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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/11/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 103/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 103/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
, (CF ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Diana Barrui del Foro di Genova, (c.f ), con studio in Tortolì, Corso Umberto I 45/A, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tortolì, Corso Umberto I, 45A., come da procura in calce del presente atto
-parte attrice-
contro
C.F. P.I. ) con Sede in Roma al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Altiero Spinelli n.30, aderente al (C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso sia P.IVA_1 congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Pes e CodiceFiscale_4
RN Pes C.F. , per procura generale alle liti 19.10.07 rep.n.151232, Dr. CodiceFiscale_5
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Nuoro alla Via Monsignor Melas n.20 presso e Per_1 nello Studio dell'Avv. Maria Antonietta Masia del Foro di Nuoro,
parte convenuta sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f. , per il Controparte_3 P.IVA_2 tramite dalla procuratrice speciale in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore dott. , con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. Controparte_5
2 5, C.F.: , giusto atto ai rogiti del Notaio del 10 novembre 2021 (Rep. P.IVA_3 Persona_2
n. 309149– Fasc. n. 39610) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti
OB RE (c.f. ) ed SA OA (c.f. ), C.F._6 C.F._7 soci ed amministratori della società , con sede in Milano, Foro Controparte_6
Buonaparte n. 20, C.F.: , giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del 3 P.IVA_4 Persona_3 dicembre 2021 (Rep. n. 22828 – Racc. n. 16857) (doc. 2), ed elettivamente domiciliata parte intervenuta
Oggetto: opposizione all'esecuzione – mutuo bancario
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice - opponente:
«Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare
Sospendere immediatamente, inaudita altera parte e senza cauzione, per i gravi e innumerevoli motivi esposti, l'esecuzione n. 23/2021, pendente presso il Tribunale di Nuoro avanzata Controparte_1
e, per l'effetto, riformare / rigettare l'ordinanza emessa in data 29.09.2021 dal
[...]
Giudice dell'esecuzione; in via principale accogliere la presente domanda e, per l'effetto, appurata l'assenza di un valido titolo esecutivo, dichiarare l'immediata estinzione del pignoramento immobiliare nonché della procedura esecutiva
n. 23/2021, aventi ad oggetto gli immobili meglio precisati in allegato atto di pignoramento, e di qualunque altro pignoramento o iscrizione ipotecaria gravante sugli immobili degli attori conseguente alla procedura esecutiva de qua, il tutto a spese dell'opposta.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: ex art 210 cpc, che l'Illustrissimo Giudice voglia ordinare al Banco di Sardegna
Spa, di esibire in giudizio il contratto di costituzione di pegno irregolare infruttifero della somma di cui al mutuo del 21 ottobre 2004 rep n. 63.204 raccolta n. 13.619 in favore del Banco di Sardegna
Spa».
Nelle note conclusive: «ribadisce il contenuto dei propri atti di parte, tutte le domande, eccezioni e conclusioni come dedotte e rassegnate in atti e verbali e, in particolare, sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della . Controparte_3
Nell'interesse della parte convenuta -opposta:
«piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare:
3 in via preliminare
1)il rigetto della formulata istanza di sospensione non ricorrendone i presupposti di legge;
in via principale
2)il rigetto della proposta opposizione perchè infondata in fatto e diritto;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi».
Nell'interesse della parte intervenuta:
«insiste affinché l'On. Tribunale adito Voglia accogliere tutte le richieste, eccezioni e conclusioni per come assegnate nel proprio atto costitutivo e negli atti difensivi, con integrale rigetto delle richieste, eccezioni e conclusioni di controparte giacché destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge».
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto l'odierno giudizio di merito, in relazione all'opposizione dispiegata nel procedimento esecutivo n. 23/2021 R.G.Es. chiedendo dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare azionata dalla sui beni immobili di seguito meglio Controparte_1 individuati, per mancanza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
A fondamento dell'opposizione, hanno esposto che:
- con atto di pignoramento debitamente notificato, la chiedeva e sottoponeva ad Parte_3 espropriazione i beni immobili distinti al NCEU del Comune di Nuoro al foglio 44, mappale
1310 sub 5 (già mappale 356 sub 5) cat. A/2, vani 7 e mappale 1310 sub 21 (già mappale 356 sub 21) categoria C/6 mq 16, di proprietà degli opponenti, incardinando il procedimento esecutivo n. 23/2021;
- che gli opponenti proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. contestando la legittimità dell'esecuzione immobiliare in quanto azionata in mancanza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e insistevano per la sua sospensione;
- che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29 settembre 2021, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine fino al 29 gennaio 2022 per l'introduzione del giudizio di merito;
- che avverso tale decisione pendeva reclamo nanti il Collegio del Tribunale di Nuoro;
- che gli opponenti instauravano l'odierno giudizio di merito al fine di accertare l'assoluta fondatezza di quanto sostenuto nell'opposizione e, in particolare, l'illegittimità della procedura esecutiva per i seguenti motivi:
4 - assenza di titolo esecutivo. La procedura esecutiva immobiliare è stata incardinata sulla base di un contratto di mutuo stipulato in data 21 ottobre 2004, rep n. 63.204 raccolta n. 13.619, da qualificarsi quale mutuo condizionato e pertanto inidoneo a costituire di per sé titolo esecutivo autosufficiente a sostenere la spiegata esecuzione immobiliare. Dalla disamina dell'art 2 del contratto - rubricato “Erogazione e quietanza” - emerge come la somma mutuata non sia stata immessa nella immediata disponibilità giuridica del mutuatario contestualmente alla stipula, bensì dichiarata indisponibile e vincolata per costituire un pegno irregolare infruttifero, sebbene, dallo stesso mutuo, si evinca il rilascio di una quietanza in merito al ricevimento delle somme.
- Tale operazione - ricezione dalla banca della somma rilasciandone “ampia quietanza" e
"vincolo di indisponibilità" della somma mutuata - comporta che manchi in capo alla mutuataria la disponibilità della somma di denaro erogata a titolo di mutuo. Ne consegue che il contratto di mutuo condizionato, pur se stipulato con atto pubblico notarile, è inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo poiché non documenta la consegna della somma mutuata o, comunque, la creazione di un titolo di disponibilità giuridica della stessa in capo al mutuatario. Il mutuo condizionato, come il contratto in esame, è per concorde Giurisprudenza carente del requisito di realità e pertanto titolo non idoneo a fondare una azione esecutiva.
Dalla lettura complessiva delle clausole del mutuo, si ricava che, nonostante la formale dichiarazione di quietanza, la effettiva consegna della somma è differita ad un momento successivo in quanto l'importo erogato resta espressamente fuori dalla disponibilità del mutuatario, fino a quando non siano posti in essere gli adempimenti elencati: adempimenti formali successivi alla stipula (art 2, comma 2).
È documentalmente provato che alla data della stipula del contratto la banca non erogò la somma ai mutuatari bensì vincolò la stessa quale pegno irregolare infruttifero, in carenza – peraltro – di qualsivoglia contratto costitutivo avente forma scritta ex art 117 TUB.
La circostanza che, contestualmente alla erogazione e quietanza della somma erogata, (vale a dire in data 21.10.2004), la stessa sia stata costituita in pegno infruttifero presso la banca non
è sorretta da alcun supporto probatorio.
La prima annotazione contabile contenuta nell'estratto del conto corrente cointestato ai mutuatari, aggiornato al 31.12.2004, riporta la data del 15.11.2004 e non già la data della sottoscrizione del mutuo del 21.10.2004, quale data di erogazione del finanziamento.
È pertanto documentalmente provato che, al momento della stipula del contratto (in data
21.10.2004), non si è perfezionata alcuna interversione nella disponibilità del denaro oggetto
5 di mutuo, giacché non vi è alcuna immediata fuoriuscita della somma dal patrimonio della banca con ingresso in quella dei mutuatari.
Il contratto di mutuo in esame, che pur si riconosce valido, non documenta la sussistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile in favore della in quanto non risulta CP_1 documentalmente provato il supposto accredito, alla data di stipulazione del mutuo, in favore dei mutuatari e il successivo contratto costitutivo di pegno irregolare.
La dichiarazione con cui mutuatari dichiarano di ricevere dalla banca la somma mutuata, rilasciandone ampia quietanza, non è idonea a provare l'effettiva messa a disposizione, materiale o giuridica della somma, essendo inserita nello stesso contratto di finanziamento che detta le condizioni e le modalità della messa a disposizione della somma e non derivando da un documento separato, valido come atto di quietanza (Tribunale di Pescara, ordinanza del
12 febbraio 2021).
Il contratto di mutuo stipulato in data 21 ottobre 2004 rep n. 63.204 raccolta n. 13.619 non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi idoneo a sorreggere l'esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Tutto ciò premesso, gli opponenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e onorari.
*
Con comparsa depositata in data 14.04.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_1
, che ha chiesto il rigetto delle avverse domande evidenziando che il contratto di mutuo
[...] sottoscritto dalle parti non costituisce un mutuo condizionato e che l'erogazione delle somme in favore degli opponenti è avvenuta contestualmente alla stipula, come da ampia e formale quietanza rilasciata dagli opponenti, attraverso la costituzione delle somme in deposito infruttifero, con la conseguenza che lo stesso costituisce valido titolo costitutivo idoneo a legittimare l'azione esecutiva intrapresa ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
*
All'udienza del 12.05.2022, su istanza delle parti, il Giudice ha concesso i termini di cui alle memorie
183, 6 comma, c.p.c.
