Art. 9.
Dopo l' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , e' inserito il seguente:
"Articolo 30-bis - (Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore). - I professori di ruolo delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avra' efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.
Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell' articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ".
Dopo l' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , e' inserito il seguente:
"Articolo 30-bis - (Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore). - I professori di ruolo delle Universita' eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avra' efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.
Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell' articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ".