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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2346/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2346/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
SEDE PROVINCIALE FIRENZE CP_1
SEDE CENTRALE ROMA CP_1
SCCI RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 9,25 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. LITIZIA MURA e l'avv. BOMBACCI LORENZO Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
L'avv. Mura ribadisce la prescrizione dei crediti precedenti al 22.6.2016 e, comunque, quelli del periodo di agosto 2015, rileva che non sarebbe esigibile il periodo agosto 2015-dicembre 2015, come illustrato nella propria nota difensiva;
rileva che la Cassazione 2025 citata da nella prpopria nota CP_1 difensiva si riferisce solo ai crediti di natura tributaria;
rileva che stessa rileva che i conteggi CP_1 effettuati in sede ispettiva si sono fopndati sui giudizi della fase monitoria, senza però adeguarne la quantificazione dopo le opposizioni né effettuando ulteriori accertamenti;
insiste per l'ammissione della CTU o per la rideterminazione dei conteggi alla luce delle proprie difese in atti.
L'avv. Imbriaci si riporta alle note e alle difese in atti. Il giudice, ritenuta la caua matura per la decisione, rigetta le istanze istruttorie e invita alla discussione.
L'avv. Imbriaci discute riportandosi agli atti e alle conclusioni ivi formulate.
L'avv. Mura discute richiamandosi alle difese e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di merito e delle istanze istruttorie in atti.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,30, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2346/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMBACCI Parte_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliata in VIA CIRO MENOTTI 6 presso il difensore avv. Pt_1
BOMBACCI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A presso il difensore Pt_1 avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.10.2022 (già ha proposto Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 341 2022 000366652 8000, notificato l'8.9.2022, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 131.458,78 a titolo di contributi non versati, sanzioni accessorie e spese di notifica, relativamente al periodo agosto 2015 – ottobre 2019; ha domandato – previa sospensione della relativa efficacia esecutiva – l'annullamento dell'avviso di addebito per (parziale) prescrizione estintiva quinquennale e per non debenza dei contributi nell'importo accertato dall' . CP_2
Costituitosi in giudizio, , ha contestato la fondatezza dell'opposizione, ne ha domandato il rigetto CP_1
e ha domandato la condanna della società resistente al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito opposto, oltre somme accessorie e aggiuntive al saldo, anche nel minor importo eventualmente determinato in corso di causa.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, la causa – istruita documentalmente – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** L'avviso di addebito opposto (doc. 1 fasc. ric.; doc. 1 ) trae fondamento dal verbale di CP_1
accertamento n. 2021003738/DDL del 22.6.2021 relativamente alla posizione da agosto 2015 a ottobre
2019 del dipendente (doc. 7 fasc. ), che ha trasmesso all'Istituto denuncia in Controparte_3 CP_1
data 25.4.2021 (doc. 4 fasc. ) domandando in proprio favore la regolarizzazione contributiva sulla CP_1
base della sentenza n. 141/2017 del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro (doc. 5 fasc. ), CP_1
confermata dalla sentenza n. 683/2018 della Corte di Appello di Firenze – Sezione Lavoro (doc. 6 fasc.
). CP_1
In particolare, il Tribunale di Firenze ha statuito che, “accertato che il rapporto di lavoro del ricorrente
è riferibile all'unico centro di imputazione costituito dalle società convenute, Controparte_3
dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 1.10.2009 e, per l'effetto, ordina alle società resistenti di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con la Controparte_3
qualifica di Quadro B del CCNL Turismo e con mansioni di Responsabile amministrativo/personale e condanna le medesime società, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Controparte_3
retribuzioni dal giorno del licenziamento (1.10.2009) fino a quello di effettiva reintegra, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con detrazione dell'aliunde perceptum quantificato in complessivi € 163.464,00”.
Sulla scorta di tale pronuncia, sono stati emessi dal Tribunale di Firenze, su domanda del medesimo due decreti ingiuntivi per il pagamento dell'indennità risarcitoria: CP_3
- il primo, relativo al periodo dal 1.9.2009 al 31.8.2018, per complessivi € 276.439,08 (RG 2559/2018, decreto ingiuntivo n. 1122/2018: doc. 3 fasc. ric.; doc. 7 fasc. ), importo ridotto ad € 241.030,75 a CP_1
seguito di opposizione proposta dalla società (vd. sentenza n. 424/2020 del Tribunale di Firenze –
Sezione Lavoro: doc. 4 fasc. ric.; doc. 13 fasc. ); CP_1
- il secondo, relativo al periodo dal 1.9.2018 al 31.10.2019, per complessivi € 28.010,20, oltre €
43.675,18 per TFR (RG 753/2021, decreto ingiuntivo n. 294/2021: docc. 8 e 9 fasc. ), anch'esso CP_1
opposto dalla società con giudizio definito con conciliazione tra le parti (doc. 8 fasc. ric. e doc. 18 fasc.
). CP_1 ha altresì avviato azione esecutive mobiliari contro l'odierna ricorrente (RG 2466/2020 e RG CP_3
287/2021), nel cui ambito la società ha formulato istanza per la conversione del pignoramento con richiesta (accolta) di rateizzazione (doc. 5 fasc. ric.), con relativo pagamento rateale delle somme oggetto di azione esecutiva (doc. 6 fasc. ric.; vd. anche doc. 7 fasc. ric.; docc. 14-17 fasc. ). CP_1
Così ricostruita la vicenda in fatto, la ricorrente ha fondato la propria opposizione sulla base delle seguenti ragioni, contestate da : CP_1 a) prescrizione estintiva quinquennale per il periodo antecedente al 22.6.2016, considerata la notifica del verbale di accertamento in data 22.6.2021;
b) la quantificazione della pretesa da parte di , oltre ad essere stata effettuata senza essere CP_1
esplicazione dell'aliquota applicata, non ha tenuto conto:
• delle minor somme spettanti al lavoratore a livello retributivo come quantificate a seguito delle opposizioni a decreto ingiuntivo (rispettivamente, sentenza n 424/2020 e verbale di conciliazione);
• degli importi – al lordo delle trattenute previdenziali – già corrisposti al in sede CP_3
esecutiva e di quelli da corrispondere in ragione della rateizzazione in corso;
c) nel periodo di tempo nel quale si sono susseguiti vari giudizi sopra descritti, ha prestato CP_3
attività lavorativa presso altra azienda, con duplicazione – in difetto di annullamento delle pretese qui avanzate dall' – di versamenti contributivi per il medesimo lasso temporale. CP_2
a) Eccezione di prescrizione
L'avvenuta notifica del verbale di accertamento in data 22.6.2021 non ha fatto maturate alcuna prescrizione quinquennale, tenuto conto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi del mese di agosto 2015 si appunta al 16 settembre 2015 (la scadenza del termine per il versamento dei contributi è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento) e la predetta notifica è avvenuta entro il quinquennio rispetto a tale data.
In ogni caso, e ad abundantiam, trova applicazione la normativa sulla sospensione per il periodo emergenziale Covid, per complessivi n. 311 giorni (dal 23.2.2020 al 30.6.2020per giorni 129, in forza dell'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020; dal 31.122.2020 al 30.6.2021per giorni 182, in forza dell'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L. 21/2021), oltre alla parallela sospensione, a decorrere dall'8.3.2020, dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito, con completa inibizione dell'attività di riscossione durante lo stesso periodo (art. 68
D.L.18/2020, convertito da L. 27/2020, in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs 159/2015), come già sostenuto dalla locale Corte di Appello con la sentenza del 26.3.2024 nella causa RG 116/2003.
L'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale è quindi infondata.
b) Quantificazione della pretesa
L'obbligo contributivo deve calcolarsi sul credito retributivo accertato giudizialmente e relativo al periodo agosto 2015-ottobre 2019.
Ai fini che qui interessano, quindi, non deve essere preso in considerazione l'aliunde perceptum (che non incide sulla quantificazione dell'obbligo contributivo a carico della società ricorrente) e non è opponibile all'Istituto il verbale di conciliazione reso nel giudizio di opposizione avverso il d.i. n. 294/2021.
Parte ricorrente ha censurato i conteggi presenti nel verbale di accertamento n. 2021003738/DDL del
22.6.2021, in quanto non hanno considerato gli esiti dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'assunto non può essere condiviso.
Anche a voler tralasciare il fatto che la quantificazione della retribuzione operata in quei giudizi sia stata operata al netto dell'aliunde perceptum, ciò che rileva in maniera assorbente è che l'importo complessivo della retribuzione accertato giudizialmente per € 269.048,95 (€ 241.030,75 a seguito del giudizio di opposizione averso il d.i. n. 1122/2018; € 28.018,20 per il d.i. n. 294/2021) è superiore all'importo complessivo della retribuzione (€ 266.264,14)1 sulla cui base, nel verbale di accertamento, sono stati calcolati i contributi e le sanzioni, con indicazione espressa dell'aliquota applicata.
In altre parole, anche se si volesse considerare l'esito del giudizio di opposizione avverso il d.i. n.
1122/2018, la retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti ad sarebbe comunque superiore a CP_1
quella presa in considerazione in sede ispettiva, circostanza peraltro già evidenziata da a pag. 4 CP_1
della propria memoria difensiva.
Sotto altro profilo, è poi irrilevante che la ricorrente abbia già versato parte dell'indennità risarcitoria in sede esecutiva “al loro delle trattenute previdenziali”.
La circostanza che il lavoratore, per effetto della disposta reintegrazione, abbia diritto ad ottenere quanto spettante senza la decurtazione della quota previdenziale a suo carico, non esonera parte ricorrente dall'obbligo contributivo fatto valere da , posto che il credito retributivo del lavoratore CP_1
deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a suo carico (cfr.,
Cass., 12964/2010)
In altri termini, poiché in caso di annullamento del licenziamento non è stato interrotto il rapporto previdenziale, il datore di lavoro non è esentato dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 23 L. 218/!952, che, trasferendo l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata,
“assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno” (Cass., ord 12708/2020).
In tema di omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, la Suprema Corte (Cass., S.U., n. 19665/2014) ha precisato che “La disposizione di cui all'art. 19 della L. n. 218 del 1952 è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo […] altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante”.
c) Svolgimento da parte di di altra attività lavorativa. CP_3
L'aliunde perceptum contributivo di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970 richiede un accertamento in punto di fatto, volto a escludere dalla deducibilità l'eventuale contribuzione versata a seguito di attività compatibili con la contestuale prosecuzione del rapporto di lavoro interrotto dal licenziamento.
Sul punto le allegazioni della ricorrente sono state generiche, in quanto non sono stati specificati i periodi in cui vi sarebbe stata l'ulteriore attività lavorativa del e non sono state formulate sul CP_3
punto istanze istruttorie.
d) Statuizioni finali
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e solo liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso in opposizione;
4) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025 Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come risulta dal prospetto allegato al verbale di accertamento, la retribuzione è stata così quantificata: €
27.762,72 per l'anno. 2015; € 61.723,95 per l'anno 2016; € 61.285,67 per l'anno 2017; € 61.642,67 per l'anno 2018 ed € 53..849,13 per l'anno 2019.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2346/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
SEDE PROVINCIALE FIRENZE CP_1
SEDE CENTRALE ROMA CP_1
SCCI RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 9,25 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. LITIZIA MURA e l'avv. BOMBACCI LORENZO Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
L'avv. Mura ribadisce la prescrizione dei crediti precedenti al 22.6.2016 e, comunque, quelli del periodo di agosto 2015, rileva che non sarebbe esigibile il periodo agosto 2015-dicembre 2015, come illustrato nella propria nota difensiva;
rileva che la Cassazione 2025 citata da nella prpopria nota CP_1 difensiva si riferisce solo ai crediti di natura tributaria;
rileva che stessa rileva che i conteggi CP_1 effettuati in sede ispettiva si sono fopndati sui giudizi della fase monitoria, senza però adeguarne la quantificazione dopo le opposizioni né effettuando ulteriori accertamenti;
insiste per l'ammissione della CTU o per la rideterminazione dei conteggi alla luce delle proprie difese in atti.
L'avv. Imbriaci si riporta alle note e alle difese in atti. Il giudice, ritenuta la caua matura per la decisione, rigetta le istanze istruttorie e invita alla discussione.
L'avv. Imbriaci discute riportandosi agli atti e alle conclusioni ivi formulate.
L'avv. Mura discute richiamandosi alle difese e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di merito e delle istanze istruttorie in atti.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,30, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2346/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMBACCI Parte_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliata in VIA CIRO MENOTTI 6 presso il difensore avv. Pt_1
BOMBACCI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A presso il difensore Pt_1 avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.10.2022 (già ha proposto Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 341 2022 000366652 8000, notificato l'8.9.2022, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 131.458,78 a titolo di contributi non versati, sanzioni accessorie e spese di notifica, relativamente al periodo agosto 2015 – ottobre 2019; ha domandato – previa sospensione della relativa efficacia esecutiva – l'annullamento dell'avviso di addebito per (parziale) prescrizione estintiva quinquennale e per non debenza dei contributi nell'importo accertato dall' . CP_2
Costituitosi in giudizio, , ha contestato la fondatezza dell'opposizione, ne ha domandato il rigetto CP_1
e ha domandato la condanna della società resistente al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito opposto, oltre somme accessorie e aggiuntive al saldo, anche nel minor importo eventualmente determinato in corso di causa.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, la causa – istruita documentalmente – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** L'avviso di addebito opposto (doc. 1 fasc. ric.; doc. 1 ) trae fondamento dal verbale di CP_1
accertamento n. 2021003738/DDL del 22.6.2021 relativamente alla posizione da agosto 2015 a ottobre
2019 del dipendente (doc. 7 fasc. ), che ha trasmesso all'Istituto denuncia in Controparte_3 CP_1
data 25.4.2021 (doc. 4 fasc. ) domandando in proprio favore la regolarizzazione contributiva sulla CP_1
base della sentenza n. 141/2017 del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro (doc. 5 fasc. ), CP_1
confermata dalla sentenza n. 683/2018 della Corte di Appello di Firenze – Sezione Lavoro (doc. 6 fasc.