*
Con atto di costituzione e intervento in surroga ex art. 111 c.p.c., depositato il 30.08.2022, si è costituita in giudizio in qualità di cessionaria della Controparte_3 Controparte_7
[..
[...] facendo proprie tutte le precedenti istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni proposte dalla
[...] cedente, di cui ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
A fondamento delle proprie istanze, l'intervenuta ha esposto che, in virtù del contratto di Cessione dei Crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 8 giugno 2022, ha ceduto, pro soluto, in favore di n portafoglio Controparte_1 Controparte_3 di crediti identificabile in blocco secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 69 del 16 giugno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Ha altresì specificato che tra i crediti oggetto delle predette cessioni è compreso quello originariamente vantato da nei confronti dei sig.ri CP_1 Controparte_1 [...]
e nonché dei loro eventuali garanti, identificato al numero Pt_1 Parte_2 di NDG 6088250.
Ciò premesso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente nel corso del giudizio.
*
Dopo alcuni rinvii richiesti nel tentativo di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia, all'udienza del 06.02.2025, le parti hanno confermato le conclusioni sopra rassegnate.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione all'udienza del
06.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
(rectius titolarità del credito) sollevata dagli odierni opponenti nei confronti della Controparte_3
Con atto di intervento depositato in data 30.08.2022, la si è costituita nel presente Controparte_3 giudizio, ai sensi dell'art. 111, 3° comma, c.p.c., in qualità di cessionaria del credito azionato. Detto intervento, avuto riguardo agli atti e alla documentazione prodotta, deve ritenersi ammissibile in quanto la società cessionaria è certamente titolare di un interesse in causa che legittima la sua Parte partecipazione al giudizio, essendo subentrata alla nella titolarità del credito posto a fondamento dell'odierna esecuzione.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, l'odierna cessionaria ha dato prova dell'intervenuta cessione del credito, producendo sia l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 69 del 16 giugno 2022, che un'apposita dichiarazione di cessione sottoscritta dalla cedente in data 15.07.2022.
7 Parte La regolarmente costituita in giudizio, non ha contestato la cessione né si è opposta all'intervento, con la conseguenza che la cessionaria deve ritenersi legittimata ad agire nel presente giudizio, non potendo sussistere dubbi in ordine all'intervenuta cessione.
*
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve incontrare il rigetto per i motivi di seguito esposti.
In prima istanza, è bene evidenziare che il credito posto a fondamento dell'esecuzione immobiliare non è in contestazione.
Come si evince dalle stesse difese dispiegate dagli opponenti e dalla documentazione versata in causa, non sussistono dubbi circa il fatto che le somme mutuate sono state effettivamente corrisposte ai mutuatari.
Parimenti, non sono in contestazione validità e efficacia del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti.
Costituisce infatti principio ormai consolidato che la messa a disposizione della somma può essere anche solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile. Ne consegue che la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194).
L'odierna controversia verte invece in ordine alla astratta idoneità del contratto di mutuo esaminato a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Secondo la prospettazione di parte opponente, il contratto non potrebbe assurgere a titolo autonomo e sufficiente a fondare l'espropriazione immobiliare per cui è causa, in quanto sprovvisto di uno degli elementi necessari al suo perfezionamento, ossia la traditio in capo al mutuatario delle somme erogate in prestito, atteso che l'erogazione delle somme non sarebbe avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del mutuo e al rilascio della quietanza, ma in un momento successivo.
Il contratto in esame, configurando – a detta degli opponenti - un mutuo condizionato, non potrebbe assurgere a valido titolo esecutivo, in quanto inidoneo ad attestare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in favore della banca, nonostante l'ampia quietanza rilasciata dagli opponenti.
La questione sopra delineata è stata lungamente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, ingenerando un contrasto sul quale sono recentemente intervenute le sezioni unite della Cassazione.
Con la sentenza n. 5968 del 06.03.2025, la Suprema Corte ha definitivamente sancito la piena idoneità della fattispecie in esame a fungere da valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., enunciando il seguente principio di diritto: «il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che
8 occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto». (…)
Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario. Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni
l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme»(Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968,
Rv. 674009 - 01).
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione proposta non può che incontrare il rigetto.
