotto, delimita l'ambito del dovere di cautela del produttore, escludendo la garanzia di sicurezza in presenza di condizioni anomale di impiego. Queste ultime possono dipendere tanto dall'uso non consentito, quanto da anomale circostanze veicolo di danno, quali particolari condizioni di salute in cui versi il consumatore o anche la peculiare reattività immunitaria del suo organismo verso sostanze normalmente innocue. (Nella specie, relativa alla reazione allergica causata dall'applicazione di una tintura per capelli in commercio da circa un ventennio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento il solo parrucchiere e non il produttore, evidenziando come le reazioni allergiche fossero previste nelle istruzioni d'uso del prodotto, che prescrivevano la necessità di un preventivo controllo di tollerabilità).

In materia di responsabilità del produttore, la formulazione letterale dell'art 1 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, nel far dipendere la speciale responsabilità del produttore per prodotti difettosi dal nesso di causalità tra il danno ed il difetto del prodotto, pone un prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità di essa. Pertanto incombe sul danneggiato che chiede il risarcimento provare gli elementi costitutivi di tale diritto, senza che si possa affermare che la prova semplice del nesso di causalità fra il danno ed il prodotto sia sufficiente a trasferire sul produttore l'onere di dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre cause di esclusione della responsabilità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/2007, n. 6007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6007
Data del deposito : 15 marzo 2007

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