). CP_1
In particolare, il Tribunale di Firenze ha statuito che, “accertato che il rapporto di lavoro del ricorrente
è riferibile all'unico centro di imputazione costituito dalle società convenute, Controparte_3
dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 1.10.2009 e, per l'effetto, ordina alle società resistenti di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con la Controparte_3
qualifica di Quadro B del CCNL Turismo e con mansioni di Responsabile amministrativo/personale e condanna le medesime società, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Controparte_3
retribuzioni dal giorno del licenziamento (1.10.2009) fino a quello di effettiva reintegra, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con detrazione dell'aliunde perceptum quantificato in complessivi € 163.464,00”.
Sulla scorta di tale pronuncia, sono stati emessi dal Tribunale di Firenze, su domanda del medesimo due decreti ingiuntivi per il pagamento dell'indennità risarcitoria: CP_3
- il primo, relativo al periodo dal 1.9.2009 al 31.8.2018, per complessivi € 276.439,08 (RG 2559/2018, decreto ingiuntivo n. 1122/2018: doc. 3 fasc. ric.; doc. 7 fasc. ), importo ridotto ad € 241.030,75 a CP_1
seguito di opposizione proposta dalla società (vd. sentenza n. 424/2020 del Tribunale di Firenze –
Sezione Lavoro: doc. 4 fasc. ric.; doc. 13 fasc. ); CP_1
- il secondo, relativo al periodo dal 1.9.2018 al 31.10.2019, per complessivi € 28.010,20, oltre €
43.675,18 per TFR (RG 753/2021, decreto ingiuntivo n. 294/2021: docc. 8 e 9 fasc. ), anch'esso CP_1
opposto dalla società con giudizio definito con conciliazione tra le parti (doc. 8 fasc. ric. e doc. 18 fasc.
). CP_1 ha altresì avviato azione esecutive mobiliari contro l'odierna ricorrente (RG 2466/2020 e RG CP_3
287/2021), nel cui ambito la società ha formulato istanza per la conversione del pignoramento con richiesta (accolta) di rateizzazione (doc. 5 fasc. ric.), con relativo pagamento rateale delle somme oggetto di azione esecutiva (doc. 6 fasc. ric.; vd. anche doc. 7 fasc. ric.; docc. 14-17 fasc. ). CP_1
Così ricostruita la vicenda in fatto, la ricorrente ha fondato la propria opposizione sulla base delle seguenti ragioni, contestate da : CP_1 a) prescrizione estintiva quinquennale per il periodo antecedente al 22.6.2016, considerata la notifica del verbale di accertamento in data 22.6.2021;
b) la quantificazione della pretesa da parte di , oltre ad essere stata effettuata senza essere CP_1
esplicazione dell'aliquota applicata, non ha tenuto conto:
• delle minor somme spettanti al lavoratore a livello retributivo come quantificate a seguito delle opposizioni a decreto ingiuntivo (rispettivamente, sentenza n 424/2020 e verbale di conciliazione);
• degli importi – al lordo delle trattenute previdenziali – già corrisposti al in sede CP_3
esecutiva e di quelli da corrispondere in ragione della rateizzazione in corso;
c) nel periodo di tempo nel quale si sono susseguiti vari giudizi sopra descritti, ha prestato CP_3
attività lavorativa presso altra azienda, con duplicazione – in difetto di annullamento delle pretese qui avanzate dall' – di versamenti contributivi per il medesimo lasso temporale. CP_2
a) Eccezione di prescrizione
L'avvenuta notifica del verbale di accertamento in data 22.6.2021 non ha fatto maturate alcuna prescrizione quinquennale, tenuto conto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi del mese di agosto 2015 si appunta al 16 settembre 2015 (la scadenza del termine per il versamento dei contributi è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento) e la predetta notifica è avvenuta entro il quinquennio rispetto a tale data.