In primo luogo, deve escludersi che il contratto in esame integri la fattispecie del mutuo condizionato.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, il contratto di mutuo condizionato si ha quando «la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva è rappresentato da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 21.10.2004, con il quale la
[...] ha concesso ai ricorrenti un finanziamento di €.130.000,00, garantito da Controparte_1 ipoteca volontaria. All'art. 2 del citato contratto, si legge che: 1) “Il mutuo viene erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione del presente contratto, dalla “ , ai mutuatari che CP_1
9 dichiarano di ricevere la somma di euro 130.000,00 costituente l'intero importo del mutuo, di cui danno ampia e finale quietanza. 2) I mutuatari riversano alla “ la somma erogata, che viene CP_1 costituita come pegno irregolare infruttifero. Detta somma, al netto …, sarà svincolata a favore dei
“Mutuatari” stessi con valuta 15 (quindici) giorni da oggi (comprendendo nel computo anche tale giorno), dopo che i “Mutuatari”, a loro cura e spese, entro e non oltre 45 giorni da oggi
(comprendendo nel computo anche tale giorno), abbiano provveduto a produrre alla : a) CP_1
Copia autentica, rilasciata in forma esecutiva, del contratto, nonché dichiarazione notarile definitiva, nella quale senza riserve venga attestato: - che l'ipoteca che garantisce il mutuo è stata regolarmente iscritta, che ha il grado previsto dalla delibera di concessione e che gli immobili ipotecati risultano di piena proprietà dei mutuatari;
- Che i mutuatari e la garante sono regolarmente intervenuti nel contratto e si trovano nel pieno e libero godimento dei propri diritti ad almeno 11 giorni dopo l'iscrizione dell'ipoteca suddetta;
- Duplicato della nota di iscrizione di ipoteca. 3)
Decorso inutilmente il suddetto termine di 45 giorni senza che i mutuatari abbiano provveduto a produrre la documentazione sopra prevista, la potrà ritenere risolto il contratto”; CP_1
Dall' esame della clausola contrattuale di cui all'art. 2 si evince chiaramente che le somme mutuate sono state costituite in pegno irregolare infruttifero, a garanzia dell'adempimento di una serie di obbligazioni preliminari poste in capo ai mutuatari, prima fra tutte quella di provvedere all'iscrizione dell'ipoteca volontaria su un proprio bene immobile, che rappresenta elemento costitutivo della tipologia di mutuo esaminata.
Deve escludersi, pertanto, che tale operazione giuridica configuri un mutuo condizionato, in quanto il mutuo si è perfezionato immediatamente. Ciò che è stato posposto è solo l'adempimento del mutuante in relazione all'obbligazione contrattualmente assunta di svincolare definitivamente le somme costituite in deposito irregolare al verificarsi di determinate condizioni.
Il contratto di mutuo si configura pertanto come un unico atto, complessivamente idoneo a far acquisire la disponibilità giuridica delle somme mutuate in capo ai mutuatari.
Non appare condivisibile la prospettazione degli opponenti secondo la quale il contratto, prevedendo la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'avveramento delle condizioni previste, difetterebbe del requisito della traditio.
Infatti, nonostante la somma mutuata sia stata materialmente accreditata nel conto corrente dei mutuatari in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto (15.11.2004), l'operazione complessivamente svolta dall'istituto di credito ha comportato l'immediata disponibilità giuridica della stessa in favore dei ricorrenti, che hanno a tale fine rilasciato piena e formale quietanza.
La prova del fatto che i ricorrenti hanno acquisito immediatamente la disponibilità giuridica della somma, salvo poi costituirla in pegno, è rappresentata proprio dalla costituzione del pegno
10 infruttifero, essendo il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario il presupposto logico e necessario per poter addivenire alla costituzione del pegno.
Non è neppure condivisibile l'assunto secondo cui non vi sarebbe in atti alcun riscontro probatorio in ordine all'erogazione delle somme alla data del 21.10.2004 e alla costituzione del deposito infruttifero, in quanto tale prova è costituita proprio dal contratto di mutuo e dalla quietanza a tal fine rilasciata dagli opponenti.
Il contratto deve pertanto considerarsi valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., senza che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la traditio sia avvenuta attraverso una mera operazione contabile, in quanto ciò che rileva è la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità della somma.
Per tali ragioni, anche l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dagli opponenti deve ritenersi inammissibile, oltre che infondata, atteso che l'operazione giuridica per cui è causa è documentata dal contratto di mutuo sottoscritto dalle parti e dalla relativa quietanza, mentre la richiesta di acquisire eventuale documentazione contabile relativa alle suddette operazioni risulta, oltre che superflua, del tutto tardiva, avuto riguardo alla natura residuale dell'istituto in esame che, per giurisprudenza consolidata, può essere azionato solo quando la parte abbia dimostrato di essersi fattivamente attivata, prima del giudizio, per ottenere la documentazione di cui richiede l'esibizione in giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda deve incontrare il rigetto.
*
Con riguardo al regolamento delle spese di lite, trattandosi di materia sulla quale è insorto un contrasto giurisprudenziale, che ha reso necessario l'intervento delle sezioni unite della Cassazione al fine di dirimere definitamente la questione, si ritiene che sussistano ragioni sufficienti a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa le spese di lite tra le parti,
Così deciso in Nuoro, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 103/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
, (CF ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Diana Barrui del Foro di Genova, (c.f ), con studio in Tortolì, Corso Umberto I 45/A, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tortolì, Corso Umberto I, 45A., come da procura in calce del presente atto
-parte attrice-
contro
C.F. P.I. ) con Sede in Roma al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Altiero Spinelli n.30, aderente al (C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso sia P.IVA_1 congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Pes e CodiceFiscale_4
RN Pes C.F. , per procura generale alle liti 19.10.07 rep.n.151232, Dr. CodiceFiscale_5
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Nuoro alla Via Monsignor Melas n.20 presso e Per_1 nello Studio dell'Avv. Maria Antonietta Masia del Foro di Nuoro,
parte convenuta sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f. , per il Controparte_3 P.IVA_2 tramite dalla procuratrice speciale in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore dott. , con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. Controparte_5
2 5, C.F.: , giusto atto ai rogiti del Notaio del 10 novembre 2021 (Rep. P.IVA_3 Persona_2
n. 309149– Fasc. n. 39610) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti
OB RE (c.f. ) ed SA OA (c.f. ), C.F._6 C.F._7 soci ed amministratori della società , con sede in Milano, Foro Controparte_6
Buonaparte n. 20, C.F.: , giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del 3 P.IVA_4 Persona_3 dicembre 2021 (Rep. n. 22828 – Racc. n. 16857) (doc. 2), ed elettivamente domiciliata parte intervenuta
Oggetto: opposizione all'esecuzione – mutuo bancario
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice - opponente:
«Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare
Sospendere immediatamente, inaudita altera parte e senza cauzione, per i gravi e innumerevoli motivi esposti, l'esecuzione n. 23/2021, pendente presso il Tribunale di Nuoro avanzata Controparte_1
e, per l'effetto, riformare / rigettare l'ordinanza emessa in data 29.09.2021 dal
[...]
Giudice dell'esecuzione; in via principale accogliere la presente domanda e, per l'effetto, appurata l'assenza di un valido titolo esecutivo, dichiarare l'immediata estinzione del pignoramento immobiliare nonché della procedura esecutiva
n. 23/2021, aventi ad oggetto gli immobili meglio precisati in allegato atto di pignoramento, e di qualunque altro pignoramento o iscrizione ipotecaria gravante sugli immobili degli attori conseguente alla procedura esecutiva de qua, il tutto a spese dell'opposta.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: ex art 210 cpc, che l'Illustrissimo Giudice voglia ordinare al Banco di Sardegna
Spa, di esibire in giudizio il contratto di costituzione di pegno irregolare infruttifero della somma di cui al mutuo del 21 ottobre 2004 rep n. 63.204 raccolta n. 13.619 in favore del Banco di Sardegna
Spa».
Nelle note conclusive: «ribadisce il contenuto dei propri atti di parte, tutte le domande, eccezioni e conclusioni come dedotte e rassegnate in atti e verbali e, in particolare, sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della . Controparte_3
Nell'interesse della parte convenuta -opposta:
«piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare:
3 in via preliminare
1)il rigetto della formulata istanza di sospensione non ricorrendone i presupposti di legge;
in via principale
2)il rigetto della proposta opposizione perchè infondata in fatto e diritto;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi».
Nell'interesse della parte intervenuta:
«insiste affinché l'On. Tribunale adito Voglia accogliere tutte le richieste, eccezioni e conclusioni per come assegnate nel proprio atto costitutivo e negli atti difensivi, con integrale rigetto delle richieste, eccezioni e conclusioni di controparte giacché destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge».
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto l'odierno giudizio di merito, in relazione all'opposizione dispiegata nel procedimento esecutivo n. 23/2021 R.G.Es. chiedendo dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare azionata dalla sui beni immobili di seguito meglio Controparte_1 individuati, per mancanza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
A fondamento dell'opposizione, hanno esposto che:
- con atto di pignoramento debitamente notificato, la chiedeva e sottoponeva ad Parte_3 espropriazione i beni immobili distinti al NCEU del Comune di Nuoro al foglio 44, mappale
1310 sub 5 (già mappale 356 sub 5) cat. A/2, vani 7 e mappale 1310 sub 21 (già mappale 356 sub 21) categoria C/6 mq 16, di proprietà degli opponenti, incardinando il procedimento esecutivo n. 23/2021;
- che gli opponenti proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. contestando la legittimità dell'esecuzione immobiliare in quanto azionata in mancanza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e insistevano per la sua sospensione;
- che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29 settembre 2021, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine fino al 29 gennaio 2022 per l'introduzione del giudizio di merito;
- che avverso tale decisione pendeva reclamo nanti il Collegio del Tribunale di Nuoro;
- che gli opponenti instauravano l'odierno giudizio di merito al fine di accertare l'assoluta fondatezza di quanto sostenuto nell'opposizione e, in particolare, l'illegittimità della procedura esecutiva per i seguenti motivi:
4 - assenza di titolo esecutivo. La procedura esecutiva immobiliare è stata incardinata sulla base di un contratto di mutuo stipulato in data 21 ottobre 2004, rep n. 63.204 raccolta n. 13.619, da qualificarsi quale mutuo condizionato e pertanto inidoneo a costituire di per sé titolo esecutivo autosufficiente a sostenere la spiegata esecuzione immobiliare. Dalla disamina dell'art 2 del contratto - rubricato “Erogazione e quietanza” - emerge come la somma mutuata non sia stata immessa nella immediata disponibilità giuridica del mutuatario contestualmente alla stipula, bensì dichiarata indisponibile e vincolata per costituire un pegno irregolare infruttifero, sebbene, dallo stesso mutuo, si evinca il rilascio di una quietanza in merito al ricevimento delle somme.