In ogni caso, e ad abundantiam, trova applicazione la normativa sulla sospensione per il periodo emergenziale Covid, per complessivi n. 311 giorni (dal 23.2.2020 al 30.6.2020per giorni 129, in forza dell'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020; dal 31.122.2020 al 30.6.2021per giorni 182, in forza dell'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L. 21/2021), oltre alla parallela sospensione, a decorrere dall'8.3.2020, dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito, con completa inibizione dell'attività di riscossione durante lo stesso periodo (art. 68
D.L.18/2020, convertito da L. 27/2020, in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs 159/2015), come già sostenuto dalla locale Corte di Appello con la sentenza del 26.3.2024 nella causa RG 116/2003.
L'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale è quindi infondata.
b) Quantificazione della pretesa
L'obbligo contributivo deve calcolarsi sul credito retributivo accertato giudizialmente e relativo al periodo agosto 2015-ottobre 2019.
Ai fini che qui interessano, quindi, non deve essere preso in considerazione l'aliunde perceptum (che non incide sulla quantificazione dell'obbligo contributivo a carico della società ricorrente) e non è opponibile all'Istituto il verbale di conciliazione reso nel giudizio di opposizione avverso il d.i. n. 294/2021.
Parte ricorrente ha censurato i conteggi presenti nel verbale di accertamento n. 2021003738/DDL del
22.6.2021, in quanto non hanno considerato gli esiti dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'assunto non può essere condiviso.
Anche a voler tralasciare il fatto che la quantificazione della retribuzione operata in quei giudizi sia stata operata al netto dell'aliunde perceptum, ciò che rileva in maniera assorbente è che l'importo complessivo della retribuzione accertato giudizialmente per € 269.048,95 (€ 241.030,75 a seguito del giudizio di opposizione averso il d.i. n. 1122/2018; € 28.018,20 per il d.i. n. 294/2021) è superiore all'importo complessivo della retribuzione (€ 266.264,14)1 sulla cui base, nel verbale di accertamento, sono stati calcolati i contributi e le sanzioni, con indicazione espressa dell'aliquota applicata.
In altre parole, anche se si volesse considerare l'esito del giudizio di opposizione avverso il d.i. n.
1122/2018, la retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti ad sarebbe comunque superiore a CP_1
quella presa in considerazione in sede ispettiva, circostanza peraltro già evidenziata da a pag. 4 CP_1
della propria memoria difensiva.
Sotto altro profilo, è poi irrilevante che la ricorrente abbia già versato parte dell'indennità risarcitoria in sede esecutiva “al loro delle trattenute previdenziali”.
La circostanza che il lavoratore, per effetto della disposta reintegrazione, abbia diritto ad ottenere quanto spettante senza la decurtazione della quota previdenziale a suo carico, non esonera parte ricorrente dall'obbligo contributivo fatto valere da , posto che il credito retributivo del lavoratore CP_1
deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a suo carico (cfr.,
Cass., 12964/2010)
In altri termini, poiché in caso di annullamento del licenziamento non è stato interrotto il rapporto previdenziale, il datore di lavoro non è esentato dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 23 L. 218/!952, che, trasferendo l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata,
“assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno” (Cass., ord 12708/2020).
In tema di omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, la Suprema Corte (Cass., S.U., n. 19665/2014) ha precisato che “La disposizione di cui all'art. 19 della L. n. 218 del 1952 è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo […] altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante”.
c) Svolgimento da parte di di altra attività lavorativa. CP_3
L'aliunde perceptum contributivo di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970 richiede un accertamento in punto di fatto, volto a escludere dalla deducibilità l'eventuale contribuzione versata a seguito di attività compatibili con la contestuale prosecuzione del rapporto di lavoro interrotto dal licenziamento.
Sul punto le allegazioni della ricorrente sono state generiche, in quanto non sono stati specificati i periodi in cui vi sarebbe stata l'ulteriore attività lavorativa del e non sono state formulate sul CP_3
punto istanze istruttorie.
d) Statuizioni finali
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e solo liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso in opposizione;
4) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025 Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come risulta dal prospetto allegato al verbale di accertamento, la retribuzione è stata così quantificata: €
27.762,72 per l'anno. 2015; € 61.723,95 per l'anno 2016; € 61.285,67 per l'anno 2017; € 61.642,67 per l'anno 2018 ed € 53..849,13 per l'anno 2019.