- Tale operazione - ricezione dalla banca della somma rilasciandone “ampia quietanza" e
"vincolo di indisponibilità" della somma mutuata - comporta che manchi in capo alla mutuataria la disponibilità della somma di denaro erogata a titolo di mutuo. Ne consegue che il contratto di mutuo condizionato, pur se stipulato con atto pubblico notarile, è inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo poiché non documenta la consegna della somma mutuata o, comunque, la creazione di un titolo di disponibilità giuridica della stessa in capo al mutuatario. Il mutuo condizionato, come il contratto in esame, è per concorde Giurisprudenza carente del requisito di realità e pertanto titolo non idoneo a fondare una azione esecutiva.
Dalla lettura complessiva delle clausole del mutuo, si ricava che, nonostante la formale dichiarazione di quietanza, la effettiva consegna della somma è differita ad un momento successivo in quanto l'importo erogato resta espressamente fuori dalla disponibilità del mutuatario, fino a quando non siano posti in essere gli adempimenti elencati: adempimenti formali successivi alla stipula (art 2, comma 2).
È documentalmente provato che alla data della stipula del contratto la banca non erogò la somma ai mutuatari bensì vincolò la stessa quale pegno irregolare infruttifero, in carenza – peraltro – di qualsivoglia contratto costitutivo avente forma scritta ex art 117 TUB.
La circostanza che, contestualmente alla erogazione e quietanza della somma erogata, (vale a dire in data 21.10.2004), la stessa sia stata costituita in pegno infruttifero presso la banca non
è sorretta da alcun supporto probatorio.
La prima annotazione contabile contenuta nell'estratto del conto corrente cointestato ai mutuatari, aggiornato al 31.12.2004, riporta la data del 15.11.2004 e non già la data della sottoscrizione del mutuo del 21.10.2004, quale data di erogazione del finanziamento.
È pertanto documentalmente provato che, al momento della stipula del contratto (in data
21.10.2004), non si è perfezionata alcuna interversione nella disponibilità del denaro oggetto
5 di mutuo, giacché non vi è alcuna immediata fuoriuscita della somma dal patrimonio della banca con ingresso in quella dei mutuatari.
Il contratto di mutuo in esame, che pur si riconosce valido, non documenta la sussistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile in favore della in quanto non risulta CP_1 documentalmente provato il supposto accredito, alla data di stipulazione del mutuo, in favore dei mutuatari e il successivo contratto costitutivo di pegno irregolare.
La dichiarazione con cui mutuatari dichiarano di ricevere dalla banca la somma mutuata, rilasciandone ampia quietanza, non è idonea a provare l'effettiva messa a disposizione, materiale o giuridica della somma, essendo inserita nello stesso contratto di finanziamento che detta le condizioni e le modalità della messa a disposizione della somma e non derivando da un documento separato, valido come atto di quietanza (Tribunale di Pescara, ordinanza del
12 febbraio 2021).
Il contratto di mutuo stipulato in data 21 ottobre 2004 rep n. 63.204 raccolta n. 13.619 non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi idoneo a sorreggere l'esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Tutto ciò premesso, gli opponenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e onorari.
*
Con comparsa depositata in data 14.04.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_1
, che ha chiesto il rigetto delle avverse domande evidenziando che il contratto di mutuo
[...] sottoscritto dalle parti non costituisce un mutuo condizionato e che l'erogazione delle somme in favore degli opponenti è avvenuta contestualmente alla stipula, come da ampia e formale quietanza rilasciata dagli opponenti, attraverso la costituzione delle somme in deposito infruttifero, con la conseguenza che lo stesso costituisce valido titolo costitutivo idoneo a legittimare l'azione esecutiva intrapresa ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
*
All'udienza del 12.05.2022, su istanza delle parti, il Giudice ha concesso i termini di cui alle memorie
183, 6 comma, c.p.c.
*
Con atto di costituzione e intervento in surroga ex art. 111 c.p.c., depositato il 30.08.2022, si è costituita in giudizio in qualità di cessionaria della Controparte_3 Controparte_7
[..
[...] facendo proprie tutte le precedenti istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni proposte dalla
[...] cedente, di cui ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
A fondamento delle proprie istanze, l'intervenuta ha esposto che, in virtù del contratto di Cessione dei Crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 8 giugno 2022, ha ceduto, pro soluto, in favore di n portafoglio Controparte_1 Controparte_3 di crediti identificabile in blocco secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 69 del 16 giugno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Ha altresì specificato che tra i crediti oggetto delle predette cessioni è compreso quello originariamente vantato da nei confronti dei sig.ri CP_1 Controparte_1 [...]
e nonché dei loro eventuali garanti, identificato al numero Pt_1 Parte_2 di NDG 6088250.
Ciò premesso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente nel corso del giudizio.
*
Dopo alcuni rinvii richiesti nel tentativo di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia, all'udienza del 06.02.2025, le parti hanno confermato le conclusioni sopra rassegnate.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione all'udienza del
06.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
(rectius titolarità del credito) sollevata dagli odierni opponenti nei confronti della Controparte_3
Con atto di intervento depositato in data 30.08.2022, la si è costituita nel presente Controparte_3 giudizio, ai sensi dell'art. 111, 3° comma, c.p.c., in qualità di cessionaria del credito azionato. Detto intervento, avuto riguardo agli atti e alla documentazione prodotta, deve ritenersi ammissibile in quanto la società cessionaria è certamente titolare di un interesse in causa che legittima la sua Parte partecipazione al giudizio, essendo subentrata alla nella titolarità del credito posto a fondamento dell'odierna esecuzione.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, l'odierna cessionaria ha dato prova dell'intervenuta cessione del credito, producendo sia l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 69 del 16 giugno 2022, che un'apposita dichiarazione di cessione sottoscritta dalla cedente in data 15.07.2022.
7 Parte La regolarmente costituita in giudizio, non ha contestato la cessione né si è opposta all'intervento, con la conseguenza che la cessionaria deve ritenersi legittimata ad agire nel presente giudizio, non potendo sussistere dubbi in ordine all'intervenuta cessione.
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Nel merito, l'opposizione è infondata e deve incontrare il rigetto per i motivi di seguito esposti.
In prima istanza, è bene evidenziare che il credito posto a fondamento dell'esecuzione immobiliare non è in contestazione.
Come si evince dalle stesse difese dispiegate dagli opponenti e dalla documentazione versata in causa, non sussistono dubbi circa il fatto che le somme mutuate sono state effettivamente corrisposte ai mutuatari.
Parimenti, non sono in contestazione validità e efficacia del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti.
Costituisce infatti principio ormai consolidato che la messa a disposizione della somma può essere anche solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile. Ne consegue che la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194).
L'odierna controversia verte invece in ordine alla astratta idoneità del contratto di mutuo esaminato a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Secondo la prospettazione di parte opponente, il contratto non potrebbe assurgere a titolo autonomo e sufficiente a fondare l'espropriazione immobiliare per cui è causa, in quanto sprovvisto di uno degli elementi necessari al suo perfezionamento, ossia la traditio in capo al mutuatario delle somme erogate in prestito, atteso che l'erogazione delle somme non sarebbe avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del mutuo e al rilascio della quietanza, ma in un momento successivo.
Il contratto in esame, configurando – a detta degli opponenti - un mutuo condizionato, non potrebbe assurgere a valido titolo esecutivo, in quanto inidoneo ad attestare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in favore della banca, nonostante l'ampia quietanza rilasciata dagli opponenti.
La questione sopra delineata è stata lungamente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, ingenerando un contrasto sul quale sono recentemente intervenute le sezioni unite della Cassazione.
Con la sentenza n. 5968 del 06.03.2025, la Suprema Corte ha definitivamente sancito la piena idoneità della fattispecie in esame a fungere da valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., enunciando il seguente principio di diritto: «il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che
8 occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto». (…)
Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario. Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni
l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme»(Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968,
Rv. 674009 - 01).
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione proposta non può che incontrare il rigetto.
In primo luogo, deve escludersi che il contratto in esame integri la fattispecie del mutuo condizionato.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, il contratto di mutuo condizionato si ha quando «la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva è rappresentato da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 21.10.2004, con il quale la
[...] ha concesso ai ricorrenti un finanziamento di €.130.000,00, garantito da Controparte_1 ipoteca volontaria. All'art. 2 del citato contratto, si legge che: 1) “Il mutuo viene erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione del presente contratto, dalla “ , ai mutuatari che CP_1
9 dichiarano di ricevere la somma di euro 130.000,00 costituente l'intero importo del mutuo, di cui danno ampia e finale quietanza. 2) I mutuatari riversano alla “ la somma erogata, che viene CP_1 costituita come pegno irregolare infruttifero. Detta somma, al netto …, sarà svincolata a favore dei
“Mutuatari” stessi con valuta 15 (quindici) giorni da oggi (comprendendo nel computo anche tale giorno), dopo che i “Mutuatari”, a loro cura e spese, entro e non oltre 45 giorni da oggi
(comprendendo nel computo anche tale giorno), abbiano provveduto a produrre alla : a) CP_1
Copia autentica, rilasciata in forma esecutiva, del contratto, nonché dichiarazione notarile definitiva, nella quale senza riserve venga attestato: - che l'ipoteca che garantisce il mutuo è stata regolarmente iscritta, che ha il grado previsto dalla delibera di concessione e che gli immobili ipotecati risultano di piena proprietà dei mutuatari;
- Che i mutuatari e la garante sono regolarmente intervenuti nel contratto e si trovano nel pieno e libero godimento dei propri diritti ad almeno 11 giorni dopo l'iscrizione dell'ipoteca suddetta;
- Duplicato della nota di iscrizione di ipoteca. 3)
Decorso inutilmente il suddetto termine di 45 giorni senza che i mutuatari abbiano provveduto a produrre la documentazione sopra prevista, la potrà ritenere risolto il contratto”; CP_1
Dall' esame della clausola contrattuale di cui all'art. 2 si evince chiaramente che le somme mutuate sono state costituite in pegno irregolare infruttifero, a garanzia dell'adempimento di una serie di obbligazioni preliminari poste in capo ai mutuatari, prima fra tutte quella di provvedere all'iscrizione dell'ipoteca volontaria su un proprio bene immobile, che rappresenta elemento costitutivo della tipologia di mutuo esaminata.
Deve escludersi, pertanto, che tale operazione giuridica configuri un mutuo condizionato, in quanto il mutuo si è perfezionato immediatamente. Ciò che è stato posposto è solo l'adempimento del mutuante in relazione all'obbligazione contrattualmente assunta di svincolare definitivamente le somme costituite in deposito irregolare al verificarsi di determinate condizioni.
Il contratto di mutuo si configura pertanto come un unico atto, complessivamente idoneo a far acquisire la disponibilità giuridica delle somme mutuate in capo ai mutuatari.
Non appare condivisibile la prospettazione degli opponenti secondo la quale il contratto, prevedendo la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'avveramento delle condizioni previste, difetterebbe del requisito della traditio.
Infatti, nonostante la somma mutuata sia stata materialmente accreditata nel conto corrente dei mutuatari in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto (15.11.2004), l'operazione complessivamente svolta dall'istituto di credito ha comportato l'immediata disponibilità giuridica della stessa in favore dei ricorrenti, che hanno a tale fine rilasciato piena e formale quietanza.
La prova del fatto che i ricorrenti hanno acquisito immediatamente la disponibilità giuridica della somma, salvo poi costituirla in pegno, è rappresentata proprio dalla costituzione del pegno
10 infruttifero, essendo il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario il presupposto logico e necessario per poter addivenire alla costituzione del pegno.
Non è neppure condivisibile l'assunto secondo cui non vi sarebbe in atti alcun riscontro probatorio in ordine all'erogazione delle somme alla data del 21.10.2004 e alla costituzione del deposito infruttifero, in quanto tale prova è costituita proprio dal contratto di mutuo e dalla quietanza a tal fine rilasciata dagli opponenti.
Il contratto deve pertanto considerarsi valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., senza che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la traditio sia avvenuta attraverso una mera operazione contabile, in quanto ciò che rileva è la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità della somma.
Per tali ragioni, anche l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dagli opponenti deve ritenersi inammissibile, oltre che infondata, atteso che l'operazione giuridica per cui è causa è documentata dal contratto di mutuo sottoscritto dalle parti e dalla relativa quietanza, mentre la richiesta di acquisire eventuale documentazione contabile relativa alle suddette operazioni risulta, oltre che superflua, del tutto tardiva, avuto riguardo alla natura residuale dell'istituto in esame che, per giurisprudenza consolidata, può essere azionato solo quando la parte abbia dimostrato di essersi fattivamente attivata, prima del giudizio, per ottenere la documentazione di cui richiede l'esibizione in giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda deve incontrare il rigetto.
*
Con riguardo al regolamento delle spese di lite, trattandosi di materia sulla quale è insorto un contrasto giurisprudenziale, che ha reso necessario l'intervento delle sezioni unite della Cassazione al fine di dirimere definitamente la questione, si ritiene che sussistano ragioni sufficienti a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa le spese di lite tra le parti,
Così deciso in Nuoro, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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